AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


COMUNICATO

Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
del  Servizio sanitario nazionale - quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007.
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

          

        
    In data 10 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro
tra   l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni    (A.Ra.N.)   e   le   seguenti   organizzazioni   e
confederazioni sindacali rappresentative del comparto sanita':
    Per l'A.Ra.N. nella persona del presidente:
      avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)
    e le seguenti:

=====================================================================
     Organizzazioni Sindacali     |     Confederazioni Sindacali
=====================================================================
        CGIL FP (firmato)         |          CGIL (firmato)
        CISL FPS (firmato)        |          CISL (firmato)
        UIL FPL (firmato)         |          UIL (firmato)
         FIALS (firmato)          |        CONFSAL (firmato)
          FSI (firmato)           |          USAE (firmato)
       NURSING UP (firmato)       |

    Al   termine   della   riunione   le   parti  sopraccitate  hanno
sottoscritto   il   Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale  del  comparto  Sanita'  relativo  al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.
                             PARTE PRIMA
                              NORMATIVA
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il   personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o
determinato,  esclusi  i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni,
aziende  ed  enti  del  comparto  di  cui  all'art.  10 del Contratto
collettivo  nazionale  quadro  per  la  definizione  dei  comparti di
contrattazione, stipulato l'11 giugno 2007.
    2.   Al  personale  dipendente  da  aziende  o  enti  soggetti  a
provvedimenti  di  soppressione,  fusione,  scorporo, sperimentazioni
gestionali,  trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione
in  fondazioni  ed  i  processi  di  privatizzazione  - si applica il
presente  contratto  sino  all'individuazione  o  definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della
nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero
sino  alla  stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per
la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
    3.  Nel  testo  del  presente  contratto i riferimenti al decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  riportati  come  «decreto legislativo n. 165 del
2001».
    4.  Il  riferimento  alle  aziende sanitarie ed ospedaliere, alle
A.R.P.A  ed  alle  agenzie,  istituti  ed enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti
di  contrattazione  del  11 giugno  2007  e'  riportato nel testo del
presente contratto come «aziende ed enti».

        
      
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

          

        
                               Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1.  Il  presente  contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre  2009  per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
    2.  Gli  effetti  giuridici  decorrono dal giorno successivo alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto.  L'avvenuta  stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita'
di carattere generale.
    3.  Gli  istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato   ed  automatico  sono  applicati  dalle  aziende  ed  enti
destinatari  entro  30  giorni  dalla  data di stipulazione di cui al
comma 2.
    4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera  raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.  Resta,  altresi',  fermo  quanto  previsto dall'art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita', secondo le
scadenze  previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio
1993.  Per  l'erogazione  di detta indennita' si applica la procedura
degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001.
Gli  importi  dell'indennita'  di vacanza contrattuale, erogati sulla
base   delle   suddette   disposizioni,   vengono  riassorbiti  negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
    7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva,  in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte  economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
    8.  Il  presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL 19 aprile
2004 che e', pertanto, disapplicato.

        
      
          

            Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Politiche di sviluppo e gestione del personale

          

        
                               Art. 3.
          Criteri per la progressione economica orizzontale
    1.  Ai  fini  della  progressione economica orizzontale di cui al
comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7 aprile 1999, dalla data di entrata in
vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso
del  requisito  di  un  periodo  minimo di permanenza nella posizione
economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
    2.  La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure
selettive   per   la   realizzazione   della  progressione  economica
orizzontale   che   sono  formalmente  avviate  successivamente  alla
definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

        
      
          

            Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Politiche di sviluppo e gestione del personale

          

        
                               Art. 4.
                            Coordinamento
    1.   Ai   sensi   di  quanto  previsto  dalla  legge  n.  43/2006
(relativamente  alle funzioni di coordinamento), nonche' dall'Accordo
Stato-regioni  del  1° agosto 2007, a far data dall'entrata in vigore
del  presente  contratto,  ai  fini dell'affidamento dell'incarico di
coordinamento  di  cui  all'art.  10  del  CCNL 20 settembre 2001, II
biennio  economico,  e'  necessario  il  possesso del master di primo
livello  in  management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'Universita' ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui
al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509 e dell'art. 3, comma 9 del
regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, nonche'
un'esperienza  professionale  complessiva nella categoria D, compreso
il livello economico Ds, di tre anni.
    2.   Il  certificato  di  abilitazione  alle  funzioni  direttive
nell'assistenza  infermieristica,  di  cui  all'art. 6, comma 5 della
legge  n.  43/2006,  incluso quello rilasciato in base alla pregressa
normativa,  e'  valido  ai  fini  dell'affidamento  delle funzioni di
coordinamento di cui al comma 1.

        
      
          

            Capo II
Struttura del rapporto di lavoro

          

        
                               Art. 5.
                          Orario di lavoro
    1.   L  'art.  26  del  CCNL  del  7 aprile  1999  e'  integrato,
dall'entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi:
    6. «La  durata  media  dell'orario  di lavoro, di cui all'art. 4,
comma 4,  del  decreto legislativo n. 66 del 2003 e' riferita, per il
primo  anno  di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime,
ad  un  periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di
continuita',  livelli  ottimali  di  assistenza e tutelare il diritto
alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili.
    7.  In  via  sperimentale,  fino alla definitiva disciplina della
materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi
generali  di  protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine
di  preservare  la  continuita'  assistenziale, il riposo consecutivo
giornaliero,   nella   misura   prevista   dall'art.  7  del  decreto
legislativo  n. 66 del 2003, puo' essere oggetto di deroga, a seguito
di  accordo  definito  con le modalita' previste dall'art. 4, comma 5
del  CCNL  del  7 aprile  1999, tenendo conto delle necessita' legate
alla   organizzazione   dei  turni  e  garantendo  ai  dipendenti  un
equivalente  periodo  di  riposo  per il pieno recupero delle energie
psicofisiche  o,  in  casi  eccezionali in cui la concessione di tali
periodi  equivalenti  di  riposo  compensativo  non sia possibile per
motivi  oggettivi,  a  condizione che ai lavoratori sia accordata una
protezione appropriata.
    8.  Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare
i principi di responsabilita', correttezza e buona fede e ad esperire
ogni  utile  tentativo  per  pervenire  all'accordo.  Le procedure si
intendono  concluse  con  l'invio  del testo all'ARAN e alle regioni,
entro cinque giorni dalla sua definizione. Le regioni garantiscono il
rispetto  di  tali  adempimenti. L'ARAN mettera' a disposizione delle
parti    i   testi   pervenuti   anche   ai   fini   della   verifica
sull'applicazione  delle  disposizioni di cui al comma precedente, da
effettuarsi  prima  dell'avvio  del  rinnovo  contrattuale  di cui al
comma 7.
    9.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 6 e 7
presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata  tale  da  permettere  di evitare che gli stessi, a causa
della  stanchezza,  della  fatica  o  di altri fattori che perturbano
l'organizzazione  del  lavoro,  causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori  o  a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine.
    10.  Per  effetto  delle  deroghe  di cui al presente articolo in
attuazione  dell'art.  17  del  decreto  legislativo n. 66/2003, sono
fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  aziendali  concordate con le
organizzazioni  sindacali in materia di orario di lavoro, purche' non
in   contrasto   con  quanto  stabilito  nel  presente  articolo,  da
verificarsi tra le parti.».

        
      
          

            Capo III
Norme disciplinari

          

        
                               Art. 6.
          Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare
    1.  All'art.  13,  comma 5  del  CCNL  del 19 aprile 2004 (Codice
disciplinare)  la  lettera m)  viene  soppressa  e  la  lettera h) e'
sostituita dalla seguente lettera:
      «h)  alterchi negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o
terzi;»
    2.  All'art.  13,  comma 6  del  CCNL  del 19 aprile 2004 (Codice
disciplinare) si aggiungono le seguenti lettere:
      «g)  fatti  e  comportamenti  tesi  all'elusione dei sistemi di
rilevamento  elettronici  della presenza e dell'orario o manomissione
dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.
Tale  sanzione  si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o
permetta tali atti o comportamenti;
      h) alterchi  di  particolare  gravita'  con  vie di fatto negli
ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
      i) violazione   dei  doveri  di  comportamento  non  ricompresi
specificatamente  nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'Azienda o Enti, agli utenti o terzi.».
    3.  All'art.  13,  comma 8 del CCNL 19 aprile 2004 e' aggiunta la
seguente lettera:
      f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perche' colto
in  flagranza,  a  commettere  reati  di  peculato  o  concussione  o
corruzione  e  l'arresto  sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari.
    4.   All'art.   14  (Rapporto  tra  procedimento  disciplinare  e
procedimento  penale)  del  CCNL del 19 aprile 2004, i commi 1, 6 e 7
sono sostituiti dai seguenti:
    «1.  Nel  caso  di  commissione  in servizio di fatti illeciti di
rilevanza    penale    l'amministrazione   inizia   il   procedimento
disciplinare   ed   inoltra   la  denuncia  penale.  Il  procedimento
disciplinare  rimane  tuttavia  sospeso fino alla sentenza definitiva
fatta  salva  l'ipotesi  in cui il dipendente venga arrestato perche'
colto  in  flagranza,  a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione  e  l'arresto  sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari.  Sulla  base  della valutazione derivante dall'esito del
procedimento  disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 13,
comma 8,  lettera f)  del  CCNL  19  aprile 2004 (licenziamento senza
preavviso).  Analoga  sospensione  e'  disposta anche nel caso in cui
l'obbligo  delle  denuncia  penale  emerga nel corso del procedimento
disciplinare gia' avviato.
    6.  In  caso  di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata
con  la  formula  «il  fatto  non  sussiste»  o «l'imputato non lo ha
commesso»si  applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'Azienda
dispone  la  chiusura  del procedimento disciplinare sospeso, dandone
comunicazione  all'interessato.  Ove  nel  procedimento  disciplinare
sospeso,  al  dipendente,  oltre ai fatti oggetto del giudizio penale
per  i  quali  vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre
violazioni  oppure  qualora  l'assoluzione  sia  motivata «perche' il
fatto  non  costituisce  illecito  penale»  non  escludendo quindi la
rilevanza   esclusivamente   disciplinare   del  fatto  ascritto,  il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
    7.  In  caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del
dibattimento,  ai  sensi  dell'art.  129  c.p.p.  pronunciata  con la
formula  «perche'  il fatto non sussiste», ovvero «perche' l'imputato
non  lo  ha commesso» si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.
Ove  nel  procedimento  disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti   oggetto  del  giudizio  penale  per  i  quali  vi  sia  stata
assoluzione,  siano  state contestate altre violazioni oppure qualora
il  proscioglimento  sia  motivato  «perche' il fatto non costituisce
reato» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare
del  fatto  ascritto,  il  procedimento  medesimo  riprende per dette
infrazioni».
    5.  All'art.  15  (sospensione  cautelare in caso di procedimento
penale) del CCNL del 19 aprile 2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti
dai seguenti:
    «8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva  di  assoluzione  o
proscioglimento,  pronunciate con la formula «il fatto non sussiste»,
«non  costituisce illecito penale» o «l'imputato non lo ha commesso»,
quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se
fosse  rimasto  in  servizio,  escluse  le  indennita' o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio   disciplinare  riprenda  per  altre  infrazioni,  ai  sensi
dell'art.  14,  comma 6,  secondo periodo, (Rapporto tra procedimento
disciplinare  e procedimento penale) il conguaglio dovra' tener conto
delle sanzioni eventualmente applicate.
    9.  In  tutti  gli  altri  casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse  le  indennita'  o compensi per servizi e funzioni speciali o
per  prestazioni  di  carattere  straordinario  nonche'  i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
    10.  Quando  vi  sia  stata  sospensione cautelare dal servizio a
causa  di  procedimento  penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque
anni.  Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal
procedimento  penale,  e'  revocata  e  il  dipendente  riammesso  in
servizio,  salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle
sanzioni  previste  ai commi 7 e 8 dell'art. 13 (codice disciplinare)
del  CCNL  del 19 aprile 2004, l'Azienda ritenga che la permanenza in
servizio  del  dipendente  provochi  un pregiudizio alla credibilita'
della  stessa  a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivarle  da  parte  dei  cittadini  e/o,  comunque,  per ragioni di
opportunita'  e  operativita' dell'Azienda stessa. In tale caso, puo'
essere  disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio,
che   sara'   sottoposta   a   revisione  con  cadenza  biennale.  Il
procedimento  disciplinare  comunque,  se  sospeso,  rimane tale sino
all'esito del procedimento penale.».
    6.  Le  modifiche  apportate  al  codice  disciplinare, di cui al
presente  articolo,  devono  essere obbligatoriamente affisse in ogni
posto  di  lavoro  in  luogo  accessibile a tutti i dipendenti, entro
quindici  giorni  dalla  data  di stipulazione del presente CCNL e si
applicano   dal   quindicesimo   giorno  successivo  a  quello  della
affissione.

        
      
          

            PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Trattamento economico

          

        
                               Art. 7.
     Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
    1.  Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e
di  sviluppo  delle  diverse categorie, come definiti dall'art. 2 del
CCNL  del  5 giugno 2006, II biennio economico, e' incrementato degli
importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella
A, allegata al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
    2.  Gli  importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del
comma 1  sono  rideterminati  nelle  misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata   Tabella  B,  ove  e'  anche  indicato  l'importo  del
trattamento economico iniziale delle categorie.
    3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6
del presente CCNL.
    4.  Gli  importi  delle  fasce retributive sono rideterminati nei
valori  indicati  nelle  Tabelle  C  e D alle scadenze ivi previste e
calcolati  sul  valore  del  trattamento economico iniziale di cui al
comma 2.

        
      
          

            Capo II
Fondi

          

        
                               Art. 8.
Fondo  per  i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
       di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
    1.   Il  fondo  per  il  finanziamento  dei  compensi  di  lavoro
straordinario  e  per  la  remunerazione di particolari condizioni di
disagio,  pericolo  o  danno,  di  cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile
2004, e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il suo ammontare
a  tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2005. Sono altresi'
confermate  tutte  le  modalita' di utilizzo previste dal citato art.
29.

        
      
          

            Capo II
Fondi

          

        
                               Art. 9.
Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi
    e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali
    1.  Il  fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento
dei  servizi  e  per  il  premio  della  qualita'  delle  prestazioni
individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato
a  decorrere dal 1° gennaio 2006, come integrato dalle risorse di cui
all'art.  6  del CCNL del 5 giugno 2006. Il suo ammontare a tale data
e'  quello  consolidato  al  31 dicembre  2005  con  le  precisazioni
contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
    2.  Dal  1° gennaio  2006  il  fondo  stesso  continua  ad essere
alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d)
del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
    3.  Sono  altresi' confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL
19 aprile 2004.

        
      
          

            Capo II
Fondi

          

        
                              Art. 10.
Fondo  per  il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative,   del   valore   comune   delle   ex   indennita'   di
qualificazione    professionale   e   dell'indennita'   professionale
                             specifica.
    1.  Il  fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni  organizzative,  del  valore  comune delle ex indennita' di
qualificazione    professionale   e   dell'indennita'   professionale
specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato a
decorrere dal 1° gennaio 2006 per le modalita' di utilizzo nonche' di
incremento  previste  al  comma 2,  lettera a), b)  e c) del medesimo
articolo,  come  integrato dall'art. 6 del CCNL 5 giugno 2006. Il suo
ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2005.
    2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006 e dal 1° febbraio 2007 il
fondo  deve  essere  rivalutato  automaticamente in rapporto al nuovo
valore  delle  fasce  attribuite  ai dipendenti che gravano sul fondo
stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure
indicate nella tabella A.

        
      
          

            Capo II
Fondi

          

        
                              Art. 11.
              Risorse per la contrattazione integrativa
    1. Per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2005, una somma
pari  a 13,5 euro annui lordi per l'anno 2007, rideterminate in 28,73
euro  annui  lordi  per  l'anno 2008 e' destinata alla contrattazione
integrativa, garantendo prevalentemente il fondo della produttivita'.
    2.  Dal  1° gennaio  2006,  sono  confermate  le  risorse  per la
contrattazione  integrativa di cui all'art. 6 del CCNL 5 giugno 2006,
II biennio economico.

        
      
          

            PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE

          

        
                              Art. 12.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art.  8 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita',
sul  compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza
ordinario  e  privilegiato,  diretto  ed  indiretto,  sull'indennita'
premio  di  servizio,  sull'indennita'  di  cui  all'art. 15 del CCNL
19 aprile  2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali  e  relativi  contributi  e sui contributi di riscatto.
Agli  effetti  dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita'
sostitutiva  del  preavviso nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del  c.c.,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
    2.  I  benefici  economici risultanti dal presente contratto sono
corrisposti  integralmente  alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del presente contratto di parte
economica biennio 2006-2007.
    3.  Resta  confermato quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 8
del CCNL del 5 giugno 2006, II biennio economico 2004-2005.

        
      
          

            PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE

          

        
                              Art. 13.
                      Norme finali e di rinvio
    1.  Le  parti,  considerato  il  ritardo  con il quale sono state
avviate le trattative rispetto all'inizio del quadriennio 2006-2009 e
biennio  economico  2006-2007,  ritengono  prioritario  concludere la
presente  fase  negoziale  in  tempi brevi e, pertanto, concordano di
rinviare,  in considerazione dell'eccezionalita' della situazione, ad
una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da
definirsi  entro  la  conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
      2. -   relazioni   sindacali,  nell'ottica  di  valorizzare  la
contrattazione di secondo livello;
        - strumenti  di  gestione  per  un'attuazione piu' funzionale
dell'istituto della mobilita';
        - revisione del sistema classificatorio:
        - ridefinizione  del sistema degli incarichi di coordinamento
e specialistici, anche in applicazione della legge n. 43/2006;
        - disciplina  delle  prestazioni  aggiuntive  alla luce delle
disposizioni contenute nella legge 120 del 2007;
        - sistema di valorizzazione delle responsabilita' e autonomie
professionali;
        - attuazione  dei contenuti dell'Intesa sul lavoro pubblico e
sulla  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sottoscritto
in  data  6 aprile  2007,  per la parte demandata alla contrattazione
collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;
        - verifica  del  sistema  dei  trattamenti  accessori  e  dei
relativi fondi.
    2. Per quanto non previsto dal presente CCNL restano in vigore le
norme  dei  vigenti  CCNL, ove non disapplicate o sostituite dal CCNL
medesimo.
    3.  Ai  sensi dell'art. 47, comma 5 del CCNL 1° settembre 1995 la
contrattazione  integrativa  prosegue  nell'impegno  di  correlare  i
compensi  incentivanti  la produttivita' collettiva al raggiungimento
degli  obiettivi delle strutture ed al miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi.
    Dichiarazione congiunta N. 1
    Le  parti  prendono atto che gli importi delle fasce retributive,
citati al comma 4 dell'art. 7 del presente CCNL, sono quelli indicati
nella Tabella E, aggiunta al CCNL 5 giugno 2006, II biennio economico
dalla nota Aran prot. 9665 del 15 novembre 2006.
    Dichiarazione congiunta N. 2
    Le  parti  si  danno  reciproco  atto  che le disposizioni di cui
all'art.  40  del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa
del quadriennio normativo 2006-2009, II biennio economico 2008-2009.
    Dichiarazione congiunta N. 3
    Le   parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  le  conclusioni
contrattuali  raggiunte  realizzano  un  delicato bilanciamento fra i
rispettivi  interessi,  tenuto  conto  delle  quantita' finanziarie a
disposizione   delle   parti  ed  avuto  riguardo  alla  esigenza  di
equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali gia' realizzate
nel  settore  pubblico,  conseguentemente le parti concordano che nel
caso  in  cui  le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle
aree  della  dirigenza  del comparto della Sanita' fossero incoerenti
con  i  principi  di  cui  sopra  e  comportassero soluzioni difformi
rispetto   agli   istituti   contrattuali   comuni,  fatte  salve  le
specificita'   proprie  di  tali  aree,  esse  si  incontreranno  per
discuterle ed armonizzarle con quelle del presente CCNL, ivi compresi
gli  effetti  di  ricaduta  sul personale del comparto dell'attivita'
libero-professionale intra-moenia della dirigenza sanitaria.
    Dichiarazione congiunta N. 4
    Le  parti  concordano  sull'opportunita'  che vengano affrontate,
quanto prima, le problematiche relative alla sicurezza dei dipendenti
sui   luoghi  di  lavoro  al  fine  di  garantire,  per  gli  aspetti
contrattuali,  la piena attuazione dei principi contenuti nella legge
626 del 1994.
    Dichiarazione congiunta N. 5
    Le  parti concordano che nell'ambito del limite delle quarantotto
ore di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003
debbano  essere  ricomprese  le  prestazioni di lavoro effettuate dai
dipendenti a qualsiasi titolo.
    Dichiarazione congiunta N. 6
    Le  parti si danno reciproco atto della necessita' di rivedere la
declaratoria  allegato  1  del  CCNL  del 19 aprile 2004, relativa ai
passaggi  dalla  categoria  B, livello economico BS alla categoria C,
profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito della
sequenza  contrattuale  integrativa  di  cui all'art. 13 del presente
CCNL.

        
      
          

            PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE

          

        
                                                             Allegato

         ---->  Vedere allegato da pag. 43 a pag. 46  <----