Relazioni sindacali - Cartellino marcatempo anche senza accordo sindacale

(Avv. Antonello Talerico – Foro di Catanzaro)

Occorre premettere che, in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, già avviati con la L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la Legge Finanziaria 2008 (testo approvato definitivamente il 21.12.2007) ex art. 3 - Disposizioni in materia di fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese…; pubblico impiego -, co. 81-82-83 (vds. All. 1), ha prescritto che :“In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008…la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007” (co. 82).

Al co. 83 del succitato articolo viene, altresì, aggiunto che : “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevamento automatico delle presenze”.

Con tale intervento legislativo è stato di fatto introdotto nel pubblico impiego l’obbligo dell’installazione di un sistema automatico di rilevamento delle presenze del personale dipendente e, conseguentemente è stata esclusa la facoltà per il datore di lavoro pubblico di decidere se adottare o meno impianti e/o apparecchiature di controllo.

Proprio per tali ragioni appare opportuno rivedere termini, modalità e limiti di applicazione dell’art. 4, co. II, della L. n. 300/70, giusta successione nel tempo di nuova Legge.

Al succitato co. II, dell’art. 4, è detto che : “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali…”.

Sennonchè, nel caso di specie l’adozione del sistema di rilevamento automatico delle presenze è avvenuto per esigenze diverse rispetto a quelle indicate nell’art. 4, co.II, St. Lavoratori (organizzative, produttive, sicurezza del lavoro) e, segnatamente per esigenze di contenimento della spesa pubblica (in claris non fit interpretatio), pertanto, già sarebbe sufficiente ad escludere l’applicazione della suindicata normativa.

La vetusta previsione normativa dell’art. 4, co. II, deve, pertanto trovare un’interpretazione ed applicazione sistematica tenuto conto dell’evoluzione delle norme e del nuovo contesto economico e sociale in cui si inserisce.

Se così non fosse il datore di lavoro pubblico in assenza di un previo accordo con le OO.SS. non potrebbe adempiere ad un obbligo previsto ex lege, potendo incorrere inevitabilmente in responsabilità civile, penale, amministrativa ed erariale (per l’eventuale danno economico), per effetto della violazione dell’art. 3, co. 82, Legge Finanziaria 2008.

Ciò detto, appare evidente che l’applicazione della disciplina di cui all’art. 4, L. n. 300/70, rimane pur sempre salva nell’ipotesi espressamente previste ed in ogni caso nel settore privato ove non sussiste un obbligo “pubblico” di “contenimento della spesa”.

A tal proposito si impone probabilmente un intervento legislativo per sanare il vulnus che la nuova normativa apparentemente avrebbe determinato.

Tale obbligo di procedere alla installazione dell’impianto di rilevazione delle presenze, si è posto anche in termini perentori ed improcrastinabili atteso che sussisteva un obbligo circa i termini e le modalità temporali per il contenimento della spesa ex art. 3, co. 82, Legge Finanziaria 2008 :“In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008…la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007”.

Vi è più.

L’attuazione, da parte dell’Azienda, della previsione contenuta nella finanziaria 2008 ha evitato, altresì, la sospensione dei pagamenti relativi al lavoro straordinario, la quale si sarebbe imposta in attesa della verifica dell’eventuale superamento del tetto massimo stabilito. Tale ultima circostanza avrebbe, invero, certamente arrecato grave pregiudizio economico ai lavoratori.

Avv. Antonello Talerico (Foro di Catanzaro)