AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


COMUNICATO

   Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per il personale non
   dirigente  del  comparto degli enti pubblici non economici biennio
   economico 2008-2009.
          

            
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I

          

        
   Il  giorno  18  febbraio  2009  alle  ore  16,00  presso  la  sede
dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'Aran:  nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci
Teri e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================
     Organizzazioni sindacali      |    Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL FP (non firmato)              |CGIL (non firmato)
CISL FPS (firmato)                 |CISL (firmato)
UIL PA (firmato)                   |UIL (firmato)
FIALP CISAL (non firmato)          |CISAL (non firmato)
RDB CUB PI (non firmato)           |RDB CUB (non firmato)

   Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  il  personale  non
dirigente  del  Comparto  degli Enti Pubblici non Economici - biennio
economico 2008-2009.

                               Art. 1.


      Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto


   1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici,
gia'  appartenenti  alla  X  qualifica  funzionale  - con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  o a tempo determinato, dipendente da
tutti  gli  Enti  del  comparto  indicati  all'art. 4, del CCNQ sulla
definizione  dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno
2007.
   2.  Il  presente  contratto  si riferisce al periodo dal 1 gennaio
2008  al  31  dicembre  2009  e concerne gli istituti giuridici e del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
   3.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di
stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto.
L'avvenuta   stipulazione  viene  portata  a  conoscenza  degli  Enti
interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
   4.  Per  quanto  non  previsto  dal presente contratto, restano in
vigore le norme dei precedenti CCNL.

        
      
          

            
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I

          

        
                               Art. 2.


       Valutazione e misurazione dell'attivita' amministrativa
                       e dei servizi pubblici


   1.  Nell'ottica  di  proseguire  il  processo  di innovazione e di
miglioramento  dell'organizzazione  e  dell'attivita',  gli Enti, nel
perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  ispirano la propria
azione  a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e
delle   competenze   organizzative  in  funzione  dei  risultati  che
intendono conseguire.
   2. A tal fine, gli Enti si dotano di strumenti idonei a consentire
una   «gestione   orientata  al  risultato»,  che  comporta,  in  via
prioritaria,   una   puntuale   fissazione   degli   obiettivi  e  la
predisposizione  di  appositi programmi' di' azione, rispondenti alle
indicazioni  politiche  e  normative  ricevute,  che ne consentano la
realizzazione.
   3.  Tali  programmi  di  azione,  inoltre, avranno come principali
destinatari:
    gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attivita' dei singoli
Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
    gli  utenti  interni,  che  per  lo piu' svolgono un'attivita' di
supporto  a  quella  rivolta all'esterno dell'Ente oppure a vantaggio
degli stessi dipendenti del medesimo.
   4.  Nella  programmazione  delle  attivita' da porre in essere, si
dovranno   prendere   in  considerazione  anche  specifiche  aree  di
risultato concernenti:
    a)  il  miglioramento  delle prestazioni collettive e individuali
legate  ai  servizi istituzionali che assumono particolare valore per
la collettivita' e per l'utenza;
    b)   l'ottimizzazione   delle  condizioni  di  fruibilita'  delle
prestazioni  e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso
l'ampliamento  degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei
tempi di attesa, nonche', in generale, dei tempi di svolgimento delle
attivita';
    c)  accelerazione  e  semplificazione delle procedure anche nelle
attivita' interne, amministrative e di supporto;
    d)  la  maggiore  attenzione all'utenza da conseguire mediante il
miglioramento   qualitativo   delle   modalita'  relazionali  con  il
pubblico,  nonche'  l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della
carta  dei  servizi,  rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i
luoghi di accesso al pubblico;
    e) il conseguimento di una maggiore economicita' della gestione.
   5.   In   questo   quadro  di  riferimento,  gli  Enti  assicurano
l'istituzione  di  un  sistema di valutazione delle proprie attivita'
ispirato  a  principi  e  criteri  altamente idonei ad evitare che il
medesimo  abbia  una  valenza  meramente  formale  ed  a  favorire la
concreta  verifica  della  gestione  delle risorse utilizzate e della
corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualita'.
   6.  In  sede  di  attuazione  del sistema di valutazione, gli Enti
dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
    individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
    identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
    individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo
alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
    indicazione    dei   dirigenti   responsabili   delle   strutture
interessate.
   7. Con cadenza annuale, gli Enti devono procedere alla valutazione
dei   risultati  ottenuti,  anche  attraverso  la  misurazione  della
maggiore  produttivita'  conseguita,  dei  gradi  e  dei  livelli  di
soddisfacimento  espressi dall'utenza, nonche' dei servizi e prodotti
resi,  verificandone  la  implementazione  del  livello qualitativo e
quantitativo.  La  valutazione  finale  puo' essere preceduta da fasi
intermedie  di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi
prefissati,  che  possono consentire eventuali interventi correttivi,
in presenza di scostamenti o criticita', e limitare i casi di mancato
raggiungimento degli stessi.
   8.  Gli  Enti  devono rendere conto degli esiti della procedura di
valutazione  in  termini  di  risultati  conseguiti, costi sostenuti,
risorse  umane  impiegate,  assicurandone la piu' ampia trasparenza e
pubblicita'.  Tali  risultati  vengono utilizzati dall'Ente anche per
definire  successive  misure  di  miglioramento dell'attivita' e sono
oggetto  di  monitoraggio  e  valutazione  da  parte delle competenti
strutture di controllo interno.
   9.   Le  parti  concordano  sull'esigenza  di  individuare,  anche
attraverso  l'istituzione  di apposite Commissioni, sedi e momenti di
incontro  tra Ente, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla
misurazione  dell'attivita'  e  delle prestazioni ed al conseguimento
degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di
azione.
   10.  La  verifica dell'attivita' amministrativa nel suo complesso,
come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di
particolare  rilevanza,  che  potra'  favorire  una valutazione delle
strutture/uffici  e del personale, assicurando il rispetto dei canoni
di  oggettivita'  e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 25
del CCNL del 1 ottobre 2007.

        
      
          

            
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I

          

        
                               Art. 3.


Progetti  e  programmi  per  il miglioramento delle singole strutture
                            organizzative


   1.  Nell'ambito  degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura
puo'  adottare  procedure  per  la definizione di specifici progetti,
programmi  e/o  piani di lavoro di miglioramento dell'attivita' delle
medesime,   finalizzati   al  progressivo  sviluppo  organizzativo  e
gestionale,  con  particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza
esterna (cittadini e imprese).
   2.  I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere
ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e
misurabile  contributo  aggiuntivo  alla  attivita'  ordinaria  della
struttura  interessata  prioritariamente  nell'ambito  delle  aree di
risultato  di  cui  all'art.  2,  comma 4 ed, in tale ottica, possono
essere  collegati  a meccanismi di incentivazione della produttivita'
collettiva ed individuale.
   3.  In  relazione  ai commi precedenti sono individuati i seguenti
criteri generali, integrabili dagli Enti:
    in  presenza  di  progetti e/o programmi pluriennali il dirigente
dovra'  in  ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga
con   cadenza   annuale   in   relazione   ad   obiettivi   intermedi
preventivamente fissati;
    con  riferimento  ai  risultati  ottenuti nella realizzazione dei
progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
   4.  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo sono attuate
secondo  quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 1 ottobre 2007. E'
disapplicato il comma 2 dell'art. 25 del CCNL del 1 ottobre.

        
      
          

            
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I

          

        
                               Art. 4.


                         Stipendio tabellare


   1.  In  applicazione di quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 2,
del   CCNL  sottoscritto  il  1  ottobre  2007  e  dall'art.  15  del
decreto-legge  1  ottobre  2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla  legge  n.  222/2007,  e'  confermata  la  retrodatazione al 1°
febbraio  2007  degli  incrementi  di stipendio tabellare per i quali
l'art.  33  e la tabella B del CCNL del 1 ottobre 2007 hanno previsto
la decorrenza del 31 dicembre 2007.
   2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 33, comma 2, e
dalla  tabella C del CCNL del 1 ottobre 2007, sono incrementati degli
importi   mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella
allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
   3.  Gli  importi  annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
   4.  Gli  incrementi  di  cui  al  comma 2 comprendono ed assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.
33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

        
      
          

            
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I

          

        
                               Art. 5.


                     Effetti dei nuovi stipendi


   1.  Le  misure  degli  stipendi risultanti dall'applicazione dell'
art.  4  hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per
lavoro   straordinario,  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale   e   privilegiato,   sull'indennita'   di   anzianita',  sul
trattamento di fine rapporto, sulle indennita' corrisposte in caso di
sospensione  dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed all'art.
18,  comma 7, del CCNL del 9 ottobre 2003, sull'indennita' in caso di
decesso  di  cui  all'art.  2122  del  codice civile, sull'indennita'
sostitutiva  del  preavviso,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e  previdenziali  e  relativi  contributi,  compresi i
contributi di riscatto.
   2.  I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,  alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, nei
confronti  del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo  di vigenza economica del presente contratto.
Agli  effetti  dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine
rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso,  nonche'
sull'indennita'  in  caso  di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile,  si  considerano  solo  gli  aumenti  maturati  alla  data di
cessazione del rapporto di lavoro.
   3. Resta confermato quanto previsto dall'art.23, comma 3, del CCNL
del 9 ottobre 2003.

        
      
          

            
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I

          

        
                               Art. 6.


                         Indennita' di Ente


   1.  L'indennita' di Ente di cui all'art. 35 del CCNL del 1 ottobre
2007  e'  ulteriormente  incrementata  degli  importi  mensili  lordi
indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
   2.  Gli  importi mensili lordi dell'indennita' di Ente, risultanti
dall'applicazione  del  comma  1,  sono  rideterminati  nelle  misure
indicate nella medesima tabella C.
   3.  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere  dal 31 dicembre 2007 l'indennita' di Ente e' inclusa nella
base  di  calcolo  utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in
aggiunta  alle  voci retributive gia' previste dal comma 1 del citato
art. 4.
   4.  Per  effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al
6,91%  del valore delle indennita' di Ente effettivamente corrisposte
in  ciascun  anno  al  personale  destinatario  della  disciplina del
trattamento di fine rapporto, e' posto annualmente a carico del fondo
per  i  trattamenti  accessori  di  ente  di  cui all'art. 36, dal 31
dicembre   2007.  Conseguentemente,  l'ammontare  occorrente  per  il
personale  che,  nel  corso  di  ciascun anno, sara' progressivamente
soggetto  alla predetta disciplina e' prelevato, di anno in anno, dal
fondo stesso.

        
      
          

            
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I

          

        
                               Art. 7.


               Integrazione alla disciplina dei fondi
                     per i trattamenti accessori


   1.  I  fondi  per  i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui
all'art.  36,  commi  l  e  2,  del  CCNL del 1 ottobre 2007, saranno
integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:
    il  recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste
dall'art.  61,  comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008
convertito  nella  legge  133  del  2008, delle risorse derivanti dai
tagli  ai  fondi  di  ente  di  cui all'art. 67 comma 5, dalle citate
disposizioni legislative;
    il  recupero,  delle  risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del
decreto-legge  n.  112  del 25 giugno 2008, convertito nella legge n.
133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi degli enti
previsti  dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi
di  legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma
34  dell'art.  2,  del  disegno  di  legge  finanziaria  per il 2009,
realizzati    per    effetto    di    processi    amministrativi   di
razionalizzazione    e   riduzione   dei   costi   di   funzionamento
dell'amministrazione,  che  possono essere destinate al finanziamento
della  contrattazione  integrativa,  a seguito di verifica semestrale
effettuata    dal   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  33 del medesimo disegno di
legge.  Le  risorse  di  cui  al  citato  articolo 67 saranno erogate
integralmente  secondo  le  modalita'  e le decorrenze previste dalle
richiamate leggi speciali.
   2.  Ai  fini  della  costituzione  dei  fondi  di  cui al presente
articolo,  gli  Enti  tengono  conto  di quanto previsto dall'art. 6,
comma 4.

        
      
          

            
TITOLO III
Trattamento economico
CAPO I

          

        
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