REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sentenza 20.9.2010
Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giulio Fanales ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa civile iscritta al n. xxxxxx promossa da V.P. - Attore - Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Natali
Contro
Associazione xxx - Rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Forconi - Convenuta
Avente ad oggetto: domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del giorno 17.9.2010
Rilevato che:
- V.P. ha citato in giudizio la xxx di Prato, deducendo l'inadempimento della controparte all'incarico conferitole di provvedere agli incombenti necessari per la liquidazione della pensione in favore dell'attore e pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
- la xxx di Prato si è costituita contestando il presunto mandato conferito dal V. e chiedendo, in tesi, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e, in ipotesi, il rigetto della domanda.
Ritenuto, in punto di eccezione pregiudiziale di rito che:
- la legittimazione passiva, quale requisito di ammissibilità della domanda, sussiste in quanto vi sia coincidenza fra il soggetto nei confronti del quale l'attore fa valere la propria pretesa e il soggetto chiamato in giudizio, a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sul lato passivo;
- nel caso di specie, l'attore, dedotta la responsabilità contrattuale della xxx, ha proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti della medesima;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è pertanto infondata.
Ritenuto, in punto di qualificazione giuridica della domanda che:
- l'attore, in sede di atto della citazione, ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria il fatto della negligente esecuzione, da parte della convenuta, dell'incarico conferitole, avente ad oggetto il provvedere a tutti gli incombenti necessari per la liquidazione in favore dell'attore;
- l'attore, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. al di fuori della fase processuale deputata alla definizione del thema decidendum, la domanda attorea risulta definitivamente formulata quale domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale.
Ritenuto, quanto alla prova del rapporto contrattuale che:
- l'attore ha inteso fornire la prova del conferimento dell'incarico soltanto mediante testimoni;
- la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2721 c.c.;
- visto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione delle limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ. all'ammissibilità della prova testimoniale è rilevabile dalle parti in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva, o infine in sede di espletamento della stessa (Cass. 7765/10, Cass. n. 9925/06), l'eccezione ex art. 2721 c.c. risulta tempestivamente sollevata;
- tenuto conto della qualità delle parti presunto rapporto fra un privato ed un ente collettivo rappresentante le imprese artigiane del distretto pratese) e della natura del contratto (presunto mandato conferito all'associazione di imprese per l'espletamento, nell'interesse di un associato, di ogni attività necessaria al fine di garantire la liquidazione della pensione in favore del mandante), il Giudice Istruttore ha correttamente reputato inammissibile la prova per testi dedotta dall'attore;
- l'attore non ha pertanto fornito la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Ritenuto, in conclusione, che:
- la domanda attorea non merita accoglimento;
- le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla xx, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni, proposta da V.P. nei confronti della xxx;
2) Condanna V.P. alla rifusione, in favore della xx delle spese di lite, che liquida in euro 925,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.
Così deciso in Prato, il 17.9.2010
Il Giudice
dr. Giulio Fenales
Il Cancelliere
Fabrizia B.