AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non
dirigente del comparto degli enti pubblici non economici biennio
economico 2008-2009.
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Il giorno 18 febbraio 2009 alle ore 16,00 presso la sede
dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Aran: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci
Teri e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
=====================================================================
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL FP (non firmato) |CGIL (non firmato)
CISL FPS (firmato) |CISL (firmato)
UIL PA (firmato) |UIL (firmato)
FIALP CISAL (non firmato) |CISAL (non firmato)
RDB CUB PI (non firmato) |RDB CUB (non firmato)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non
dirigente del Comparto degli Enti Pubblici non Economici - biennio
economico 2008-2009.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici,
gia' appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da
tutti gli Enti del comparto indicati all'art. 4, del CCNQ sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno
2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio
2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti
interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme dei precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
Art. 2.
Valutazione e misurazione dell'attivita' amministrativa
e dei servizi pubblici
1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di
miglioramento dell'organizzazione e dell'attivita', gli Enti, nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria
azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e
delle competenze organizzative in funzione dei risultati che
intendono conseguire.
2. A tal fine, gli Enti si dotano di strumenti idonei a consentire
una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via
prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la
predisposizione di appositi programmi' di' azione, rispondenti alle
indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la
realizzazione.
3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali
destinatari:
gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attivita' dei singoli
Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
gli utenti interni, che per lo piu' svolgono un'attivita' di
supporto a quella rivolta all'esterno dell'Ente oppure a vantaggio
degli stessi dipendenti del medesimo.
4. Nella programmazione delle attivita' da porre in essere, si
dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di
risultato concernenti:
a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali
legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per
la collettivita' e per l'utenza;
b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilita' delle
prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso
l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei
tempi di attesa, nonche', in generale, dei tempi di svolgimento delle
attivita';
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle
attivita' interne, amministrative e di supporto;
d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il
miglioramento qualitativo delle modalita' relazionali con il
pubblico, nonche' l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della
carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i
luoghi di accesso al pubblico;
e) il conseguimento di una maggiore economicita' della gestione.
5. In questo quadro di riferimento, gli Enti assicurano
l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attivita'
ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il
medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la
concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della
corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualita'.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, gli Enti
dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo
alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture
interessate.
7. Con cadenza annuale, gli Enti devono procedere alla valutazione
dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della
maggiore produttivita' conseguita, dei gradi e dei livelli di
soddisfacimento espressi dall'utenza, nonche' dei servizi e prodotti
resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e
quantitativo. La valutazione finale puo' essere preceduta da fasi
intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi
prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi,
in presenza di scostamenti o criticita', e limitare i casi di mancato
raggiungimento degli stessi.
8. Gli Enti devono rendere conto degli esiti della procedura di
valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti,
risorse umane impiegate, assicurandone la piu' ampia trasparenza e
pubblicita'. Tali risultati vengono utilizzati dall'Ente anche per
definire successive misure di miglioramento dell'attivita' e sono
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti
strutture di controllo interno.
9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche
attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di
incontro tra Ente, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla
misurazione dell'attivita' e delle prestazioni ed al conseguimento
degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di
azione.
10. La verifica dell'attivita' amministrativa nel suo complesso,
come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di
particolare rilevanza, che potra' favorire una valutazione delle
strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni
di oggettivita' e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 25
del CCNL del 1 ottobre 2007.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
Art. 3.
Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture
organizzative
1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura
puo' adottare procedure per la definizione di specifici progetti,
programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attivita' delle
medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e
gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza
esterna (cittadini e imprese).
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere
ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e
misurabile contributo aggiuntivo alla attivita' ordinaria della
struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di
risultato di cui all'art. 2, comma 4 ed, in tale ottica, possono
essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttivita'
collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti
criteri generali, integrabili dagli Enti:
in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente
dovra' in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga
con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi
preventivamente fissati;
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei
progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate
secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 1 ottobre 2007. E'
disapplicato il comma 2 dell'art. 25 del CCNL del 1 ottobre.
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I
Art. 4.
Stipendio tabellare
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 2,
del CCNL sottoscritto il 1 ottobre 2007 e dall'art. 15 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge n. 222/2007, e' confermata la retrodatazione al 1°
febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare per i quali
l'art. 33 e la tabella B del CCNL del 1 ottobre 2007 hanno previsto
la decorrenza del 31 dicembre 2007.
2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 33, comma 2, e
dalla tabella C del CCNL del 1 ottobre 2007, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella
allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
3. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
4. Gli incrementi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.
33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I
Art. 5.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'
art. 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennita' di anzianita', sul
trattamento di fine rapporto, sulle indennita' corrisposte in caso di
sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed all'art.
18, comma 7, del CCNL del 9 ottobre 2003, sull'indennita' in caso di
decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennita'
sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4
sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.
Agli effetti dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine
rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche'
sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dall'art.23, comma 3, del CCNL
del 9 ottobre 2003.
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I
Art. 6.
Indennita' di Ente
1. L'indennita' di Ente di cui all'art. 35 del CCNL del 1 ottobre
2007 e' ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi
indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi mensili lordi dell'indennita' di Ente, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure
indicate nella medesima tabella C.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere dal 31 dicembre 2007 l'indennita' di Ente e' inclusa nella
base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in
aggiunta alle voci retributive gia' previste dal comma 1 del citato
art. 4.
4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al
6,91% del valore delle indennita' di Ente effettivamente corrisposte
in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del
trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico del fondo
per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 36, dal 31
dicembre 2007. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il
personale che, nel corso di ciascun anno, sara' progressivamente
soggetto alla predetta disciplina e' prelevato, di anno in anno, dal
fondo stesso.
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I
Art. 7.
Integrazione alla disciplina dei fondi
per i trattamenti accessori
1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui
all'art. 36, commi l e 2, del CCNL del 1 ottobre 2007, saranno
integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste
dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008
convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai
tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67 comma 5, dalle citate
disposizioni legislative;
il recupero, delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del
decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n.
133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi degli enti
previsti dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi
di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma
34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009,
realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento
della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale
effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di
legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate
integralmente secondo le modalita' e le decorrenze previste dalle
richiamate leggi speciali.
2. Ai fini della costituzione dei fondi di cui al presente
articolo, gli Enti tengono conto di quanto previsto dall'art. 6,
comma 4.
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I
----> Vedere Tabelle da pag. 38 a pag. 41 <----