DELL’ASSICURABILITÀ DEI LAVORATORI MARITTIMI IN INAIL.


PREMESSA :LA SPECIFICITA’ DEL LAVORO MARITTIMO.


La recente incorporazione di IPSEMA in INAIL pone alla riflessione di quanti si interessano all’assicurazione obbligatoria la necessità di capire quali sono le modalità con le quali finalmente le due tipologie di assicurazione coesisteranno. Il tutto nel rispetto della specificità del lavoro marittimo che è indubbiamente peculiare non foss’altro in considerazione del luogo in cui si svolge ( la nave ) con permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili. Per i marittimi sono previste particolari modalità di costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro, per l’accesso al lavoro sono richiesti requisiti professionali specifici e la gestione è affidata ad appositi organi; è particolare anche la natura del rapporto di lavoro che è assoggettata ad una disciplina di natura pubblicistica ( contratto di arruolamento) per cui si applicano disposizioni speciali tra le quali, in particolare, quelle del Codice della Navigazione;tipiche sono anche le modalità del suo svolgimento trattandosi in genere di rapporto di lavoro temporaneo.



L’OBBLIGO ASSICURATIVO DEI LAVORATORI MARITTIMI AI SENSI DEL TU 1124/1965


L’obbligo assicurativo del personale marittimo nei confronti di IPSEMA trova il suo fondamento nel T.U. n. 1224/1965 artt. 1, 4 e 7.L’articolo 1 comprende tra le attività protette la navigazione marittima, lagunare, lacuale,fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;


la pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle

spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura. L’articolo 4 prevede che per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. L’articolo 7 stabilisce che agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga. Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga. Secondo l’articolo 127 del TU 1124/1965 non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito nella legge 29 giugno 933,n.860;le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette. Infine l’articolo 291 del TU 1124/1965 prevede che “le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.


L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.”


L’ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI MARITTIMI NELL’EX IPSEMA.


L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è basata, nell’EX-IPSEMA ,nato nel 1994 dall’accorpamento di tre Casse marittime, che avevano sistemi di lavoro e di registrazione dei dati differenti, sul sistema finanziario di gestione a ripartizione:



· ripartizione dei capitali di copertura per le rendite di inabilità (dirette e per i superstiti);


· ripartizione pura per le prestazioni temporanee e per la rivalutazione annua delle rendite in portafoglio.



La ripartizione dei capitali di copertura si basa sull’equilibrio tra contributi dell’anno e valore attuale medio di tutte le rate di rendita che si ritiene di dover pagare ai nuovi inabili o superstiti sorti nell’esercizio, fino all’estinzione del diritto al pagamento. La ripartizione pura si basa, invece, sull’equilibrio tra contributi dell’esercizio e pagamenti effettuati nell’anno. La copertura assicurativa garantita dall’IPSEMA all’equipaggio di ciascun armatore è in qualche modo assimilabile a quella fornita da una compagnia di assicurazione attraverso una polizza in abbonamento o flottante. L’IPSEMA assume, infatti, il rischio di infortunio o malattia professionale di ciascun equipaggio sulla base di valori medi di rischio, in quanto a bordo di una nave/imbarcazione, nel corso dell’anno, si alternano più individui, che non necessariamente hanno lo stesso profilo di rischio e che, comunque, risultano automaticamente assicurati per la loro attività lavorativa. La conoscenza dettagliata dei soggetti, che nell’anno sono stati esposti a rischio, può avvenire soltanto a posteriori, e solo per coloro per i quali si è verificato l’evento assicurato. Le denunce nominative costituiscono, infatti, ancora una vista parziale dei lavoratori marittimi. Il regolamento di assicurazione dell’IPSEMA (titolo IX – art. 13) prevedeva che il livello delle aliquote di premio da applicare alle retribuzioni imponibili fosse stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze economiche della gestione. Nell’aprile 2006 è stata emanata la nuova tariffa, basata sul quinquennio di osservazione 2000-2004, ed entrata in vigore per i contributi di competenza dell’anno 2006 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155/06 del 9 ottobre 2006) che ha determinato una riduzione media dell’aliquota contributiva dello 0,85%. Ai fini della determinazione della nuova tariffa si è tenuto conto dei seguenti oneri :


1. temporanea inidoneità dovuta ad infortunio (diaria giornaliera, corrisposta dal giorno successivo a quello dello sbarco, pari al 75% della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti o della retribuzione convenzionale assicurata);


2. temporanea inidoneità alla navigazione (in base alla Legge n. 1486/1962, i marittimi, al termine di un periodo di assistenza per infortunio o malattia, potrebbero non essere giudicati idonei a svolgere la specifica attività di bordo, in questo caso viene loro corrisposta un’indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione, ad esclusione dei compensi per lavoro straordinario, per un periodo massimo di un anno);


3. prestazioni temporanee supplementari previste per gli ufficiali in regolamento organico di alcune società;


4. trattamento integrativo della malattia comune per il personale in continuità di rapporto di lavoro (malattie insorte oltre il 28° giorno dallo sbarco);


5. assicurazione facoltativa extra legem (malattie che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco per quelle categorie di naviglio per le quali la copertura assicurativa non è prevista come obbligatoria);


6. costituzione delle nuove rendite dirette, distintamente per Testo Unico sugli infortuni o per decreto legislativo 38/2000;


7. costituzione delle nuove rendite per i superstiti;


8. indennizzo del danno biologico in capitale (inabilità permanente compresa tra 6% e 15%);


9. rivalutazione delle rendite in vigore (differenza tra l’importo corrente delle rendite e l’importo iniziale delle stesse preso a riferimento per il calcolo della riserva matematica).



La tariffa è stata determinata valutando il costo delle singole coperture assicurative, permanenti (punti 6 e 7 dell’elenco sopra riportato) o temporanee (tutti i punti rimanenti dell’elenco) e l’onere dovuto alla copertura delle spese di amministrazione. L’aliquota di premio, da applicare alle retribuzioni imponibili, per le prestazioni temporanee è stata valutata rapportando, per ciascun tipo di prestazione, l’onere osservato nel periodo al corrispondente monte retributivo. L’aliquota di premio per le rendite, sia dirette che destinate ai superstiti, è stata determinata valutando l’onere sulla base dell’attualizzazione delle rate future di rendita previste per i nuovi percettori ipotizzati in ciascun anno. La funzione di sopravvivenza degli inabili utilizzata per il calcolo del coefficiente di capitalizzazione è basata sullo studio INAIL degli anni 1990-1995 ed ha subito un adeguamento per tenere conto, in parte, delle evoluzioni demografiche intervenute successivamente e contenute in uno studio dell’ISTAT sulla mortalità proiettata fino al 2030. Il tasso tecnico al quale sono state effettuate le attualizzazioni delle rate di rendita future previste per ciascun nuovo percettore (inabile o superstite) è pari al 2% (in Inail pari al 2,5%).La variabile che si è deciso di utilizzare per la scomposizione del collettivo esposto a rischio è stata la categoria di naviglio, in quanto l’associazione tra il danno medio e la variabile categoria è risultata statisticamente significativa ed inoltre, ancora oggi:



1. rappresenta l’unica informazione sempre presente nelle osservazioni rilevate;


2. è presente per ogni prestazione definita nel piano tariffario;


3. garantisce una numerosità ritenuta sufficiente nell’ambito di ognuna delle categorie di naviglio principali;


4. entro certi limiti definisce la tipologia di attività professionale esercitata dal personale assicurato, alla quale è legata alla frequenza di sinistro (si pensi a quanto possono essere diverse le attività svolte su una nave passeggeri rispetto a quelle svolte su un peschereccio);


5. definisce in qualche modo il costo medio della prestazione che dipende anche dalla retribuzione percepita dall’individuo e che risulta sensibilmente differenziata per categoria di naviglio.



Si sottolinea l’importanza del punto 3, in quanto una maggiore differenziazione del rischio avrebbe potuto comportare un numero troppo esiguo di osservazioni in ciascuna categoria, viste le dimensioni contenute del collettivo dei lavoratori marittimi. L’equilibrio tariffario viene verificato periodicamente sulla base dell’osservazione dei dati effettivi rilevati sulle prestazioni e sulle retribuzioni imponibili, inoltre l’elaborazione del bilancio tecnico, con cadenza biennale, consente di verificare l’equilibrio della gestione e di intervenire eventualmente rivedendo la tariffa.


Il premio IPSEMA è, pertanto, costruito con riferimento alla categoria di naviglio – tuttavia, alcune attività (del tutto residuali nel portafoglio complessivo) sono state prese in considerazione come categorie assicurative a sé stanti (concessionari di bordo, personale addetto alle prove in mare, tecnici e ispettori, appalti ai servizi di bordo), in considerazione del fatto che si tratta di attività svolte a bordo e, quindi soggette al rischio della navigazione, ma non attinenti alle mansioni specifiche della navigazione, intesa come il complesso delle attività umane di carattere tecnico eseguite per la conduzione del mezzo nautico. Pertanto, si è ritenuto opportuno diversificarle anche per un adeguato monitoraggio dell’incidenza del rischio.



ASSICURAZIONE INFORTUNI DESCRITTIVA DELLE CATEGORIE E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA



PASSEGGERI


CARICO


RIMORCHIO


ATTIVITA’ AUSILIARIE


TRAFFICO LOCALE


PESCA


DIPORTO


ATTIVITA’ PARTICOLARI eventuale



PASSEGGERI


La categoria Passeggeri comprende le navi da traffico iscritte nelle matricole delle navi maggiori, munite di ruolo equipaggio, con caratteristiche, dotazioni e sistemazioni riservate all’equipaggio tali da essere abilitate alla navigazione di altura ed impiegate in attività di trasporto, prevalentemente di persone.


Con il premio della gestione infortuni gli armatori assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità. Tale assicurazione garantisce, inoltre, l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi e regolamenti organici.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 5,88%.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi di queste navi il diritto alle prestazioni sia per la malattia fondamentale e la maternità che per la malattia complementare.





CARICO


La categoria Carico comprende le navi da traffico iscritte nelle matricole delle navi maggiori, munite di ruolo equipaggio, con caratteristiche, dotazioni e sistemazioni riservate all’equipaggio tali da essere abilitate alla navigazione di altura ed impiegate in attività di trasporto, prevalentemente di merci.


Con il premio della gestione infortuni gli armatori di queste unità assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità. Tale assicurazione garantisce, inoltre, l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi e regolamenti organici.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari all’11,60% per il Trasporto merci internazionale e al 7,00% per il Trasporto merci nazionale.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi di queste navi il diritto alle prestazioni sia per la malattia fondamentale e la maternità che per la malattia complementare.



RIMORCHIO


La categoria Rimorchiatori include i mezzi tecnici adibiti al servizio di rimorchio; ai fini della copertura assicurativa si distingue tra rimorchio portuale (rimorchio-manovra) e rimorchio d’altura (rimorchio-trasporto).


Con il premio della gestione infortuni gli armatori di questi mezzi assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità. Tale assicurazione garantisce, inoltre, l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi e regolamenti organici.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 4,40%.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi dei rimorchiatori il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .


L’assicurazione garantisce, inoltre, per legge le prestazioni di malattia complementare agli equipaggi dei rimorchiatori d’altura, mentre è facoltativa per gli equipaggi del rimorchio portuale, con aliquota di premio aggiuntiva pari al 2,75%.



ATTIVITA’ AUSILIARIE


Le unità di Naviglio Ausiliario sono quelle adibite a svolgere funzioni ausiliarie e destinate a servizi attinenti alla navigazione marittima. La tipologia dei natanti di questa categoria è varia: quali ad esempio pontoni, bettoline, draghe, chiatte, pilotine e galleggianti. Le attività di servizio comprendono oltre a generici lavori marittimi e servizi portuali, attività antinquinamento, appoggio alle piattaforme, ricerca scientifica, stoccaggio e bunkeraggio.


Con il premio della gestione infortuni gli armatori di queste unità assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità. Tale assicurazione garantisce, inoltre, l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi e regolamenti organici.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 6,06%.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi dei rimorchiatori il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .


L’assicurazione per le prestazioni di malattia complementare è facoltativa per gli equipaggi di tali unità, con aliquota di premio aggiuntiva pari al 2,75%.



TRAFFICO LOCALE


Sono comprese nella categoria Traffico Locale le navi iscritte nei registri delle navi minori munite di licenza o navi iscritte nelle matricole delle navi maggiori con limitazioni alla navigazione annotate sul ruolo, impiegate in attività di trasporto di persone, merci o misto.


Con il premio della gestione infortuni gli armatori di questi mezzi assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 5,20% con aliquota aggiuntiva pari allo 0,08 per l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle unità adibite al traffico locale il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .



PESCA


La categoria Pesca Marittima comprende le imbarcazioni destinate alla pesca professionale, esercitata da pescatori marittimi e imprese di pesca, iscritti nei registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. Sono assicurati gli equipaggi del naviglio da pesca marittima avente stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o motore di potenza superiore ai dodici cavalli o per i quali sussista l’obbligo della tenuta dei libri matricola e paga (e cioè in tutti quei casi in cui sono presenti persone imbarcate in qualità di “dipendenti” e per le quali venga emessa una busta paga).


Non sono assicurati con l’I.P.SE.MA. i pescatori riconosciuti autonomi o associati in cooperativa, imbarcati su natanti non superiori a 10 TSL. Tale assicurazione è riservata, a norma della legge 13 maggio 1958 n. 250 all’I.N.A.I.L.


Con il premio della gestione infortuni gli armatori di queste imbarcazioni assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità


La categoria della pesca marittima si distingue in:


Pesca costiera


Comprende l’attività di pesca esercitata lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 5,88%.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .


Agli equipaggi assicurati nella categoria non spettano le prestazioni in caso di malattia insorta dopo lo sbarco (c.d. malattia complementare).


Pesca mediterranea


Comprende l’attività di pesca esercitata nel mare Mediterraneo, entro gli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e il canale di Suez.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 7,30%.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle imbarcazioni adibite alla pesca mediterranea il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .


Agli equipaggi assicurati nella categoria non spettano le prestazioni in caso di malattia insorta dopo lo sbarco (c.d. malattia complementare).


Pesca oltre gli stretti o oceanica


Comprende l’attività di pesca esercitata senza alcun limite territoriale.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota di premio è pari al 7,30%.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle imbarcazioni adibite alla pesca oltre gli stretti il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .


Agli equipaggi della navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti spettano, per legge, anche le prestazioni per la malattia insorta entro i 28 giorni dallo sbarco (c.d. malattia complementare).



Per gli equipaggi del naviglio da pesca si applicano le retribuzioni convenzionali come base imponibile sia per il calcolo dei premi e contributi sia per il calcolo delle indennità di inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite.



DIPORTO


La categoria Diporto comprende navi e imbarcazioni con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto, effettuata in acque marittime a scopi sportivi o ricreativi, con equipaggio imbarcato con contratto di arruolamento.


Con il premio della gestione infortuni gli armatori di queste unità assicurano i propri equipaggi per i rischi di infortunio, malattia professionale e temporanea inidoneità.


A decorrere dal 1° gennaio 2006 per le unità da diporto l’aliquota di premio è pari al 4,50% con aliquota aggiuntiva pari allo 0,08% per l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi, per le unità da diporto a noleggio l’aliquota è pari al 5,20% con aliquota aggiuntiva pari al 5,28% per l’erogazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi.


Il contributo mensile di malattia garantisce agli equipaggi delle unità adibite al diporto il diritto alle prestazioni per la malattia fondamentale e la maternità .


L’assicurazione per le prestazioni di malattia complementare è facoltativa per gli equipaggi di tali unità con aliquota di premio aggiuntiva pari al 2,75%.



ATTIVITA’PARTICOLARI


L’Istituto provvede all’assicurazione dei concessionari di bordo (personale viaggiante che svolge servizi supplementari a bordo delle navi - ad esempio attività commerciali o ricreative a bordo delle navi da crociera), del personale addetto alle prove in mare (personale utilizzato dai cantieri per il collaudo delle navi in costruzione), dei tecnici ed ispettori con aliquota pari al 5,88%.


Il premio assicura il personale che svolge tali attività particolari per i rischi di infortunio e malattia professionale, temporanea inidoneità e le prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi (temporanea inidoneità e prestazioni supplementari sono escluse per gli allievi nautici ).




LE ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI


L'I.P.SE.MA. esercita, inoltre, per gli stessi soggetti obbligatoriamente assicurati, l'assicurazione di prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste da leggi, contratti collettivi, regolamenti organici o convenzioni di arruolamento e di prestazioni integrative previste da leggi, regolamenti o accordi sindacali nazionali. L'Istituto può anche assumere l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri, nonché fungere da ente collettore di altri contributi e di quote associative delle categorie per le quali esercita le attribuzioni di cui al presente regolamento.


La copertura per le assicurazioni supplementari di cui al comma 3 dell'art.1 del regolamento di assicurazione IPSEMA , fatta eccezione per quelle obbligatorie previste da disposizioni di legge, è subordinata al regolare pagamento del premio stabilito sia in via provvisoria che definitiva e resta sospesa in caso di morosità. Gli eventi che si verifichino nel periodo di sospensione della copertura assicurativa non vengono indennizzati, neanche dopo la regolarizzazione dei premi arretrati. Ogni modifica delle norme contrattuali o regolamentari che dia luogo ad assicurazioni supplementari si intenderà automaticamente applicata alle assicurazioni stesse, salvo contraria comunicazione da parte dell'armatore e ferma comunque la eventuale relativa copertura finanziaria.


I premi per le assicurazioni supplementari vengono determinati e sono riscossi congiuntamente a quelli previsti per le assicurazioni di legge. Per gli equipaggi delle navi estere il premio viene determinato e riscosso in via definitiva ad inizio esercizio sulla base delle retribuzioni assicurate. Nel calcolo del premio infortuni, i maggiori rischi correlati all’attività di palombari e sommozzatori a bordo della nave sono coperti dall’aliquota aggiuntiva pari al 5%. L’assicurazione per le prestazioni previste da CCNL e Regolamenti organici (contratti per marittimi appartenenti allo stato maggiore iscritti in R.O., ormai ad esaurimento) è coperta dall’aliquota di premio pari allo 0,08% .


Le assicurazioni supplementari che non hanno un fondamento normativo sono accese su richiesta del datore si lavoro.



DAL PUNTO DI VISTA INAIL


Questo modo così ricco ed articolato va ora riversato in INAIL. La collocazione è, necessariamente, nella gestione Industria e cioè nel Titolo I del Testo Unico 1124/1965.



I LAVORATORI MARITTIMI GIA’ ASSICURATI IN INAIL


La gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori della pesca marittima autonomi ed associati in cooperative e compagnie è affidata alla competenza dell’I.N.A.I.L dal TU 1124/1965 Coerentemente con le disposizioni del citato Testo Unico, il Regolamento dell’EX I.P.S.E.M.A. assicura,infatti, gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, ma fa “salve le disposizioni di leggi speciali” ed esclude espressamente (art. 2, comma 6) dall’assicurazione i “pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250” che esercitano professionalmente (=quale attività esclusiva o prevalente) la pesca che sono già assicurati in Inail.


A tali categorie sono da aggiungere i pescatori familiari coadiuvanti del pescatore autonomo in quanto datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, n.6) del DPR n. 1124/65.

I lavoratori del settore marittimo già assicurati all’Inail sono pertanto:


- i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (si tratta di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, associate in cooperative o compagnie, oppure lavoratori autonomi). Per detti lavoratori è dovuto il pagamento di un premio speciale unitario mensile a persona in relazione ad una retribuzione giornaliera prescelta non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;


- per i pescatori familiari coadiuvanti del lavoratore autonomo sopra indicato è, invece, dovuto il pagamento di un premio ordinario relativo alla generalità dei familiari (detto premio può essere calcolato su una retribuzione convenzionale se è stabilita da apposito decreto provinciale, effettiva se percepiscono una retribuzione effettiva o di ragguaglio


Si segnala altresì che la stessa tariffa dei premi Inail comprende al proprio interno una serie di previsioni e quindi di tassi di tariffa relativi all’attività di navigazione nelle acque interne nonché ai lavori subacquei.



LE SOLUZIONI POSSIBILI NEL BREVE PERIODO PER GLI ALTRI LAVORATORI MARITTIMI


Nella gestione industria dell’Inail le prestazioni erogate dall’Istituto vengono classificate secondo la seguente struttura tariffaria: tariffa ordinaria dipendenti,tariffa apprendisti,tariffa per silicosi ed asbestosi tariffa per artigiani autonomi, tariffa per assicurazioni speciali, tariffa per collaboratori familiari COLF, tariffa lavoro occasionale. Inevitabilmente la tariffa dei lavoratori marittimi dovrà affiancarsi a questa complessiva struttura tariffaria. In considerazione dei caratteri di specialità che caratterizzano la tariffa che sottende la gestione IPSEMA è opinione di chi scrive che detta tariffa vada ad affiancarsi alle altre appena individuate connotandosi come una tariffa speciale che potrebbe essere nomata “tariffa per i lavoratori marittimi”. La gestione delle polizze generate da detta tariffa può essere affidata attraverso specifiche implementazioni delle procedure informatiche ed una attenta revisione della modulistica al GRA che è la procedura che gestisce il rapporto assicurativo in Inail. I datori di lavoro marittimi dovranno poi essere conseguentemente abilitati all’accesso a Punto Cliente.


Ad avviso di chi scrive, nel mentre sul piano operativo non può che procedersi nella direzione appena individuata, su un piano più alto, normativo, andrebbe effettuata una attenta ricognizione delle norme attualmente vigenti sul tema in generale dei lavoratori del mare e su quello connesso della pesca marittima e non, per studiarne coerenza e possibile razionalizzazione sotto il profilo strettamente assicurativo, prevenzionale, di cura e reinserimento del lavoratore. Naturalmente questa è però una operazione di più lungo periodo.


All’esito di detto iter di studio, sempre ad avviso di chi scrive, dovrà essere valutato tra l’altro, sul piano strettamente assicurativo, se sussistono le condizioni, cui però quella specialità della gente di mare di cui dicevamo all’inizio sembrerebbe contraddire, per riportare in unica tariffa ordinaria dipendenti anche il complesso e difficile mondo del lavoro marittimo.



Con successivi contributi ci interesseremo degli aspetti relativi alle prestazioni per la gente di mare ed agli aspetti connessi alla prevenzione.