LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER L’AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI.

 

Nonostante il D. Lgs. 38/2000 ne prevedesse una necessaria revisione triennale, riscrivere la tariffa dei premi Inail e quindi aggiornarla è praticamente ad oggi impossibile. E’ ostativo il nesso tra  l’Inail e la finanza pubblica allargata. La Finanziaria del 2006 all’articolo 1 comma:364 prevede che “la misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.”

Da ultimo la recente Relazione della Corte dei Conti sull’esercizio 2009 dell’Istituto esclude la possibilità di una  rimodulazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese all`Inail in relazione ai numeri che emergono dalla gestione finanziaria dell`istituto. Nel 2009 è stato quasi del tutto riassorbito il disavanzo patrimoniale generato l`anno prima dalla rivalutazione una tantum delle riserve a seguito della riduzione del tasso di attualizzazione dal 4,5% al 2,5% e dall`eliminazione dei residui per investimenti non effettuati. A escludere margini di manovra sulle tariffe resta il disavanzo attuariale (2.755 milioni, al netto della riserva sinistri) che rimane nonostante «l`esuberanza costante dei contributi rispetto alle prestazioni istituzionali».

Nonostante tutto quanto precede la categoria degli autotrasportatori di merci è l’unica ad avere ottenuto non solo una riduzione contingente od annuale dei premi per un importo pari ad 80 milioni di euro ma anche una riduzione strutturale dei tassi medi di tariffa già nel 2009 pari a 42 milioni di euro.

In data 25 ottobre 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 il decreto 2 agosto 2010 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, riguardante la riduzione dei tassi medi di tariffa per l'autotrasporto in conto terzi, voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni industria, artigianato e terziario che di seguito si riporta in allegato PDF.

 

In merito si rammentano le due note Inail del 27 maggio  e del 7 giugno 2010 che prevedevano la prima :

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Autoliquidazione 2009/2010. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.


Premessa

La Finanziaria 2010 ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva già disposta per il 2009 dall'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008 per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Con DPCM del 19 marzo 2010 è stato determinato l'ammontare delle risorse economiche nell'identica misura prevista per il 2009, sia per la riduzione dei tassi medi di tariffa che per i premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane.

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente - Commissario straordinario dell'Istituto con deliberazione n. 98 del 25 maggio 2010 ha approvato per l'anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti.

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 72/2010 ha fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l'Autoliquidazione 2009/2010 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009.

Per quanto sopra sono stati rielaborati i tassi 2010 ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso.

Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2009/2010

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, hanno già ricevuto entro dicembre 2009 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2009/2010 dei premi assicurativi e devono provvedere entro il prossimo 16 giugno:

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 25 giugno 2009, come comunicato con nota prot. 10878 del 18.12.2009, alla regolazione 2009 è applicata la riduzione del 14,01 % (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2008/2009) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2009 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.

Termine di versamento dei premi assicurativi

Il versamento dei premi di autoliquidazione 2009/2010 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione oppure con la rateazione prevista ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.

In tale ultimo caso, per effetto del differimento del termine al 16 giugno, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre.

I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:

Le imprese che, entro il termine del 16 aprile stabilito dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009, hanno già versato in unica soluzione il premio 902010, calcolato in base ai tassi precedenti e/o senza applicazione della riduzione del 14,50 % ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.

In relazione al nuovo termine di versamento del 16 giugno fissato dal decreto legge n. 72/2010, le imprese che nelle more dell'emanazione del decreto stesso non hanno versato il premio di autoliquidazione entro i termini previgenti, sono da considerarsi in regola ai fini contributivi, con effetto retroattivo.

   

E la seconda:

 

Oggetto: Autoliquidazione 2009/2010. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.

Si fa seguito alla precedente nota della scrivente direzione - prot. n. 4245 del 27 maggio u.s. - per comunicare che è stata completata la fase di spedizione alle imprese  interessate - ossia quelle  classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, destinatarie degli interventi agevolativi in oggetto - del nuovo modello 20 SM relativo alla comunicazione del "tasso applicato" per l'anno in corso.

Le aziende in questione riceveranno il citato provvedimento entro i primi giorni della corrente settimana.

Poiché, come anticipato nella nota n. 4245/2010,  l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 72/2010 ha definitivamente fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l'Autoliquidazione 2009/2010, si raccomanda a Codeste Strutture di porre in essere ogni utile forma di collaborazione nei confronti della aziende interessate (e dei loro intermediari) al fine di agevolare il rispetto del predetto termine di pagamento.

In particolare, poiché - a seguito del verificarsi di qualche disguido postale - le aziende in parola potrebbero non ricevere il nuovo 20SM nei tempi sopra previsti, si invitano le Unità territoriali a provvedere alla ristampa e consegna del modello in questione ai datori di  lavoro che ne dovessero fare richiesta.
Al riguardo si precisa che i nuovi modelli 20SM saranno disponibili nella specifica funzione "Utilità" di GRAWEB - "Tassi e rifacimenti" - "ristampe mod. 20SM" -  a partire da martedì 8 giugno p.v.

Nel rinviare alle dettagliate " Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2009/2010" contenute nella più volte citata nota operativa, si rammenta che, per quanto riguarda specificatamente i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci di tariffa sopra indicate:

  1. alla regolazione 2009 è applicata la riduzione del 14,01 % (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2008/2009) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è  indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2009 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.
  2. al premio di rata 2010 deve essere applicata la percentuale di riduzione del 14,50 %. “

   

Ciò significa che è stato fatto, correttamente, tutto quanto necessario perché la categoria si giovasse dello sconto riconosciuto dalla Finanziaria 2010 già nel corso di detta annualità.

 

(Dr.ssa Silvana Toriello)