Permesso di soggiorno rinnovabile anche senza la
dimostrazione del reddito
Cassazione , sez. I civile, sentenza 03.02.2006 n°
2417
(Avv. Mario Pavone)
La Corte di Cassazione è
intervenuta nuovamente sulla rilevante questione del rinnovo del permesso di soggiorno
in favore degli immigrati.
La Corte, con la sentenza
n.2417 del 3/2/2006 della Prima sezione civile, ha affermato che il permesso di
soggiorno puo’ essere concesso ad un cittadino extracomunitario anche se
questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di redditi da
lavoro.
Secondo la Suprema Corte
ai fini del rilascio (o del rinnovo) è sufficiente che il cittadino straniero
al momento del rilascio abbia iniziato un'attivita' remunerativa.
La Corte ha chiarito,in
sentenza, che ''la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in
cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi''.
Un cittadino algerino era
stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002, osservava come
all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno.
La situazione si
modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale di Pescara
che, nell'aprile del 2003, osservava come lo stesso avesse diritto al permesso
di soggiorno visto che ''da quattro mesi lavorava come operaio presso una
ditta'' e che era del tutto irrilevante il fatto che ''non avesse dimostrato il
possesso di redditi per l'anno 2001''.
Contro il provvedimento
si era opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che l'extracomunitario,
entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare solo da pochi mesi
mentre non aveva dimostrato ''per tutto il 2001 e per buona parte del 2002
alcun reddito da lavoro''.
Secondo la sentenza in
commento,per il rilascio del permesso di soggiorno e’ sufficiente che
l'immigrato abbia iniziato una attivita’ remunerativa, in quanto la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorita’ amministrativa e’
chiamata a pronunciarsi.
Già in precedenza la
Suprema Corte, a Sezioni Unite,aveva stabilito che la presentazione della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta
giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione "automatica"
dello straniero precisando che l'espulsione potrà essere disposta solo se la
domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei
requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio
nazionale, mentre la sua tardiva presentazione potrà costituirne solo indice rivelatore
nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa
l’interessato (Cass., SS.UU. civili, sentenza 20.05.2003 n° 7892).
Secondo l’interpretazione
della Corte, l’espulsione automatica in caso di mancato rinnovo del permesso di
soggiorno presuppone la duplice condizione della scadenza del permesso da oltre
sessanta giorni e della mancata proposizione della domanda di rinnovo e che,
conseguentemente, l’infrazione all’obbligo del tempestivo rinnovo ricadrebbe
nella sfera di operatività del precedente art. 5 della legge n. 40 del 1998
(attualmente art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998) che prevede
l’espulsione dello straniero solo a seguito del rifiuto della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno, e giustifica tale interpretazione con la
considerazione che, proprio agli effetti di un più efficiente controllo e di
una maggiore trasparenza dei flussi migratori, il superamento del mero
automatismo dell’espulsione a fronte del ritardo nella presentazione della
domanda di rinnovo del permesso consentirebbe di evitare l’ingresso in
clandestinità di quei soggetti che, avendo fatto scadere il termine per il
rinnovo, si vedrebbero costretti a tale scelta per non poter più domandare il
rinnovo del permesso di soggiorno senza incorrere nell’espulsione automatica
dal territorio nazionale.
La Corte di Cassazione ha
in sostanza confermato con la sentenza n. 7892 la non perentorietà dei termini
per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
ribadendo quanto già concluso dal Consiglio di Stato con la decisione 870/99.
Secondo quest’ultima
decisione, in base all'art. 142 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773,la
finalità del permesso di soggiorno ‑ al pari degli oneri imposti dalla
legge agli stranieri di comunicare alla questura il trasferimento della loro
dimora ‑ è quello di consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di
verificare immediatamente i requisiti del titolo dello straniero
extracomunitario a soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo ai
fini del riscontro della sua permanenza. (Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1996,
n. 722)
La mancata richiesta del
permesso di soggiorno ovvero il mancato rinnovo del permesso già concesso, non
legittimano sempre ad in ogni caso di per sè l'allontanamento dello straniero
dal territorio nazionale, dovendo l'Autorità di pubblica sicurezza valutare,
specie in presenza di particolari situazioni, le ragioni di ordine pubblico
che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero (Cons. Stato; Sez.
IV, 25 marzo 1993, n. 356) .
Va,infatti, considerato che la mancata osservanza della prescrizione che
richiede la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno un
mese prima della sua scadenza è del tutto priva di riflessi sulla validità del
permesso, che permane con pienezza di effetti sino alla sua naturale scadenza;
che, inoltre, non è previsto alcun collegamento tra questo primo termine e
quello dei successivi sessanta giorni cosicché non può essere disposta
l’espulsione neanche nei confronti di uno straniero con permesso di soggiorno
scaduto se non siano decorsi almeno sessanta giorni dalla scadenza, dal momento
che nell’ambito del termine di tolleranza previsto dalla legge non si fa
distinzione tra lo straniero che abbia presentato tempestivamente la domanda di
rinnovo e quello che invece non ne abbia chiesto il rinnovo un mese prima della
scadenza.
Infine, l’art. 5 del
D.Lgs. n. 268 del 1998 stabilisce che il rinnovo del permesso di soggiorno
viene rifiutato solo quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti
per l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato, e,cioè,quando il
permesso sia stato erroneamente rilasciato in assenza delle condizioni di legge
o quando esse siano venute meno successivamente, eccezion fatta per la perdita
del posto di lavoro per l’esercizio del quale il permesso era stato rilasciato:
ne consegue che tali previsioni -da ritenersi di stretta interpretazione per la
loro incidenza negativa sul diritto di soggiorno -non consentono che il rinnovo
del permesso possa essere rifiutato per la sempilice tardiva proposizione della
domanda in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda
presentata fuori del termine, sicché il ritardo non rileva quando, pur dopo il
decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge
per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun
interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo.
Diverso è, invece, il
caso in cui lo straniero, essendo incorso in una delle situazioni che
precludono il rinnovo del permesso di soggiorno, si trattenga illecitamente sul
territorio nazionale e presenti la domanda di rinnovo solo quando sia venuto
nuovamente a trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge, come si verifica,
ad esempio nel caso di perdita del posto di lavoro subordinato non stagionale e
infruttuosa iscrizione nelle liste di collocamento per tutta la residua durata
di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore
a un anno (attualmente a sei mesi ai sensi dell’art. 22, co. 11, del D.Lgs. n.
286 del 1998 come sostituito dall’art. 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189).
In tal caso, infatti, il ritardo nella presentazione spontanea della domanda di
rinnovo fino al ripristino delle condizioni di legge per il soggiorno
dell’interessato potrà essere valutato agli effetti del diniego del rinnovo del
permesso, sanzionandosi non già la mera inerzia dell’interessato, bensì il
ritardo nella presentazione di una domanda di rinnovo che, tempestivamente
presentata, non avrebbe trovato accoglimento.
In ogni caso, nella
valutazione della condotta dello straniero che abbia presentato tardivamente la
domanda di rinnovo va considerata l’incidenza della situazione di forza
maggiore eventualmente adotta dall’interessato poiché, contrariamente a quanto
viene osservato nella motivazione dell’ordinanza impugnata, l’espressa
previsione della forza maggiore come causa di giustificazione valida solo
nell’ipotesi di prima domanda del permesso di soggiorno non è argomento dal
quale possa dedursi l’esclusione della sua operatività nell’ipotesi di mero
rinnovo del permesso, in quanto la forza maggiore come causa di esclusione
degli effetti pregiudizievoli di un comportamento sanzionato dalla legge è principio
generale dell’ordinamento che opera anche in mancanza di espressa previsione,
con il solo limite della presenza di preclusioni di ordine procedimentale, che
nella specie, come già rilevato, non sono state introdotte dal legislatore.
In conseguenza, non
potendo darsi prevalenza ad una interpretazione che subordini il riconoscimento
del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno alla mera osservanza dei
termini stabiliti dalla legge per la sua presentazione, dev’essere ribadita la
interpretazione già avanzata da questa Corte a sezione semplice, secondo cui la
spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente
l’espulsione "automatica" dello straniero, la quale potrà essere
disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o
sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello
straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva presentazione potrà
costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva
della situazione in cui versa l’interessato.
In questo quadro di
riferimento di inserisce la sentenza di recente emanata dalla Suprema Corte che
chiarisce che il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche se, nel
momento in cui lo stesso presenta la domanda,è privo di redditi da lavoro.
Osserva la Corte che ai
sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e’ stato rilasciato, esso
e’ revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita’
amministrative sanabili.
Ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del decreto legislativo l’ingresso in Italia e’ consentito allo
straniero che dimostri la disponibilita’ di mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno.
Ai sensi dell’art. 6,
comma 5, per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l’autorita’ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilita’ di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
Dal complesso di queste
disposizioni risulta evidente che la disponibilita’ di mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno
ovvero il suo rinnovo.
Il legislatore ha
tuttavia previsto che si debba tener conto dei nuovi elementi che consentano il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs.
286/98).
Di conseguenza la
valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di
sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l’Autorita’ amministrativa e’
chiamata a pronunciarsi.
Era pertanto illegittimo
il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in favore del K., nel momento
in cui questi aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare attivita’
lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non al 2001, vale a dire all’anno in cui
era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sul punto va registrato
un importante intervento del TAR Lazio (sez. I ter , sent. n. 5523/2005) che ha
stabilito che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di provvedere sulle
richieste di permesso di soggiorno. Questo il principio in base al quale il
Giudice Amministrativo ha accolto in parte il ricorso di un cittadino straniero
contro la Prefettura di Roma che non si era pronunciata sulla sua domanda di
legalizzazione di lavoro irregolare, risalente al 2002.
Secondo i giudici
amministrativi il ricorso è fondato in quanto, nel caso in esame, essendo
trascorso un notevole lasso di tempo dalla domanda, sussiste per l’amministrazione
l’obbligo di provvedere e di concludere così in un termine ragionevole il
procedimento amministrativo.
Siffatto obbligo si fonda
,inoltre, sull’art.2 della Legge 241/1990 che – benchè non contenga alcuna
prescrizione in ordine alla perentorietà del termine e né alla decadenza della
potestà amministrativa - pur tuttavia pone un termine acceleratorio per la
definizione del procedimento amministrativo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I civile
Sentenza n.2417/2006
(Presidente: G. Cappuccio; Relatore: L. Panzani)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18/11/2002 il Prefetto
di Pescara disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino
algerino K.O. per non essere in possesso di titolo per rimanere in Italia per
effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il TAR
Abruzzo sezione distaccata di Pescara, avesse dichiarato irricevibile
l’impugnazione del K. In quanto tardiva.
Osservava il Tribunale
che il mancato rinnovo del permesso di soggiorno si fondava sulla mancata disponibilità
da parte del K. Di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento.
Peraltro al momento in
cui era stato pronunciato oil decreto l’opponente risultava assunto a tempo
indeterminato a far tempo dal 15/7/2002 e dunque da circa quattro mesi presso
una ditta di Torre dei Passeri quale operaio comune.
Ad avviso del Tribunale
la disciplina vigente (artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5 D.lgs. 286/98)
nel prevedere che all’atto dell’ingresso in Italia o al momento del rinnovo del
permesso di soggiorno lo straniero debba dimostrare la disponibilità di mezzi
di sussistenza, si riferiva ad un requisito avente carattere di attualità.
Non era pertanto
rilevante che il K. Non avesse dimostrato il possesso di redditi per l’anno
2001.
Avverso l’ordinanza del
Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Pescara
con un unico motivo.
Il K. Non ha svolto
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di
ricorso il Prefetto di Pescara deduce violazione degli artt. 13, comma 2, 4,
comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, D.Lgs. 286/98 e difetto di motivazione.
L’art. 5 del D.lgs.
286/98 prevede che il permesso di soggiorno debba essere rifiutato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso in Italia, tra cui anche
la disponibilità di mezzi di sussistenza.
Lo stesso principio è
affermato anche dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/98.
Ai sensi dell’art. 22 del
decreto legislativo l’ingresso in Italia dello straniero è subordinato al visto
del Consolato Italiano presso lo Stato di origine, previa esibizione
dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della
Questura competente.
Nel caso del K. questi,
entrato irregolarmente in Italia, aveva beneficiato della sanatoria di cui al
DPCM 16/10/1998, che era subordinata alla dimostrazione della possibilità di
inserimento nel mercato del lavoro.
Egli peraltro aveva poi
lavorato soltanto per quattro mesi, non dimostrando per tutto il 2001 e per
buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro subordinato.
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che in questo
caso non viene in esame, perchè non è oggetto dei motivi di ricorso, la
questione dei limiti del potere del giudice ordinario in sede di giudizio di
opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero, ed in particolare
se il Tribunale potesse sindacare nel merito il provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno al fine di stabilire l’illegittimità del decreto di
espulsione.
Il Tribunale di Pescara
ha ritenuto di disapplicare il provvedimento di diniego dal permesso di
soggiorno ed ha conseguentemente affermato l’illegittimità del provvedimento di
espulsione, perché il K., pur risultando privo di adeguati mezzi di sussistenza
per l’anno 2001, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
era invece titolare di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal
15/7/2002 (il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato scadeva il
18/9/2002).
L’Amministrazione
ricorrente osserva in senso contrario che non è sufficiente il possesso attuale
di un reddito di lavoro, requisito che deve invece sussistere sin dal momento
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, perché la ratio della
disciplina dettata dagli artt. 4, comma 3 e 5 del D.Lgs. 286/98, è di impedire
l’ingresso o la permanenza in Italia a soggetti privi di adeguati mezzi di
sussistenza, che potrebbero pertanto essere dediti a traffici delittuosi o ad
attività illecite in generale.
Osserva la Corte che ai
sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso
è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.
Ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del decreto legislativo l’ingresso in Italia è consentito allo
straniero che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno.
Ai sensi dell’art. 6,
comma 5, per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
Dal complesso di queste
disposizioni risulta evidente che la disponibilità di mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno
ovvero il suo rinnovo.
Il legislatore ha
tuttavia previsto che si debba tener conto dei nuovi elementi che consentano il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5, D.Lgs.
286/98).
Di conseguenza la
valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di
sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l’Autorità amministrativa è
chiamata a pronunciarsi.
In altri termini occorre
fare riferimento non alla situazione pregressa dello strani0ero, ma alle sue condizioni
attuali.
Era pertanto illegittimo
il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in favore del K., nel momento
in cui questi aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare attività
lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non al 2001, vale a dire all’anno in cui
era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimato esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso; nulla per le spese.
Roma, 23 set. 2005.
Depositata in Cancelleria
il 3 febbraio 2006.