LE NOVITA’ DELL’AUTOLIQUIDAZIONE 2010/2011
(Dr.ssa Silvana Toriello)
PREMESSA
Mercoledì 16 febbraio 2011 scade il termine per l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione 2010 e rata 2011) e per denunciare all’Inail le retribuzioni afferenti i soggetti assicurati nel corso del 2010. Per le retribuzioni trasmesse per via telematica fermo rimanendo il pagamento del premio al 16 febbraio, ne è possibile la presentazione fino al 16 marzo.
In data 17.12.2010 e con specifico riferimento ai contenuti della Guida all’Autoliquidazione 2010/2011, l’Inail ha rappresentato che le novità relative all’autoliquidazione 2010/2011 concernono:
· il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), nel quale è stata inserita la casella “SI” – Certifico essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 che deve essere barrata dalle imprese artigiane in sede di Autoliquidazione 2011/2011 per essere ammessi al beneficio della riduzione contributiva in occasione dell’Autoliquidazione 2011/2012. Sotto il profilo tecnico pertanto sono stati modificati i relativi tracciati record;
· nell’ambito delle “Informazioni generali”, l’integrazione del paragrafo “Casi particolari”, nel quale è stato previsto l’obbligo per le aziende artigiane senza dipendenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni, al fine di usufruire della riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780-781, n. 296/2006;
· l’estensione agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche dell’utilizzo del modello F24 EP (Enti Pubblici) per il pagamento dei premi assicurativi dovuti all’INAIL. Al riguardo, è stato inserito il nuovo paragrafo “Pagamenti dei premi INAIL modello F24 – EP (Enti Pubblici)” e integrato il paragrafo “Autoliquidazione premi e contributi associativi”.
Inoltre da quest’anno la Guida all’autoliquidazione è edita esclusivamente in formato elettronico ed è reperibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.inail.it/Assicurazione/Autoliquidazione oppure selezionando Autoliquidazione – Guida dall’apposita combo Accesso rapido.
Analizzeremo queste novità nel corso dell’esposizione che segue facendo rinvio per tutto quanto concerne la comunicazione del tasso applicato,la comunicazione delle basi di calcolo,la denuncia delle retribuzioni,il calcolo ed il pagamento del premio a quanto rappresentato con articoli pubblicati da”Laprevidenza.it” in relazione all’autoliquidazione 2009/2010 e ancora su detta rassegna reperibili. Qui solo si rammenta per focalizzare le riduzioni contributive che nel modulo delle basi di calcolo sono riportate le seguenti agevolazioni:
03 Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d’Italia.
Anche per l’autoliquidazione 2010/2011, al premio calcolato per le PAT con sede lavori a Campione d’Italia è applicata la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata.
05 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani particolarmente svantaggiati;
25 Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate.
A favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono previste specifiche riduzioni contributive.
Alla regolazione del premio relativa all’anno 2010, si applica:
a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010 - la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati – la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 – la riduzione del 70% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati – la riduzione del 40% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate. Alla rata di premio per l’anno 2011, si applica: - la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati – la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate. Quanto precede è stato statuito dall’Inail con nota n.246 del 14/01/2011 un relazione alle previsioni di cui al disegno di legge di stabilità per l’anno 2011 che all’articolo 1, comma 45, stabilisce che siano applicate, a decorrere dal 1° agosto 2011, le percentuali del 75 % e del 68 % già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2011.
La norma ha stabilito con effetto retroattivo l’applicazione delle riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate per tutto il 2010,confermando altresì le predette percentuali per il futuro.
Per quanto riguarda l’autoliquidazione 2010/2011poichè le basi di calcolo notificate alle ditte riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la previgente normativa le ditte dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni come comunicato dall’Inail, suddividendo l’imponibile contributivo tra i due periodi 01/01/2010 – 31/07/2010 e 1/08/2010 – 31/12/2010.
Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste dalla normativa vigente.
LE RETRIBUZIONI
Le retribuzioni da dichiarare in occasione dell’autoliquidazione di quest’anno riguardano l’intero anno solare 2010, oppure un minor periodo, sempre dell’anno 2010, nei casi di attività iniziate dopo il 1° di gennaio, o cessate prima del 31 di dicembre.
Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti così come non devono essere considerate le retribuzioni degli addetti alle “gestioni speciali” Inail (apparecchi radiologici, sostanze radioattive, facchini, scuole, ecc.) per le quali non sono addirittura applicabili le stesse norme sull’autoliquidazione in quanto assoggettate a premio speciale unitario.
Le retribuzioni da denunciare sono quelle imponibili ai fini Inail, valutate cioè con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ai sensi del decreto legislativo 314/97, con il criterio di competenza (somme maturate nel periodo) e al lordo di qualsiasi ritenuta (erariale, previdenziale, …). La base imponibile contributiva, come è noto, è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e 29 Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria (TU) ad esclusione:
- delle somme e dei valori indicati ai commi da 2 a 8 dell’art. 51 TUIR – delle somme di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 29 del TU. (Sul punto vedasi la circolare Inail n. 39 del 15.10.2011 reperibile sul sito dell’Istituto www.inail.it/Normativa ed atti ufficiali/Banca dati normativa/circolari). Possono essere:
- retribuzioni effettive, costituite da tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo o trattenuta.( quadri, dirigenti, impiegati, etc.);
- retribuzioni convenzionali, vale a dire quelle stabilite da Decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale o dalla stessa legge per i casi in cui o non esiste la retribuzione effettiva, o questa non è facilmente determinabile (dirigenti, soci e familiari coadiuvanti di aziende non artigiane nelle Province in cui sono state fissate con appositi D.M. Ex art. 118 del DPR 1124/65, partecipanti all’impresa familiare, associati in partecipazione a imprenditore non artigiano, etc …);
- retribuzioni di ragguaglio, nei casi residuali in cui non esiste la retribuzione effettiva e non sono previste retribuzioni convenzionali (soci e familiari coadiuvanti di aziende non artigiane nelle Province in cui non sono state fissate quelle convenzionali., …). Sono pari al minimale per la liquidazione delle rendite (art. 116 del DPR 1124/65).
La dichiarazione delle retribuzioni dell’anno 2011 deve essere effettuata a mezzo del modulo già preintestato e parzialmente precompilato trasmesso dall’Inail con le basi di calcolo (mod. 10 3 1). Le circolari Inail che disciplinano la materia delle retribuzioni ai fini del calcolo del premio sono la 11/2010 e la 43/2010 reperibili sul sito Internet dell’Istituto secondo il percorso poco sopra individuato.
CAMPO 14 DEL MODULO 1031 DI DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI – LE RETRIBUZIONI COMPLESSIVE
La parte iniziale del modulo ( campi da 1 a 13 ) individua l’anno cui si riferisce la dichiarazione, (il 2010). Essa è precompilata e concerne l’identificazione dell’azienda (codice ditta più codice controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede Inail), la posizione assicurativa territoriale più codice controllo, il rischio coperto (voce di tariffa nell’ambito della relativa Pat, l’inquadramento e la presenza di rischio silicosi e asbestosi), il periodo delle retribuzioni da denunciare (dal/al).
Il modulo si suddivide poi in quattro parti (che chiameremo sezioni), in particolare:
La prima parte comprende la sezione retribuzioni complessive (campo 14). Detto campo è il più importante l’unico da compilare obbligatoriamente in ogni caso e comprende : le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzione inferiore al 100%,i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto,nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane, ecc..Non vanno incluse in questo campo le retribuzioni degli apprendisti, del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane,di dipendenti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro fruisce dell’esenzione totale dal premio .
I successivi due campi (15 e 16), la cui compilazione è eventuale e va effettuata soltanto se ricorre la relativa casistica, rappresentano dei dettagli, dei “di cui” del campo ‘A’, nei quali vanno indicate le quote di retribuzione con esenzione parziale (campo ‘B’), e le retribuzioni “specifiche”, che sono quelle corrisposte ai lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e/o l’asbestosi (campo ‘C’).
Nel campo 15, in particolare, le quote di retribuzione parzialmente esenti sono costituite dall’ammontare complessivo delle quote di retribuzione parzialmente esenti da contributi (esempi: Cfl, nella P.A.; contratti di inserimento con esenzione al 50% ed equiparati al 50% (esempio assunti a norma della legge n. 407/1990). Le stesse andranno poi indicate analiticamente e codificate nella successiva sezione «dettaglio quote di retrib. Parzialmente esenti» (campo B). La Guida all’autoliquidazione 2011 precisa che tale campo non deve essere compilato dalle imprese che hanno l’esenzione al 100%.
Nel campo 16 dedicato alle retribuzioni specifiche silicosi e asbestosi va individuato l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o asbestosi, nella misura del 100% anche per i soggetti con esenzione parziale del premio , già comprese nel Campo 14.
CAMPI 17 e 18 :RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO
La seconda parte dedicata alle retribuzioni soggette a sconto è suddivisa in due parti, una riferita alla regolazione per l’anno 2011 e l’altra per la rata premio anticipato anno 2011, in particolare, per la regolazione premio 2011 vanno indicate in ambo le sezioni le retribuzioni soggette a sconto (e i corrispondenti codici) con riferimento alle seguenti situazioni:
· la pesca (art. 2 comma 2 legge 203/2008 codice tipo 3): la riduzione è fissata nella misura dell’80 % del premio, sia per la regolazione che per la rata, e si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
· le imprese edili (D.M.4/10/2010– codice tipo 1) : la riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2011 è stata confermata nella misura dell’11,50 % dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2011, in corso di pubblicazione e si applica alla sola regolazione 2011. La riduzione è prevista a favore dei datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa specifica e generale. Per le condizioni di accesso al beneficio (requisiti, adempimenti del datore di lavoro, adempimenti di Sede), si conferma quanto indicato con la nota prot. 10792 del 16.12.2009 in occasione dell’autoliquidazione 2009/2010 reperibile anch’essa sul portale dell’Inail.
· Le aziende che:
1. reimpiegano dirigenti disoccupati (ex lege 266/1997– codice tipo 4) : per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è prevista la riduzione del premio nella misura del 50%, sia in regolazione che in rata. L’agevolazione è concessa dalle Agenzie per l’impiego e si applica per un periodo non superiore a dodici mesi, a condizione che l’impresa sia in possesso dei requisiti per il DURC.
2. assumono dipendenti disabili (sconto 50% – codice tipo 5 o il 100% – codice tipo 6) Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 avevano stipulato, con gli uffici competenti, una convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili.
3. Lo sconto è applicabile per il periodo massimo di agevolazione previsto dalla singola convenzione.
4. assumono in sostituzione di lavoratrici/ori in congedo per maternità (codice tipo 7). Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione che alla rata, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.
Rata premio (successivi 3 righi): fatta eccezione per lo sconto edili (non ancora applicabile per il 2011), vale quanto indicato più sopra riferito.
DETTAGLIO QUOTE RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI
La terza parte concerne il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti (Campo B)
In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal premio assicurativo (già comprese nella prima sezione) e il relativo codice identificativo:A,B, D, F. I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione soltanto per la Pubblica Amministrazione. Le riduzioni sono pari al 25% o al 50%, a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel Centro-Nord o nel Mezzogiorno. Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente esenti, con il relativo codice. I contratti di inserimento, rispettivamente, con sconto del 25%, applicazione regola del de minimis, 40% e 50% (compresi dipendenti assunti da imprese non operanti nel mezzogiorno, da imprese operanti in circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione, da imprese turistiche o commerciali con meno di 15 dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e disoccupati da almeno 24 mesi purché non assunti in sostituzione di licenziati o sospesi).Qualora i campi non fossero sufficienti si deve proseguire utilizzando il modulo supplementare 11.3.1.
Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/200312 e dal regolamento CE n. 2204/200213.
Nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni devono essere indicate, come di consueto, le quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti, con il relativo codice.
DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
La quarta parte del modello è destinata alla individuazione del dettaglio retribuzioni esenti al 100%.In questa sezione vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% dal premio assicurativo e il relativo codice identificativo, in particolare: «C» che attualmente riguardano soltanto i contratti di inserimento a esenzione totale (es. contratti stipulati ai sensi della legge 408/1990).
RATEAZIONE
Il campo 89 del modello 1031 contiene il riferimento alla scelta della rateazione in quattro rate in base alle leggi 449/1997 e 144/1999..
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. La casella SI si barra solo se si vuole accedere per la prima volta alla rateazione e, comunque, se non si è espressa tale volontà nella precedente autoliquidazione. Verrà barrata la casella NO se non si intende più pagare in quattro rate nel 2011 ed in precedenza era stata esercitata la scelta di pagare ratealmente. Non va barrata alcuna casella se per il 2011 vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione. Qualora nel corso del 2011, il codice di agevolazione “070” sia stato revocato a seguito di variazioni di qualsiasi tipo, la Sede deve comunicare al datore di lavoro che, se intende avvalersi della rateazione del premio 2010/2011, deve barrare nuovamente la casella “SI” della dichiarazione delle retribuzioni.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare sarà comunicato in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata.
RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE AI SENSI DELLA LEGGE N.296/2006 Il campo 90 del modello 1031 contiene la dichiarazione che l’impresa artigiana dovrà rendere per accedere alla riduzione del premio nell’ambito dell’autoliquidazione 2011/2012. L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato in possesso di determinati requisiti, una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali.
Per quanto riguarda le riduzioni per gli anni 2009 e 2010, verranno dettate apposite istruzioni non appena verrà pubblicato il Decreto Ministeriale di recepimento della determina n. 32 del 27 luglio 2010 del Presidente dell’Inail che fissa la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2007/2008 e 2008/2009, in misura pari all'1,88% dell'importo del premio per il 2009 e in misura pari al 2,10% dell'importo del premio per il 2010, rispettivamente, sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il 2009 e per il 2010.
A partire dall'anno 2011, la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura che sarà fissata dai relativi decreti ministeriali, a condizione che gli interessati abbiano preventivamente presentato richiesta di ammissione al beneficio dichiarando, per tal via, di essere in regola con le norme in materia di prevenzione di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.e di non aver subito infortuni nel biennio immediatamente precedente.
Al fine di semplificare le modalità di presentazione, la richiesta si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni relativo all'Autoliquidazione dell'anno precedente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per usufruire della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011, sia per i premi ordinari, che per i premi speciali unitari, in occasione dell'Autoliquidazione 2011/2012 (scadenza 16.2.2012), gli artigiani devono barrare la casella appositamente inserita nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni per l'Autoliquidazione 2011/2011, recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781".
La riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, condizione questa che sarà verificata dall'Istituto rilevando gli infortuni denunciati, escluse le franchigie.
Il biennio nel quale non devono risultare infortuni è quello che precede l'annualità cui si riferisce il premio di regolazione (es. per la riduzione da applicare alla regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2010-2011).
RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2011 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50%. Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2011 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all’autotrasporto.
Per l’anno 2011 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati i tassi per l’anno 2011 ed è stato inviato alle imprese interessate il mod. 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l’anno in corso.
CASI PARTICOLARI
Le aziende artigiane senza dipendenti , per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2010 comprensiva del premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente devono indicare il “valore zero” nel campo “Retribuzioni complessive”.Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate devono egualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione legge 449/1997 e legge 144/1999.
Le aziende artigiane senza dipendenti , per usufruire della riduzione prevista dall’art. 1 commi 780 e 781 della legge n. 296/2006 che sarà applicata nella misura prevista dai decreti ministeriali che saranno emanati secondo quanto già sopra precisato, a partire dalla regolazione 2011, devono egualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando il campo 90 del modulo 1031 precedentemente illustrato.
Inoltre in caso di PAT ponderate le retribuzioni dovranno essere denunciate per singola voce. Se nel corso dell’anno 2010 sono intervenute delle situazioni particolari, tipo la riclassificazione, l’esclusione o l’inclusione del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazione dell’oscillazione del tasso, occorrerà effettuare la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo. In caso di attività iniziata nel corso del 2010 il premio anticipato dovuto per l’anno in corso 2011 deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione “Rata” della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.
La pagina 20 della Guida all’autoliquidazione richiama i criteri di arrotondamento da effettuarsi al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque, al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a cinque.. Possono essere arrotondati anche all’unità di euro secondo le consuete regole: vale a dire per eccesso, nel caso di decimali pari o superiori a 50 centesimi; oppure per difetto, nel caso di decimali inferiori a 50 centesimi. In entrambi i casi nei due campi predisposti per i decimali, dovranno essere indicati due zeri.
LA VALUTAZIONE DELL’IMPONIBILE PRESUNTO DA UTILIZZARE PER IL 2011
L’autoliquidazione 2011 riguarda il calcolo e il pagamento dei premi dovuti a titolo di regolazione,a conguaglio per l’anno 2010, e a titolo di rata anticipata per l’anno 2011.L’imponibile “effettivo” da utilizzare per il conteggio dei premi di regolazione 2010 è quello individuato nel paragrafo precedente che, ai sensi dell’art. 28 del DPR 1124/65, diventa di norma anche l’imponibile “presunto” su cui calcolare la rata 2011. Tuttavia, se il datore stima che per l’anno 2011 erogherà retribuzioni inferiori a quelle denunciate per il 2010 deve, entro il 16 febbraio 2011, inoltrare alla sede Inail competente la prevista comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, fissando l’imponibile ridotto sul quale intende calcolare e pagare la rata di premio per l’anno 2011. In queste ipotesi l’azienda è autorizzata ad autoridursi in autoliquidazione il premio da pagare. La comunicazione può essere trasferita all’Inail in formato cartaceo o telematico , utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito www.inail.it nella sezione Punto Cliente. Se viceversa la stima evidenzia che per l’anno 2011 saranno erogate retribuzioni superiori a quelle denunciate per il 2010, il datore di lavoro deve comunicare questa circostanza all’Inail (art. 12 del DPR 1124/65), ma deve comunque effettuare il calcolo della rata 2011, sulla base dell’imponibile denunciato per il 2010. In queste ipotesi l’azienda non è autorizzata ad autoaumentarsi in autoliquidazione il premio da pagare, ma deve aspettare l’eventuale richiesta di integrazione da parte dell’Istituto, che fisserà anche una data di scadenza per il pagamento diversa e successiva a quella dell’autoliquidazione.
LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2010
La dichiarazione delle retribuzioni dell’anno 2010, redatta sul mod. 10 3 1 cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante aziendale , deve essere spedita per posta, o consegnata a mano a qualsiasi sede Inail sul territorio nazionale, entro il 16 febbraio 2011.
La dichiarazione delle retribuzioni può anche essere trasmessa per via telematica direttamente dagli utenti, utilizzando le apposite funzioni presenti nel Punto Cliente del sito Internet dell’Istituto utilizzando l’apposita funzione “Autoliquidazione, invio telematico dichiarazione salari” ovvero utilizzando la procedura Alpi on line sempre in Punto Cliente come, peraltro più innanzi dettagliato. In caso di presentazione per via telematica il termine di presentazione slitta al 16 marzo 2011, fermo rimanendo, si ribadisce il termine di pagamento del premio al 16.02.2011.
La corretta compilazione della denuncia delle retribuzioni consente il corretto calcolo del premio. I premi dovuti all’Inail sono calcolati, infatti, salvo che si tratti di premi unitari , applicando il tasso di premio comunicato dall’Istituto, sulle retribuzioni imponibili che vengono denunciate.
IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI DOVUTI
Sono interessate al calcolo del premio tutte le ditte con dipendenti comprese quelle individuali e artigiane .
In particolare occorre tenere presente, per ciascuna posizione assicurativa territoriale, quanto segue:
• anno di inizio attività nel 2010 (posizione assicurativa di nuova emissione): la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2011 determinato sulla base delle retribuzioni presunte contenute nella sezione «rata» della comunicazione dell’Istituto relativa alle basi di calcolo dei premi (valore determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro nella denuncia di inizio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) del periodo assicurativo 2010;
• anno inizio attività precedente al 2010: la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2011, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2010, più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo all’intero anno 2010.
La compensazione tra regolazione passiva (credito azienda) e rata anticipata dell’anno in corso (debito azienda) può essere effettuata anche se la rata anticipata per l’anno di regolazione non è stata interamente pagata.
La somma algebrica (vale a dire gli importi a debito «+» e gli importi a credito «–») delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative determina l’ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il prossimo 16 febbraio 2011.
IL CALCOLO DEGLI SCONTI E DELLE AGEVOLAZIONI
In occasione dell’autoliquidazione dei premi, sia di regolazione 2010 che di rata 2011, sono calcolate e usufruite le provvidenze contributive previste dalla legge, alle quali le aziende hanno diritto ai fini Inail.
Si tratta di due diverse categorie di agevolazioni, le cui modalità di calcolo prevedono un abbattimento percentuale delle retribuzioni imponibili, o una riduzione percentuale dei premi dovuti.
I benefici che comportano un abbattimento dell’imponibile, sono quelli che vengono riportati nel rigo B) del mod. 1031 intestato: “Quote di retrib. Parzialmente esenti”, e sono elencati a tergo dello stesso mod. 1031. Riguardano i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) ed equiparati, e quelli oggetto di contratti di inserimento .
La concreta applicazione di questi benefici non comporta particolari calcoli dal momento che, per determinare l’imponibile su cui conteggiare i premi dovuti, le retribuzioni esenti indicate nel rigo B) vengono sempre direttamente sottratte da quelle complessive del rigo A).
Invece per gli sconti che prevedono una riduzione percentuale del premio e che corrispondono alle riduzioni contributive tutte quali innanzi individuate nel paragrafo precedente è stata individuata la modalità del calcolo.
La possibilità di ottenere detti sconti ed agevolazioni è subordinata al possesso della regolarità contributiva secondo quanto precisato da Inail nella nota n.8920 del 10 dicembre 2011cui si fa rinvio.
IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Come ampiamente già noto, le stesse modalità di calcolo dei premi di autoliquidazione comportano l’automatica compensazione degli importi a credito dell’azienda con quelli a debito, senza bisogno di alcuna autorizzazione o comunicazione all’Inail.Se permane un residuo credito questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni. L’Inail precisa che qualora si intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si dovrà compilare due righe della sezione Inail del modello F24 indicando, nella prima, il progressivo dell’autoliquidazione e il relativo importo nel campo «importi a debito versati », nella seconda il progressivo del credito indicando il relativo importo nel campo «importi a credito compensati». Per avvalersi di tale ultima modalità è necessario acquisire il preventivo assenso della sede Inail competente in ordine alla effettiva sussistenza del credito medesimo.
Il saldo definitivo del premio da pagare, unico per azienda (codice ditta), deve essere riportato nella sezione INAIL del mod. F24, che va completato con tutti gli altri dati che l’Istituto fornisce con il facsimile riportato nella lettera di accompagnamento delle Basi di calcolo. La sezione del mod. F24 da compilare è «sezione altri enti previdenziali ed assicurativi » e occorrerà tenere presente quanto segue: nello spazio «n. di riferimento» occorre indicare «902011» (per i contributi associativi il relativo n. di riferimento va rilevato dalla colonna «Codice per F24» del foglio delle basi dei calcolo); nello spazio causale la lettera «P»; l’ammontare da versare va indicato al centesimo di euro, ovvero all’unità di euro (se non ci dovessero essere i centesimi, bisogna indicare sempre due zeri dopo la virgola).
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2011, ovvero in quattro rate trimestrali uguali, con scadenza al 16 febbraio 2011, al 17 maggio 2011, al 16 agosto 2011 e al 16 novembre 2011. Il pagamento rateale prevede gli interessi di rateazione, ancorché ad un tasso agevolato.
IL NUOVO MODELLO F24 ENTI PUBBLICI
L'articolo 32-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, ha esteso l'utilizzo del modello di versamento "F24 enti pubblici" (F24 EP) per "il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi".In attuazione di tale norma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto del 12 marzo 20101, con cui sono state previste le nuove modalità di utilizzo del modello F24 EP. Successivamente, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 giugno 20102, sono state approvate le modifiche al modello F24 EP precedentemente in uso e le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. Infine, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 97/E del 7 ottobre 2010, ha disposto, in accordo con l'Istituto, le modalità di compilazione del modello F24 EP per il versamento dei premi assicurativi dovuti all'INAIL.
MODELLO F24 EP PER I VERSAMENTI PREVIDENZIALI
L'F24 EP è il modello di pagamento, esclusivamente telematico, riservato agli enti ed alle amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica. L'estensione di tale modello ai premi assicurativi di competenza dell'INAIL consente all'Istituto di migliorare e velocizzare l'acquisizione e la gestione di tali pagamenti, utilizzando i vantaggi derivanti dal sistema telematico. Le nuove modalità di versamento, come stabilito nella risoluzione 97/E, decorrono dal 2 novembre 2010. Il modello non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito. In analogia a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 20/2001 in tema di versamento delle ritenute5 , gli enti e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare il modello F24 "ordinario" per compensare eventuali importi a credito con debiti per premi ed accessori nei confronti dell'INAIL. L'utilizzo dell'F24 è limitato ai soli importi da compensare e, pertanto, il saldo finale da indicare nel modello deve risultare pari a zero; qualora, a seguito della compensazione, residuino importi da pagare, questi devono essere versati tramite il modello F24 EP.
L'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 12 marzo 2010 stabilisce che i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 EP per i versamenti previdenziali sono:
a) gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 e successive modificazioni
b) le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 , che utilizzano il modello F24 EP per il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute alla fonte per l’imposta sui redditi delle persone fisiche e per le relative addizionali regionale e comunale.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto b), sono interessate le amministrazioni statali tenute all'obbligo di iscrizione all'INAIL, relativamente ai lavoratori per i quali non si applica la speciale forma di gestione dell'assicurazione per conto dello Stato .
ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 EP PER I VERSAMENTI ALL'INAIL
Per i
pagamenti dei premi e dei relativi accessori, il modello F24 EP deve
essere compilato con le seguenti modalità
· nel campo “sezione” deve essere indicato il valore “N”, che identifica i versamenti dovuti all’INAIL
· nel campo “codice tributo/causale” deve essere indicato il “numero di riferimento” comunicato dall’INAIL per il pagamento delle singole richieste di premi ed accessori; tale numero è composto sempre di 6 cifre (ad esempio, per il pagamento dei premi da autoliquidazione 2010/2011, in scadenza al 16 febbraio 2011, il numero di riferimento da indicare è 902011)
· nel campo “codice” deve essere indicato il codice della Sede INAIL (competente per territorio in relazione alla sede legale del soggetto assicurante), che è composto sempre di 5 cifre; l’elenco dei “Codici Sedi INAIL” è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
· nel campo “estremi identificativi”, deve essere indicato il “codice ditta” comunicato dall’INAIL all’atto dell’istituzione del rapporto assicurativo e riportato su tutte le comunicazioni emesse dall’Istituto, senza il relativo codice di controllo abbinato (ad esempio, per il codice ditta 123456/89, indicare solo 123456)
· nel campo “riferimento A” deve essere sempre indicato il valore “P”, che è la causale per il pagamento dei premi ed accessori INAIL
· nel campo “importi a debito versati” deve essere indicato l’importo da versare all’Istituto
· il campo “riferimento B” non deve essere compilato.
Deve essere compilato un rigo del modello per ciascun “numero di riferimento”.
IN CASO DI PAGAMENTO RATEALE
Ove si acceda al pagamento rateale entro il 16 febbraio 2011 bisognerà pagare con il mod. F24 solo un quarto del totale dei premi di autoliquidazione netti dovuti. Con le successive rate in scadenza a maggio e agosto gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi di rateazione, provvisoriamente calcolati al tasso legale in vigore, da conguagliare poi in occasione dell’ultima rata in scadenza a novembre al tasso definitivo che sarà fissato con decreto del Ministero dell’Economia. Sul punto si fa rinvio alla circolare n. 60/2008 dell’Istituto che illustra chiaramente le modalità della rateazione.