AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
del Servizio sanitario nazionale - quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
In data 10 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro
tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e le seguenti organizzazioni e
confederazioni sindacali rappresentative del comparto sanita':
Per l'A.Ra.N. nella persona del presidente:
avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)
e le seguenti:
=====================================================================
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali
=====================================================================
CGIL FP (firmato) | CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato) | CISL (firmato)
UIL FPL (firmato) | UIL (firmato)
FIALS (firmato) | CONFSAL (firmato)
FSI (firmato) | USAE (firmato)
NURSING UP (firmato) |
Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno
sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Sanita' relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.
PARTE PRIMA
NORMATIVA
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni,
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 10 del Contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione, stipulato l'11 giugno 2007.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione
in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il
presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della
nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero
sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per
la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono riportati come «decreto legislativo n. 165 del
2001».
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle
A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti
di contrattazione del 11 giugno 2007 e' riportato nel testo del
presente contratto come «aziende ed enti».
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita'
di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti
destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. Resta, altresi', fermo quanto previsto dall'art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme
sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura
degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001.
Gli importi dell'indennita' di vacanza contrattuale, erogati sulla
base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL 19 aprile
2004 che e', pertanto, disapplicato.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Politiche di sviluppo e gestione del personale
Art. 3.
Criteri per la progressione economica orizzontale
1. Ai fini della progressione economica orizzontale di cui al
comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7 aprile 1999, dalla data di entrata in
vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso
del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure
selettive per la realizzazione della progressione economica
orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla
definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Politiche di sviluppo e gestione del personale
Art. 4.
Coordinamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 43/2006
(relativamente alle funzioni di coordinamento), nonche' dall'Accordo
Stato-regioni del 1° agosto 2007, a far data dall'entrata in vigore
del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di
coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico, e' necessario il possesso del master di primo
livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'Universita' ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui
al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del
regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, nonche'
un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso
il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive
nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della
legge n. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa
normativa, e' valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di
coordinamento di cui al comma 1.
Capo II
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5.
Orario di lavoro
1. L 'art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 e' integrato,
dall'entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi:
6. «La durata media dell'orario di lavoro, di cui all'art. 4,
comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e' riferita, per il
primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime,
ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di
continuita', livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto
alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili.
7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della
materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi
generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine
di preservare la continuita' assistenziale, il riposo consecutivo
giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 66 del 2003, puo' essere oggetto di deroga, a seguito
di accordo definito con le modalita' previste dall'art. 4, comma 5
del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessita' legate
alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un
equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie
psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per
motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una
protezione appropriata.
8. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare
i principi di responsabilita', correttezza e buona fede e ad esperire
ogni utile tentativo per pervenire all'accordo. Le procedure si
intendono concluse con l'invio del testo all'ARAN e alle regioni,
entro cinque giorni dalla sua definizione. Le regioni garantiscono il
rispetto di tali adempimenti. L'ARAN mettera' a disposizione delle
parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica
sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da
effettuarsi prima dell'avvio del rinnovo contrattuale di cui al
comma 7.
9. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7
presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa
della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano
l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine.
10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in
attuazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, sono
fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le
organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purche' non
in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da
verificarsi tra le parti.».
Capo III
Norme disciplinari
Art. 6.
Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare
1. All'art. 13, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2004 (Codice
disciplinare) la lettera m) viene soppressa e la lettera h) e'
sostituita dalla seguente lettera:
«h) alterchi negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o
terzi;»
2. All'art. 13, comma 6 del CCNL del 19 aprile 2004 (Codice
disciplinare) si aggiungono le seguenti lettere:
«g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di
rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione
dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.
Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o
permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravita' con vie di fatto negli
ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque
derivato grave danno all'Azienda o Enti, agli utenti o terzi.».
3. All'art. 13, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004 e' aggiunta la
seguente lettera:
f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perche' colto
in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari.
4. All'art. 14 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale) del CCNL del 19 aprile 2004, i commi 1, 6 e 7
sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di
rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva
fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perche'
colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del
procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 13,
comma 8, lettera f) del CCNL 19 aprile 2004 (licenziamento senza
preavviso). Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui
l'obbligo delle denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare gia' avviato.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata
con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha
commesso»si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'Azienda
dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone
comunicazione all'interessato. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale
per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre
violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata «perche' il
fatto non costituisce illecito penale» non escludendo quindi la
rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del
dibattimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. pronunciata con la
formula «perche' il fatto non sussiste», ovvero «perche' l'imputato
non lo ha commesso» si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.
Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora
il proscioglimento sia motivato «perche' il fatto non costituisce
reato» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare
del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni».
5. All'art. 15 (sospensione cautelare in caso di procedimento
penale) del CCNL del 19 aprile 2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti
dai seguenti:
«8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, pronunciate con la formula «il fatto non sussiste»,
«non costituisce illecito penale» o «l'imputato non lo ha commesso»,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita' verra' conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi
dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovra' tener conto
delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni speciali o
per prestazioni di carattere straordinario nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal
procedimento penale, e' revocata e il dipendente riammesso in
servizio, salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle
sanzioni previste ai commi 7 e 8 dell'art. 13 (codice disciplinare)
del CCNL del 19 aprile 2004, l'Azienda ritenga che la permanenza in
servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita'
della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di
opportunita' e operativita' dell'Azienda stessa. In tale caso, puo'
essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio,
che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il
procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino
all'esito del procedimento penale.».
6. Le modifiche apportate al codice disciplinare, di cui al
presente articolo, devono essere obbligatoriamente affisse in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro
quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si
applicano dal quindicesimo giorno successivo a quello della
affissione.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Trattamento economico
Art. 7.
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e
di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall'art. 2 del
CCNL del 5 giugno 2006, II biennio economico, e' incrementato degli
importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella
A, allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata Tabella B, ove e' anche indicato l'importo del
trattamento economico iniziale delle categorie.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6
del presente CCNL.
4. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei
valori indicati nelle Tabelle C e D alle scadenze ivi previste e
calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al
comma 2.
Capo II
Fondi
Art. 8.
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile
2004, e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il suo ammontare
a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. Sono altresi'
confermate tutte le modalita' di utilizzo previste dal citato art.
29.
Capo II
Fondi
Art. 9.
Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni
individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato
a decorrere dal 1° gennaio 2006, come integrato dalle risorse di cui
all'art. 6 del CCNL del 5 giugno 2006. Il suo ammontare a tale data
e' quello consolidato al 31 dicembre 2005 con le precisazioni
contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1° gennaio 2006 il fondo stesso continua ad essere
alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d)
del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
3. Sono altresi' confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL
19 aprile 2004.
Capo II
Fondi
Art. 10.
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennita' di
qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di
qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato a
decorrere dal 1° gennaio 2006 per le modalita' di utilizzo nonche' di
incremento previste al comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo
articolo, come integrato dall'art. 6 del CCNL 5 giugno 2006. Il suo
ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e dal 1° febbraio 2007 il
fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo
valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo
stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure
indicate nella tabella A.
Capo II
Fondi
Art. 11.
Risorse per la contrattazione integrativa
1. Per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2005, una somma
pari a 13,5 euro annui lordi per l'anno 2007, rideterminate in 28,73
euro annui lordi per l'anno 2008 e' destinata alla contrattazione
integrativa, garantendo prevalentemente il fondo della produttivita'.
2. Dal 1° gennaio 2006, sono confermate le risorse per la
contrattazione integrativa di cui all'art. 6 del CCNL 5 giugno 2006,
II biennio economico.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 8 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita',
sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza
ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennita'
premio di servizio, sull'indennita' di cui all'art. 15 del CCNL
19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita'
sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica biennio 2006-2007.
3. Resta confermato quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 8
del CCNL del 5 giugno 2006, II biennio economico 2004-2005.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 13.
Norme finali e di rinvio
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la
presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare, in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da
definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
2. - relazioni sindacali, nell'ottica di valorizzare la
contrattazione di secondo livello;
- strumenti di gestione per un'attuazione piu' funzionale
dell'istituto della mobilita';
- revisione del sistema classificatorio:
- ridefinizione del sistema degli incarichi di coordinamento
e specialistici, anche in applicazione della legge n. 43/2006;
- disciplina delle prestazioni aggiuntive alla luce delle
disposizioni contenute nella legge 120 del 2007;
- sistema di valorizzazione delle responsabilita' e autonomie
professionali;
- attuazione dei contenuti dell'Intesa sul lavoro pubblico e
sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sottoscritto
in data 6 aprile 2007, per la parte demandata alla contrattazione
collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;
- verifica del sistema dei trattamenti accessori e dei
relativi fondi.
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL restano in vigore le
norme dei vigenti CCNL, ove non disapplicate o sostituite dal CCNL
medesimo.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del CCNL 1° settembre 1995 la
contrattazione integrativa prosegue nell'impegno di correlare i
compensi incentivanti la produttivita' collettiva al raggiungimento
degli obiettivi delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi.
Dichiarazione congiunta N. 1
Le parti prendono atto che gli importi delle fasce retributive,
citati al comma 4 dell'art. 7 del presente CCNL, sono quelli indicati
nella Tabella E, aggiunta al CCNL 5 giugno 2006, II biennio economico
dalla nota Aran prot. 9665 del 15 novembre 2006.
Dichiarazione congiunta N. 2
Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui
all'art. 40 del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa
del quadriennio normativo 2006-2009, II biennio economico 2008-2009.
Dichiarazione congiunta N. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento fra i
rispettivi interessi, tenuto conto delle quantita' finanziarie a
disposizione delle parti ed avuto riguardo alla esigenza di
equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali gia' realizzate
nel settore pubblico, conseguentemente le parti concordano che nel
caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle
aree della dirigenza del comparto della Sanita' fossero incoerenti
con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi
rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le
specificita' proprie di tali aree, esse si incontreranno per
discuterle ed armonizzarle con quelle del presente CCNL, ivi compresi
gli effetti di ricaduta sul personale del comparto dell'attivita'
libero-professionale intra-moenia della dirigenza sanitaria.
Dichiarazione congiunta N. 4
Le parti concordano sull'opportunita' che vengano affrontate,
quanto prima, le problematiche relative alla sicurezza dei dipendenti
sui luoghi di lavoro al fine di garantire, per gli aspetti
contrattuali, la piena attuazione dei principi contenuti nella legge
626 del 1994.
Dichiarazione congiunta N. 5
Le parti concordano che nell'ambito del limite delle quarantotto
ore di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003
debbano essere ricomprese le prestazioni di lavoro effettuate dai
dipendenti a qualsiasi titolo.
Dichiarazione congiunta N. 6
Le parti si danno reciproco atto della necessita' di rivedere la
declaratoria allegato 1 del CCNL del 19 aprile 2004, relativa ai
passaggi dalla categoria B, livello economico BS alla categoria C,
profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito della
sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 13 del presente
CCNL.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 43 a pag. 46 <----