SENTENZA N. 190
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 23, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con
ordinanza del 14 giugno 2006 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile
vertente tra Avanzini Ilaria ed altri e la Fondazione Opera Nazionale Assistenza
Orfani Sanitari Italiani (O.N.A.O.S.I.), iscritta al n. 597 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,
prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Luigi
Mazzella.
Ritenuto in fatto
1. − Con ordinanza del 14 giugno 2006, il Tribunale di Parma, in funzione
del giudice del lavoro ha sollevato − in riferimento agli articoli 3 e 23 della
Costituzione − questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma
23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2003), − (recte:
dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, Provvedimenti pel
Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale
sostituita dall'art. 52, comma 23, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede
il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini
professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e
veterinari, nella misura e con le modalità di versamento stabilite dal consiglio
di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari
(ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
Nel caso concreto, l'articolo 4 del regolamento ONAOSI concernente la
riscossione dei contributi obbligatori e volontari, approvato con atto
interministeriale del 31 luglio 2003, aveva determinato l'entità del contributo
in funzione esclusiva dell'età del soggetto obbligato. Il giudice rimettente
denuncia la non manifesta infondatezza della questione, in quanto la norma
censurata, in contrasto con l'articolo 23 Cost., non determina in via preventiva
né in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui deve ispirarsi il
consiglio di amministrazione della Fondazione, senza che sia possibile desumere
aliunde detti criteri.
Secondo il giudice a quo, non valgono a superare le carenze della norma
censurata gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, i quali
attengono piuttosto alla gestione, in regime di autonomia organizzativa e
contabile dell'ente ed alla vigilanza ministeriale, né l'art. 3, comma 12 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), trattandosi di disposizioni che comunque presuppongono criterilimite
per la determinazione originaria dei contributi che non possono essere
lasciati alla mera discrezionalità dell'ente interessato.
Secondo il rimettente la norma denunciata violerebbe anche l'art. 3 Cost.,
dal momento che secondo l'art. 4 del regolamento di riscossione dei contributi
in questione la stessa entità del contributo, a parità di anzianità anagrafica,
grava su tutti indistintamente gli obbligati indipendentemente dal loro reddito.
2. − E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità, o, comunque, per l'infondatezza della questione.
Secondo la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione, omettendo ogni
riferimento alla concreta determinazione dell'organo che ha deliberato la misura
del contributo, non consente di stabilire, in concreto, se sia stato fatto, da
parte di tale organo, un uso ragionevole del potere discrezionale che la legge
gli attribuisce per la quantificazione dei contributi.
Parimenti inammissibile – a giudizio dell'Avvocatura – è la censura
riguardante l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., per essere stato fissato il
contributo di cui si tratta in ragione soltanto dell'età anagrafica. Tale
censura ha ad oggetto non la legge, ma un regolamento, per sua natura non
censurabile in questa sede.
Nel merito, secondo la difesa erariale, la riserva di legge disposta
dall'art. 23 Cost. risulta pienamente soddisfatta dalla norma censurata. La
Fondazione ONAOSI rientra tra gli enti previdenziali dei liberi professionisti
privatizzati con il citato d.lgs. 30 giugno 1994, n 509. La legge delega 24
dicembre 1993, n. 537, aveva disposto (art. 1, comma 33) che la privatizzazione
di tali enti si realizzasse nelle forme dell'associazione o della fondazione
«con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e
contabile, ferme restandone […..] l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli
stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi
risultano istituiti.»
In conclusione, secondo la difesa erariale, il potere impositivo esercitato
trova la sua fonte nella legge, in piena conformità con il dettato dell'art. 23
Cost., mentre l'eventuale erroneità o invalidità della determinazione
contributiva operata in concreto, per difformità rispetto ai princípi di legge,
potrebbe costituire violazione non censurabile in sede di giudizio di
legittimità costituzionale.
Considerato in diritto
1. − Il Tribunale di Parma dubita, in riferimento agli artt. 3 e 23 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della
legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani
dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituita dall'art. 52, comma 23,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2003), il quale
prevede che «Alle spese occorrenti per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'art. 1 concorreranno […]
tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani nella misura
stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione che ne fissa misura
e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri
vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)».
La disciplina dell'attività della Fondazione, al cui consiglio di
amministrazione è rimessa la determinazione dei contributi, risale alla legge 7
luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei
sanitari italiani in Perugia). L'oggetto dell'attività di tale ente è sempre
stato il mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani bisognosi dei
medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati di contributi obbligatori
(oltre che volontari). La misura di tali contributi − per un primo periodo − è
stata stabilita direttamente da vari provvedimenti di legge: dal decreto-legge
luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 ottobre 1920, n. 1476; dal regio decreto-legge, 27 settembre 1938, n.
1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed infine dalla
legge 31 gennaio 1949, n. 21.
Solo con la legge n. 289 del 2002 la determinazione dei contributi
obbligatori è stata affidata all'iniziativa del Consiglio di amministrazione
della Fondazione mediante regolamenti soggetti ad approvazione
interministeriale. E ciò, per effetto dell'avvenuta privatizzazione dell'ente
stabilita dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), dalla cui delega ha tratto origine il decreto legislativo n. 509 del
1994. Nel fissare i princípi ed i criteri direttivi della privatizzazione degli
enti previdenziali, tra i quali l' ONAOSI, l'art. 1, comma 33, lettera a),
numero 4, della legge n. 537 del 1993 disponeva che essa si realizzasse nelle
forme dell'associazione o della fondazione «con garanzie di autonomia
gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone […..]
l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione agli stessi degli
appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano
istituiti».
L'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994 prevede quali
criteri ispiratori dello statuto e del regolamento da adottarsi a cura degli
enti previdenziali privatizzati: a) la «trasparenza nei rapporti con gli
iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti
criteri di composizione degli organi stessi così come previsti dagli attuali
ordinamenti»; b) la «determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei
componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili
dell'associazione o fondazione»; c) la «previsione di una riserva legale, al
fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni in misura non
inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere».
L'art. 2 dello stesso decreto legislativo, dopo aver riconosciuto agli enti
trasformati in associazioni o fondazioni «autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei princípi stabiliti dal presente articolo nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura
pubblica dell'attività svolta» (comma 1), stabilisce che «La gestione economicofinanziaria
deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da
redigersi con periodicità almeno triennale» (comma 2). In caso di disavanzo
economico-finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con gli altri Ministri indicati nel successivo art. 3,
comma 1, «si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale
adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione» (comma 4).
Il successivo art. 3 specifica che la vigilanza sulle associazioni o
fondazioni, affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al
Ministero del tesoro, nonché ad altri Ministeri competenti, si esercita
attraverso l'approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti in
questione, nonché delle «delibere in materia di contributi e prestazioni »
(comma 2, lett. a) e b) e può essere preceduta dalla formulazione di specifici
rilievi dei quali gli organi devono tener conto nella propria «motivata
decisione definitiva» (comma 3).
Successivamente la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) all'art. 3, comma 12, nel delineare
specificamente le sfere di autonomia normativa e gestionale degli enti
previdenziali privatizzati, ha disposto che in esito alle risultanze del
bilancio tecnico e in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del
d.lgs. n. 509 del 1994, «sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle
anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti».
2. − Secondo il giudice rimettente, la norma censurata si pone in contrasto
con l'art. 23 della Costituzione perché, in assenza di ogni indicazione sui
criteri per la determinazione dei contributi obbligatori, viola la riserva di
legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte. Inoltre, il contributo,
così come in concreto quantificato dall'art. 4 del regolamento ONAOSI
concernente la riscossione dei contributi obbligatori e volontari, approvato con
l'atto interministeriale 31 luglio 2003, collide con il principio di uguaglianza
dettato dall'art. 3 della Costituzione, atteso che esso viene posto a carico di
tutti i soggetti obbligati in base al solo criterio dell'età anagrafica e senza
alcun riguardo ai redditi di ciascuno di essi.
3. − Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato in relazione
alla carenza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni riferimento alla concreta
determinazione dell'organo che ha deliberato la misura del contributo, il che
non consentirebbe di verificare, in concreto, l'uso ragionevole del potere
discrezionale che la legge gli attribuisce per la quantificazione dei
contributi.
Dal tenore dell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente che le somme
richieste ai ricorrenti del giudizio principale trovano origine nel precitato
regolamento adottato dal consiglio di amministrazione della Fondazione
resistente, emanato in attuazione della legge della cui legittimità
costituzionale si dubita.
4. − La questione è fondata.
Ai sensi della norma denunciata, la determinazione del contributo imposto ai
sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici
chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari, spetta al consiglio di
amministrazione della Fondazione ONAOSI, che ne fissa l'entità e le modalità di
versamento con regolamenti soggetti ad approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto col Ministero del tesoro e degli altri
Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti previdenziali
privatizzati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 509 del 1994.
Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto
unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da
attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come
tali soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Cost.
Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
configura una riserva di legge di carattere “relativo”, nel senso che essa deve
ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa
dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di
discrezionalità dell'amministrazione (sentenza n. 67 del 1973 e n. 507 del 1988)
purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile
dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione
(sentenze n. 507 del 1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del 2003).
Così individuata la portata della riserva di legge posta dall'art. 23 Cost.,
appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti
dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non
risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.
In particolare, venuto meno ogni collegamento con le fonti legislative
succedutesi sino al 1949, la norma censurata, pur contenendo l'identificazione
dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello procedimentale cui la
Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare
l'obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a
carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione
dell'ente impositore, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad
individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli
oneri imposti ai soggetti sopra menzionati.
Invero, i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei
contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano
completamente in ombra le valutazioni sull'entità dei contributi obbligatori
(come pure dei relativi aggiornamenti). Il risultato è che non si comprende in
quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati da procedure di
controllo ministeriale mirante a tutt'altro fine.
Per tali ragioni, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale
rimettente, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, è fondata.
5. − Resta assorbita la questione sollevata al riferimento art. 3 della
Costituzione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge
7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei
sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in
cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari
iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di
amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari
Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri
vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA