INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 16 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 51 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Contratto di inserimento. |
SOMMARIO: |
Modalità operative per la fruizione dei
benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di
inserimento. |
Premessa. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di “attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (1), ha introdotto
tra l’altro, rivisitando le tipologie di contratto di lavoro a contenuto
formativo, il nuovo istituto giuridico del contratto di inserimento
(articoli 54-59, allegato 1). Per l’attuazione delle nuove disposizioni, il
legislatore ha tuttavia scelto di affidare, mediante rinvio, l’individuazione
di modalità e condizioni alla contrattazione
collettiva nazionale, territoriale e aziendale e, in assenza di accordi tra
le parti sociali, di ricorrere al potere sostitutivo del Ministero del
Lavoro. In data 11 febbraio 2004, le parti sociali hanno
sottoscritto l’accordo interconfederale finalizzato a garantire una fase di
prima applicazione dei contratti di inserimento e di
reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03. Di conseguenza, è possibile per i datori di lavoro
procedere alla stipula di contratti di inserimento,
nel rispetto di quanto previsto sia dalla legge sia dall’accordo
interconfederale. Si sottolinea comunque che
l’efficacia di quest’ultimo è transitoria e
sussidiaria rispetto alla contrattazione collettiva, protraendosi fino a
quando la materia verrà disciplinata, in funzione della peculiarità
settoriale e/o delle specifiche condizioni professionali del lavoratore, dai
contratti collettivi ai vari livelli. Con la presente circolare si illustra
la normativa in materia, con particolare riferimento al contenuto del citato
accordo interconfederale, e si forniscono le modalità operative per la
fruizione pratica dei benefici contributivi correlati ai contratti di
inserimento. 1. Definizione. L’art. 54 del D. Lgs. n. 276/2003 definisce il contratto di inserimento come un
contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro di particolari categorie di persone. 2. Soggetti con i quali è
possibile stipulare contratti di inserimento. E’ ammessa la stipula di contratti
di inserimento con le seguenti categorie: a) soggetti di età compresa tra
i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette,
ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico. In relazione alla categoria di cui alla lett. b),
si fa presente che devono intendersi disoccupati di lunga durata coloro che,
dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo,
siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (2). Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina alla
categoria di cui alla lett. e), si rinvia al previsto decreto ministeriale,
che determini le aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile. Con riferimento, infine, alla
nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico, rileva l’insieme di
disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, come integrata - con particolare riferimento all'accertamento
delle condizioni di disabilità - dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68”) (3). . 3. Datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di inserimento. Ai sensi dell’art. 54, c. 2, i contratti di inserimento possono essere stipulati da: a)
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b)
gruppi di imprese; c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive; d)
fondazioni; e)
enti di ricerca, pubblici e privati; f)
organizzazioni e associazioni di categoria. 4. Condizioni per procedere ad assunzioni con
contratto di inserimento. 4.1. Progetto individuale di inserimento. Condizione essenziale per l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento é la definizione, con il
consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo (4). Come già accennato, compete ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, anche
all’interno degli enti bilaterali, la definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge
n. 388/2000, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore; parimenti, la contrattazione collettiva determinerà le modalità
di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento diretti ad agevolare il conseguimento degli obiettivi (5). Nelle more di detta contrattazione collettiva di
settore, o di livello più specifico, è l’accordo interconfederale 11 febbraio
2004 ad aver regolamentato più nel dettaglio il
progetto individuale di inserimento, prevedendo che nello stesso debbano
essere indicati: -
la qualificazione al conseguimento della quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; -
la durata e le modalità della formazione. L’accordo interconfederale richiede inoltre che il
progetto preveda una formazione teorica non
inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
anche con modalità di e-learning, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Per espressa previsione di legge (6), inoltre, in caso
di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro é tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4.2. Mantenimento in servizio di almeno il 60% dei
lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei
18 mesi precedenti ogni assunzione. Per poter assumere mediante contratti di
inserimento, è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in
servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. Al riguardo, il legislatore (7) precisa inoltre che: -
nell’operazione di verifica del requisito non si computano i lavoratori che
si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o
al termine del periodo di prova, nonché i contratti
non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti; -
si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. La disposizione limitativa sopra illustrata non trova
applicazione qualora, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione
del lavoratore, sia venuto a scadere un unico contratto di inserimento. 4.3. Forma del contratto. Il contratto é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto
individuale di inserimento; in mancanza di forma scritta il contratto é nullo
e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (8). L’accordo interconfederale, oltre a chiarire che il
contratto può essere stipulato sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ha stabilito
che nello stesso devono essere indicati: -
la durata, fissata entro i limiti di cui al successivo punto 4.4; -
l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo
applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento
attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento; -
l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato; -
la categoria di inquadramento del lavoratore,
determinata secondo quanto si dirà al successivo punto 6.1; -
un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo
quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di
formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in
azienda, riproporzionato in base alla durata del
rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento,
e comunque non inferiore a settanta giorni. 4.4. Durata del contratto. Il contratto di inserimento ha
una durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi,
elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave
handicap fisico, mentale o psichico. Nel computo del limite massimo di durata non deve
tenersi conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione per maternità. Inoltre, si sottolinea che il
contratto di inserimento non é rinnovabile tra le stesse parti e che
eventuali proroghe del contratto sono ammesse esclusivamente fino al
raggiungimento del limite massimo di durata sopra descritto (9). 5. Disciplina del rapporto di lavoro. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, ai
contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 in materia di lavoro a tempo determinato. I contratti collettivi, inoltre, potranno stabilire le
percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di
inserimento (10). 6. Forme di incentivazione. L’art. 59 riunisce le disposizioni sostanzialmente di
favore, con le quali il legislatore ha chiaramente inteso incentivare - in diversi modi e a diversi fini - il
ricorso ai contratti di inserimento. 6.1. Incentivi normativi. In primo luogo, si prevede che la categoria di inquadramento del lavoratore con contratto di
inserimento può essere inferiore, per non più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali é preordinato il
progetto di inserimento oggetto del contratto. L’accordo interconfederale ha comunque
stabilito che l'applicazione dello specifico trattamento economico e
normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può
comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi
aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative
indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale dipendente,
nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche
dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo
applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento sono
inoltre esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (11). Infine, l’accordo ha anche previsto che, nei casi in cui
il contratto venga trasformato in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento deve essere
computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla
legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici
di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della
mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che
prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero
trascorrere del tempo. 6.2. Incentivi economici. Il terzo comma dell’art. 59 prevede che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di
inserimento trovino applicazione gli incentivi economici previsti dalla
disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro. Da tali incentivi sono tuttavia esclusi i soggetti di
cui all’articolo 54, comma, 1, lettera a (soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni). 7. Ambito di applicazione
delle agevolazioni contributive. Stante l’esplicita esclusione operata dal legislatore,
danno titolo ai benefici contributivi i soli contratti
di inserimento/reinserimento stipulati con: -
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; -
lavoratori con più di cinquanta anni di età che
siano privi di un posto di lavoro; -
lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; -
donne di qualsiasi età residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del
10 per cento quello maschile; -
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico. Si fa rinvio, al riguardo, alle precisazioni contenute
al precedente punto 2. 8. Durata e misura delle agevolazioni
contributive. Le agevolazioni contributive trovano applicazione
esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento
o reinserimento che, come sopra indicato, non può essere inferiore a nove
mesi e superiore ai diciotto, salva l’ipotesi di assunzione di persone
affette da grave handicap, per le quali il beneficio potrà avere una durata
massima di trentasei mesi. Inoltre, per espressa previsione di legge (12), restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le
disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati (13). Per quanto riguarda la misura
dell’agevolazione contributiva spettante, in considerazione dell’esplicito
richiamo ex art. 59, c. 3, del D. Lgs. n.
276/2003, occorre far riferimento alle diverse misure già previste in materia
di contratti di formazione e lavoro articolate in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale. Di conseguenza, la misura della riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali posti a carico del
datore di lavoro risulta così determinata:
9. Modalità operative. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive,
occorre sottolineare primariamente quanto segue. Con particolare riferimento all’attestazione dello stato
di disoccupazione di lunga durata, che la legge
affida ai competenti centri per l’impiego, risulta necessario che le Sedi
dell’Istituto attivino le più efficaci sinergie con questi ultimi. Al riguardo, occorre osservare che, in sede di
Conferenza Unificata Stato - Regioni (15), è stato
stabilito che mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che
percepiscano nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello
escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme
fiscali (16). Alla luce di quanto sopra, si precisa che, ai fini
dell’accesso alle agevolazioni, dovrà ritenersi sufficiente - unitamente alla
dichiarazione di responsabilità (17) prodotta dal lavoratore al competente
centro per l’impiego ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002 - l’attestazione da
parte del centro medesimo della permanenza del soggetto nello stato di
disoccupazione. In tal senso, peraltro, deve intendersi modificata la previsione contenuta al punto 3 della circolare n. 117
del 30 giugno 2003. Per quanto riguarda, invece, la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 54, c. 1, lett. c) e d) del
decreto legislativo n. 276/2003, potrà considerarsi utile una dichiarazione
di responsabilità da parte del lavoratore, attestante il possesso dei
requisiti di legge. Resta ferma per le Sedi la necessità di coinvolgere i competenti
centri per l’impiego. 10. Modalità di
compilazione del modello DM10/2. Per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti
ai soggetti assunti con contratto di inserimento o
reinserimento, dovranno essere osservate le seguenti modalità. I lavoratori in questione devono essere indicati nel
quadro “A” del modello DM10/2, nella casella “n. dipendenti
occupati” mentre non devono essere riportati nella casella “lavoratori
a tempo determinato”. Gli stessi, inoltre, non devono essere
inseriti nel numero complessivo dei soggetti facenti parte della “forza
aziendale” (codice quadri “B/C del modello DM10/2 “FZ”). Dovranno invece essere indicati nei
previsti codici statistici “MA00”, FE00 e NR00”. Per l’individuazione dei suddetti lavoratori sono
stati istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri
dove: -
il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica:
(“1” operaio full time, “2” impiegato full time, “O” operaio part-time, “Y”
impiegato part-time ecc.) -
il secondo carattere è alfabetico ed individua la tipologia del lavoratore
inserito o reinserito (es. disoccupato di lunga durata, lavoratore con più di
50 anni, ecc,). Vedi tabella 1: -
il terzo carattere è di tipo numerico ed individua la misura del beneficio
spettante. Al riguardo si precisa che i soggetti di cui
all’articolo 54, lettera a), non ammessi ai benefici economici,
dovranno essere contraddistinti con il carattere “0”. Vedi tabella
2; -
il quarto carattere potrà essere “0” ovvero “M” e “P” nei casi previsti. Tabella 1
Tabella 2
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti esempi: a)
soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto con
contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio,
da un datore di lavoro operante al Centro Nord (cod. 1B10) dove:
b)
lavoratore con più di 50 anni di età assunto con
contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato, da una
impresa operante nei territori del Mezzogiorno (cod. YC40) dove:
11. Modalità di
versamento. Ai fini del versamento della contribuzione riferita ai
soggetti assunti con contratto di inserimento o
reinserimento, i datori di lavoro opereranno come segue: -
nella casella “n. dipendenti” riporteranno il numero dei soggetti interessati
con i codici sopra descritti; -
compileranno le caselle “n. giornate” e “retribuzioni” secondo le consuete modalità; -
nella casella “somme a debito” riporteranno l’ammontare complessivo della
contribuzione dovuta al netto della riduzione contributiva spettante e
dell’eventuale esenzione CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000. I datori di lavoro, ai quali compete l’agevolazione
contributiva nella misura del 100% dei contributi a loro carico, sono tenuti, come noto, al versamento della contribuzione
fissa settimanale nella misura prevista per le aziende non artigiane. A tal fine, dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi
codici dei quadri B/C del modello DM10/2: -
S125 per i lavoratori soggetti all’INAIL; -
S126 per i lavoratori non soggetti all’INAIL. A titolo esemplificativo si forniscono i seguenti
esempi: a)
soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto con
contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio,
da un datore di lavoro operante al Centro Nord (cod. 1B10):
Esposizione sul modello DM10/2
b)
lavoratore con più di 50 anni di età assunto con
contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato, da una
impresa operante nei territori del Mezzogiorno (cod. YC40):
Esposizione sul modello DM10/2:
Alla luce di quanto premesso, per i soggetti assunti con
contratto di inserimento o reinserimento agevolato
non dovrà essere evidenziato, nel quadro “D” del DM10/2, l’esonero Cuaf spettante ex art. 120 della legge n. 388/2000, per
il quale si utilizzano i previsti codici “R600”, “R601”, “R602” e
“R603”. Questi ultimi, ovviamente, continueranno ad operare per
tutti gli altri lavoratori interessati compresi i
soggetti con contratto di inserimento non agevolato. La procedura di gestione delle denunce contributive di
mod. DM10/2 provvederà direttamente alla rilevazione contabile della riduzione
CUAF e del beneficio contributivo spettanti per i lavoratori con contratto di inserimento agevolato. Le modalità di compilazione
sopra esposte dovranno essere osservate da tutti i datori di lavoro compresi
gli Enti creditizi, le Aziende elettriche e telefoniche ed i Pubblici servizi
di trasporto. Modalità operative CUD 770. Ai fini della compilazione del riquadro dati
Previdenziali e assistenziali Parte C del modelloCUD e 770/Semplificato dovranno essere evidenziate
i seguenti punti: Sezione 1 Nel punto 1 Qualifica assicurativa e punto 2 Tempo pieno
/tempo parziale andranno indicati i codici qualifica già in uso. Nel punto 20 “Tipo rapporto” dovranno essere evidenziati
i codici di nuova istituzione alfanumerici composti dai codici di cui alla tabella
1 del punto 10 (tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di inserimento /reinserimento) e da quelli di cui alla
tabella 2 (misura del beneficio - codice). A titolo esemplificativo si forniscono i seguenti
esempi: a)
soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni, assunto con
contratto di reinserimento full-time e con qualifica di operaio,
da un datore di lavoro operante al Centro Nord
b)
lavoratore con più di 50 anni di età assunto con
contratto di reinserimento part-time e con qualifica di impiegato, da una
impresa operante nei territori del Mezzogiorno
(1) Il decreto citato è stato pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento
ordinario n. 159 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2003. (2) Ciò in base a quanto
stabilito all'art. 1, c. 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito
dall'art. 1, c. 1 del decreto legislativo n. 297/2002. (3) Il decreto citato è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000. (4) Art. 55, c. 1, del D. Lgs. n. 276/2003. (5) Art. 55, c.2, del D. Lgs. n. 276/2003. (6) Art. 55, c. 5, D. Lgs. n. 276/2003. (7) Art. 54, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.
276/2003. (8) Art. 56, commi 1 e 2, del
D. Lgs. n. 276/2003. (9) Art. 57 del D. Lgs. n. 276/2003. (10) Art. 58 del D. Lgs. n. 276/2003. (11) A titolo di esempio, la
disposizione ha rilevanza ai fini della determinazione del requisito
occupazionale per: -
contributo in misura ridotta per Cig ordinaria
(1,90%) dovuto dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti (art. 12 della
legge, n.
164/1975); -
contributo Cigs (art. 1, c. 1, della legge n.
223/1991); -
contributo di mobilità (art. 16 della legge n. 223/1991); -
contributo aggiuntivo per lavoro straordinario (art. 2 della legge n.
549/1995); -
determinazione della quota di riserva per lavoratori disabili (art. 3 della
legge n. 68/1999). (12) Art. 54, c. 5, del D. Lgs. n. 276/2003. (13) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 215 del 14
agosto 1991 e la circolare n. 148 del 5 luglio 1993. (14)
La normativa in materia di CFL fa riferimento all’art. 1 del Testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218),
ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, le province di Latina e Frosinone, i
comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del
comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma
compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba e gli interi
territori dei comuni di Isola del Giglio e di
Capraia Isola. Si intende quindi per Centro - Nord
ogni area geografica non ricompresa
nell’elencazione legislativa sopra riportata. La disciplina in materia di CFL
prevede anche (art. 8, c. 2, della legge n. 407/1990) che la quota dei
contributi previdenziali ed assistenziali sia dovuta
in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti nel caso di CFL
stipulati da imprese operanti in circoscrizioni - individuate annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - che presentano
un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (con il
D.M. 14/01/2003 sono state concesse le agevolazioni per i lavoratori assunti
nell’anno 2002). (15) Accordo sancito dalla
Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003. (16) Il limite, per l’anno 2003, è stato di €. 7500 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati e
di €. 4500 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di
professione. Nel caso di concorso di diverse tipologie lavorative, si
prevede che il cumulo di redditi non possa superare l’importo di €. 7500, purché ogni tipologia rimanga entro il proprio limite
massimo. (17) Art.
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Allegato 1 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre
2003, n. 276 (GU n. 235 del 9-10-2003- S. O. n. 159) Stralcio Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO. Capo II
Contratto di inserimento.
Art. 54. Definizione e campo di applicazione. 1. Il contratto di inserimento
é un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra
i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette,
ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico. 2. I contratti di inserimento
possono essere stipulati da: a)
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b)
gruppi di imprese; c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive; d)
fondazioni; e)
enti di ricerca, pubblici e privati; f)
organizzazioni e associazioni di categoria. 3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine
non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova, nonché i contratti non trasformati in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio
i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. 4. La disposizione di cui al comma 3 non trova
applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione
del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili,
se più favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 23
luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati. Art. 55. Progetto individuale di inserimento. 1. Condizione per l’assunzione con contratto di inserimento é la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso
al contesto lavorativo. 2. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti
bilaterali, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1. 3 Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione
dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori
di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In
caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma
13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento
di cui al comma 2. 4. La formazione eventualmente effettuata durante
l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto
formativo. 5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di
lavoro é tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del
100 per cento. Art. 56. Forma. 1. Il contratto di inserimento
é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il
progetto individuale di inserimento di cui all’articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto é nullo e
il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato. Art. 57. Durata. 1. Il contratto di inserimento
ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai
diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori
di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere
estesa fino a trentasei mesi. 2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare
o di quello civile, nonché dei periodi di astensione
per maternità. 3. Il contratto di inserimento
non é rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono
ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1. Art. 58. Disciplina del rapporto di lavoro. 1 Salvo diversa previsione dei contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai
contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. 2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono
stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento. Art. 59. Incentivi economici e normativi. 1. Durante il rapporto di inserimento,
la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per
più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni
che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali é preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. 2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti
dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui
all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f). |