L’assegno di mantenimento comprende sia ciò che è inerente l’aspetto  alimentare ma anche quello «abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica» (Cass. civ. Sez. I, 19/03/2002, n. 3974). Alla luce di tale specifica sembrerebbe che anche la mensa scolastica sia inclusa in esso.

In diverse occasioni i Giudici di merito si sono espressi in tema di oneri “eccezionali” precisando che “le spese straordinarie non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicché ove fossero forfettariamente considerate nel contributo mensile predeterminato, sussisterebbero due opposti rischi. Da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute, si rischierebbe di imporre al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionale alle effettive esigenze del figlio, con evidente locupletazione dell’altro coniuge. Dall’altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico, tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di spese mediche straordinarie) una parte anche rilevante del contributo ordinario, così sacrificando sia la soddisfazione di diritti primari irrinunciabili del minore, sia il patrimonio del genitore domiciliatario”.

Le traversie economiche, soggette alle mutevoli condizioni sociali, vengono, di regola, preventivate mediante accordi consensuali oppure tramite provvedimenti emanati dai Tribunali in presenza di ricorsi giudiziali.

Quando si nominano le spese straordinarie si intendono quelle   «scolastiche» e«mediche». Non a caso si abbina la mensa alla frequenza scolastica e, come spesa correlata, anche l’acquisto dei libri ed accessori scolastici.

Ma non sempre è scontato, lo dimostrano le variegate sentenze in materia  che si basano sull’interpretazione dell’art. 30, comma 1°, Cost., «E’ dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Ulteriormente sottolineata dall’art. 147, comma 1°, cod. civ., che cita «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Per i Giudici l’osservanza di questi dictat si ottiene mediante il concorso pecuniario mensile (155 cod. civ.) e il rimborso delle spese straordinarie che i figli  - eccezionalmente – affrontano o chi per essi. L’obbligo di mantenimento che grava sul genitore non si esaurisce mai ma si allevia tramite assegno mensile. Le spese straordinarie, in altri termini, servono a non frustrare completamente il valore dell’assegno mensile, che potrebbe diventare, improvvisamente, insufficiente per un bisogno grave del figlio.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8676 del 12 aprile 2010) ha definito che - in presenza di affidamento esclusivo della prole, oltre al mantenimento - non è possibile contestare le decisioni del coniuge sulle spese straordinarie affrontate nell’interesse dei figli minori, anche se deve obbligatoriamente contribuirvi, questo perché il genitore affidatario è più vicino e sensibile alle necessità degli stessi.

Gli Ermellini hanno fornito un’ulteriore chiave di lettura alla problematica in esame: “deve ritenersi che l’esercizio della potestà genitoriale sia attribuito in via esclusiva al genitore affidatario..comprese le decisioni sulle spese di carattere straordinario ..che non necessariamente coincidono con quelle di maggior interesse - in ordine alle quali il genitore non affidatario non ha pertanto diritto di interloquire a meno che non attengano in concreto a questioni di particolare interesse”.

Alla luce di quanto detto,  il genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla determinazione delle spese straordinarie, eliminando preventivamente la necessità di accordarsi con l’altro genitore o di avvalersi del suo parere. Al contrario quando esistono spese che “implicano questioni di maggior interesse per i figli” rivestendo carattere di notevole importanza (la scelta religiosa, indirizzo scolastico, intervento chirurgico etc….) necessitano di accordo tra i genitori.

I Supremi Giudici hanno ritenuto che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori implica che solamente quest'ultimo potrà esercitare la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 898/1970, ivi incluse le scelte delle spese di carattere straordinario.

L'articolo 6, comma 4 cita:

"Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale”.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

Sarebbe auspicabile che nelle varie sentenze o provvedimenti dei Tribunali è meglio specificare o far specificare come considerare questa voce di spesa. Tale precisazione è possibile sia in presenza di soluzioni consensuali, dove i genitori possono articolare varie possibilità a questa tematica, valutando analiticamente la ripartizione della spesa, sia nelle giudiziali, dove entrambi i genitori possono far ricorso alla valutazione del Giudice circa la natura della tipologia di spesa della mensa. In presenza di sentenza di separazione generica – quindi che non analizza le varie voci di spesa - rimane la ricerca di un accordo con la controparte e, nel caso non fosse possibile addivenire, si può presentare un ricorso per modificare le condizioni della stessa.

      Mariagabriella CORBI