Come la Suprema Corte di cassazione anche in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali abbia ribadito il principio generale di prevalenza della normativa speciale su quella generale.


Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233; Pres. Dott. Vidiri Rel. Dott. Stile.


Per l’inserimento in una voce della Tariffa dei premi INAIL si deve aver riguardo elusivamente alle indicazioni contenute nei Decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art.40 del TU n.1124 del 1965.;

Non è consentito ricorrere neppure ai fini di chiarificazione, a normative emanate per finalità diverse.

1 – Che le norme speciali prevalgano su quelle generali è un principio che dovrebbe essere chiaro a tutti gli operatori del diritto; che a questo principio non risultino deroghe per chiarire meglio un concetto contenuto nella norma speciale, soprattutto quando nella normativa speciale siano indicate le chiavi di interpretazione del concetto stesso, appare altrettanto indubbio. Ciononostante, ai fini di pagare all’INAIL un premio assicurativo piuttosto che un altro, si è ricorsi, per così dire, ad interpretazioni fantasiose ed a contorsioni giuridiche veramente originali. Non si comprende come si possa ricorrere ad una legge (legge quadro per il Turismo n. 217/83, peraltro successivamente abrogata dalla legge 29 marzo 2001 n.135 ) creata per classificare le strutture alberghiere ai fini turistici, attribuendo ad esse una o più stelle a seconda delle caratteristiche architettoniche e strutturali, quando il premio Inail, come è noto agli esperti in materia, si rapporta al rischio delle lavorazioni e quando vi sono specifiche disposizioni normative che indicano i parametri da tener presente nell’inserimento nelle varie voci di Tariffa.

Eppure più volte, nel caso dei cosiddetti “villaggi turistici “, i giudici di merito hanno fatto questo errore che, con la sentenza ora commentata, la Suprema Corte ha chiaramente rilevato .

I giudici di merito, ai fini dell’inserimento nelle classificazioni previste dalla tariffa Inail, avevano individuato una particolare “ voce” , quella dei “”villaggi – albergo”” che non esiste assolutamente nelle tariffe Inail, ma è invece prevista nella legge quadro per il Turismo sopra menzionata. I medesimi giudici di appello avevano giustificato il proprio assunto con la necessità di ricorrere alla disciplina della legge quadro per il turismo in quanto in tariffa le tabelle non specificano il contenuto delle voci in essa previste. In altri termini le tabelle elencano attività, come quella del “villaggio turistico” senza ulteriori spiegazioni.

E’ vero, infatti, che in tariffa la voce “villaggio turistico” non è esplicitata, ma l’errore è nel cercare di spiegare il contenuto di tale voce tariffaria ricorrendo a norme del tutto avulse dal sistema normativo speciale che regola l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per di più sovvertendo il principio basilare del sistema assicurativo quale è la valutazione del rischio per stabilire il premio.

Vi è di più: nella normativa speciale antinfortunistica non sussiste nel caso in esame, nessun rinvio a norme diverse da quelle previste nel T.U 1965 1124, come puntualmente ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione.

L’errore di fondo è stato nel trascurare le disposizioni normative speciali del TU n.1124/1965 ed in particolare i decreti Ministeriali di approvazione delle Tariffe Inail da esse richiamati e nell’ignorare le Modalità di Applicazione di cui al Decreto Ministeriale 18.6.1988 e e successivo D.M. 12.12.2000 che - nell’ ipotesi di “lavorazione” non espressamente prevista - impongono di analizzare le “operazioni” fondamentali della lavorazione principale ( ovviamente al fine di calcolare il rischio esistente) in maniera da ricondurre la lavorazione stessa ad una determinata voce tariffaria.

Dunque, questo era il criterio previsto dalla normativa speciale per valutare e classificare una lavorazione, mentre del tutto infondato ed per di più illogico, è il richiamo alla legge sul turismo 217/1983 che si basa “su elementi come la qualità ed i requisiti della struttura recettiva che prescindono completamente dal rischio infortunistico” .

Sulla stregua delle precisazioni della Suprema Corte, va, quindi, definitivamente esclusa la voce “Villaggio albergo” come non prevista dalla tariffa Inail ai fini del computo del premio .

L’uniche voci tariffarie previste sono rispettivamente quella di “albergo” e “villaggio turistico” che si distinguono in base alla misura del rischio infortunistico cui sono soggetti i dipendenti e che, nel caso di “villaggio turistico” comportano un premio maggiore. Infatti, i “villaggi turistici” come affermato dalla Suprema Corte, “ costano di vari corpi separati all’interno di comprensori di grande ampiezza che richiedono necessariamente per il personale dipendente, spostamenti maggiori e all’aperto, rispetto a quelli necessari presso gli alberghi, limitati ad un’unica struttura interna”.


Avv. Adriana Pignataro