Indennità di frequenza e permesso di soggiorno: illegittimità del diniego?



Con ordinanza del 24 novembre 2010, la Corte d’Appello di Genova, sez. IV lavoro, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto degli articoli 1 della legge n. 289/90 ed 80, comma 19, della legge n. 388/2000 in relazione agli articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, nella parte in cui l’erogazione dell’indennità di frequenza viene subordinata, per il cittadino straniero, alla titolarità della carta di soggiorno.

Le censure si fondano sull’asserita discriminazione dei cittadini stranieri, rispetto ai cittadini italiani, laddove la normativa sopra richiamata condiziona la concessione dell’indennità di frequenza a requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani, escludendone l’erogazione per coloro che, pure in possesso di un titolo per soggiornare legittimamente sul territorio italiano, non siano titolari della carta di soggiorno.

L’ordinanza richiama le precedenti sentenze della Corte costituzionale che si sono pronunciate su fattispecie analoghe quali:

-      la sentenza n. 306/2008 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 388/2000 ritenendola norma discriminatoria (e, quindi, contraria al principio costituzionale di cui all’art. 3 della Costituzione) nella parte in cui esclude che l’indennità di accompagnamento possa essere riconosciuta agli stranieri extracomunitari soltanto perché non in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per ottenere la carta di soggiorno (e successivamente per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo);

-      la sentenza n. 11/2009, che, sulla base di un ragionamento analogo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 388/2000 ritenendola norma discriminatoria nella parte in cui esclude che possa essere riconosciuta agli stranieri extracomunitari non in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno (e successivamente per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la pensione di inabilità – sottolineando, in questo secondo caso, una contraddizione logica ancora più grave giacché la provvidenza suddetta viene erogata solo al di sotto di un certo limite reddituale, tutelando proprio le situazioni in cui l’invalidità si accompagna al bisogno economico. Va rilevato che in entrambe le sentenze da ultimo citate (n. 306/08 e n. 11/09) le fattispecie in esame riguardavano soggetti presenti sul territorio italiano da oltre cinque anni e l’unico aspetto ostativo al riconoscimento, in loro favore, della carta di soggiorno era costituito dalla carenza del requisito reddituale;

-       la sentenza n. 187/2010, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge n. 118/1971.

Nell’ordinanza in esame si evidenzia l’importanza di quest’ultima decisione della Corte, “giacché dalla prospettazione della questione di legittimità si desume che non viene in rilievo la carenza, in capo allo straniero cui è stata rifiutata la prestazione assistenziale, del requisito reddituale per ottenere la carta di soggiorno bensì la carenza del requisito della permanenza sul territorio italiano con un valido titolo di soggiorno per la durata di almeno cinque anni (richiesto, del pari, per ottenere la carta di soggiorno). Importante, altresì, è la formulazione del dispositivo, ove viene dichiarata l’illegittimità dell’art. 80, comma 19, L. 388/2000  “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità ...” – potendo ritenersi, dal suo tenore letterale, che ai fini della concessione dell’assegno mensile di invalidità non si richieda allo straniero, in termini di permanenza sul territorio italiano, alcun requisito diverso ed ulteriore rispetto alla mera titolarità di un titolo di soggiorno. Nella motivazione di tale sentenza la Corte ha affermato che richiedendo, implicitamente, per gli stranieri il requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, la norma censurata introdurrebbe un requisito ulteriore atto a generare una  discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l’interpretazione che di essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con conseguente violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione”.

Il Giudice d’Appello evidenzia come possa ravvisarsi un’analogia tra la provvidenza in esame e gli istituti già interessati dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000; ciò con particolare riferimento alla pensione di inabilità ed all’assegno ordinario di invalidità che, analogamente, prevedono per la loro erogazione sia un requisito sanitario che un requisito economico. Da ciò il dubbio circa la legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, L. cit. laddove, anche con riferimento all’indennità di frequenza, pone a carico degli stranieri il requisito del possesso della carta di soggiorno.

 Avv. Daniela Carbone