Cartelle pazze: alcuni spunti e riflessioni sul condizionamento della vita quotidiana
La nostra vita quotidiana è affastellata da contenziosi, diatribe , cartelle esattoriali pazze e non pazze a ragione o a torto, notifiche di tutti i tipi, con consequenziali estenuanti code presso gli uffici preposti della Repubblica. A fronte di tale firmamento tumultuoso cartaceo, il cittadino “sovrano”, in questo movimentato quadro insofferente, dovrebbe avere quantomeno la più ampia conoscenza degli atti di cui è destinatario, senza ostacoli ed impedimenti di nessun genere, al fine di potere esercitare i dovuti percorsi giuridici a tutela dell’esercizio di difesa della propria sfera.
Invero per esperienza personale e nella qualità di estensore di adozioni di provvedimenti anche sanzionatori rilevo che le procedure di notifica , nella loro esecuzione, s’interpretano in maniera non omogenea e non conforme da parte degli organi preposti, con i consequenziali gravami e la possibile insorgenza di liti che potrebbero essere almeno queste evitate nelle opportune sedi giurisdizionali.
In particolare protagonisti di questa osservazione sono diversi uffici postali delle poste italiane oggi spa.
Infatti per quanto concerne gli atti da notificare a mezzo posta e del cui mezzo si avvalgono i vari uffici, giudiziari , finanziari ed amministrazioni in genere il battistrada giuridico da rispettare trova la sua disciplina nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha apportato modifiche alla legge 20.11.1982 n.890, in materia di notifiche a mezzo posta e di comunicazioni sempre a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ove si prevede che in caso di mancata consegna del piego, raccomandate varie ,. il medesimo è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto. e del tentativo di notifica dello stesso e del suo deposito presso l’ufficio postale, deve essere data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale designato, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre l’avviso di deposito secondo i dettami di cui alla citata normativa, deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato, mediante ritiro del medesimo, entro il termine massimo di sei mesi , con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque eseguita , trascorsi dieci giorni dalla data del deposito, e che decorso, inutilmente anche il predetto termine (di sei mesi) , l’atto sarà restituito al mittente.
Invero si ha certezza che molti dei citati uffici preposti nel territorio nazionale non rispettano tali termini e procedure per cui accade che il preposto postale si limita a lasciare avviso di deposito (in assenza del destinatario) con la comunicazione che è giacente un atto presso la sede della posta competente. Quindi se l’interessato non provvede al ritiro, il piego o racc etc. viene restituito al mittente ovvero all’ente estensore probabilmente anche di atti giudiziari, e ciò trascorsi i dieci giorni che segnano la fine del periodo di giacenza previsto dal legislatore.
La conseguenza del comportamento adottato da parte di questi uffici postali determinano un concreto impedimento di prendere conoscenza dei contenuti degli atti di cui sono destinatari i soggetti, con potenziali penalizzazioni ed eventuali gravami per quest’ultimi, ma anche per gli uffici mittenti di provvedimenti ed altro, che sono coinvolti probabilmente, loro malgrado, in un diffuso contenzioso presso le sedi giurisdizionali competenti , per difetto di perfezionamento della notifica degli atti a mezzo posta, con consequenziale vanificazione altresì del lavoro svolto degli stessi operatori funzionari e danni a carico dello stesso erario.
Il giudice a quo come emerge dalla recente sentenza 3/2010 della Corte Costituzionale riunitisi in camera di consiglio il 4.11.2009 e con decisione dell’11.01.2010 ha più volte ribadito che sussiste la conoscibilità di un atto nel momento nel quale questo entra nella sfera del destinatario , dal che trova conferma sul piano sostanziale il disposto dell’articolo 1335 del cod.civ. che pone la presunzione di conoscenza degli atti ricettivi nel momento in cui giungono al destinatario e non nel momento in cui sono spediti.
Insomma un qualsiasi atto con valenza giuridica dispiega i suoi effetti ricettizi quando vengono ricevuti nel pedissequo rispetto delle norme previste dal nostro ordinamento.
Nel caso osservato , il mancato invio della raccomandata ( in assenza del potenziale ricevente) con le comunicazioni dovute e sopra riportate, ed il mancato rispetto dei termini di sei mesi della disponibilità del piego o qualsivoglia atto giudiziario, non conclama i corollari assunti ribaditi dalla Suprema Corte e dallo stesso legislatore.
Dott. Carlo Teri - Ispettore del lavoro