Con ricorso ex art. 702 bis cpc,
depositato il 15\12\2010 la spa Fiat Group Automobiles ha convenuto in
giudizio la spa RAI, il sig. C. F. ed il sig. M. S., per sentire
accertare la responsabilità solidale dei predetti convenuti nei
confronti di essa società ricorrente, onde ottenere la loro condanna
solidale al pagamento in proprio favore di euro 20.000.000 (venti
milioni) o della maggiore o minor somma ritenuta equa ai sensi degli
artt. 2056 e 1226 c.c.; la emissione dell' ordine di completa
rimozione, dal sito Internet della trasmissione Annozero, del filmato
della puntata del 2 dicembre 2010; la pubblicazione, della emananda
sentenza di condanna, sui giornali: "La Stampa", "La Repubblica", "Il
Corriere della Sera" e "Quattroruote", a spese dei convenuti; il tutto
con vittoria di spese, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come
per legge.
L'attrice allega che la gara di velocità, di cui alla trasmissione
oggetto di causa, tra le vetture Alfa Mito (forse) QV (di essa Fiat
Group), Mini Cooper e Citroen DS3 (queste due ultime di Case
Automobilistiche concorrenti), svolta sul circuito - nell'occasione
bagnato e\o innevato - di Vairano, è stata teletrasmessa diffondendo
risultati inattendibili per quelle tipologie di veicoli destinati non
alle competizioni ma all'uso quotidiano su strada, e, di conseguenza,
lamenta la diffusione ad opera dei convenuti, di dati tendenziosamente
parziali e distorti, a sfavore di essa Fiat Group, tanto da risultare
falsamente denigratori. A dire della attrice, nella predetta
trasmissione di RAIDUE, seguita da più di 5 milioni di persone, i
sig.ri F. e S., omettevano - infatti - di, doverosamente, riferire
tutti i dati significativi dei tre veicoli in gara (quali la
cilindrata, la sicurezza, il design, il confort, la meccanica) e,
maliziosamente, si limitavano a "rappresentare" l'unico dato
sfavorevole alla Alfa Mito, relativo alla velocità massima delle
singole automobili, in una ottica di discredito della vettura Mito Alfa
Romeo e della intera Fiat Group.
Allega ulteriormente la spa Fiat Group che è pur vero, secondo quanto
affermato nella trasmissione predetta, che sul numero del giugno 2010
del periodico Quattroruote, era stato effettivamente pubblicato il
resoconto di una sfida tra una Alfa Mito, una Mini Cooper ed una
Citroen DS3, effettuata sul circuito di Vairano, ma, in tale precedente
competizione, a differenza di quella di Annozero, si era trattato di
una gara su terreno asciutto, tra autovetture con cilindrata e
caratteristiche ben identificate. Non nega l'attrice che, anche in tale
precedente occasione, i tempi di percorrenza delle tre autovetture
fossero stati sfavorevoli alla Alfa Mito, nel senso che la vettura Fiat
era risultata meno veloce delle altre due, con un ritardo di circa 3
secondi sull'intero percorso. L'attrice rileva che, tuttavia, la prova
su strada condotta da Quattroruote non era affatto stata "incentrata"
soltanto sulla velocità di percorrenza del giro, per essere invece
stata volta a confrontare e a valutare una ben più vasta serie di
parametri e caratteristiche delle tre automobili in gara: dalle
prestazioni tecniche di ripresa e frenata, ai consumi, al prezzo, al
"confort" dell' abitacolo e del posto guida, agli accessori, alle
dotazioni di sicurezza. E, proprio in base alla valutazione complessiva
di tutti i fattori sopra indicati, nella rivista Quattro Ruote, era
stata formulata in riferimento ad ogni veicolo, una sorta di "pagella",
che aveva attribuito all'Alfa Mito il punteggio complessivo più alto
(e, precisamente, di 85/100, mentre la Citroen e la Mini avevano
ottenuto rispettivamente 83 e 82 punti su 100). Tale valutazione
complessiva favorevole ad Alfa Mito, peraltro, era stata taciuta in
Annozero, dove era stato appunto prospettato, del tutto parzialmente ed
inveritieramente, il solo dato negativo. Anche il commento dei
giornalisti di Quattroruote, favorevole all'Alfa Mito, con il mettere
in evidenza che se, in gara, l'auto più veloce era stata la Mini,
peraltro, quando si passava "dalla pista alla strada" entravano "in
gioco altri fattori e, allora, la situazione si ribalta"(va),....
"favorendo la Mito, meno estrema, forse, ma più vivibile", era stato
taciuto.
Lamenta, in particolare, parte attrice che il sig. F., dallo studio di
RAIDUE, abbia artatamente riferito: "nella nostra corsa è arrivata per
prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito"; che lo stesso sig.
F., alle osservazioni dell'ing. on. R. C., sulla inattendibilità della
competizione su strada bagnata e sulla oggettiva non comparabilità
delle tre autovetture anche in funzione della omessa indicazione dei
dati minimi caratterizzanti, abbia ribattuto, così diffondendo ai
telespettatori l'errato messaggio, che analogo test era già stato
effettuato - tra le medesime autovetture - dalla prestigiosa Rivista
Quattroruote, sullo stesso circuito, con l'identico pilota, stessi
cronometri e mezzi di rilevazione, e, che, in tale precedente
occasione, il risultato era stato altrettanto negativo per l'Alfa Mito;
che il sig. F. abbia chiosato ironicamente tale negativa qualità
prestazionale dell'Alfa Mito in confronto alle altre due vetture, con
le parole: " s'è beccata tre secondi".
Si duole inoltre parte attrice che il sig. S. abbia supportato il sig.
F. nel riferire tendenziosamente di un analogo test della autorevole
Rivista Quattroruote; lamenta infine che i parziali risultati "della
sola velocità" negativi per la Alfa Mito, siano stati direttamente
proiettati sugli schermi di Annozero, sfavorevolmente suggestionando i
telespettatori.
Lamenta parte attrice che la emittente RAIDUE e i giornalisti convenuti
abbiano così indebitamente diffuso un messaggio negativo per la Alfa
Mito ed omesso, invece, di esplicitare le caratteristiche positive
della medesima autovettura; asserisce che in tale modo è stato
illecitamente diffuso un messaggio denigratorio per il Gruppo Fiat.
Asserisce, ulteriormente, l'attrice che i convenuti hanno altresì
omesso di correttamente effettuare la doverosa precisazione che il
ritardo di tre secondi "accumulato" dalla Alfa Mito derivava, comunque,
anche dalla sua minore cilindrata (come suggerito dall'ing. C.), nonché
dalla presenza, sulla sola vettura di essa Fiat, di un limitatore
tecnico di velocità installato per motivi di sicurezza (cosiddetto ESP
traction control). Per contro, anche tale ultimo elemento,
correttamente evidenziato dalla Rivista Quattro Ruote accompagnandolo
con il commento che "se su strada" (il dispositivo ESP) "rende (la Alfa
Mito) più stabile e sicura, in pista penalizza un po' la guida e i
tempi sul giro", era stato taciuto in Annozero.
La attrice sostiene che i convenuti debbano rispondere di tali fatti ai
sensi degli articoli 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c., nonché (peraltro
nella sola comparsa conclusionale) ex art. 2598 c.c.; invoca, dunque,
la responsabilità extracontrattuale della spa RAI (quale datrice di
lavoro), nonché dei sigg.ri F. e S., per avere gli stessi, nell'ambito
della trasmissione "Annozero" del 2\12\2010, in onda su RAI DUE - il
primo quale giornalista di redazione ed il secondo quale conduttore, in
tema di sfide poste dalla crisi al "Sistema Italia" - e, segnatamente,
di prospettive relative al futuro della Fiat, tendenziosamente
trasmesso e commentato un filmato informativo incentrato su una gara di
velocità, apparentemente significativo della "qualità del prodotto", ma
in realtà contenente una presentazione artatamente negativa,
direttamente, delle prestazioni dell'auto Mito dell'Alfa Romeo, ed,
indirettamente, della capacità di ricerca tecnologico-innovativa
dell'intero Gruppo Fiat; il tutto cagionando un grave pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale in funzione della avvenuta
compromissione della reputazione progettuale e commerciale di essa
attrice.
Parte convenuta, costituendosi, in fatto, non contesta in maniera
specifica (cfr. verbali 10\3\2011 e 14\3\011) che la trasmissione di
Annozero per cui è causa sia stata seguita da più di 5 milioni di
spettatori e poi inserita nel sito Internet di Annozero; non contesta
che il sig. F., personalmente, abbia contattato i sigg.ri M. e P.
(rectius P., secondo quanto rettificato dai convenuti, alla pag. 11
della comparsa costitutiva, ed indi recepito dalla controparte) per
organizzare una gara automobilistica apparentemente riproducente quella
della Rivista 4 Ruote; non contesta che il sig. M. P., nella qualità di
pilota, durante la competizione della gara in onda su Annozero, abbia
espresso - sull'Alfa Mito - al trasportato sig F., commenti relativi
all'auto Fiat e, che tali commenti non siano stati teletrasmessi
(peraltro, negli atti difensivi finali, parte convenuta, materialmente
inserendo nel fascicolo il DVD del filmato non silenziato, integrante
l'allegato E alle osservazioni di uno dei consulenti di parte, afferma
che tali commenti erano se mai negativi e non positivi per Fiat, e
sostiene, secondo quanto infra meglio specificato al punto "condotta
illecita" ex art. 2043 c.c., che se mai, tale atteggiamento del dott
F., sarebbe di per sé stesso idoneo a dimostrare la mancanza, in capo
allo stesso soggetto, dell'elemento psicologico dell'illecito ); ed, in
diritto, non nega che alla fattispecie possano essere astrattamente
applicabili gli artt. 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c., negando unicamente
l'applicabilità del disposto dell'art. 2598 c.c. per non potersi
"dilatare" alla fattispecie la disciplina della concorrenza sleale; non
contesta, anzi esplicitamente lo allega, che all'epoca della
trasmissione 2\12\2010 di Annozero, per Fiat Group fosse in atto un
fenomeno di calo delle vendite, e, neppure sostiene che tale andamento
negativo del mercato fosse venuto a cessare dopo la puntata di
Annozero; prospetta peraltro (cfr. in particolare comparsa
conclusionale alla pag. 4), pur senza direttamente allegarlo, che la
riconducibilità eziologica di tale fenomeno sia riconducibile alle
errate scelte gestionali e di innovazione tecnologica di Fiat; nega,
comunque, di dovere rispondere dell'evento, sul presupposto che, a suo
dire, del tutto lecitamente, la gara di Annozero aveva riguardato il
solo parametro della velocità, secondo quanto segnatamente affermato
dal sig. F., ed asserisce, che, comunque, 1' attribuire una minore
velocità ad un modello di autovettura non significava ancora
attribuirle necessariamente un minor livello "di qualità".
Parte convenuta, inoltre, osserva che, comunque, anche a volere
ritenere, quello della velocità, come parametro simbolo di un veicolo,
il "valutare" (in negativo) "una sola autovettura" della intera gamma
produttiva di una Casa Automobilistica, non significava ancora
esprimere giudizi negativi su tutte le altre, e cioè in definitiva
esprimere un "indice di qualità" (negativo) della intera Casa
produttrice, spa Fiat Group, della quale, pacificamente fa parte la
Alfa Romeo.
Il Giudice designato, presa visione degli atti introduttivi, ritenuto
che le allegazioni e le difese svolte dalle parti richiedevano una
istruzione non sommaria, ha fissato udienza ex art. 183 cpc, disponendo
la conversione del rito e rinviando la causa al 10\03\2011. In tale
udienza ed in quella successiva (in data 14\3\2011) le parti hanno
chiarito il "non contestato", indi rinunciando ai termini ex art. 183
cpc.
All'esito il GI, ritenuto che, sulla base delle circostanze
documentalmente dimostrate e ritenute pacifiche tra le parti, i capi di
prova testimoniale dedotti risultavano irrilevanti, dichiarava chiuse
le prove orali.
Nel prosieguo della istruttoria, è stata espletata una duplice CTU di
carattere tanto ingegneristico quanto economico, affidata ad un
Collegio di esperti composto dal prof. Francesco Profumo, dal prof F.
C. e dal prof. S. V., rispettivamente, al momento del conferimento
dell'incarico, Rettore del Politecnico di Torino, docente del
Politecnico di Milano, e docente della Università Bocconi di Milano. La
CTU è stata svolta nell'ampio contraddittorio delle parti, con
assegnazione dei termini di cui all'art. 195 cpc, avendo l'attrice
nominato quale proprio CTP il sig. L. d. A., ed avendo la parte
convenuta nominato quale propri CTP il prof. P. B. P. dell'Università
di Udine; il prof. G. V. dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il
prof. R. F. dell'Università Cattolica di Milano, il dott. S. S. ed il
sig. M. P.; nomina quest'ultima, peraltro, in seguito, oggetto di
rinuncia.
Previa concessione - su richiesta - di proroga dei termini assegnati ai
CTU ed ai CTP per gli incombenti di cui all' art. 195 cpc, la causa è
stata rinviata all'udienza del 15\11\2011 per trattazione; nella stessa
udienza la causa, sulle eccezioni e richieste delle parti, veniva
assunta a riserva dal GI.
Indi, il GI, sciogliendo la riserva, respingeva, ritenendole infondate,
le istanze di fissazione di udienza di chiarimenti sulle questioni
tecniche affidate ai CTU, e\o di supplemento di CTU, con la motivazione
che tutte le osservazioni critiche delle parti, e, segnatamente quelle
dettagliatamente richiamate nell'ordinanza 15/11/2011, risultavano
avere già trovato esauriente risposta nelle osservazioni e valutazioni
conclusive puntualmente sviluppate dagli esperti di ufficio,
nell'ambito degli elaborati peritali svolti secondo la regolare
scansione delle fasi e dei termini già ampiamente concessi, ex art. 195
cpc.
Le parti hanno - infine - precisato le loro conclusioni all'udienza del
22\11\2011 nella quale la causa è passata in decisione avendo il GI
assegnato termini di giorni 50 per le comparse conclusionali ed
ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.
Devono preliminarmente essere respinte le argomentazioni critiche
svolte negli alti difensivi finali, invero non sfociate in una
specifica richiesta di dichiarazione di inammissibilità, inerenti alle
indagini peritali di ufficio in punto "danno patrimoniale" per essere
le stesse, asseritamente, risultate esplorative in punto
quantificazione danni patrimoniali e\o comunque dagli esperti svolte
debordando dai quesiti assegnati dal GI, dal momento che, a differenza
di quanto argomentato dalla parte convenuta, i quesiti affidati ai CTU
sono consistiti nella richiesta di una serie di accertamenti di
situazioni di fatto e di valutazioni tecniche, in funzione delle
allegazioni e documentazioni di causa, nonché delle circostanze
risultate provate, ex art. 115 cpc, per mancata specifica contestazione
della controparte, secondo quanto infra specificato.
Devono altresì essere respinte le istanze di assunzione di prove orali
formulate dai convenuti, per i motivi già esposti nel verbale
14\3\2011, in particolare per risultare -tali capi di prova - all'esito
delle già acquisite risultanze istruttorie, irrilevanti in quanto
riferiti a circostanze (l'essere l'auto Fiat, messa a confronto con
quelle delle Case Automobilistiche concorrenti, una Alfa Mito QV;
l'avere parte convenuta rivolto, prima e dopo la trasmissione, alla
Fiat in persona di un suo significativo rappresentante, un invito ad
intervenire e\o a predisporre un testo di "difesa - rettifica" da
diffondere in una successiva trasmissione di Annozero) pacifiche in
causa, per essere state ammesse - ai sensi dell'art. 115 cpc -
dall'attrice. All'udienza del 14\3\2011, fissata per chiarire i fatti
non specificamente contestati, parte Fiat, su tali specifiche
allegazioni della controparte, ha infatti unicamente dichiarato di non
essere in grado di assumere alcuna posizione.
Nel merito, poiché quello dedotto in causa è un comportamento
asseritamente illecito e foriero di danni, corretta è risultata la
qualificazione dei fatti posti a fondamento della attorea domanda in
base alle disposizioni normative citate dalla Fiat Group, ad eccezione
dell'art. 2598 c.c., invero richiamato unicamente nella comparsa
conclusionale dalla medesima parte attrice, che, pure, nell'atto
introduttivo, aveva condivisibilmente riferito che, non essendo Rai un
concorrente di Fiat, non poteva invece venire in rilievo la fattispecie
speciale della concorrenza sleale per mancanza dei presupposti, con la
conseguenza che residuava la sola ipotesi della responsabilità di cui
all'art. 2043 c.c., come da Cass. Civ. 21392\2005.
Segnatamente, la fattispecie va inquadrata nella previsione degli
articoli 2043 c.c. (essendo stato prospettato un fatto illecito, dei
sigg.ri S. e F., collegato con nesso causale ad un danno ingiusto),
2049 c.c. (essendo stata prospettata, nei confronti della RAI, la
responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito del\i
dipendente\i), 2055 c.c. (essendo stata prospettata la messa in opera
di un illecito fatto dannoso commesso da una pluralità di convenuti),
2059 c.c. (essendo stato richiesto il risarcimento anche di un danno
non patrimoniale).
Consegue a tale inquadramento che l'attrice è tenuta a provare
(trattandosi di fatti costitutivi della sua domanda), tanto per il sig.
F. quanto per il sig. S.:
I\ la condotta illecita, dolosa o colposa;
II\ l'evento dannoso;
III\ la esistenza di un rapporto causale tra la prima ed il secondo.
Al fine di valutare le circostanze fattuali di cui sopra, e,
segnatamente, la condotta dei convenuti, deve, dunque, essere compiuto
un esame dei singoli comportamenti, delle singole parole pronunciate e
della valenza delle immagini proiettate nel corso della trasmissione
per cui è causa, la cui portata tecnica è stata sottoposta ad un
collegio di Esperti di Ufficio.
I CTU, in estrema sintesi, hanno concluso affermando che l'informazione
veicolata nel corso della trasmissione Annozero era oggettivamente
incompleta e parziale e quindi atta ad indurre nel telespettatore medio
una percezione errata del confronto tra le autovetture; che tale non
vera informazione, in quanto denigratoriamente difforme dal vero, aveva
generato, per il sub-brand Mito, un danno d'immagine manifestatosi in
un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all' 1,2% dei
telespettatori, coerente con una discontinuità di risultati in termini
di minori immatricolazioni; che non vi erano peraltro elementi per
ritenere che il danno d'immagine avesse riguardato il family brand Alfa
Romeo e il Gruppo Fiat, se non nei limiti del danno sofferto dal
sub-brand Alfa Mito.
Deve ora essere esaminata disgiuntamente la rispettiva posizione dei
sigg.ri F. e S., ai fini di valutare la eventuale rispettiva
attribuibilità, a ciascuno degli stessi, dei fatti di cui sopra.
A/ Posizione del si. C. F.
I\ condotta illecita, prima parte: valutazione della diffamatorietà delle dichiarazioni.
In ordine alla ricostruzione del fatto si osserva:
Risultano provate, ai sensi dell'art. 115 cpc, le seguenti circostanze
in quanto non specificamente contestate: a\ la "competizione" di
Annozero si è svolta in condizioni atmosferiche diverse rispetto a
quella della Rivista Quattro Ruote, ma tale condizione ambientale è
stata taciuta ai telespettatori; b\ il sig. F. ha direttamente
organizzato la competizione automobilistica, in onda, il 2\12\2010, su
Annozero, e, così, ha contattato i sigg.ri M. e P., dei quali l'ultimo,
effettuando, quale conducente, nella gara di Annozero, in ordine
successivo, la guida di ciascuno dei veicoli in competizione, ha
espresso " a caldo", sull'Alfa Mito, una serie di commenti peraltro non
teletrasmessi e neppure riferiti dal sig. F., che pure, quale
"trasportato", li aveva direttamente ascoltati. Osserva il Tribunale
che, su tale ultimo punto, parte convenuta molto ha argomentato circa
la necessità del deposito, da parte dei CTU, anche di un allegato di
parte, denominato E (acquisito dai CTU - su accordo delle parti - ma
poi non depositato, e, comunque, materialmente, da parte convenuta,
inserito nel fascicolo insieme alla memoria di replica) relativo al
contenuto dei dialoghi silenziati tra il giornalista F. ed il
collaudatore P.. Afferma, in particolare parte convenuta che le
"silenziate" parole, nell'occasione espresse dal collaudatore P.,
contenevano anche, sulle qualità dell'Alfa Mito, "diversi commenti
molto negativi", la cui trasmissione, in quanto proveniente da fonte
del tutto attendibile, avrebbe certo nuociuto alla Fiat e, proprio in
funzione di tale avvenuto silenziamento, in totale difformità rispetto
alle allegazioni attoree, conclude asserendo che vi sarebbe, dunque, in
atti la prova "dell'assenza della volontà" in capo al sig. F. "di
denigrare l'attrice o i suoi prodotti", con la conseguenza che
l'illecito dovrebbe in ogni modo, essere escluso per mancanza
dell'elemento psicologico.
La argomentazione non può essere condivisa.
Infatti, anche a voler ritenere (in adesione alla tesi convenuta) quale
dato acquisito in causa che i dialoghi silenziati fossero in tutto o in
parte sfavorevoli a Fiat, rilevato che l'illecito della diffamazione
non esige un dolo specifico e come tale non richiede necessariamente
"l'animus diffamandi" di colui che diffonde informazioni di per sé
stesse autonomamente denigratorie, "consumandosi" invece allorquando si
verifica, come nel caso di specie si è verificato, la diffusione di una
manifestazione autonomamente idonea ad offendere, non può che essere
ritenuto che in capo al sig. F. si sia pienamente realizzato l'elemento
psicologico dell'illecito, consistente nel "nesso psichico" nel quale
concorrono, come due indispensabili componenti, il momento conoscitivo
ed il momento volitivo in riferimento a uno specifico evento. Il sig.
F. (cfr. dialogo di cui infra, al punto a\ della voce "esame del
filmato", in cui il dottor F. "zittisce" l'ing. C. con le parole : "lei
non se ne intende di macchine") si è infatti prospettato come un
intenditore di autoveicoli (momento conoscitivo) e si è
concludentemente attivato (momento volitivo) per "costruire" la gara di
Annozero, per commentarla, per presentarla come tecnicamente
sovrapponibile a quella di Quattroruote.
Neppure, osserva il Tribunale con autonoma motivazione, si può
sostenere, come invece ha sostenuto parte convenuta, che gli effetti
dannosi della comunicazione di non vere notizie denigratorie - compiuta
o dal sig. F. a danno di Fiat -, possano essere annullati o compensati
dalla diversa " virtuosa condotta" dell'offensore, in concreto, nel
caso di specie, consistente nell'avere, il sig. F., omesso di mandare
in onda alcune autorevoli impressioni e valutazioni di un soggetto
terzo, che asseritamente, avrebbero "semmai confermato, se non
addirittura peggiorato, il giudizio critico sull'auto" (Fiat).
In conclusione, al pacifico avvenuto silenziamento, nella puntata
2\12\2010, dei commenti dell'autorevole collaudatore P., il Tribunale
ritiene di non attribuire alcuna valenza, in quanto si tratta di una
circostanza irrilevante, e, comunque, come risulta dalle stesse parole
della parte convenuta sopra riportate tra virgolette, perplessa.
Si ritiene pertanto, di conseguenza, che, del tutto correttamente, i
CTU abbiano omesso di depositare l'allegato di parte relativo al
contenuto dei dialoghi sopra riportati in quanto irrilevante e si
prescinde dalla valutazione del contenuto di tali frasi silenziate non
teletrasmesse, in positivo (secondo la tesi attorea) o in "neutro",
oppure addirittura in negativo (secondo la tesi di parte convenuta).
Risulta altresì dimostrato, dal tenore della documentazione prodotta
(doc. n. 4, articolo del giugno 2010) che, la Rivista Quattoruote
richiamata -nel corso della trasmissione Annozero - per avvalorare la
prospettazione - per confronto - negativa della vettura Alfa Mito,
aveva - invece - attribuito, nel paragone tra le tre autovetture, un
punteggio positivo e più favorevole proprio alla vettura della Fiat
Group.
Risulta inoltre dall'esame del filmato riproducente la trasmissione
2\12\2010 di Annozero (doc n 2 di parte attrice, consistente in
chiavetta USB contenente file audio - video) che il sig. F.: "a" ha
zittito l'ing. C., che "difendeva" il prodotto FIAT, anche
puntualizzando che le tre vetture in gara non erano paragonabili, in
quanto, come del resto ammesso anche dal sig. F., la Citroen e la Mini
avevano una cilindrata di 1600 e la Alfa Mito di soli 1400 (cm cubi);
ha svilito il valore dell'intervento dello stesso ing. Castelli,
attribuendo invece valenza tecnica alle proprie valutazioni,
coll'asserire: "lei non se ne intende di macchine"; "b" dopo essere
salito personalmente a bordo di a tutte e tre le vetture in gara,
manifestando, con gesti ed espressiva mimica facciale, uno stato
interno di una certa apprensione e così conferendo ulteriore vivacità e
pregnanza alle immagini della competizione teletrasmessa, ha
dettagliatamente affermato e rappresentato ai telespettatori che la
prova effettuata da Annozero era identica a quella realizzata da
Quattroruote (con le parole:"... questo cartello ci dà invece la prova
ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso
pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato ..."),
implicitamente asserendo che i modelli delle vetture coinvolte erano
gli stessi utilizzati dalla Rivista, senza però menzionarli; ha
rafforzato tale sua asserzione con la successiva affermazione di
equivalenza dei "cavalli" delle singole vetture: "... sono pari
potenza, tutte e tre paragonabili, 170 CV l'una, 156 l'altra ..."; "e"
ha taciuto la circostanza che egli, avendo direttamente organizzato la
gara, verosimilmente non poteva ignorare, che la sola Alfa Mito aveva
inserito il dispositivo ESP e che tale dispositivo era, o, almeno
poteva essere, penalizzante in termini di velocità; ha altresì asserito
di aver messo a confronto su un giro di pista (con le parole: "guardate
com'è andata sul giro di pista ...") una Alfa Romeo Mito con ".... due
concorrenti, una Mini e una Citroen ..." sul circuito di Vairano ed ha
comunicato i risultati (negativi per Alfa Mito), senza peraltro
doverosamente precisare la inidoneità del suolo bagnato e neppure
prevedere alcuna rilevazione cronometrica in base alla quale stilare
una classifica (come, invece, secondo le motivate valutazioni dei CTU,
sarebbe stato tecnicamente necessario); "d" ha sottolineato,
prospettandolo come unico dato di valenza tecnica per una autovettura,
che nella corsa aveva visto prevalere la Mini Cooper S davanti alla
Citroen DS3 ed alla Alfa MiTo ("... diciamo che nella corsa, nella
nostra corsa arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la MiTo,
...") quando, invece, come risulta dalla CTU, in assenza tanto di
terreno di gara uniforme quanto di riscontro cronometrico, di "corsa
automobilistica" vera e propria non si poteva parlare, ma solo di
impressioni soggettive del sig. F.; "e" ha dettagliatamente prospettato
che il test effettuato "con la sua personale partecipazione", sebbene
in condizioni meteo differenti ("... ovviamente c'era pioggia e c'era
neve, ..."), si era svolto seguendo le stesse modalità di prova della
rivista Quattroruote ("... questo cartello ci dà invece la prova
ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso
pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato ..."),
senza doverosamente precisare che invece il test di Annozero non era
affatto sovrapponibile a quello di Quattroruote; "f" ha commentato il
cartellone, proiettato nella puntata 2\12\2010, raffigurante i soli
risultati in velocità, nella riduttiva e fuorviante ottica che tale
parziale risultato rifletteva l'esito di un confronto globale e della
effettiva capacità prestazionale dell'auto Alfa Mito; "g" ha detto per
ribadire la negativa qualità complessiva della Alfa Mito ed avvalorarla
con la autorevolezza di Quattroruote: (le tre vetture) "sono
paragonabili, sono omogenee; la prova l'ha fatta Quattroruote; non
conta la cilindrata, conta la potenza Allora è fazioso Quattroruote che
ha fatto questi dati...", tacendo che invece la prestigiosa rivista
sopra citata aveva sintetizzato l'esito del confronto con una "pagella"
favorevole alla vettura Fiat; "h" ha affermato infine,
spregiativamente, in una sorta di sintesi della "valenza" della vettura
Fiat in gara: la Alfa Mito "s'è beccata tre secondi". La suddetta
condotta, che, come già accennato, risulta dal tenore degli atti di
causa e dei documenti prodotti, nonché dall' esame della riproduzione
audiovisiva mediante chiavetta USB ugualmente oggetto di produzione
documentale, del resto, secondo quanto già sopra accennato, nella sua
materialità, non è specificamente contestata (come da verbali di
udienza 10\3\2011 e 14\3\2011) dal convenuto F., il quale si è
sostanzialmente difeso limitandosi ad asserire, in riferimento alla sua
condotta, di avere unicamente prospettato una critica, con conseguente
inesistenza di un illecito diffamatorio e di un danno in capo
all'attrice.
Ora, nel compiere il vaglio dei sopra riportati comportamenti ed
affermazioni del sig. F., osserva il Tribunale che è evidente
l'intrinseca attitudine lesiva delle sue inequivocabili parole e dei
suoi ripetuti atteggiamenti, valutati tanto singolarmente e
disgiuntamente quanto globalmente in funzione della portata dell'intero
contesto, a danno della reputazione della vettura Mito della Alfa Romeo
appartenente al Gruppo Fiat.
L'avere il giornalista prospettato, formalmente in una competizione di
sola velocità ma sostanzialmente cristallizzata in una "classifica" di
capacità prestazionale, che la Alfa Mito, rispetto alle altre due
autovetture, era perdente, e, l'avere altresì specificamente affermato
che tale dato negativo emergeva anche da una indagine compiuta dalla
autorevole rivista Quattroruote, ha integrato infatti, secondo quanto
risulta dall'esame degli elementi istruttori di cui sopra, nonché delle
motivate ed esaurienti osservazioni degli Esperti di Ufficio che il
Tribunale fa proprie, la comunicazione di una non veritiera
informazione, intrinsecamente atta a ledere la reputazione della Casa
Automobilistica Fiat Group, anche se unicamente in riferimento al
sub-brand Mito dell'Alfa Romeo (come infra specificato) e non
all'intero Gruppo Automobilistico Fiat (secondo quanto invece asserito
da parte attrice).
Quanto, in particolare, alla espletata CTU collegiale, osserva il
Tribunale, richiamando in questa sede anche tutte le argomentazioni già
espresse - con analitico e numerico riferimento alle singole doglianze
prospettate dalle parti - nella ordinanza 15\11\2011 di reiezione
dell'istanza dei convenuti di fissazione di udienza di comparizione dei
CTU per chiarimenti e\o di parziale rinnovazione delle indagini, che la
consulenza tecnica collegiale di ufficio, svolta nell'ambito della
istruttoria, è risultata del tutto motivata, completa ed idonea a
fondare il convincimento del giudice, tanto nell'accertamento delle
situazioni di fatto funzionali alla formulazione dei pareri sottoposti
all'esame dei CTU, quanto nelle valutazioni tecniche espresse dagli
Ausiliari del Giudice con rigoroso metodo logico - scientifico.
Ogni valutazione degli esperti di ufficio è stata infatti compiuta con
rigorosa e scientifica illustrazione dei dati esaminati e della valenza
tecnica della metodologia seguita.
La espletata CTU, pertanto, per la sua chiarezza, completezza e
rigoroso rispetto del contraddittorio, che ha portato i consulenti di
ufficio anche ad esaminare e scientificamente valutare tutte le
osservazioni tecniche rispettivamente svolte dalle parte contrapposte,
comprese quelle prospettate, anche singolarmente da ciascuno dei CTP di
parte convenuta (che, secondo quanto già riferito, ha nominato numero
quattro esperti di parte), è risultata pienamente idonea a costituire
fonte di prova. Si è trattato infatti di una indagine peritale,
percipiente e valutativa insieme, operante anche come "strumento di
accertamento di situazioni di fatto rilevabili unicamente mediante il
ricorso a determinate cognizioni tecniche" (Cass. 01\04\2004 n 6396).
Del tutto significativamente, del resto, le pur puntigliose e minuziose
critiche dei CTP dell'una e dell'altra parte, si sono incentrate per lo
più nella discussione della valenza di singole frasi e\o singole
valutazioni, ma mai sono giunte a confutare compiutamente il rigoroso
impianto logico scientifico del ragionamento dei CTU, relativo alla non
valenza tecnica del confronto di Annozero, alla sua non
sovrapponibilità a quello di Quattroruote, nonché alla quantificazione
del danno patrimoniale.
Ciò premesso e con specifico riferimento alle conclusioni assunte in
sede di precisazione dalla parte convenuta, la reiterata istanza dei
convenuti di ordinare ai CTU di depositare tutti gli allegati alle
memorie tecniche e alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte
convenuta, deve essere respinta per la sua assoluta genericità, avendo
la parte convenuta omesso di specificare in quale modo gli Esperti di
Ufficio, non depositando tutti gli allegati, non avrebbero tenuto conto
di rilevanti osservazioni di parte ivi contenute (Cass. Civ. 19/11/2001
n 14489), ed essendo, in particolare (secondo quanto già sopra
argomentato) risultato irrilevante l'allegato relativo al contenuto dei
dialoghi silenziati; allo stesso modo, la istanza di revoca dell'emesso
provvedimento di diniego di rinnovazione della CTU e\o fissazione di
udienza a chiarimenti, non risulta accoglibile per i motivi tutti già
espressi nella ordinanza 15 - 16/11/2011, in questa sede confermata,
nella quale era stata fornita dettagliata e numerica risposta alle
questioni sollevate, ed, in ogni modo, perché si è tradotta in una
critica generica e priva dei necessari riferimenti alle specifiche
motivazioni adottate nel già richiamato provvedimento istruttorio del
GI; la istanza, infine, della parte convenuta, di ammissione delle
prove per testi dedotte in comparsa di costituzione e risposta con i
testi ivi indicati, appare inammissibile, in quanto, come già
accennato, alla luce del materiale probatorio già acquisito le
circostanze capitolate nei capi di prova risultano irrilevanti per
essere relative a circostanze già acquisite.
A fronte di tale situazione, in base alle motivate, documentate, chiare
e complete osservazioni e conclusioni dei CTU, in riferimento ai
quesiti proposti nel campo ingegneristico, osserva il Tribunale che
l'auto Alfa Mito, nell'ambito delle vetture con carattere di
sportività, non è affatto risultata essere di qualità inferiore alle
altre due vetture appartenenti alle Case Automobilistiche " della
concorrenza", con le quali è stata comparata nella trasmissione per cui
è causa. Inoltre, come già accennato, la Rivista Quattro Ruote, non ha
affatto espresso un giudizio negativo sulla Alfa Mito; anzi, secondo
quanto già sopra accennato, tale autorevole Rivista Quattroruote, pur
riscontrando una minore "velocità" della Alfa Mito rispetto a Citroen e
Mini, ha attribuito, complessivamente, la migliore pagella, indicativa
della capacità prestazionale, alla Alfa Mito.
In particolare, relativamente allo specifico messaggio della
trasmissione 2\12\2010 di Annozero, è il risultato, anche attraverso le
valutazioni dei CTU, che il periodico Quattroruote aveva inserito il
giro di pista all'interno di un set più completo di prove atte a
valutare nella loro globalità le prestazioni di una vettura sportiva,
ma destinata all'uso quotidiano, suggerendo che un giudizio complessivo
su autovetture di quel tipo non poteva basarsi esclusivamente sulla
velocità adottata una pista chiusa al traffico, ma doveva riferirsi ad
una più vasta gamma di valori e parametri ..... Sulla base di questi
parametri, Quattroruote aveva proposto, in un articolo del giugno 2010,
la graduatoria riportata in una allegata tabella, nella quale la Alfa
MiTo QV risulta prevalere su Citroen DS3 e Mini Cooper S. A tale
proposito, la rivista Quattroruote aveva titolato "MiTo e DS3
affrontano l'inossidabile Mini sulla nostra pista. Tra i cordoli vince
l'anglo-tedesca, ma nella vita di tutti i giorni è meglio l'italiana" e
successivamente aveva commentato: "... DS3 e Mito QV non ce l'hanno
fatta a mettere le ruote davanti all'inossidabile Cooper S .... Poi si
passa dalla pista alla strada: qui entrano in gioco altri fattori e,
allora, la situazione si ribalta, favorendo la MiTo, meno estrema,
forse, ma più vivibile".
Sul punto in esame, come già accennato, del tutto significativamente,
gli esperti del giudice hanno tecnicamente accertato che, anche
considerando i soli parametri attinenti alla sportività, la Alfa Mito
non era affatto perdente, ma restava in linea con le concorrenti,
precisando che, per poter parlare di confronto, era necessario
estendere ad una più vasta gamma di parametri (dei quali molti erano
favorevoli alla Mito) e non alla sola "misura" del tempo sul giro di
pista, la valutazione di una vettura sportiva ma comunque destinata ad
uso quotidiano.
Hanno ulteriormente sottolineato i CTU che, da una analisi statistica
svolta allo scopo di valutare come i consumatori intendano il concetto
(relazionabile al tempo sul giro) di sportività, era emerso come
l'attributo "velocità elevata" si trovasse solo all'ottavo posto su
sedici aggettivi utilizzati per definire tale parametro, in particolare
accertando che il concetto di sportività non poteva limitarsi
esclusivamente alla velocità espressa in termini di percorrenza su
pista, ma doveva riferirsi alla gamma, composta da una decina Ai
parametri da essi illustrati in apposita tabella "assai più vasta" del
solo parametro della velocità, anche se meno ampia di quella proposta
da Quattroruote (ritenuta, peraltro, di per sé, estremamente utile al
consumatore da un punto di vista pratico).
In definitiva, i Consulenti di Ufficio, con le loro valutazioni, hanno
confermato in maniera netta e chiara, quello che già risultava dal
semplice esame della documentazione prodotta, e cioè che 1'
informazione veicolata dal sig. F. nel corso della trasmissione
2\12\2010, era tendenziosamente parziale, generando nel telespettatore
medio la non vera percezione "che l'Alfa Romeo non solo fosse meno
veloce, ma avesse anche caratteristiche -di sportività ed in generale
di qualità - inferiori rispetto a quelle delle vetture concorrenti".
In particolare, le parole pronunciate dal sig. F.: " .. abbiamo preso
una piccola sportiva di cui si vanta molto il Gruppo Fiat che è la
Mito, l'abbiamo messa a confronto con i nostri amici del mensile Top
Gear su una Pista, la SC di Varano insieme a due concorrenti, una Mini
e una Citroen e guardate com'è andata sul giro di pista" integrate da
quelle successive: "diciamo che nella corsa.... arriva prima la Mini,
seconda la Citroen e terza la Mito....." rivelano chiaramente come il
sig. F. abbia, artatamente, prima introdotto il concetto di sportività,
di per sé stesso richiedente una pluralità di parametri, indi di
confronto, di per sé stesso comportante un paragone globale, e poi
invece prospettato una classifica sulla sola velocità, che vedeva
all'ultimo posto l'auto Fiat, in base a chi "arrivava per primo", così
riassumendo la sua rappresentazione della vettura attraverso 1' unico
parametro sfavorevole a Alfa Mito (cfr. sul punto anche la voce, di cui
infra, "segue, condotta illecita del sig. F.").
Hanno ulteriormente osservato i CTU, nel loro analitico, completo e
documentato elaborato, che in caso di strada bagnata (come appunto era
quella in cui si è svolto il "confronto" di Annozero) non era
scientificamente ed affidabilmente possibile comparare, come invece era
stato fatto dal sig. F., differenti autovetture "che affrontavano il
percorso in successione temporale" in quanto potevano venire a mancare
le necessarie condizioni di omogeneità del suolo.
Hanno inoltre accertato i CTU che la presenza (taciuta dal sig. F.) del
sistema ESP, non disinseribile su Alfa Mito, contrariamente a Mini e
Citroen, aveva significativamente penalizzato le prestazioni in
velocità della vettura Fiat rispetto alle altre due vetture concorrenti.
Alle luce di tutte le indagini ed osservazioni di cui sopra, la chiara
ed esaustiva conclusione tecnica dei CTU, in risposta ai vari quesiti
proposti dal GI sulla base delle allegazioni e difese delle parti,
unita agli altri elementi acquisiti, ha permesso di accertare che
l'informazione veicolata nel corso della trasmissione di Annozero per
cui è causa era non veritiera sotto più di un aspetto, e, come tale,
atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del
confronto tra autovetture, e, quindi, in definitiva del "valore di
ciascuna"; il tutto a svantaggio della Alfa Mito, nei confronti della
quale erano state trasmesse notizie incomplete e sostanzialmente
alterate.
Il Sig. F., con un comportamento diretto, specifico e concludente, ha,
dunque, "violato due volte" la verità della notizia; la prima volta
sotto il profilo della non verità del fatto (l'essere l'Alfa Mito
tecnicamente perdente rispetto alla Mini e alla Citroen) oggetto della
notizia, e, la seconda volta, sotto il profilo della non verità della
notizia in sé (l'avere la Rivista Quattroruote presentato la vettura
Alfa Mito come perdente rispetto ad altre due vetture della
concorrenza, Mini e Citroen); il tutto mediante tendenziosi
accostamenti di parole e concetti atti a rappresentare la realtà in
modo deformato.
Osserva ulteriormente il Tribunale che, inoltre, le denigratorie
informazioni fornite dal sig. F., tramite le già ricordate parole ed
atteggiamenti, nel corso della trasmissione Annozero, hanno acquistato
nei confronti dei telespettatori, l'apparenza di un dato non solo
affidabile, ma anche verosimile (stante la asserita, ma non veritiera
sovrapponibilità all'autorevole test di Quattroruote), come tale dotato
di maggiore capacità di convincere i telespettatori e di distogliere
eventuali operatori dal mercato. Ai telespettatori, infatti, come già
accennato, non solo è stato fornito un dato difforme dal vero, ma anche
è stato taciuto il dato che la Rivista Quattro Ruote, espressamente
richiamata per avvalorare la negativa informazione sulla Alfa Mito,
aveva invece compiuto una valutazione positiva della vettura Alfa
Romeo, addirittura attribuendo, mediante il chiaro ed immediato
"linguaggio dei numeri", il punteggio complessivo più alto, e,
precisamente di 85/100, mentre la Citroen e la Mini avevano ottenuto
rispettivamente 83 e 82 punti su 100.
Dunque, da parte del sig. F., ai telespettatori, potenziali
consumatori, è stata fornita una non vera e denigratoria informazione
tecnica, capace di distoglierli, nei limiti infra specificati,
dall'acquisto di vetture Alfa Mito, così influendo, in maniera
distorta, sulla loro libera formazione del pensiero, e, di conseguenza,
sulla loro libera capacità di scelta; il tutto a danno della Fiat Group.
Sotto questo profilo, le già menzionate specifiche parole, richiamate
da parte attrice, pronunciate dal sig. F. : (l'Alfa Mito) "s'è
beccata.. .tre secondi", inserite nel contesto sopra richiamato, se
pure non direttamente censurabili sotto il profilo della "continenza
della forma", risultano avere chiosato il senso complessivo della
tendenziosa informazione, che poneva all'ultimo "posto in classifica"
la vettura Alfa Mito, formalmente per la sola velocità, ma
sostanzialmente per la complessiva qualità tecnica. "Beccarsi" è
infatti un verbo riflessivo che letteralmente significa "colpirsi
reciprocamente col becco", e che, in senso figurato, quale verbo
intransitivo, può assumere il valore, in termini dispregiativi, di
"subire una sconfitta" (così lo Zingarelli, noto vocabolario della
Lingua Italiana). Tale espressione, nell'ambito del contesto in cui è
stata pronunciata, per la sua immediatezza, vivacità ed appassionata
partecipazione del "pronunciante" sig. F., non può che avere avuto una
forte presa nel telespettatore, ed ha così definitivamente trasmesso,
in una sorta di slogan, l'informazione che la vettura Alfa Mito fosse
qualitativamente perdente rispetto alle altre due.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non esiste verità
della notizia quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano,
peraltro, dolosamente o colposamente taciuti altri fatti tanto
strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il
significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da
sollecitazioni emotive ovvero da sottesi obiettivamente idonei a creare
nella mente dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà
oggettiva (Cass, Civ. 1205\2007).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, è stata,
dunque, dal sig. F., comunicata ai telespettatori, nell'ambito della
puntata televisiva in esame, in modo complesso e sofisticato ma chiaro,
attraverso il meccanismo di una sorta di sillogismo, una non vera
notizia lesiva della reputazione del sub - brand Alfa Romeo Mito del
Gruppo Fiat.
Ritiene utile a questo punto, il Tribunale, a fronte delle critiche
ancora proposte dalla parte convenuta nell'adottare le sue difese
finali, per la migliore puntualizzazione delle conclusioni
concordemente assunte dai CTU sui punti salienti del loro logico
argomentare, riportare alcuni passaggi essenziali delle risposte
fornite dagli Esperti di Ufficio alle pur minuziose osservazioni
critiche dei CTP dell'una e dell'altra parte, in quanto, tali passaggi
logici ed esaustivi cristallizzano gli accertamenti fattuali e le
valutazioni tecniche, che costituiscono l'essenza delle risposte ai
quesiti ingegneristici; e così, in g particolare:
Nella relazione si riconoscono i risultati delle prove di Quattroruote
ed in particolare la classifica di tale test strumentato: prima la Mini
1.26.065, seconda la Citroen 1.27.547, terza l'Alfa Romeo 1.28.902 (mai
messi in discussione dalle parti). Anche i risultati ottenuti dal CTP
D. A. nelle prove in presenza / assenza di sistema di controllo
mostrano la Mini in testa (nella Prima Relazione tale risultato è messo
in evidenza nella Tabella 6 e tale fatto non è mai stato sottaciuto).
Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai.
Quello che viene messo in discussione è da una parte (quesito n. 1) le
modalità con cui sono state effettuate le prove effettuate per Annozero
da Top Gear e mostrati in trasmissione i risultati (non si è mai messa
in discussione la professionalità del collaudatore P., driver
indiscutibilmente riconosciuto in ambito automotive) e dall'altra quali
possono essere i parametri necessari per valutare complessivamente le
prestazioni di autovetture con caratteristiche di sportività (quesito
n. 2).
Dal test di Top Gear non era possibile stilare una classifica come
richiamata dalla frase di F. "nella corsa, nella nostra corsa, arriva
prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito" non essendo le prove
strumentate ma solo "impressioni di guida", come afferma la parte RAI.
Il test di P. (Top Gear), non correttamente chiamato di Annozero, ma
trasmesso da Annozero ....., è di tipo qualitativo. Vera è
l'informazione data da Annozero in relazione ai risultati di
Quattroruote, non corretta l'informazione della "classifica"nelle prove
Top Gear ....... nonostante la frase di F. "questo cartello ci dà
invece la prova ufficiale fatta sul quel circuito sull'asciutto da
Quattroruote stesso pilota (vero), stessi cronometri, fotocellule
ufficiale (non vero, la prova di Top Gear era solo qualitativa).
Corretto sarebbe stato secondo i CTU, se possibile nell'ambito della
trasmissione, fare riportare da F., "le impressioni di guida " del
collaudatore riportate nel documento "Frasi silenziate " in cui ci sono
considerazioni soggettive sulle tre auto.
I CTU parlano di competizione velocistica in quanto nella trasmissione
viene riportato il termine: "nella corsa, nella nostra corsa.. ":
l'informazione non corretta è quella di dare una classifica utilizzando
prove non strumentate.
Si conferma che nella trasmissione non si esplicita il modello delle
altre 2 vetture, se non sempre attraverso la potenza (il quesito
chiedeva il riconoscimento della sola Alfa Mito). Si sono sottolineate
le differenze tra le auto per giustificare possibili differenze di
comportamento dinamico del veicolo: ad esempio la diversa cilindrata, a
parità circa di potenza, porta la coppia massima ad avere un numero di
giri più elevato (frase silenziata di P. in relazione alla Mito "il
motore è meno "coppioso" in basso").
L'insieme di tali informazioni possono consentire al telespettatore un giudizio più complessivo.
Nella prova di Top Gear teletrasmessa da Annozero, non essendo presenti
fotocellule e cronometri, non era possibile stilare una classifica.
Nella trasmissione è stato affermato: "la Mito l'abbiamo messa a
confronto .. guardate come è andata sul giro di pista ... nella corsa,
nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la
Mito ... stesso pilota, stessi cronometri.. ". A parere dei CTU, lo
spettatore a questo punto è stato indotto a pensare inevitabilmente che
si trattasse di una prova cronometrata. Di nuovo per stabilire una
classifica la prova doveva essere cronometrata. Il parere del
collaudatore ha una valenza tecnica (e tale viene riconosciuta dai CTU
al collaudatore P.) se vengono riportati i giudizi soggettivi, non una
classifica. Per tali motivi, i CTU non accolgono i rilievi mossi dal
CTP Rai a tale proposito.
In seguito al rilievo effettuato dal CTP Rai, i CTU ribadiscono nel
secondo capoverso della risposta al quesito 2 la valenza tecnica
riconosciuta e non contestata dalle parti delle prove di Quattroruote.
Si ribadisce altresì che, come noto a tutti, nelle prove strumentate
(anche quelle di Quattroruote) condizioni di pneumatici e pressioni di
gonfiaggio essere devono sempre controllate per poter verificare il
comportamento dinamico dei veicoli sempre nelle stesse condizioni.
Usura e pressione cambiano, come noto, l'attrito di rotolamento e le
curve che correlano le forze longitudinali e trasversali in funzione
dello scorrimento longitudinale e dell'angolo di deriva e quindi il
comportamento del veicolo: si vedano le figure successive in cui si
riporta la rigidezza di deriva ("cornering stiffness") in funzione del
carico verticale al variare della pressione del pneumatico e la
resistenza al rotolamento ("rolling resistance") al variare della
pressione e della velocità.
In relazione al secondo quesito, la trasmissione si basa sul test
svolto dal collaudatore e riporta i dati di Quattroruote. In relazione
alla validità del confronto effettuato da Annozero, non si mette in
discussione il test qualitativo di per se stesso, ma il risultato
quantitativo riportato in termini di classifica della "nostra corsa",
gara effettuata senza cronometri e non facendo correre
contemporaneamente le auto sul circuito (come potrebbe sembrare dal
filmato che mostra l'arrivo delle tre vetture con bandiera a scacchi).
Si ribadisce che sarebbe stato logico, visto il test qualitativo,
riportare i commenti qualitativi del driver di TopGear. Per dare una
informazione completa sarebbe stato utile dare alcune informazioni
tecniche sui veicoli (cilindrate, presenza o meno di sistema di
controllo ...) per permettere allo spettatore che riesce a identificare
la Mito QV dalla potenza di giudicare e valutare i risultati di una
prova di velocità (come fa in maniera corretta la rivista Quattroruote
che nella prima pagina dell'articolo mette subito in evidenza alcuni
dati significativi dei diversi modelli).
Si ribadisce che nel momento m cui si stila una classifica ("diciamo
che nella corsa, la nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la
Citroen e terza la Mito") occorre effettuare o una gara vera e propria
(come sembra trasparire nel filmato) o una serie di prove cronometrate
(non effettuate). Essendo la prova soggettiva ("impressioni di guida"),
gli unici commenti che potevano essere riportati erano quelli del
collaudatore, non trasmessi. I risultati riportati da F. in relazione
ai test di Quattroruote non contestati dalle parti, sono stati
considerati validi dai CTU e tale giudizio è stato riportato più volte
nella Relazione Finale.
In relazione al punto 9, i CTU riconoscono le osservazioni del CTP Rai
e la frase: "Inoltre, come anche precedentemente sottolineato, durante
la trasmissione non sono state dichiarate le caratteristiche tecniche
delle vetture (motorizzazione, massa, passo, ecc.), né le loro
condizioni (usura pneumatici, pressione di gonfiaggio pneumatici,
eventuali modifiche delle vetture rispetto alla produzione di serie,
ecc.)" viene modificata con: "Inoltre, come anche precedentemente
sottolineato, durante la trasmissione non sono state dichiarate le
caratteristiche tecniche delle vetture (motorizzazione, pesi, presenza
ESP, ecc.)".
Per una vettura destinata all'uso quotidiano (confermato anche dalle
analisi SWG) la velocità non è l'unico parametro di sportività, e, cosi
come ha fatto Quattroruote, oltre all'informazione sulla velocità
occorre fornire altri dati che permettano all'utente di comprendere
nella sua visione complessiva le caratteristiche delle vetture. Il
quesito n. 2 del Giudice è chiaro a tale proposito: "dicano
motivatamente se detto test di velocità sia significativo o meno - ed
in caso di risposta affermativa in quale misura - per la valutazione
complessiva della prestazione di autovetture con caratteristiche di
"sportività", ma comunque destinate all'uso quotidiano, come quelle
sopra indicate, oppure se invece il giudizio tecnico debba riferirsi ad
una più vasta gamma di parametri ed in caso di risposta affermativa, li
indichino". .... Correttamente essendo il test soggettivo non si
sarebbe dovuto parlare di classifica ma di giudizi soggettivi.
Guidabilità a carichi differenziati, comportamento dinamico in termini
di rollio e beccheggio, fluidità di guida sono tutti giudizi soggettivi
che devono completare la descrizione delle caratteristiche di un
veicolo.
In relazione alla tabella 7, i CTU concordano con alcune osservazioni
fatte dai CTP Rai S. e P.: ricordando che ai CTU non è stato richiesto
di stilare una classifica ma solo di indicare ed elencare i parametri
che a loro giudizio completano il concetto di "sportività". Per questo
motivo si è provato, in prima istanza, ad eliminare dalla tabella di
Quattroruote gli indici ritenuti poco significativi per la definizione
di sportività. Non sono stati introdotti altri indici in quanto i CTU
non potevano dare una valutazione significativa a tali indici (che
possono essere assegnati solamente con una prova diretta soggettiva).
.... Si ribadisce comunque l'importanza anche delle valutazioni
soggettive che, insieme ai dati oggettivi (comprensivi delle prove
strumentate di velocità), forniscono un quadro completo. Si ribadisce
di nuovo che nelle prove strumentate a nostra disposizione la Mini si
dimostra essere sempre la più veloce (mai affermato il contrario nella
relazione preliminare, ma che le prove di Top Gear non erano
strumentate). ... Nella relazione (ed in particolare nella tabella 5
della Prima Relazione) non si fa riferimento a "consumi",
"confortevolezza" o "bagagliaio" come parametri che i CTU ritengono
importanti per valutare il test di velocità di Top Gear: per tali
motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai a tale
proposito.
Non si è mai messo in dubbio, in base ai dati in possesso dei CTU che
la MINI sia la più veloce (tempi al giro nei circuiti testati e nelle
prove strumentate) ma si è dichiarato come il concetto di sportività
per un veicolo ad uso stradale sia necessariamente collegato anche ad
altri parametri, per cui l'informazione veicolata nel corso della
trasmissione di Anno Zero è secondo i CTU incompleta e parziale.
Essendo i veicoli sportivi, ma mirati per un uso stradale (e quindi
utilizzabili anche e soprattutto da piloti non esperti),
l'impossibilità di disattivare il sistema di controllo può essere
considerato utile ai fini della sicurezza. Ed è chiaro come la presenza
o assenza di sistema di controllo possa avvicinare le prestazioni dei
veicoli: con il sistema di controllo disattivato i tempi al giro (ciò
viene anche confermato da collaudatori contattati dai CTU) con driver
professionali si riducono.
Si accolgono parzialmente le osservazioni del CTP Rai in relazione alla
validità tecnica delle prove effettuate da D. A.: non viene messa
ovviamente in dubbio la professionalità e l'esperienza di D. A.. Non si
mettono in dubbio i risultati ottenuti (che sono allineati a quanto
affermato da: 1) Quattroruote a proposito della Mito: "non l'aiuta
l'elettronica che, se strada la rende più stabile e sicura in pista
penalizza un po' la guida ed i tempi sul giro "; 2) P.: "necessita di
una guida più pulita e devi sapere bene dove mettere le ruote sennò
rischi di farti tagliare troppo dall'elettronica"; 3) altri
collaudatori contattati. Non essendo prove effettuate in contradditorio
i CTU, per una migliore comprensione, sostituiranno la frase "i CTU
ritengono tecnicamente valide le prove effettuate dal CTP A. D. A." con
"i CTU ritengono significative ed allineate con le conoscenze dei CTU
le prove effettuate dal CTP A. D. A.". Nella consulenza peritale, i CTU
non hanno ritenuto necessario effettuare una nuova prova in
contraddittorio, in quanto non reputano il risultato di una prova di
velocità un indice univoco per stabilire la sportività del veicolo.
Il risultato riportato in tabella 8 della Relazione Finale mostra
chiaramente che la Mini risulta essere più veloce della Mito QV nelle
due condizioni limite di sistema attivo on e sistema attivo off. Nella
tabella, a seguito della richiesta del CTP Rai, verrà aggiunto il tempo
al giro della Alfa Mito QV misurato sia il giorno 22 (1' 25" 636) e sia
il giorno 27 (1' 25" 712): dal confronto dei risultati ottenuti nei due
giorni, è possibile evincere come le condizioni di prova fossero
sicuramente simili nelle due diverse giornate di prova (stessa
macchina, stessa configurazione (ESP off), tempi del tutto analoghi. La
frase in cui si dice che "la Mito risulterebbe seconda " è necessaria
in quanto le prove possono essere valutate in termini qualitativi e non
quantitativi in quanto, come lo stesso CTP Rai ricorda, non sono state
svolte in contradditorio.
Si condivide l'osservazione fatta dal CTP Rai in relazione al set up
più aggressivo..: la frase "quest'ultimo risultato è giustificato dal
fatto che sulla Mini Cooper S viene utilizzato un set up più aggressivo
per il sistema esp" viene sostituita nella Relazione Finale con
"quest'ultimo risultato può essere anche giustificato dalla taratura
del sistema di controllo attivo adottato sulla Mini".
In relazione al problema dell'ESP si ricorda che l'80% delle case
automobilistiche in Europa utilizzano l'acronimo ESP per Programma
elettronico della stabilità. Altre case automobilistiche chiamano il
dispositivo con differenti acronimi: DSC (Dynamic Stability Control),
VSA (Vehicle Stability Assist) o ancora VSC (Vehicle Stability
Control). Ad ogni modo la funzionalità e l'operatività rimane la
stessa. Ricordiamo di nuovo come la presenza o assenza di sistema di
controllo possa avvicinare le prestazioni dei veicoli: con il sistema
di controllo disattivato i tempi al giro con driver professionali si
riducono.
La presenza di ESP disinseribile non è la scusante per invalidare il
test di Quattroruote: il Giudice ha fatto una precisa domanda che
chiede di verificare se l'assenza di sistema di controllo sulla Mito o
il disinserimento degli stessi sulle altre due vetture avrebbe
modificato i risultati. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo
mosso dal CTP Rai a tale proposito.
Si concorda con il CTU Rai sulla necessità di inserire nel testo per
completezza e per meglio rispondere al quesito del giudice "previa
descrizione di tutti i modelli di vetture rispettivamente
corrispondenti alla etichetta di Alfa Romeo MiTo, di Mini Cooper e di
Citroen DS3", (... le tabelle riportate e nell'elaborato peritale).
Le affermazione di F. "questo cartello ci dà invece la prova ufficiale
fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi
cronometri, fotocellule ufficiali, certificato" induce nello spettatore
una idea non vera: il pilota è lo stesso delle prove Quattroruote
(vero), ma nelle prove TopGear non ci sono cronometri o fotocellule e
(confermate da Rai) le prove erano prove soggettive. Si ribadisce il
dubbio di come poteva F. concordare "con i giudizi della rivista per
quel che riguarda il tempo sul giro" essendo le prove di TopGear non
cronometrate: "diciamo che nella corsa, nella nostra corsa, arriva
prima la Mini, seconda la Citroen e terza la MiTo".
Le affermazioni (silenziate nella trasmissione) del signor P., di cui
si riconosce completamente la preparazione e la autorevolezza come
esperto collaudatore, rappresentano in maniera corretta le sensazioni
personali di guida del collaudatore e rappresentano dunque il risultato
naturale di una prova non strumentata.
I CTU rilevano che le prove, definite di Annozero (e che in realtà sono
state effettuate da TopGear), sono non strumentate ("impressioni di
guida") e possono generare i commenti soggettivi descritti da P.
(parlando di sportività, agilità e sicurezza) e in tal senso concordano
con CTP RAI che tale approccio sia valido e molto spesso utilizzato
nelle riviste e nelle trasmissioni specializzate.
I CTU confermano le indicazioni fornite in relazione al concetto di
sportività riportate nella Prima Relazione. Per tali motivi, i CTU non
accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai.
Vero è che le prove di D. A. hanno confermato le prove di Quattroruote
(non la classifica riportata "nella corsa, nella nostra corsa" in
Annozero).
Le prove effettuate da A. D. A. confermano i risultati delle prove di
Quattrouote ed i giudizi soggettivi fatti da P. e dalla stessa rivista
in relazione all'effetto dei sistemi di controllo i risultati
ovviamente cambiano nel caso si mettono a confronto i veicoli a parità
di presenza/assenza del sistema di controllo.
La Mini risulta essere la più veloce (da prove Quattroruote) e la Mini
vince anche con Mito senza ESP (tali prove sono state effettuate da CTP
Fiat non in contradditorio) e ciè è chiaramente descritto e commentato
nella relazione e viene ulteriormente sottolineato nella Relazione
Finale.
Si concorda con il CTP Rai di nuovo che l'invasività del sistema di
controllo dipende dalla logica di controllo utilizzata. I CTU
concordando con la frase di Quattroruote: "Non aiuta la MiTo
l'intervento dell'elettronica (il traction control, non disinseribile,
limita anche l'azione del differenziale autobloccante Q2) che, se su
strada rende la MiTo più stabile e sicura (specie su fondi a bassa
aderenza), in pista penalizza un po' la guida ed i tempi sul giro" e
con il giudizio del collaudatore è P. (frase silenziata): "devi sapere
bene dove mettere le ruote sennò rischi di farti tagliare troppo
dall'elettronica".
L'effetto comunque frenante prima di arrivare alla condizione limite
(necessaria per la sicurezza del pilota non esperto) inevitabilmente
riduce le performance del veicolo con un driver esperto. A tale
conclusione sono giunti i collaudatori di veicoli sportivi contattati:
tale comportamento è sempre stato riscontrato, tranne che in due casi
di veicoli alto prestazionali, differenti dai veicoli considerati nella
presente perizia. Per oggettivare il suo effetto è inevitabile
ricorrere ad una prova sperimentale.
In relazione alle prove di D. A. i risultati conducono ad un esito
congruente alle prove di Quattroruote. Essendo tali prove condotte non
in contraddittorio e senza la presenza dei CTU, le stesse possono
confermare solo un risultato qualitativo atteso. Esiste una riduzione
di performance dei veicoli con la presenza dei sistema di controllo.
I CTU concordano sulla osservazione che il veicolo Mito in cui è stato
escluso ESP non è più paragonabile a quello attualmente in commercio,
ma per rispondere ad uno dei punti richiesti nel quesito 4 del Giudice,
occorreva fare tale operazione, in cui a detta del CTU Fiat è stata
effettuato un by pass della centralina senza perdere la funzionalità
dell'ABS.
Ed ancora: Indicatore "multiplo" versus "indicatore sistematico
ponderato": Secondo i CTP Rai, la misura della sportività ottenuta
attraverso la semplice somma delle valutazione sui singoli attributi
sarebbe scorretta in quanto non attribuisce un peso che esprime
l'influenza che gli stessi hanno sulla sportività. Sebbene il processo
di ponderazione sia inevitabilmente soggettivo, come ammesso anche
dagli stessi CTP Rai, i CTU condividono che l'importanza dei diversi
attributi possa essere diversa e che quindi i pesi da attribuire agli
stessi possano non essere uguali (come implicitamente ipotizzato
nell'uso della semplice somma o media aritmetica). Tuttavia è
estremamente agevole dimostrare come diverse ipotesi di ponderazione
conducano è ad esiti differenti (la classifica finale delle
autovetture). Ad esempio immaginando di attribuire (ipotesi peraltro
molto plausibile) agli attributi "motore", "accelerazione" e "ripresa"
la massima importanza (con un peso pari a 1), agli attributi "dotazioni
di sicurezza", "cambio", "sterzo" e "freni" un 'importanza intermedia
(con un peso pari a 0,5) e agli attributi "posto guida", "visibilità",
e "su strada" un 'importanza nulla (con un peso pari a 0), la Mito
risulterebbe seconda (con un punteggio totale pari a 22,25), la Mini
prima (con un punteggio pari a 22,50), la Citroen terza (con un
punteggio pari a 21,00). Ciò sottolinea una volta di più che il
concetto di sportività differisce dal puro elemento della velocità. Se
invece fossero la stessa cosa, al variare della ponderazione, gli esiti
finali resterebbero immutati. Ma così non è. Infatti, l'intento dei CTU
non è stato di dimostrare che la Mito sia prima piuttosto che seconda o
ultima, ma che il concetto di sportività è diverso da quello di
velocità. Per tale motivo, i CTU ritengono che il rilievo in parola
vada respinto.
Secondo i CTP Rai, il "tempo di percorrenza su pista" è una sintesi
"oggettiva" (che non richiede quindi una ponderazione soggettiva dei
singoli attributi) di molte variabili prestazionali e per tale ragione
è l'indicatore che meglio esprime la sportività di un 'autovettura. I
CTU ritengono che la questione sia irrilevante ai fini della
controversia poiché non ha nulla che fare con la lettera del quesito di
seguito riportata: "dicano motivatamente se detto test di velocità sia
significativo o meno - ed in caso di risposta affermativa in quale
misura - per la valutazione complessiva della prestazione di
autovetture con caratteristiche di "sportività", ma comunque destinate
all'uso quotidiano, come quelle sopra indicate, oppure se invece il
giudizio tecnico debba riferirsi ad una più vasta gamma di parametri ed
in caso di risposta affermativa, li indichino". In sostanza, quindi, si
chiede ai CTU di verificare se la sportività sia cosa diversa dalla
velocità, ma non di verificare se il "tempo di percorrenza su pista"
rappresenti una sintesi di una serie di variabili prestazionali. Ciò
posto, gli stessi CTP ammettono che l'analisi fattoriale conferma la
multidimensionalità del fenomeno. Nella sostanza, quindi, essi
condividono la tesi dei CTU, ovvero che la sportività non può essere
ridotta ad un solo parametro (i tempi di percorrenza su pista). In
aggiunta, preme evidenziare come non rilevi ai fini del ragionamento la
circostanza che la velocità, a differenza di altri parametri, sia
l'unico oggettivamente misurabile. Quello che invece conta è che nelle
percezioni dei consumatori (esattamente quello che l'analisi fattoriale
mira ad indagare) la sportività sia un concetto multidimensionale che è
spiegato anche, ma non solo, dalla velocità. Inoltre, i CTU ricordano
che la "velocità" spiega solo il 40% della varianza, quindi non tutta
la "sportività", e comunque insieme ad altre variabili, e quindi non da
sola. Infine, i CTU non condividono quanto affermato dai CTP Rai sulla
presunta superiore "ampiezza " dell'indicatore sintetico rispetto a
quello proposto dai CTU. Anche ammettendo che l'indicatore sintetico
sia una sintesi possibile di altre variabili (punto che resta
irrilevante ai fini del quesito), ciò comunque sottende un'innegabile
riduzione dell'ampiezza del concetto di sportività. Per tale motivo,
tale l'indicatore, appunto sintetico, non può restituire una
rappresentazione della realtà più ampia rispetto alle altre variabili
di cui potrebbe essere parzialmente sintesi. Per quanto detto, i CTU
ritengono che il rilievo in parola non vada accolto".
In conclusione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie come sopra
descritte, osserva il Tribunale che parte attrice ha dimostrato che il
comportamento del sig. F. è denigratorio poiché scredita il valore di
un'auto che è il modello "simbolo" di una Casa Automobilistica
Produttrice e difforme dal vero, in quanto atto a rappresentare una
falsa realtà; e, come tale è illecito.
Segue: condotta illecita del sig. F.: limiti per l'esercizio legittimo del diritto del giornalista televisivo (scriminante).
Deve essere a questo punto effettuata una precisazione.
Premesso che, concettualmente, si distingue il diritto di cronaca dal
diritto di critica, rappresentando "la cronaca" i fatti in maniera
oggettiva ed esprimendo invece "la critica", un giudizio soggettivo
rispetto ai fatti (che, come tale, può trovare la sua espressione anche
mediante un linguaggio più colorito e mordace), osserva il Tribunale
che, in ogni modo, secondo la ormai costante giurisprudenza, entrambi i
diritti di cui sopra, incontrano dei limiti, e, segnatamente quello
della verità della notizia.
In riferimento ai fatti in esame, parte convenuta ha sviluppato molte
argomentazioni sulla "natura dell'intervento censurato" affermando che
"evidentemente" doveva "essere collocato nell'ambito dell'esercizio del
diritto di critica, per essere le valutazioni svolte" dal giornalista
F. "un'opinione qualificata su dati di fatto, provenienti da un terzo e
la cui affidabilità è stata constatata di persona".
La affermazione non risulta condivisibile.
I singoli messaggi e comportamenti oggetto di causa e da parte attrice
specificamente censurati come illeciti appartengono, infatti, alla
cronaca e non alla critica.
Osserva il Tribunale che tali due attività "di narrazione" integrano
rispettivamente, categorie solo apparentemente similari e contigue, ma
in realtà intrinsecamente e funzionalmente differenti.
Tutte e due riguardano, infatti, accadimenti di interesse pubblico ed i
soggetti che ne sono i protagonisti, ma, mentre la cronaca è
esposizione di fatti con lo scopo di informare il soggetto che riceve
il messaggio in modo oggettivo e veritiero, la critica consiste invece
in una attività di valutazione che si esprime in un dissenso o consenso
rispetto ad idee o comportamenti di soggetti terzi, configurandosi come
una sorta di analisi soggettiva - del giornalista - di accadimenti o
condotte in funzione della ragionata soggettiva interpretazione del
loro intimo significato, del loro valore o disvalore.
Ora, allorquando nel corso di un programma televisivo di apprezzabile
durata temporale, in concreto, si alternano, come nel caso di specie si
sono alternate, fasi di critica (quale appunto si è sviluppata nella
prima parte della trasmissione relativa al sistema Fiat, in causa
richiamata unicamente quale "una sorta di prodromica cornice" degli
avvenimenti oggetto di censura) e autonome fasi di cronaca, come quella
specificamente oggetto di causa, allora, non può essere condivisa la
argomentazione, da parte convenuta prospettata, che si è comunque in
presenza di un discorso giornalistico con funzione prevalente di
valutazione, tale da non doversi più richiedere, globalmente, la
obiettività e la verità delle notizie riferite. "La fase" che è "di
cronaca" in quanto riferisce dei fatti aventi un loro autonomo e
compiuto significato, resta sottoposta alla regole delle cronaca. In
caso contrario sarebbe sempre lecito diffamare una persona a patto di
abbinare alle notizie lesive anche delle critiche.
La stessa parte convenuta, del resto, astrattamente, condivide tale
impostazione in quanto riferisce (nella memoria di replica alla pagina
4) che, com'è pacifico in giurisprudenza, vi è "una ben chiara
differenza" tra la "manifestazione di una opinione e la affermazione di
un fatto".
Che poi l'apparente confronto delle velocità, di cui alla trasmissione
2\12\2010, si riferisse invece all'intera qualità prestazionale del
prodotto Alfa Mito, risulta (come già accennato alla voce: condotta
illecita, prima parte) dalle stesse parole del dott. F.: prendiamo
l'Alfa Romeo che è strategica ...... l'Alfa Romeo è il simbolo della
sportività: abbiamo preso una piccola sportiva di cui si vanta molto il
Gruppo Fiat, l'abbiamo messa a confronto ... insieme a due concorrenti
.....". Ora, mettere a confronto significa "considerare due o più cose
insieme, valutando le somiglianze e le differenze che esistono tra di
esse, il loro relativo valore" (così lo Zingarelli, Vocabolario della
Lingua Italiana).
Del resto, dallo stesso tenore letterale delle parole testualmente
adottate, risulta che la parte convenuta (pag 4 della conclusionale) ha
chiaramente ammesso che l'idea del confronto tra autoveicoli era nata
dalla constatazione .... del calo di vendite delle auto del Gruppo
Fiat, ... attribuibile, secondo gli esperti di settore, anche alla
carenza di nuovi modelli innovativi. Dunque, per ammissione della
stessa parte che lo contesta, non era la sola velocità a rilevare, ma
la mancanza di validi modelli innovativi.
Ora il modello è uno schema teorico che rappresenta gli elementi
fondamentali (e dunque non una sola caratteristica quale è velocità) di
una certa realtà.
Ciò premesso, una trasmissione TV, e, per quanto interessa la presente
causa, una puntata televisiva che trasmette fatti di cronaca di rilievo
per il pubblico, quali sono quelli della capacità prestazionale di una
vettura per confronto tra auto appartenenti a note case
automobilistiche, può essere considerata lecita, solo se rispetta il
limite della verità sostanziale delle notizie riportate, della
continenza della forma espositiva, dell'interesse pubblico alla
diffusione dei fatti narrati (ex multis: Cass. Civ. 31\03\2006 n 7605;
Cass. Civ. 11\01\2005 n 379).
E' sufficiente che venga violato anche solo uno dei tre limiti sopra
ricordati perché il diritto di cronaca (di per sé stesso, da intendere
come libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Costituzione) venga
meno, nel senso che, in caso di condotta diffamatoria, non è operante
la scriminante (ex art. 51 c.p.) dell'esercizio di una facoltà
legittima del giornalista ed il fatto conserva i suoi caratteri di
illiceità giuridica penale e\o civile.
Ora, nel caso di specie, l'interesse pubblico alla narrazione dei fatti
riferiti è fuori discussione, così, come, secondo quanto già
sottolineato, anche in riferimento alla frase del sig. F., da parte
attrice richiamata, "s'è beccata tre secondi", da un punto di vista
strettamente formale, la continenza della forma deve essere considerata
rispettata.
Risulta invece violata la verità della notizia.
Segnatamente, sulla verità della notizia, il Tribunale osserva quanto segue.
Premesso che i singoli comportamenti contestati ai convenuti hanno
riguardato la "rappresentazione di fatti" (inerenti, come già
accennato, allo svolgimento e all'esito di competizioni
automobilistiche ed al contenuto delle notizie tecniche riportate da
una autorevole rivista relativamente a vetture di diverse Case
Produttrici), osserva il Tribunale che il diritto di cronaca, che pure
è da intendere come una manifestazione essenziale del diritto (di rango
costituzionale, ex art. 21 Cost.) della libertà di manifestazione del
pensiero nella rappresentazione di un avvenimento, non può non trovare
il suo limite dinanzi alla necessità di salvaguardare il diritto
(ugualmente di rango costituzionale, ex art. 2 Cost.) di ogni soggetto
giuridico alla propria reputazione. E, certo, la tutela dell'onore non
ha una dignità di secondo piano rispetto al diritto di libertà di
cronaca, che trova un limite non solo nella legge penale (in
riferimento all'ipotesi della diffamazione, che riguarda tale bene nel
suo profilo oggettivo), ma anche nel complesso dei diritti altrui, tra
i quali è indubbiamente compreso quello del decoro e dignità di ogni
singola persona.
Nel caso di specie, anche a volere effettuare un bilanciamento del
diritto personale di Fiat Group alla propria reputazione con quello
della libera manifestazione del pensiero del giornalista F., non può
certo essere affermata la prevalenza del secondo; così come anche, e
soprattutto, non può essere affermato un interesse della opinione
pubblica alla conoscenza di una notizia non vera; la verità deve
infatti investire l'intero contenuto informativo della comunicazione,
in quanto solo il rigoroso rispetto della verità soddisfa l'interesse
sociale alla informazione, che non è configurabile in relazione a false
notizie diffamatorie tanto da non consentire la operatività dell'art.
51 cp (Cass. Pen. Sez. V 87/77154; Cass. Pen. Sez. V 91/87195).
In conclusione, nella fattispecie in esame, la reputazione della Fiat
Group, sub-brand Alfa Romeo, in riferimento alla vettura Alfa Mito, è
risultata essere stata illecitamente compromessa, nel corso della
trasmissione di Annozero, con una denigratoria notizia non veritiera,
e, pertanto, l'operatività della esimente in esame (ex art. 51 cp) non
può che essere negata, con la conseguenza che il comportamento del sig.
F. non ha perso il suo carattere di illiceità.
Inoltre, secondo quanto già accennato, l'indebito ed artificioso
paragone tra la competizione simbolo della trasmissione e la gara
tecnica di Quattroruote, ha in qualche modo contribuito ad accreditare
agli occhi dei telespettatori la denigratoria informazione
teletrasmessa rendendola verosimile, e, come tale ancora più
pericolosa, perché maggiormente destinata a far presa sui soggetti
destinatari della notizia, proprio in virtù di tale sua apparente
veridicità.
Già si è diffusamente argomentato circa il fatto che la negativa
informazione teletrasmessa in Annozero era atta ad indurre nei
telespettatori, in senso sfavorevole alla Alfa Mito, una percezione
errata della capacità prestazionale della vettura Fiat, sub-brand Mito
dell'Alfa Romeo; la avvenuta diffusione di notizie prive della
correlazione tra quanto è stato prospettato e quello che è realmente
accaduto, non è risultata, dunque, idonea a soddisfare le
imprescindibili esigenze di corretta conoscenza ed informazione
dell'opinione pubblica, che sole avrebbero giustificato la diffusione
delle notizie sfavorevoli alla attrice.
Conclusivamente, dunque, il comportamento del sig. F. è risultato
illecito per la avvenuta violazione del principio del neminem laedere,
ex art. 2043 c.c., in riferimento all'art. 2 della Costituzione.
Osserva ulteriormente il Tribunale, con autonoma e differente
motivazione (svolta sempre in riferimento al principio della necessità
del rispetto, da parte del giornalista, per non incorrere in un
comportamento illecito, del canone della verità della notizia
denigratoria comunque diffusa ), che, il pur fondamentale diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, scaturente dal disposto
dell'art. 21 della Costituzione, non può, oggi, in una moderna società
democratica, che essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più
ampia, e cioè come diritto non solo "ad informare " ma anche "ad essere
informati". In altre parole, il diritto di libera manifestazione del
pensiero deve essere considerato valido non solo per chi direttamente
lo diffonde, ma anche per chi direttamente lo riceve sotto forma di
informazione. La estrinsecazione del pensiero di chi effettua
comunicazioni può infatti influire sulla formazione del pensiero di chi
"informazioni percepisce", e, di conseguenza, sulle sue libere scelte,
che, se alterate da non vere, denigratorie informazioni, possono
risultare direttamente pregiudizievoli non solo per i destinatari della
notizia, ma anche eventualmente per soggetti terzi, che da tale
comportamento illecito risultino, ex art. 2043 c.c., direttamente
pregiudicati.
Segnatamente, per quanto qui interessa, osserva il Tribunale che al
diritto di telecronaca deve essere attribuito, oltre all'essenziale
significato individuale di libera espressione del pensiero del
giornalista. anche l'altrettanto importante significato, di carattere
sociale, di libera espressione del pensiero dei cittadini destinatari
dei messaggi audiovisivi, in quanto titolari del diritto di vedere
tutelata la libera formazione del loro pensiero, e - di conseguenza -
la formazione di una loro opinione consapevole in riferimento a fatti
di pubblica rilevanza; tutela che, certo, è raggiungibile soltanto
quando le informazioni fornite sono vere. Per contro, quanto la
distorta informazione, pregiudicando il diritto "di pensiero" degli
ascoltatori, in quanto idonea ad agire in maniera anomala sul pensiero
e a sviare così le scelte dei cittadini, causa un danno ingiusto anche
ad eventuali soggetti terzi, questi ultimi, diventano titolari di un
diritto risarcitorio, ex art. 2043 c.c., in riferimento all'art. 21
della Costituzione. In altre parole, e, segnatamente riguardo alla
problematiche in esame, il diritto di manifestare il proprio pensiero
tramite una trasmissione televisiva, inteso, come già accennato, come
irrinunciabile espressione del singolo giornalista, non può che
riguardare anche "l'altra faccia della stessa medaglia" e cioè il
diritto, altrettanto irrinunciabile, di tutti i cittadini
videoascoltatori, di poter formare liberamente (cioè senza
l'inquinamento di informazioni inesatte e\o tendenziosamente non vere )
il proprio pensiero, per poterlo, a loro volta, liberamente
manifestare, in ipotesi, per quanto qui interessa, anche attraverso una
libera determinazione di acquisto di un certo tipo di autovettura, ove
rispondente alle proprie inclinazioni ed esigenze personali; libertà di
scelta che, se compromessa, può venire a ledere, ex art. 2043 c.c.,
anche il diritto della Casa Automobilistica produttrice di vendere i
suoi prodotti secondo le regole della libera concorrenza e di non
vedere compromessa la propria reputazione.
Questo, in considerazione del fatto che la violazione del principio
della libera manifestazione del pensiero, in riferimento ai soggetti
destinatari di una denigratoria notizia teletrasmessa, costituisce un
illecito plurioffensivo, che lede e\o pone in pericolo non un solo
bene, ma più beni diversi, e, segnatamente tanto l'interesse dei
cittadini ascoltatori a poter esprimere liberamente le proprie idee
liberamente formate, quanto l'eventuale interesse, in capo al soggetto
denigrato, a non vedere pregiudicata la propria immagine commerciale e
compromessa la possibilità di vendita sul mercato dei propri prodotti
secondo le regole del mercato, tanto da patire un danno ex art. 2043
c.c..
Osserva, a questo punto, incidenter tantum, il Tribunale che, su tale
tematica, della intrinseca correlazione tra il tipo di informazione
ricevuta e la scelta di conseguenza effettuata, significativamente,
negli ultimi anni, si è venuta ad affermare in maniera sempre più
netta, nell'ambito della giurisprudenza tanto di legittimità che di
merito, in vari campi socialmente rilevanti (quali, a mero titolo di
esempio, quello delle prestazioni sanitarie, della intermediazione
finanziaria, delle procedure concorsuali...) la inscindibilità del
diritto di chi fornisce e del diritto di chi riceve "informazioni",
mediante la affermazione del principio del consenso informato, e,
dunque, del collegamento tra la "informazione" ed il "consenso -
volontà", visti come due aspetti di una medesima realtà.
Si afferma in definitiva 1'obbligo (del soggetto che trasmette
informazioni) di mettere il proprio interlocutore (quale soggetto che
riceve le notizie) concretamente in condizione, tramite una
informazione veritiera, obiettiva ed esaustiva, di conoscere
effettivamente la "realtà oggetto della comunicazione", in quanto tale
conoscenza è influente sulla formazione ed indi manifestazione del
pensiero del ricevente, espresso mediante libere scelte, che, per
contro, ove, alterate da false informazioni, possono risultare
direttamente pregiudizievoli non solo dei diritti dei soggetti
destinatari della notizia ma anche, eventualmente, di soggetti terzi,
in quanto direttamente danneggiati dalle "distorte scelte dei primi".
E così, a mero titolo di esempio, in campo medico, è stato ritenuto
l'obbligo (del sanitario che informa) di mettere il paziente \ cliente
in condizione di conoscere la sua reale situazione clinica per poter
valutare ogni rischio ed ogni alternativa onde poter compiere
liberamente la scelta ritenuta più opportuna (potendo per contro una
scelta distorta pregiudicare non solo il paziente, ma anche i suoi
familiari); nell'ambito bancario, si è parlato dei doveri
dell'intermediatore finanziario che informa di mettere il cliente in
condizione di conoscere la situazione in modo veritiero e completo onde
permettergli di fruire consapevolmente del servizio di investimento dei
suoi risparmi; nell'ambito di una proposta di concordato, si è parlato
di consenso informato dei creditori, che ugualmente presuppone che le
notizie fornite siano vere.
In tutti i casi, la violazione dell'obbligo di fornire ai soggetti
della collettività notizie vere viene ritenuto comportamento illecito.
Ora, tale principio generale non può che riguardare anche la diffusione
di notizie teletrasmesse influenti su potenziali scelte commerciali
degli ascoltatori.
Osserva il Tribunale che, del resto, anche la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, autorevolmente ricollegando in maniera inscindibile
informazione (da parte di chi fornisce notizie) e consenso (da parte di
chi riceve le notizie), premesso che la diffusione di informazioni
giornalistiche gioca un ruolo fondamentale in una società democratica,
ha evidenziato che al diritto del giornalista di comunicare fatti di
interesse generale, corrisponde il diritto del pubblico di ricevere
tali informazioni, ed, al proposito, ha ribadito il fondamentale
principio del limite " del rispetto della verità dei fatti esposti
(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 17\7\2008 n 42211 in
riferimento alla diffamazione a mezzo stampa).
Ciò in quanto, secondo quanto già accennato, il diritto di ricevere
informazioni veritiere è il presupposto necessario per potere
liberamente manifestare il proprio pensiero e per poter effettuare
libere scelte di carattere personale e\o patrimoniale.
Nel caso di specie, per contro, la verità della denigratoria notizia
teletrasmessa è venuta a mancare, ostacolando la libera formazione del
pensiero dei telespettatori e le loro possibili scelte consequenziali
in riferimento tanto all'acquisto di vetture Mito della Alfa Romeo,
quanto al convincimento personale relativo al buon nome commerciale
della Fiat Group, in quanto produttrice della Alfa Mito.
Pertanto, anche sotto questo autonomo profilo, il comportamento del
sig. F., deve essere considerato illecito, in quanto integrante, in
danno della attorea società, una violazione del principio del neminem
laedere, ex art. 2043 c.c., in riferimento allo stesso art. 21 della
Costituzione.
II\ Evento dannoso: il sopra descritto comportamento illecito adottato
dal sig. F. ha cagionato all'attrice, come risulta dal contenuto
letterale dei già più volte descritti messaggi denigratori, volti a
gettare discredito, specificamente propagati su una rete televisiva
nazionale in riferimento ad una Casa Automobilistica di rilevanza
nazionale, nonché dalle valutazioni a livello tecnico compiute dagli
esperti di Ufficio, un ingiusto pregiudizio, commerciale e di immagine,
che il Tribunale ritiene apprezzabile (secondo quanto infra meglio
specificato) tanto come danno patrimoniale (relativo ai pregiudizi
economici conseguenti agli esborsi di denaro necessari per realizzare
una campagna di controinformazione) quanto come danno non patrimoniale
(relativo alla "sofferenza", certo percepibile anche da una persona
giuridica, conseguente alla lesione della reputazione).
E' indubbio, infatti, secondo quanto già precisato, che le singole
frasi già evidenziate e l'intero contesto della non veritiera
informazione diffamatoria, pervenuti a circa 5 milioni di
telespettatori attraverso una notizia negativa nei confronti della
vettura Alfa Mito, hanno acquistato "valenza informativa" nei riguardi
dei numerosi destinatari della comunicazione, ed hanno determinato, nei
limiti di cui infra, una dissuasione dall'acquisto di vetture Alfa
Mito, nonché un pregiudizio di immagine per il sub-brand Alfa Mito, del
family brand Alfa Romeo.
Segue: evento dannoso, in riferimento ad una persona giuridica.
Deve essere effettuata, a questo punto, in considerazione del fatto che
la parte attrice è una società, una precisazione di carattere generale.
Le persone giuridiche possono subire un danno non solo patrimoniale, ma
anche non patrimoniale, e, dunque, sono legittimate ad agire per il
ristoro di entrambi i pregiudizi di cui sopra.
Ora, la nozione di danno patrimoniale riguarda il decremento economico patito da un soggetto.
A sua volta, la nozione di danno non patrimoniale, di per sé stessa
assai ampia, viene a comprendere tutto ciò che rappresenta un nocumento
di carattere non direttamente monetizzabile. In particolare, per quanto
qui interessa, può trattarsi di pregiudizi, che, se pure, alla stregua
di tutti i danni non patrimoniali, presentano un carattere non
strettamente materiale, tuttavia conseguono alla lesione della
reputazione e\o dell'immagine, compromettendo la capacità di
concorrenza sul mercato, che, come tale, può essere percepita e
sofferta anche dalle persone giuridiche.
La CTU, esauriente e motivata anche su questo punto, ricostruendo
storicamente i fatti ed esprimendo una valutazione sui contenuti ed
effetti di carattere tecnico, ha concluso affermando che l'incompleta e
parziale informazione fornita dal sig F., ha generato per il sub-brand
Mito un danno di immagine che si è manifestato in un negativo
cambiamento nella percezione dei clienti, pari all'1,2% dei
telespettatori.
Osserva il Tribunale che tali diffamatorie notizie hanno determinato
per l'attrice un pregiudizio apprezzabile nei modi e nei limiti di
seguito specificati in punto " quantum debeatur".
C'è stato infatti, per effetto delle non veritiere notizie denigratorie
sopra riportate, un economicamente dannoso (ulteriore rispetto a quello
già in atto) calo delle vendite che, nella misura indicata dai CTU
(quantificabile nei termini di cui infra alla voce danno patrimoniale),
è risultato causalmente ed autonomamente addebitabile alla trasmissione
già più volte citata; così come c'è stata la compromissione di
carattere non patrimoniale dell'immagine dell'Alfa Mito del Gruppo Fiat.
Segnatamente, quanto a quest'ultimo danno avente carattere non
patrimoniale, ex art. 2059 c.c., è risultato che il fatto lesivo ha
inciso, creando un danno ingiusto, in una situazione giuridica
equivalente a diritti fondamentali della persona (Cass. 4\6\2007 n
12929; Cass 10 maggio 2001 n 6507), riconducibile alla Fiat Group in
quanto soggetto giuridico del quale l'Alfa Romeo, sub-brand Alfa Mito,
fa parte.
Conclusivamente, l'attrice ha fornito la prova della sussistenza di un evento dannoso.
III\ Esistenza di un rapporto causale tra la commissione del fatto illecito del sig. F. e l'evento dannoso.
In base a varie ed autonome "angolazioni", risulta accertata in causa
la esistenza di un rapporto causale tra il comportamento illecito del
sig. F. ed il danno; in particolare discendendo gli effetti negativi
(in causa accertati) "per la Alfa Mito", quali dirette conseguenze, con
preponderanza delle probabilità (secondo il criterio del nesso causale
civilistico) dalle sopra descritte molteplici espressioni del
comportamento illecito del giornalista (ex art. 2043 c.c.), che, con il
suo agire, ha posto in essere un fattore causale del risultato.
Deve essere, a questo punto, peraltro, effettuata una precisazione.
E' dato pacifico in causa, in quanto contenuto nella trasmissione
Annozero per cui è causa e non contestato da alcuna delle parti (anzi,
quanto ai convenuti, esplicitamente richiamato ancora in comparsa
conclusionale alla pagina 4), che all'epoca del 2\12\2010 era in atto
un fenomeno di calo delle vendite delle auto del Gruppo Fiat in Europa;
parte attrice, senza affatto specificamente disconoscere tale pacifico
dato, nel suo ricorso ha, peraltro, sia pure sinteticamente ma
sufficientemente, allegato di avere autonomamente subito danni,
patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione della sua
reputazione commerciale effettuata in Annozero del 2012, facendo
esplicito riferimento (cfr. pag 7 dell'atto introduttivo) alla perdita
di considerazione non solo dei telespettatori ma anche dei consumatori,
e, dunque, alla autonoma attribuibilità causale di tale pregiudizio
economico e di immagine, al comportamento illecito delle controparte.
A fronte di tale situazione, è stata demandata agli esperti di Ufficio
una valutazione in ordine alla possibilità di tecnicamente ravvisare la
eventuale autonoma incidenza causale "sul fenomeno" in atto "di calo
delle vendite" del contenuto della trasmissione di Annozero, nel senso
di avere causalmente aggravato l'evento finale di negativa influenza
sulle vendite e sull'immagine. La risposta è stata positiva, e, come
tale viene recepita dal Tribunale.
Per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed
evento danno (il cui accertamento costituisce una valutazione di
merito) il giudice deve infatti valutare, in concreto, tutti gli
elementi della fattispecie al fine di stabilire se il fatto sia
concretamente ed oggettivamente idoneo a produrre l'evento (Cass. Civ.
98\9037).
Le invero non concordanti affermazioni critiche di parte convenuta
(l'essere, da un canto, quale dato acquisito e pacifico in causa, in
atto un andamento negativo delle vendite auto Fiat, e l'essere,
dall'altro canto, stata ammessa una CTU avente carattere anche
esplorativo, in quanto volta a valutare la sussistenza o meno di un
"nesso causale o autonomamente concausale" tra tale fenomeno di calo
delle vendite e la condotta diffamatoria di essi convenuti,
quantificando altresì l'incidenza patrimoniale di tale pregiudizio in
termini di costi di una campagna di controinformazione) risultano
dunque prive di pregio, e, come tali devono essere rigettate.
Le regole per ritenere sussistente, concorrente, insussistente o
interrotto il nesso causale tra un certo fenomeno e un evento dannoso,
in assenza di altre disposizioni normative, risultano, infatti, anche
nel caso di specie, quelle fissate dagli artt. 40 e 41 c.p. A loro
volta, il rischio o il pericolo, considerati dalla ratio dello
specifico paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., ai fini
dell'allocazione del costo del danno, appaiono idonei a ulteriormente
sorreggere la motivazione di accertamento della causalità di fatto,
quali categorie di supporto alle precise allegazioni, in punto "an"
(l'essersi prodotto in capo ad essa Fiat un pregiudizio presso il
potenziale pubblico dei consumatori) ed in punto "quantum debeatur"
(dover sopportare essa attrice apprezzabili esborsi per attuare una
campagna di controinformazione) formulate dalla parte attrice circa la
sussistenza dell'illecito civile.
In altre parole, premesso che ciò che muta sostanzialmente tra il
processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel
primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr.
Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel
secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più
probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel
processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco
nel processo civile tra le due parti contendenti (in questo senso
vedansi: Cass. Civ. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass.
21.1.2000 n. 632) non può che essere ravvisato un nesso di causalità
tra il fatto attribuibile alla sfera giuridica del convenuto e la
lesione di interessi giuridicamente protetti della attrice, per essere
positivamente risultato che l'ulteriore decremento delle vendite "Alfa
Mito" era autonomamente ricollegabile alle denigratorie informazioni
2\12\2012.
Ravvisata dunque l'esistenza di un collegamento causale tra l'illecita
informazione lesiva della attorea reputazione ed il discredito
conseguito alla attrice stessa, tale da ingenerare una presunzione di
minore "valenza tecnica", rispetto alla concorrenza, della "vettura
Alfa Mito della Fiat" e da connotare, presso l'assai rilevante numero
di spettatori della puntata di Annozero, come potenzialmente inadeguati
eventuali acquisti di autovetture di tale modello, risulta dimostrato
come conseguente all'illecito comportamento del sig. F. un fenomeno di
inversione del trend delle immatricolazioni. Il tutto, con inevitabile
perturbazione dei rapporti economici dell'attrice, e una "perdita" di
tipo analogo a quella indicata dall'art 1223 cod. civ, che contempla la
diminuzione o la privazione di un valore del soggetto e del suo
patrimonio a cui il risarcimento deve essere commisurato (Cass.
20120/2009; 18316/2007; 6507V2001) nonché un possibile pregiudizio
anche di carattere non patrimoniale (Cass. Civ. 24\05\2010n 12626).
In particolare, la CTU collegiale, valutativa e percipiente insieme, ha
permesso di accertare che, a causa della diffusione delle non veritiere
notizie denigratorie della trasmissione 2\12\2010 di Annozero, si è
prodotto, in capo all'attrice, un danno economico, peraltro non
relativo all'intera Fiat, ma con esclusivo riferimento al marchio Alfa
Romeo, sub-brand Mito, da quantificare, mediante la applicazione dei
rigorosi criteri scientifico-economici illustrati nell'elaborato
peritale, che il Tribunale fa propri anche su questo punto, in
riferimento al costo di una campagna pubblicitaria idonea a contrastare
i pregiudizievoli effetti conseguiti alla ingiusta diffamazione.
Sul punto, hanno tecnicamente illustrato i CTU, motivatamente
argomentando e replicando, ancora nella risposta alle osservazioni
delle parti, alle rispettive, diverse argomentazioni dei Consulenti
Tecnici delle parti contrapposte, che l'esborso di denaro (costituente
danno patrimoniale) doveva essere sufficiente a finanziare una efficace
contro-comunicazione, in grado, a parità di media utilizzati, di:
1. coprire un target di circa 5.100.000 spettatori, pari al 20% di share;
2. essere ricordata da circa l'11% di spettatori (pari a circa 563.750
su 5.109.000 spettatori-target) a distanza nel tempo (almeno 5 mesi);
3. modificare le percezioni (da negative a positive) in misura pari
all' 1,2% (pari a circa 60.300 su 5.109.000 spettatori-target).
Il tutto, con un esborso di denaro da quantificare nella misura di euro 1,75 milioni.
Gli esperti del giudice, nel loro puntuale e dettagliato elaborato
hanno inoltre permesso di accertare una serie di presupposti fattuali
"certi" collegati alle logiche ed ai meccanismi " di mercato", che,
unitamente all'oggettivo contenuto denigratorio delle sopra descritte
informazioni trasmesse dal sig. F., consentono, ad avviso del
Tribunale, di individuare anche un danno non patrimoniale, a sua volta
corrispondente alla sofferenza per la perdita d'immagine conseguente
alla lesione dell'onore della attrice.
In conclusione, nei confronti del sig. F., l'attrice ha fornito, ex
art. 2043 c.c. la prova di tutti i fatti costitutivi della sua domanda,
che, pertanto, in ordine "all'an debeatur" non può che essere accolta.
Deve peraltro, a questo punto, essere escluso, a differenza di quanto
allegato dalla attrice ed in conformità con quanto invece sostenuto
dalla parte convenuta, che la negativa presentazione dell'auto Alfa
Mito, "inveritieramente" presentata come "perdente" in rapporto alle
vetture aventi caratteri di sportività appartenenti alle altre due Case
Automobilistiche, abbia trasmesso un giudizio di inadeguatezza a tutti
i prodotti della intera Casa Automobilistica Fiat spa, nei confronti
della quale, pure, nella prima parte della trasmissione 2 dicembre 2010
di Annozero, era stata formulata una generale forte critica, in
riferimento alla politica aziendale, presentata come " riduttiva" e
quindi, secondo la tesi di parte attrice, come tale da dare luogo, in
via generale, a "prodotti" più scadenti e meno tecnologicamente
innovativi rispetto a quelli della concorrenza.
E' risultato, infatti, attraverso la seria ed ampia "indagine a
campione" rigorosamente e scientificamente condotta dai CTU, che, in
conseguenza dei distorti messaggi della trasmissione 2\12\2010, il
cambiamento, in negativo, nelle percezioni dei "telespettatori-
consumatori", era riferibile unicamente alla vettura Mito dell'Alfa
Romeo e non all'intero Gruppo Fiat.
Sulla scorta delle condivisibili ed esaurienti osservazioni degli
esperti di Ufficio, ritiene, dunque, il Tribunale che debba essere
escluso che la "rappresentazione" in negativo, nell'ambito della
trasmissione Annozero, di "una sola autovettura" della gamma produttiva
della attorea casa automobilistica, pur inserita nell'ambito di un
ampio contesto critico della politica aziendale Fiat, abbia significato
comunicare notizie negative su tutta la gamma produttiva del Gruppo
Fiat, e cioè in definitiva "trasmettere" un indice negativo di qualità
di tutta la spa FIAT Group.
La cornice pur fortemente negativa - ma riflettente unicamente la
lettura soggettiva ed individuale di una certa realtà - in cui viene
trasmessa una non vera notizia denigratoria, non può, infatti,
acquistare, di riflesso, valenza denigratoria autonoma e neppure può
amplificare gli effetti dannosi del pur illecito, successivo
comportamento di diffusione di singole, non vere notizie lesive.
Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene utile, a questo
punto, in considerazione delle osservazioni critiche ancora svolte
nelle difese finali, ai fini della migliore comprensione delle
problematiche trattate e delle soluzioni adottate, riportare
direttamente, le argomentazioni e le sintetiche valutazioni conclusive,
interamente recepite dall' Ufficio, fornite dai CTU, in riferimento ai
vari quesiti dal G.I proposti in materia economica, nell'ambito della
già più volte richiamata doppia consulenza tecnica di ufficio. Ciò al
fine di fornire un ulteriore quadro del corretto e completo sviluppo
del ragionamento logico-scientifico adottato dai CTU e della coerenza
delle loro conclusioni.
E così, in particolare, in risposta ai vari quesiti proposti dal GI, hanno affermato i CTU:
1. quesito 1: date le analisi e le considerazioni sviluppate nel
paragrafo 3.1, a parere dei CTU, il test teletrasmesso da Annozero non
può essere ritenuto tecnicamente valido per confrontare differenti
vetture per la mancanza di sistemi cronometrici necessari per stilare
una classifica ed anche in considerazione della mancata indicazione dei
principali dati tecnici delle stesse.
2 quesito 2: per i CTU, il concetto di sportività non può limitarsi
esclusivamente alla velocità espressa in termini di "tempi di
percorrenza su pista", ma deve riferirsi anche ad una più vasta gamma
di parametri quali quelli, ad esempio, indicati in tabella 7 del
paragrafo 3.2.
3 quesito 3: la metodologia seguita dalla rivista Quattroruote è
teoricamente applicabile anche su pista bagnata artificialmente, anche
se attualmente essa viene limitata a problemi specifici (verifica dei
sistemi di controllo su bagnato) o manovre particolari.
4 quesito 4: è opinione dei CTU che il disinserimento dei sistemi di
controllo su Alfa MiTo o, al contrario, il loro inserimento sulle
vetture Mini Cooper S e Citroen DS3 avrebbe certamente modificato gli
esiti della gara e i risultati cronometrici di Quattroruote. Basandosi
sui riscontri cronometrici nella prove effettuate sulla pista di Varano
de' Melegari dal CTP di parte attrice (in quanto, osserva il Tribunale,
dai CTU ritenuti tecnicamente validi indipendentemente dalla loro
provenienza), i CTU ritengono quindi che la presenza del sistema di
controllo, non disinseribile su Alfa MiTo, contrariamente a Mini e
Citroen, abbia penalizzato le prestazioni della MiTo rispetto alle
vetture concorrenti. Alla luce della loro esperienza ed in base
all'esperienza di collaudatori professionisti interpellati, i CTU
ritengono attendibili e coerenti i risultati ottenuti in tali prove.
5 quesito 5: i giudizi negativi, in termini di minor velocità della
vettura Alfa Romeo MiTo, così come espressi durante la trasmissione
Annozero hanno influito negativamente sull'immagine di detta
autovettura poiché l'informazione veicolata nel corso della
trasmissione è incompleta e parziale e quindi atta a indurre nel
telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le
autovetture.
L'informazione ha generato un danno d'immagine per l'Alfa Romeo MiTo
che si è manifestato in un cambiamento nella percezione dei clienti,
pari all'1,2% dei telespettatori, coerente con l'inversione nel trend
di risultati in termini di minori immatricolazioni.
6 quesito 6: non vi sono elementi che facciano ritenere che il
contenuto tecnico della trasmissione Annozero sia stato idoneo a
determinare una perdita d'immagine di una Casa Automobilistica
Produttrice come il Gruppo Fiat, se non nei limiti del danno sofferto
dal marchio Alfa Romeo MiTo.
7 quesito 7: non vi sono riscontri per ritenere che l'Alfa Romeno e la
Fiat Auto per estensione abbiano sofferto una perdita significativa di
immagine, se non nei limiti del danno sofferto dal marchio Alfa Romeo
MiTo.
8 quesito 8: per la ritenuta idoneità alla lesione di immagine, i CTU
individuano quale valore economico coinvolto un importo pari a Euro
1,75 milioni.
Conclusivamente deve essere affermata la responsabilità del sig. F.,
nell'ambito e nei limiti, rispettivamente, per i danni patrimoniali e
per i danni non patrimoniali, di seguito illustrati alle rispettive
voci trattate in punto quantum debeatur.
B \ Posizione del sig. M. S..
A parere del Tribunale, parte attrice non ha fornito la piena prova di
un illecito a carattere diffamatorio in capo al sig. M. S..
In particolare, ritiene il Tribunale che non possa essere mosso al sig.
S. alcun serio e specifico addebito, né, direttamente, nella sua
richiamata qualità di conduttore, in funzione delle dichiarazioni e\o
comportamenti allo stesso personalmente attribuibili, e, neppure,
indirettamente, quale compartecipe della condotta del sig. F..
A livello di comportamento precedente alla trasmissione, infatti, il
sig S. è risultato estraneo alla organizzazione della gara di Annozero
e a qualsiasi diretta partecipazione nell'ambito della stessa
competizione. Il sig. S., a differenza del sig. F., nell'ambito della
trasmissione, non si è trovato, dunque, neppure nella condizione di
poter trasmettere ai telespettatori una serie di impressioni ed
emozioni del tutto soggettive in riferimento alla competizione di cui
sopra, artatamente prospettandole come notizie tecnicamente valide.
Inoltre, il sig. S., a differenza del sig. F., non si è mai attribuito,
né risulta che alcuno gli abbia attribuito la qualifica di "conoscitore
di autoveicoli".
Di conseguenza, a livello di nesso psichico in riferimento all'ipotesi
di illecito diffamatorio, se può essere ritenuto verosimilmente
esistente in capo al sig. S. il momento volitivo, per essersi lo stesso
avvalso di un esperto, pur contrattualmente legato a RAI, ma
notoriamente "avverso" al sistema Fiat, omettendo di compiere, con la
dovuta prudenza, la doverosa valutazione della adeguatezza delle sue
capacità rispetto al compito affidatogli, non risulta, invece,
pienamente dimostrato l'altro "componente essenziale" dell'illecito
inerente al momento conoscitivo, in riferimento alla acquisita
consapevolezza "ex ante" da parte del conduttore, sig. S., che, nella
trasmissione 2\12\2010, il sig. F., con il suo complessivo
comportamento, avrebbe finito per divulgare notizie infondate. lesive
di diritti soggettivi altrui.
Quanto alle parole direttamente pronunciate dal giornalista nell'ambito
della puntata 2\12\2010 di Annozero, appare, dallo stesso filmato
audiovisivo (di cui al già citato doc n 2 di parte attrice)
riproducente la trasmissione oggetto di causa, che il sig. S.
(rivolgendosi al sig. F.) si è limitato a dire: " questo test che hai
fatto tu no? Hai messo a confronto che cosa?"; indi (rivolgendosi a
all'ing. C.), in riferimento al cartello della prova di Quattroruote,
ha affermato: "è un test fatto da Quattroruote, C."; ed indi ha
affermato: "allora la competitività, abbiate pazienza, se non si fa un
cavolo di modello che vende saranno gli operai?"... "che facciamo?
Andiamo a cambiare l'organizzazione li mettiamo sopra e sotto, non li
facciano più dormire la notte?"... "se la macchina non tira, il malato
è morto"...
Ora l'esame delle frasi sopra elencate, per la loro frammentarietà ed
incompiutezza, ad avviso del Tribunale, non consente di ravvisare, in
capo al dott. S., la avvenuta diretta comunicazione di specifici fatti
denigratori non veritieri. E' stata indubbiamente impiegata, dal
conduttore, una modalità di espressione assai colorita, forse anche
mista ad una certa dose di esagerazione, ma tutto si è risolto in un
rapido e verosimilmente estemporaneo intercalare negli altrui dialoghi,
senza che sia stata trasmessa, dal giornalista ai destinatari dei
messaggi, alcuna specifica e compiuta notizia non vera. In definitiva,
l'esame letterale ed il senso logico delle espressioni e dei
comportamenti del sig. S., consentono di ritenere che, nel corso della
trasmissione per cui è causa, siano state manifestate dal giornalista,
mediante una serie di flash, unicamente delle accese sottolineature e\o
impressioni personali a commento delle affermazioni di tutte le altre
parti, certamente, di per sé stesse, "del tutto ostili al sistema
Fiat", ma in concreto prive di un compiuto autonomo contenuto
"informativo''' denigratorio atto a fare presa sui telespettatori,
quanto meno per la loro assoluta genericità.
Nel contesto sopra descritto, anche l'espressione più specifica
adoperata dal sig. S., da parte attrice esplicitamente evidenziata come
illecita, che di per sé stessa parrebbe riportare una "notizia" non
veritiera: "è un test fatto da Quattroruote", risulta certamente
suggestiva per avvalorare, nel confronto tra una Alfa Romeo Mito, una
Mini ed una Citroen, la sovrapponibilità del test di Annozero con
quello di Quattroruote, ma, ad avviso del Tribunale, è troppo generica
per acquistare il valore di una vera e propria informazione
diffamatoria.
In tale situazione, la avvenuta proiezione del filmato della gara di
Annozero, nell'ambito della trasmissione 2\12\2010 condotta dal sig.
S., pur unita alla verosimilmente volontaria decisione di mandare in
onda un servizio realizzato da altro giornalista, a sua volta
ideologicamente contrario alla politica aziendale Fiat, al ripetuto -
concitato inserirsi nei discorsi altrui, all'incalzare di domande anche
provocatorie, a giudizio del Tribunale, non risultano elementi
sufficienti ad integrare un comportamento illecito, ex art. 2043 c.c.,
che impone un riferimento a specifici fatti oggettivamente idonei a
produrre l'evento dannoso.
Considerato che il conduttore di una trasmissione televisiva è colui
che la presenta e la conduce, dirigendo altresì lo svolgimento dello
spettacolo, nella fattispecie, secondo quanto già illustrato, basato
sulla rappresentazione di problematiche e fatti di attualità, osserva
il Tribunale che l'attrice non ha raggiunto la piena prova, dalla quale
in base al disposto dell'art. 2043 c.c., era gravata, che il sig. S.
abbia posto in essere una specifica condotta illecita foriera di danni,
in quanto volta a minare, tramite la diffusione - diretta o in concorso
- di notizie non veritiere, il giudizio e la considerazione dei
telespettatori in riferimento al "valore tecnico-pratico" della vettura
Alfa Mito, e, di conseguenza, dannosamente sviare le loro possibili
scelte di acquisto."
Nella trasmissione in esame, infatti, il sig. S. ha assunto
essenzialmente la veste di colui che coordinava un dibattito, e,
conducendo una trasmissione (nella quale, nell'ambito riservato ai
dibattiti, hanno partecipato più personaggi, tra i quali, alcuni -
quali gli onorevoli C. e R. - assai noti nel mondo politico, e, come
tali adusi a "prendere spazio" nelle discussioni) di intrattenimento
con il pubblico, è apparso avere "in mente" essenzialmente una
"scaletta" del programma e non il dettaglio del programma vero e
proprio, che, del resto, di norma, è preparato dal regista (qualità,
quest'ultima, che parte attrice non ha neppure allegato sussistere in
capo al sig. S. unitamente a quella di m conduttore, e, che, dunque, in
mancanza di diversa prova sul punto, non può essere ritenuta
sussistente in capo al medesimo giornalista televisivo).
Allo stesso modo, non può, d'altra parte, essere ritenuto che la
valenza denigratoria della frasi e degli atteggiamenti del sig. F. si
sia automaticamente estesa anche alla persona del sig S., il quale
ultimo, si è limitato al massimo a "fare da eco" al primo, mediante
singoli stralci di parole e frasi tanto veementi quanto generiche,
senza che sia stata raggiunta la piena prova - in capo allo stesso
conduttore - della effettiva acquisita conoscenza della loro non
valenza tecnica, e, conseguentemente della loro tendenziosa non
rispondenza al vero.
Anzi, segnatamente, la dizione "fuori campo" (rivolta al sig. F., dopo
che quest'ultimo, venendo a parlare dell'Alfa Romeo, simbolo di
sportività, e, poi della vettura Mito, a proposito della "gara"
realizzata con soggetti definiti "suoi amici" del mensile Top Gear-,
aveva introdotto l'argomento sulla qualità, ricerca, passione e marchi
Fiat) pronunciata dal sig. S. e chiaramente percepita nella
trasmissione oggetto di causa: " torniamo sulla Fiat sennò dopo faccio
fatica", risulta, di per sé stessa, indicativa, ad avviso del
Tribunale, di una certa improvvisazione dei dialoghi, e, come tale, in
assenza di altri elementi e di specifiche allegazioni di segno
contrario ad opera della attrice, ad avviso del Tribunale, consente,
anche sotto questo ulteriore profilo, di non ritenere raggiunta la
prova che, in capo al sig. S., vi fosse una piena consapevolezza " ex
ante" delle parole, dei metodi e dei fini denigratori del sig. F., in
riferimento alla vettura Alfa Mito della Fiat.
Conclusivamente, deve esser escluso che parte attrice, che pure ne era
gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., abbia fornito la piena prova di
tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana di cui
all'art. 2043 c.c., sia sotto il profilo che il sig. M. S. abbia posto
in essere, in danno della Fiat Group, una autonoma non veritiera
attività "informativa" di denigrazione della vettura Alfa Mito e sia
sotto il profilo che il sig. S. M. abbia realizzato una attività di
sostegno contributivo al sopra descritto comportamento illecito del
sig. F..
S. M. deve dunque essere assolto da ogni domanda nei suoi confronti proposta.
C\ Posizione della spa RAI, Radiotelevisione Italiana.
Deve essere affermata la responsabilità della spa RAI.
Come già sopra accennato, infatti, mentre, nei confronti dei sigg.ri S.
e F., era onere di parte attrice dimostrare tutti gli elementi di cui
all'art. 2043 c.c., per contro, nei confronti della spa RAI, una volta
accertato l'illecito del sig. F., è risultato applicabile il regime
della "responsabilità per fatto altrui" di cui all'art. 2049 c.c., che,
essendo fondato sulla "ratio" di accollare il rischio delle attività
dei dipendenti ai soggetti che di quelle attività si avvalgono
predisponendo altresì la organizzazione, sostanzialmente prevede una
sorta di responsabilità oggettiva.
In base alla ratio sopra enunciata, per affermare la responsabilità ex
art. 2049 c.c. della spa RAI, sarebbe stato, dunque, sufficiente un
rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'affidamento - al
sig. F. - dell'incombenza svolta (in concreto consistente in un attivo
intervento del giornalista nella realizzazione e diffusione televisiva
del dibattito\servizio, in generale, sulla Fiat come Azienda ed, in
particolare, sul confronto di una vettura sportiva "di punta" prodotta
dalla medesima Casa Automobilistica con vetture similari appartenenti
alla concorrenza) avesse determinato (come in concreto la trasmissione
2\12\2010 ha determinato) una situazione tale da rendere possibili
tanto il fatto illecito quanto l'evento dannoso (Cass. Civ. 02\4951)
posti in essere dal "commesso dipendente".
Osserva a questo punto il Tribunale, per completezza espositiva e con
autonoma motivazione, che, peraltro, una parte della giurisprudenza,
ritenendo, comunque non applicabile, per analogia, all'emittente
televisiva, il regime di responsabilità previsto dalla legge 8 febbraio
1948 n 47, per inquadrare la responsabilità "indiretta " del datore di
lavoro, ricorre al concetto di colpa (in eligendo e\o in vigilando)
presunta (iuris et de iure), consentendo quindi, per quanto qui
interessa, di arrivare anche ad escludere la responsabilità in capo al
concessionario televisivo nel caso che risulti dimostrato che le
profferite affermazioni offensive del "lavoratore contrattualmente
legato" sono del tutto impreviste ed imprevedibili.
Peraltro, la Rai, neppure sotto questo profilo ha fornito alcuna
dimostrazione, e, del resto, non ha prospettato alcuna allegazione né
per escludere la sua possibilità di esercizio di un efficace controllo
preventivo sul contenuto della trasmissione 2\12\2010, e, neppure, per
negare che la regia dello spettacolo di Annozero rientrasse nella sua
sfera dispositiva e\o per sostenere, comunque, che le singole
dichiarazioni a contenuto diffamatorio impiegate dal sig. F. fossero
del tutto estemporanee e totalmente estranee alla linea e alla regole
indicate da essa emittente nella sua funzione di regista, intesa come
coordinamento, impostazione e risultato.
Anzi, al contrario, è dato pacifico in causa che una parte della
trasmissione, e, segnatamente, il servizio 2\12\2010 di Annozero
relativo alla "competizione tra le vetture Alfa Mito, Mini Cooper e
Citroen DS3" era stato registrato in precedenza.
Inoltre, la periodicità della trasmissione Annozero, il suo "taglio di
denuncia" e la sua impostazione stabile hanno integrato, di per sé
stessi, un insieme di circostanze che si traducono, da sole, in una
serie di indizi gravi precisi e concordanti per ritenere dimostrata la
accettazione, da parte della spa RAI, nella sua qualità di datore di
lavoro, del rischio dell'illecito commesso dal sig. F. nella puntata di
RAIDUE del dicembre 2010, assumendolo, comunque, come "rischio di
impresa" di essa società emittente.
Dunque, la spa RAI risponde dell'illecito del sig. F. per il solo fatto
di avere messo a disposizione del giornalista, nell'ambito della
tipologia dell'attività per la quale egli era stato assunto, i suoi
mezzi di organizzazione e di diffusione, conservando quale datrice di
lavoro, la potestà di dettare regole di comportamento e di adottare le
concrete decisioni circa i modi di svolgimento della prestazione, ed,
indubbiamente, traendone indubbio profitto sotto il profilo di maggiore
"audience".
In altre parole, proprio in funzione della impostazione spesso
polemica, conflittuale ed, a tratti, tagliente della già più volte
ricordata trasmissione per cui è causa, realizzata anche mediante
interviste ed inserti riflettenti "situazioni di denuncia di realtà
problematiche, o, comunque, prospettate come tali", la spa RAI ha
ottenuto un particolarmente intenso richiamo per il pubblico, attestato
dai dati numerici "di grande ascolto" sopra riferiti, permettendo e\o
comunque non doverosamente impedendo, nella trasmissione di attualità
politica e sociale di Annozero per cui è causa, l'inserimento e la
diffusione di notizie diffamatorie, provenienti da una persona, quale è
il sig. F., nota per la sua "abilmente appassionata" vivacità verbale,
nonché mancanza di remore nella esposizione, in qualche modo,
"utilizzandolo" anche allo scopo di capitalizzarne l'innegabile
attrattiva in termini di richiamo sul pubblico."
Conclusivamente, deve essere affermata la responsabilità della spa RAI,
in base al disposto di cui all'art. 2049 c.c., in solido con il sig. F.
(ex art. 2055 c.c.).
In definitiva, considerati tutti gli elementi istruttori di cui sopra,
nonché i dati acquisiti mediante la CTU valutativa e percipiente
insieme, mentre non risulta provata la responsabilità del sig. S. che
deve pertanto essere assolto, risulta invece dimostrata la
responsabilità tanto del convenuto F., quanto della spa RAI, e,
pertanto, deve essere pronunciata la condanna solidale di entrambi i
convenuti sig C. F. e spa RAI a risarcire a Fiat Group - in quanto
comprensiva del sub brand Alfa Romeo, a cui appartiene la vettura Alfa
Mito - i danni tutti alla stessa derivati.
Non sussiste, infatti, a differenza di quanto affermato dalla
convenuta, un concorso colposo, ex art. 1227 c.c., della danneggiata
Fiat Group (per essere, la società attrice, stata in precedenza
informata che la puntata 2\12\2010 avrebbe trattato dei problemi Fiat;
per non avere, la medesima società, nella persona del sig. M., quale
amministratore delegato della spa Fiat Group, o altro autorevole
esponente, accettato il pur reiterato invito ad intervenire nella
trasmissione del 2\12\2010 di Annozero, al fine di poter eventualmente
interloquire in difesa della vettura Alfa Mito; per non avere infine
predisposto un testo di "replica" in seguito alla trasmissione).
Nessuno, e quindi neppure l'attorea Casa Automobilistica, nella persona
del suo amministratore delegato, dott. S. M., o altro rappresentante,
può essere, infatti, ritenuto obbligato a partecipare ad una
trasmissione televisiva, che pure in qualche modo tratta della attività
lavorativa e produttiva della Azienda nella quale egli occupa posizione
di rilievo, al fine di "difendere il suo prodotto denigrato".
Allo stesso modo, nessuno è obbligato a predisporre, in prosieguo di
tempo, un testo di replica da "affidare al suo diffamatore" per
"correggere una notizia informativa" (dal medesimo teletrasmessa), che
ritiene lesiva dell' immagine di un suo prodotto e del proprio onore;
così come infine nessuno è obbligato a prospettare al soggetto che lo
ha denigrato, una propria versione dei fatti, affidandone, direttamente
o indirettamente, la diffusione al suo "diffamatore".
A prescindere dalla considerazione di carattere generale che il
contraddittorio ha significato solo in "campo neutro", e che tale non è
il "campo" (nel caso di specie la trasmissione televisiva di Annozero)
in cui "opera" il soggetto "denigratore", è se mai l'offensore che deve
attivarsi a rettificare, e non invece l'offeso che, per non diventare
corresponsabile, deve attivarsi per replicare nei confronti di chi, con
il suo illecito comportamento, gli ha arrecato un pregiudizio.
La condanna risarcitoria dei già ricordati convenuti deve, pertanto,
riguardare l'intero danno (inerente il sub-brand Alfa Mito) subito da
Fiat Group, dovendosi invece escludere che il risarcimento possa essere
percentualmente diminuito in funzione di una asserita, ma in realtà
inesistente, "colpa del creditore" (ex art. 1227 c.c.).
Tutto ciò premesso e rilevato in ordine all'an debeatur, deve ora
essere affrontato il problema del quantum debeatur, evidenziando che,
in riferimento alla esistenza e quantificazione dei pregiudizi derivati
dall'illecito, l'attrice ha formalmente richiesto il risarcimento dei
danni tanto \1\ patrimoniali, quanto non patrimoniali; pretese tutte
che, certo, rientrano nella natura bipolare del sistema risarcitono
vigente.
1. DANNO PATRIMONIALE
La richiesta di un danno patrimoniale, così come formalmente
prospettato dalla attrice, secondo quanto già accennato, deve essere
accolta, peraltro nei soli limiti di cui infra.
A fronte delle argomentazioni ed osservazioni critiche ancora
sviluppate dalle parti nelle difese finali deve essere innanzitutto
ripresa una precisazione già effettuata in sede di esame preliminare
delle argomentazioni critiche dalle parti svolte nelle difese finali.
All'udienza dei 21\03\2011, in sede di formulazione definitiva dei
quesiti sottoposti agli accertamenti tecnici e valutazioni degli
Esperti di Ufficio, alle luce delle argomentazioni svolte dai
Difensori, al punto 5 è stata eliminata la valutazione circa
l'influenza sulle vendite dell'auto Mito, precisando che la domanda era
volta alla acquisizione di dati tecnici funzionali a poter valutare la
sussistenza o meno dei presupposti dei danni non patrimoniali
all'immagine della società; al punto 6 è stata, invece, sostituita la
dizione " avere influenza sulla perdita di immagine" con quella " a
determinare o meno una perdita di immagine".
In definitiva, è stato chiesto ai CTU di tecnicamente accertare e
valutare, alla luce dei criteri di oggettiva valenza scientifica, se le
notizie negative per Fiat comunicate ai telespettatori sulla vettura
Alfa Mito avessero o meno influito negativamente sull'immagine della
Casa Produttrice, con esclusione della valutazione in termini
quantitativi sull'andamento delle vendite (lucro cessante), ma
mantenendo il quesito di quantificare "la portata" del fenomeno
denigratorio negli altri suoi profili compresi nella materia oggetto di
causa. La scelta istruttoria è stata motivata dal fatto che parte Fiat,
quanto alle vendite auto, pur in presenza del pacifico dato del trend
negativo delle vendite, non aveva comunque introdotto in causa
documentazione idonea ad attestare la situazione (a lei necessariamente
nota) quantitativa "di partenza" (e cioè al 2\12\2010), rendendo così
impossibile quantificare, sia pure attraverso una CTU percipiente in
quanto riferita a danno futuro, per confronto, l'eventuale lucro
cessante per "calo vendite" direttamente ricollegabile - con autonomo
processo causale - al comportamento denigratorio del 2\12\2010 di
Annozero, se non affidandosi ad una CTU esplorativa, e, come tale,
inammissibile. Per contro, è rimasto demandato agli Esperti di Ufficio
di motivatamente argomentare in ordine al quesito se il contenuto della
trasmissione 2\12\2010 fosse o non fosse idoneo a tecnicamente
determinare una. perdita di immagine di una Casa Automobilistica
Produttrice come il Gruppo Fiat, "valutandone altresì la portata". In
tale modo è stato chiesto ai CTU, che hanno correttamente e
motivatamente risposto, di quantificare, da un punto di vista tecnico,
il costo, sotto forma di danno emergente, di una campagna pubblicitaria
atta a fornire elementi di controinformazione, secondo quanto
specificamente allegato nell'atto introduttivo da parte Fiat (che ha
esplicitamente allegato la necessità di effettuare una campagna
pubblicitaria ad hoc, a livello nazionale, con un costo totale di circa
euro 3.000.000 e di circa ventimila euro al secondo); il tutto,
ovviamente, una volta valutato in positivo che la notizia fornita da
Annozero era non veritiera e denigratoria, e, come tale suscettibile di
arrecare un danno di immagine consistente nel pregiudizio commerciale
al prodotto Alfa Mito.
Il quesito in esame era pienamente (art. 24 Cost. "tutti hanno diritto
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti... ) demandabile
in quanto relativo ad un danno futuro, per il quale al momento della
introduzione del giudizio, non potevano essere, da parte attrice,
forniti dati numerici né "di partenza" né "di consistenza", trattandosi
unicamente di un pregiudizio certo, in quanto necessariamente
conseguente alla denigrazione di un prodotto commerciale, i cui effetti
quantitativi negativi, alla data - 3\1\2010 del deposito dell'attorco
ricorso - non potevano essere noti all'attrice, né dovevano essere
valutati per confronto con elementi già in possesso di Fiat, in quanto
destinati a compiutamente materializzarsi in un successivo lasso
temporale (cfr. in tema, le puntuali osservazioni dei CTU).
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, un danno futuro
fondato su una situazione oggettiva ed inevitabile determinata da una
causa efficiente in atto (come appunto era il pregiudizio in esame) e
non su una semplice supposizione priva di elementi di effettività,
costituisce danno risarcibile in quanto fondato su ragionevole e
fondata previsione (Cass. Civ. 14\4\1983 n 2602 in Dir. Prat.
Ass.1984,263; Cass. Civ.24\01\1985 n 318 in Dir. Prat. Ass. 1985, 608;
Cass. Civ. 20\01\1987 n 495 in Dir. Prat. Ass 1987, 671; Cass. Civ. 5
novembre 1994 n 9170 in Riv. Giur. Circ. Trasp. 1995, 367, e successive
conformi);
Devono quindi, preliminarmente, essere respinte, sul punto in esame
(del danno patrimoniale), le osservazioni e le richieste tanto di parte
attrice, che in comparsa conclusionale, invero inammissibilmente, in
quanto tardivamente, ha allegato di avere subito, a seguito ed a causa
della trasmissione 2\12\2010, anche un danno patrimoniale da lucro
cessante (pari ad euro 13.054.000) derivante dal calo delle vendite di
vetture Alfa Romeo Mito ed, infondatamente, ha chiesto di vedersi
liquidato anche tale pregiudizio, oltre al danno emergente (che, in
quella sede ha indicato in euro 6.500.000), quanto di parte convenuta
che ha infondatamente asserito che l'indagine sui costi della campagna
pubblicitaria "di contrasto" aveva un carattere esplorativo e\o
comunque era stata affrontata dagli Esperti al di fuori del loro
mandato.
Ciò premesso, osserva il Tribunale, in via generale, che quello
patrimoniale è un "danno - conseguenza" (così come autorevolmente
puntualizzato, nel campo delle lesioni fisiche, con una definizione
certo ancora del tutto attuale, dalla Corte Costituzionale nella
fondamentale decisione 1841/1986), che deve essere inteso come concreta
e specifica diminuzione del patrimonio del soggetto vittima del fatto
illecito.
Tale pregiudizio economico può astrattamente presentarsi, oltre che
come lucro cessante (nella fattispecie estraneo all'oggetto di causa,
in quanto non tempestivamente allegato), anche come danno emergente.
A tale proposito, la Fiat Group, ha tempestivamente e specificamente
allegato di avere subito, in conseguenza dell'illecita condotta altrui,
una concreta perdita in denaro (danno emergente) consistente nell'
esborso che essa Casa Automobilistica avrebbe dovuto affrontare al fine
di attuare una campagna pubblicitaria volta a ridurre e contrastare le
patite conseguenze dannose derivanti dal comportamento denigratorio di
parte convenuta; costo che, in riferimento all'asserito prezzo di
"adeguati messaggi pubblicitari" da trasmettere all'interno di
Annozero, è stato, dall'attrice, inizialmente indicato, con una stima
definita "prudenziale", nella misura di euro 3 milioni.
Ora, su tale problematica, in corso di causa, segnatamente tramite le
motivate e documentate osservazioni tecniche dei consulenti di ufficio
in risposta ai quesiti formulati dall'Ufficio, delle quali già sopra si
è accennato, quanto al pregiudizio futuro, è risultato che, "a seguito"
ed "a causa" della trasmissione televisiva 2\10\2010 di Annozero, si
sono effettivamente verificati, a sfavore della attrice, apprezzabili
effetti economici negativi, durante tutto il lasso temporale dai CTU
motivatamente indicato come "significativo".
A riprova della condivisibilità della scelta iniziale di Fiat di
richiedere il danno patrimoniale (a unicamente) sotto forma di
pregiudizio emergente, coerentemente rispondendo ai quesiti loro
affidati, i CTU, ai fini di motivatamente inquadrare le loro
osservazioni finali e quantificazioni finali, hanno preliminarmente
illustrato, con logiche ed esaurienti argomentazioni che, pur dovendosi
ravvisare, nel comportamento denigratorio di Annozero, un nesso causale
autonomamente influente sul pregiudizio "commerciale e di immagine" di
Fiat, nella impossibilità tecnica di attribuire alla incompleta ed
imparziale informazione denigratoria veicolata nel corso della
trasmissione Annozero, tutte le minori immatricolazioni di auto Alfa
Mito, nel periodo successivo alla trasmissione televisiva oggetto di
causa, ai fini della quantificazione del danno, non sarebbe, in ogni
modo, risultata percorribile la strada di utilizzare il metodo del
calcolo diretto del lucro cessante semplicemente rapportandolo alle
minori vendite, nella impossibilità di scindere le interferenze delle
altre verosimili concause e nella mancanza di elementi utili ad isolare
l'autonomo contributo (sull'andamento già negativo delle vendite) della
trasmissione di Annozero, depurandolo dagli altri molteplici fattori,
durante il periodo significativo ai fini di tale rilevazione.
Pertanto, rigorosamente illustrando anche su questo punto il metodo
logico-scientifico adottato, i CTU, nell'ambito del loro incarico di
carattere anche percipiente, hanno acquisito i necessari dati tecnici,
che hanno permesso loro di motivatamente concludere, in punto
quantificazione del pregiudizio, che, a fronte della incompleta e
parziale (e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una
percezione errata del confronto tra le autovetture) informazione,
veicolata nel corso della trasmissione 2\12\2010 di Annozero, la
"incidenza" era da ritenere pari all' 1,2% del pubblico degli
spettatori. E, sulla base di tali premesse, gli Esperti del Giudice,
con osservazioni e conclusioni che il Tribunale fa proprie in quanto
logiche ed esaurienti, hanno scientificamente concluso, del tutto in
linea con i quesiti loro affidati, che il danno emergente di Fiat, pari
all'importo ottenuto dalla somma del costo dello "spazio media" e dai
compensi per il Centro Media e l'Agenzia, per una adeguata
comunicazione di contrasto, doveva essere quantificato in euro
1.750.000.
Ora, anche in questa seconda indagine, avente carattere economico,
ritiene il Tribunale che, al fine di illustrare i passaggi salienti
delle argomentazioni dei CTU, nell'ambito delle osservazioni critiche
svolte dai CTP, e delle critiche ancora richiamate, in sede di
precisazione delle conclusioni, risulti utile riportare direttamente
alcuni passaggi delle motivate ed esaustive risposte dei CTU, che il
Tribunale pienamente recepisce.
E così, segnatamente: Tempi di immatricolazione: Secondo i CTP Rai,
dato il momento della trasmissione (2 dicembre 2010), se il tempo medio
intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione è di 90 giorni, la
valutazione dell'inversione del trend deve concludersi a febbraio 2011
(mese nel quale non si manifesterebbe alcuna inversione di tendenza). I
CTU, invece confermano il procedimento da essi adottato, ovvero di
misurare l'eventuale inversione del trend a partire dal mese di Marzo
2011, perchè è solo a partire dai primi giorni di Marzo (cioè trascorsi
90 giorni) che l'eventuale impatto della trasmissione può manifestarsi
(e non prima, ovvero a Febbraio). Per quanto detto, i CTU non accolgono
il rilievo in parola. Secondo i CTP Rai, le immatricolazioni nel mese
"X" non derivano solo dagli ordini effettuati 90 giorni prima, in
quanto le immatricolazione nel mese "X" derivano da una molteplicità di
fonti di consegna che riducono il tempo intercorrente fra l'ordine e
l'immatricolazione sotto i 90 giorni. Anche il CTP Fiat ha indicato
diverse fonti di consegna ("pronta consegna", "auto in ordine", "auto
da ordinare"). Tuttavia, a differenza dei CTP Rai, il CTP Fiat stima il
tempo medio intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione in 90
giorni poiché gli ordini "pronta consegna" hanno tempi medi inferiori
ai 90 giorni, le "auto in ordine" hanno tempi medi pari a 90 giorni e
le "auto da ordinare" hanno tempi superiori a 90 giorni. I CTU
ritengono che i 90 giorni rappresentino una proxy ragionevole del tempo
medio intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione per la
contemporanea presenza di fonti di consegna che hanno tempi inferiori
ma anche superiori ai 90 giorni. Per tale ragione i CTU ritengono che
il rilievo in parola vada respinto. Inoltre, anche accogliendo
l'argomentazione dei CTP Rai in merito al "peso" delle diverse fonti di
approvvigionamento e del conseguente impatto sui tempi medi (ponderati)
intercorrenti tra l'ordine e l'immatricolazione, i CTU osservano che il
dato sul "dealer stock" (e quindi sugli ordini pronta consegna) non
rappresenti un valido riferimento in assenza dell'indicazione dei tempi
di rotazione e quindi di immobilizzo dello stock. In altre parole, ben
può essere che un dealer abbia uno stock importante, ma ciò non implica
che gli ordini evasi attraverso l'utilizzo dello stock abbiano la
medesima importanza, se lo stock resta immobilizzato. In ogni caso,
anche accogliendo tout court i dati forniti dai CTP Rai e quindi
segmentando le immatricolazioni (e coerentemente anche i rispettivi
mercati di riferimento) in base al peso delle fonti di
approvvigionamento, le conclusioni non cambiano. Infatti, anche se le
immatricolazioni nel mese "X" sono al 47% da "dealer stock" (e quindi
pronta consegna) e al 44% da "pipeline/factory" (e quindi a 90 giorni),
il differenziale di crescita mese su mese non cambia. Con questo
procedimento, si hanno pertanto due distinti momenti di verifica della
discontinuità: il primo, a dicembre, per la serie "dealer stock" e il
secondo, sempre a marzo, per la serie "90 giorni". Se è vero che nel
mese di dicembre non vi è discontinuità nel trend (per gli ordini
pronta consegna), resta tuttavia presente quella rilevata nel mese di
marzo (per gli ordini a 90 giorni). È quindi possibile ancora affermare
che almeno una parte delle immatricolazioni abbia subito un'inversione
di trend in corrispondenza del momento del possibile impatto della
trasmissione. Il presupposto per la quantificazione del danno
attraverso il calcolo dei minori margini (metodo di controllo) resta
pertanto ancora valido. Anche da questa prospettiva, il rilievo mosso
dai CTP Rai viene quindi respinto. Infine, anche se si dovessero
rettificare i minori margini (quale limite superiore del valore del
danno) e anche considerando che solo il 44% delle minori
immatricolazioni (ovvero solo gli ordini a 90 giorni) sia teoricamente
riconducibile alla trasmissione, si otterrebbe un valore comunque
superiore (pari a circa euro 2,2 milioni) al danno determinato
attraverso il metodo principale dei maggiori oneri (pari a euro 1,75
milioni). Persino in questo caso limite, quindi, quanto determinato dai
CTU resta coerente e valido.
Inversione nel trend delle immatricolazioni: Alla luce di quanto appena
argomentato sui tempi medi tra l'ordine e l'immatricolazione, i CTU
quindi respingono la proposta dei CTP Rai di anticipare il momento
della verifica dell'inversione del trend e pertanto confermano quanto
già proposto. In ogni caso, i CTU ritengono che il metodo proposto dai
CTP Rai, ovvero di "trasferire" una parte delle immatricolazioni
realizzate a Gennaio e Febbraio sul mese di Marzo, non sia corretto in
quanto restituirebbe una nuova serie storica "aggiustata" del tutto
fittizia e arbitraria. In altre parole: si può anche anticipare il
momento della verifica (ma, per quanto argomentato, è un'ipotesi
ritenuta non accettabile), ma non si possono "trasferire"
immatricolazioni fra un periodo e l'altro. Secondo i CTP Rai, a fronte
di un'ipotetica inversione del trend dell'immatricolato Mito, si
sarebbe dovuto parallelamente osservare un andamento positivo del trend
dell'immatricolato Mini, cosa che invece non si è verificata. I CTU
ritengono che tale osservazione non sia condivisibile, da un lato,
poiché la verifica di un eventuale danno o beneficio a carico dei
concorrenti derivante dalla trasmissione esula dal quesito posto dal
Giudice, e dall'altro, poiché ciò che si dovrebbe dimostrare (ma che
non è possibile dimostrare sempre per l'assenza della condizione
coeteris paribus) è che l'andamento della Mini sarebbe stato peggiore
in assenza della trasmissione. In ogni caso, anche se si accogliesse il
rilievo dei CTP Rai, ovvero l'assenza dell'inversione di tendenza,
resterebbe comunque accertata e non contestata la modifica delle
percezioni dei clienti, presupposto per l'applicazione del metodo dei
maggiori oneri. Resterebbe pertanto comunque valida la quantificazione
del danno accertata attraverso tale metodo che, come detto, rappresenta
il metodo esclusivo per la quantificazione del danno.
Valutazione del danno (criterio del costo):
Secondo i CTP Rai, il costo per contatto sarebbe pari a euro 29,02
(pari al rapporto fra il valore del danno, pari a euro 1. 750.000, e le
persone che hanno modificato le percezioni, pari a 60.300 individui). A
prescindere dalla circostanza che, da un punto di vista quantitativo,
il costo per contatto dovrebbe includere solo il costo dello spazio
(euro 1.500.000) e che quindi tale costo passerebbe da euro 29,02 a
euro 24,88, quello che davvero rileva è la validità concettuale del
calcolo proposto dai CTP Rai. Il costo per contatto non va calcolato in
base alle persone che hanno modificato le percezioni, ma sull'intera
audience esposta all'ipotetica contro-comunicazione (5.100.000
spettatori).
Ciò comporta un costo per contatto pari a euro 0,29
(1.500.000/5.100.000). Un valore quindi del tutto ordinario. Infatti,
l'alternativa ad una campagna che "colpisce"l'intero target,
all'interno del quale sono inclusi coloro che hanno modificato le
percezioni, è una campagna molto più mirata in grado di selezionare e
individuare con precisione assoluta solo gli individui che hanno
modificato le percezioni. In questo caso, il costo per "contatto
mirato" assumerebbe un diverso significato e sarebbe notevolmente più
alto in quanto il valore del "contatto mirato"sarebbe, con tutta
evidenza, decisamente più alto rispetto al contatto genericamente
appartenente alla audience. In altre parole, all'aumentare della
precisione della campagna, aumenta il costo per un contatto
necessariamente più qualificato.
Secondo i CTP Rai, ci sarebbe una sproporzione fra la durata
complessiva degli spot (13,63 minuti, ovvero 27,27 spot da 30 secondi
al costo unitario di euro 55.000 secondo il listino RAI) acquistabili
con il valore del costo del tempo stimato dai CTU (euro 1.500.000) e la
durata del filmato di Annozero (2,17 minuti). La sproporzione
risiederebbe quindi nel rapporto fra la durata complessiva degli spot e
il filmato di Annozero (6,29 volte). In primo luogo va osservato che:
in base ai listini RAI, nel periodo 1 - 28 maggio 2011, il costo di uno
spot da 30 secondi trasmesso nel corso della Trasmissione Annozero è
pari a euro 66.000; se si volessero acquistare spot da 60 secondi il
costo sarebbe pari a 2,5 volte il costo di uno sport da 30 secondi; la
"durata del filmato " deve perlomeno includere il tempo dedicato al
dibattito successivo (almeno pari a 4 minuti). Sulla base di tali
osservazioni, la supposta sproporzione si ridurrebbe da 6,29 a 2,27
volte. In secondo luogo, il rilievo dei CTP Rai non tiene in
considerazione che l'ipotetica contro-comunicazione deve essere in
grado di contrastare un ricordo non sollecitato e quindi ancora
radicato nell'11% dei telespettatori a distanza nel tempo (almeno 5
mesi dalla trasmissione). In altre parole, quello che i CTP Rai non
considerano è che la contro-comunicazione deve essere ripetuta un certo
numero di volte (frequenza) per raggiungere la stessa efficacia in
termini di ricordo della trasmissione. I modelli di stima (dei CTU e
degli operatori indipendenti di mercato) del costo dell'ipotetica
contro-comunicazione hanno quindi tenuto conto anche di tali obiettivi
(ricordo radicato negli spettatori nel tempo). Secondo i CTP Rai, i CTU
non hanno tenuto conto che gli sconti "normalmente praticati ai grandi
investitori" sui listini sono pari al 60%. Tuttavia, il costo per gross
rating point indicato nella CTU esprime un prezzo già al netto degli
sconti mediamente praticati nel mercato. Per tale motivo, i CTU non
accettano il rilievo in parola.
Contrariamente a quanto sostenuto dai CTP Rai, i CTU hanno ritenuto
accettabile la tesi secondo la quale l'impatto sull'immagine debba
tener conto dell'interesse nei confronti della Mito da parte dei
telespettatori attraverso il metodo sia dei minori margini sia dei
maggiori oneri. Con riferimento ai minori margini, a differenza dei CTP
Rai, i CTU ritengono che un effetto depressivo sulle immatricolazioni
potrebbe essersi manifestato. Tuttavia, l'assenza delle condizioni
coeteris paribus, come più volte detto, ha reso necessario attribuire
alla stima di tale effetto potenziale una mera funzione di controllo
rispetto ai valori ottenuti attraverso il metodo principale. Con
riferimento ai maggiori oneri, il numero di individui che hanno
modificato le proprie percezioni rappresenta la base di riferimento più
corretta ai fini del calcolo, poiché include tutti gli individui
potenzialmente in grado di influenzare "l'interesse nei confronti del
prodotto" e che quindi possono condizionare l'intenzione d'acquisto
(acquirenti attuali, influenza tori, acquirenti futuri, opinion leader).
Come argomentato, i CTU ritengono che la quantificazione del danno
attraverso il contrariamente a quanto osservato dai CTP Rai. inoltre, i
CTU sono dell'opinione che metodo dei maggiori oneri sia stata
correttamente e ragionevolmente formulata, la valutazione di eventuali
forme alternative di rimedio, quale quella offerta dalla redazione di
Annozero a Fiat, non rientri nel perimetro del quesito posto dal
Giudice.
Su rilievi avanzati dal CTP Fiat, i CTU osservano guanto segue: Metodo
di verifica dell'inversione del trend delle immatricolazioni' il CTP
Fiat condivide sia l'approccio metodologico adottato sia i risultati
(minori immatricolazioni potenzialmente associabili alla trasmissione)
ai quali i CTU sono pervenuti; Modello Vidale - Wolfe: anche il CTP
Fiat sembra condividere i limiti concettuali del modello, già
evidenziati dai CTU. In aggiunta, il CTP non fornisce osservazioni in
merito agli ulteriori rilievi dei CTU e in particolare sulla non
verificabilità degli input e sull'apparente contraddizione dei
risultati che emergono dall'applicazione dello stesso. Ciò posto, sul
rilievo in parola, si conferma quanto esposto in sede di CTU;
Determinazione dei telespettatori che ricordano la trasmissione in
maniera attinente e dei telespettatori che hanno modificato le proprie
percezioni da positive a negative con riferimento al marchio Alfa
Romeo: Secondo il CTP Fiat, la misura del ricordo attinente è
sottostimato perché influenzato da una domanda "generica, poco chiara e
per nulla circostanziata" che ha quindi limitato la capacità di ricordo
spontaneo degli intervistati. Prima di entrare nel merito, i CTU
osservano che il CTP Fiat non contesta la rilevanza del "ricordo
spontaneo", e quindi radicato nelle percezioni dei telespettatori,
quale parametro fondamentale per la stima dei maggiori oneri. Il CTP
Fiat, quindi, contesta la modalità (genericità della domanda)
attraverso la quale si è stimato il "ricordo spontaneo". I CTU sono
invece dell'avviso che è esattamente attraverso una domanda "generica"
che è possibile sollecitare un ricordo "spontaneo".
Se la domanda da "generica" diventa "specifica", il ricordo si
trasforma da "spontaneo" a "sollecitato". Per tali motivi, i CTU
respingono il rilievo del CTP Fiat.
Secondo il CTP Fiat, il campione degli intervistati nell'indagine SWG
non è stato preventivamente testato in termini di capacità di
riconoscimento del significato delle parole utilizzate nella domanda di
apertura (come "test su pista "). Per tale motivo, quindi, il ricordo
spontaneo sarebbe sottodimensionato a causa della scarsa conoscenza del
fenomeno in oggetto. In termini generali, i CTU sono consapevoli della
presenza di un possibile problema "semantico". Tuttavia è un problema
sempre presente in qualsiasi indagine di mercato volta a misurare il
ricordo spontaneo e quindi non sollecitato. In aggiunta a ciò, i CTU
fanno osservare che la quantificazione del maggior onere si basa sui
dati messi a disposizione nel corso della consulenza tecnica e che il
CTP Fiat non ha fornito un ipotesi di soluzione quantitativa a tale
possibile problema. Inoltre, pur prescindendo da tale conclusiva
considerazione, i CTU sottolineano che è comunque ragionevole presumere
che la parte del campione che non conosce o non sa cosa siano i "test
su pista", possa non aver visto la trasmissione Annozero o non
ricordare i contenuti (in particolare il filmato rilevante ai fini
della CTU, ovvero il test su pista). In entrambe le ipotesi, sarebbe
quindi corretto non tenere conto di tale porzione del campione per la
stima del ricordo attinente. Per quanto detto, i CTU non accolgono il
rilievo avanzato dal CTP Fiat, seppur in linea di principio
condivisibile.
Secondo il CTP Fiat, il profilo demografico del campione degli
intervistati non è coerente con le caratteristiche dei clienti di auto
a marchio Alfa Romeo. I CTU osservano che, a prescindere dalla
circostanza che il CTP Fiat non dice se tale fatto conduca ad una
sovrastima o sottostima del ricordo attinente e quindi se abbia
favorito o meno Fiat, la non coincidenza demografica tra l'universo di
riferimento dell'indagine SWG (circa 44 milioni di persone) e il target
Alfa Romeo a nulla rileva ai fini della rappresentatività, e quindi
della bontà, del campione. Infatti, se il punto di partenza è la
popolazione italiana e se attraverso opportune domande si è giunti a
quantificare (e qualificare) coloro che hanno un ricordo attinente e
che hanno modificato le proprie percezioni, questo segmento può non
coincidere con il target Alfa Romeo semplicemente perché sono due
insiemi concettualmente diversi. Inoltre, a rigor di logica statistica,
allo stesso risultato si giungerebbe a partire da un campione
rappresentativo del target Alfa Romeo. La percentuale del ricordo
attinente e di coloro che hanno modificato le proprie percezioni si
innalzerebbe, ma su un universo di riferimento più ridotto. Per tali
motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Fiat.
Sulla base delle stesse argomentazioni esposte nel punto precedente, il
CTP Fiat contesta la stima del ricordo attinente (sottostima) poiché
bassa è la percentuale degli intervistati esposti alla trasmissione.
Anche in questo caso, i CTU respingono il rilievo in parola per le
stesse motivazioni addotte nel punto precedente. Di conseguenza, la
proposta del CTP Fiat in merito alla rideterminazione del ricordo
attinente e della conseguente percentuale di coloro che hanno
modificato le proprie percezioni non viene accolta dai CTU poiché
basata su presupposti concettuali non condivisibili.
Quantificazione del danno: il quadro concettuale; CTP Fiat contesta
l'affermazione dei CTU secondo la quale un'eventuale somma dei maggiori
oneri e dei minori margini rappresenta un erronea duplicazione dei
valori del danno economico. In primis perché il risarcimento del danno
comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno, in secondo
luogo perché l'eventuale campagna di contrasto potrebbe essere
inefficace e quindi inadeguata ad annullare l'effetto sulle minori
vendite. Vero è che per stimare il danno di immagine è possibile fare
ricorso al metodo dei minori margini, tuttavia i minori margini e i
costi per la ricostruzione sono procedimenti alternativi, in quanto le
due componenti rappresentano due modalità per misurare lo stesso
oggetto, ovvero il danno di immagine. Con riferimento al secondo punto,
i CTU invece ritengono che la tesi non possa essere accolta poiché solo
attraverso l'introduzione dell'ipotesi di adeguatezza della campagna di
contrasto (che sia quindi in grado di annullare gli effetti sulle
minori vendite) è possibile annullare il rischio di sovrastima del
danno economico. La rimozione di tale ipotesi, infatti, comporterebbe
l'addebito al danneggiante del costo di una campagna di contrasto
inefficace le cui responsabilità sono del danneggiato. Una conseguenza
economicamente inaccettabile. Per quanto detto, i CTU respingono
l'osservazione in parola procedimento di quantificazione del danno:
costo della comunicazione di contrasto.
In linea di principio, i CTU infatti ritengono che un procedimento
razionale, quindi dimostrabile e verificabile, di formulazione di un
budget di comunicazione richieda anzitutto la qualificazione degli
obiettivi, in secondo luogo l'identificazione e la quantificazione del
target, in seguito la stima del gross rating point (frequenza e
copertura) e solo nella fase finale la stima del costo per gross rating
point e quindi la quantificazione della spesa prevista. La successione
ordinata di tali elementi dimostrabili e verificabili non sono stati
forniti dal CTP Fiat la stima fornita dai CTU è verificabile, a
differenza di quella proposta dal CTP Fiat.
1. Procedimento di quantificazione del danno: valorizzazione delle
minori immatricolazioni: Secondo il CTP Fiat, il prezzo è la variabile
che meglio esprime il valore di una marca (e quindi dell'immagine)
nella prospettiva dei consumatori. I CTU concordano pienamente su tale
punto; tuttavia ai fini della quantificazione del danno, la corretta
prospettiva non è quella del consumatore ma dell'azienda, poiché
l'impoverimento economico riguarda quest'ultima e non il primo. Ciò
posto, l'impoverimento economico di un'azienda è sempre pari alla
riduzione del profitto e quindi pari alla diminuzione dei ricavi al
netto dell'incremento dei costi necessari per il conseguimento degli
stessi. Secondo il CTP Fiat, il profitto è funzione anche dei processi
aziendali o del modello di business (che impatta sui costi), oltre che
del valore percepito della marca (che impatta sul prezzo). Sempre
secondo il CTP Fiat, l'immagine di marca e il relativo danno è una
dimensione che ha valore solo nell'ottica esterna (del cliente) e non
anche interna (l'azienda). Su tale rilievo, i CTU riaffermano quanto
argomentato nel punto precedente. Da un punto di vita economico, da ciò
consegue che, coeteris paribus, due aziende con modelli di business
diversi (nell'esempio del CTP Fiat, due aziende con un diverso peso
costi fissi versus variabili) otterranno un diverso risarcimento a
titolo di danno perché differente è il capitale investito e la
rischiosità del business. L'azienda con maggiori costi fissi, che ha un
capitale investito superiore ed è quindi esposta a rischi maggiori,
riceverà un risarcimento superiore rispetto all'azienda che ha
esternalizzato la produzione perché lo stesso evento dannoso produce in
capo alla prima un maggiore impoverimento economico rispetto alla
seconda. Per tali motivi, i CTU quindi respingono il rilievo in parola
mosso dal CTP Fiat. I CTU concordano sulla circostanza che il dato sui
costi variabili (quale migliore proxy dei costi incrementali) si basi
su quanto fornito dai CTP Pai. Tuttavia, i CTU hanno ritenuto
ragionevole tale dato e lo hanno quindi preso a riferimento per la
stima del danno, inoltre, nelle sue osservazioni alla CTU, il CTP Fiat
non ha fornito ulteriori elementi a supporto di tale dato: i CTU
pertanto confermano che il peso dei costi variabili è pari al 70%. In
ogni caso, i CTU fanno presente che eventuali rettifiche dell'incidenza
dei costi variabili, in un intervallo ragionevole, non modificano la
funzione di controllo attribuita al metodo dei minori margini e quindi
non incidono sulla quantificazione del danno proposta dai CTU,
determinata in via principale ed esclusiva attraverso il metodo dei
maggiori oneri.
In termini generali, i CTU condividono quanto evidenziato dal CTP Fiat
in merito alla necessità di considerare il valore attualizzato dei
flussi (quindi opportunamente scontati per tener conto della
probabilità di manifestazione degli stessi) generati nel corso
dell'intera vita prospettica dei clienti. Tuttavia, nel caso in esame,
è la determinazione di un periodo rilevante limitato nel tempo (da
marzo a giugno 2011 e che il CTP Fiat non ha contestato) che rende
concettualmente contraddittoria, e quindi errata, la stima dei flussi
nel corso dell'intera vita prospettica dei clienti. Infatti, se il
periodo di manifestazione del danno è limitato nel tempo, ciò implica
che le condizioni ex-ante (pre evento dannoso) vengono a ripristinarsi
subito dopo la fine del periodo rilevante. Di conseguenza, la vita
prospettica del cliente trova il suo limite proprio nella durata del
periodo rilevante. Il procedimento di calcolo dei CTU ha quindi tenuto
conto della vita prospettica, ma nei limiti del periodo rilevante. Se
non procedesse in questo modo, si otterrebbe una sovrastima del danno.
Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo in questione.
Sulla base delle considerazioni esposte, i CTU quindi confermano il
valore limite superiore del danno, ottenuto attraverso il metodo di
controllo (minori margini). Fanno infine notare che le differenze nei
valori riportati dal CTP Fiat rispetto a quelli dei CTU dipendono dagli
arrotondamenti sul numero delle minori immatricolazioni. Se si segue il
procedimento del CTP Fiat, ovvero post arrotondamenti, il limite
superiore del danno passa da euro 4.998.572 a euro 4.999.923 con un
incremento pari a euro 818.
Tuttavia anche se si accoglie tale rettifica, del tutto trascurabile,
le conclusioni resterebbero in ogni caso invariate poiché il valore del
danno, determinato in via esclusiva con il metodo dei maggiori oneri,
sarebbe comunque inferiore rispetto al limite superiore determinato con
il metodo dei minori margini.
Valorizzazione del costo della campagna di comunicazione di contrasto.
Secondo il CTP Fiat, la campagna di contrasto non può basarsi su
elementi informativi piuttosto che emozionali (secondo la tesi dei CTU)
poiché la comunicazione lesiva è stata veicolata attraverso un format
(trasmissione Annozero), un media (TV pubblica), tecnici (soggetti
terzi coinvolti), una location (pista di Vairano) e una fonte
(Quattroruote) credibili. In ciò risiede pertanto la motivazione
dell'articolata lista proposta dal CTP Fiat (di cui si è parlato in
precedenza). A tal riguardo, i CTU restano dell'avviso che la
comunicazione lesiva sia stata invece veicolata all'interno di un
format televisivo di taglio giornalistico e non emozionale. La mission
della trasmissione è di informare e non di suscitare emozioni. Con ciò
i CTU non intendono dire che la trasmissione in oggetto non sia in
grado di suscitare emozioni, ma semplicemente che l'obiettivo ultimo di
un tale format televisivo, condotto da un noto giornalista, resta
quello di informare l'opinione pubblica sui temi di attualità, quale
quello oggetto della trasmissione del 2 dicembre 2010. Per tali motivi,
i CTU restano dell'opinione che la contro-comunicazione debba basarsi
su contenuti informativi più che emozionali. Il dettaglio dei costi di
ogni singola voce della lista fornito dal CTP Fiat nelle sue
osservazioni, se da un lato va nella direzione di una maggiore
trasparenza del procedimento di stima adottato, dall'altro non rileva
rispetto alla logica sottesa al procedimento di stima del danno
attraverso il metodo dei maggiori oneri adottato dai CTU, come detto in
precedenza.
In conclusione, il danno patrimoniale della Fiat, deve essere
quantificato nella già più volte sopra indicata somma di euro 1,75
milioni, per valore capitale. Tale importo è stato espresso dai CTU, e
come tale recepito dal Tribunale, in una somma quantificata all'epoca
del fatto, e, pertanto, integrando un debito di valore, deve essere
rivalutato, in base agli indici Istat, dal fatto ad oggi. All'importo
indicato devono essere aggiunti anche gli interessi legali sulla somma
calcolata all'epoca del fatto (2\12\2010) ed indi via via annualmente
rivalutata sino alla data odierna, secondo la metodologia di conteggio
applicabile, in via generale, ai debiti di valore (Cass. Civ. 1712/95).
La attorea domanda risarcitoria, sotto il profilo di un danno
patrimoniale deve dunque essere definitivamente accolta, in una somma
capitale 1,75 milioni di Euro, oltre accessori, secondo quanto sopra
precisato.
2. DANNO NON PATRIMONIALE
Risulta sussistente in capo alla attrice (anche) un danno non
patrimoniale, di per sé stesso concettualmente e quantitativamente
svincolato dal pregiudizio economico, che, sulla scorta di tutti gli
elementi in causa acquisiti, deve essere calcolato come segue.
Al proposito l'attrice (in particolare riferendosi al disposto
dell'art. 2 Cost, ed ai principi enunciati dalla Suprema Corte,
segnatamente Cass S.U 11\11\2008 n 26972) ha fatto riferimento al
proprio onore e alla propria reputazione di persona giuridica,
risarcibili, in caso di lesione, anche in assenza di reato, ed ha
indicato, per la liquidazione equitativa di tale suo pregiudizio, una
serie di parametri, quali la gravità del fatto pregiudizievole
conseguente alla diffusione di una notizia diffamatoria e\o
denigratoria, comunque non vera; la grande diffusione della notizia
lesiva conseguente al mezzo di ampia propagazione integrato dalla
televisione; la amplificazione indotta dalla successiva collocazione in
Internet della trasmissione oggetto di causa, avente l'effetto di
perpetuare la durata della notizia non veritiera; la qualità di essa
attrice (soggetto offeso) di massima azienda automobilistica italiana;
il prestigio dello storico marchio Alfa Romeo, conosciuto come "di
eccellenza" su tutti i mercati.
Criteri adottati dal Tribunale per la quantificazione del danno (non patrimoniale).
Ravvisata l'esistenza oggettiva di un fatto denigratorio fonte di
responsabilità in capo ai soggetti sopra indicati, vengono ora
enunciati gli orientativi criteri per la determinazione del quantum
(non patrimoniale) seguiti da questo Tribunale, sulla scorta dei
criteri giurisprudenziali in materia (chiaramente esplicitati, tra le
altre, nelle sentenze del Tribunale Venezia 5 giugno 2002, in Dir.
Eccl. 2003, II, 64.; e 29\2\2000 edita in Danno e Responsabilità 2001,
536 con nota Pino).
Osserva il Tribunale che, secondo l'ormai consolidato insegnamento
della Suprema Corte, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli
casi "previsti dalla legge", e cioè, in base ad una interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il
fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso
la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
derivante dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
dall'ordinamento, anche privo di rilevanza costituzionale; (b) quando
ricorra una delle fattispecie in presenza delle quali la legge
espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al
di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la persona offesa avrà
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla
lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso
tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
(c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti
inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale:
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al
contrario di quanto succede nelle prime due ipotesi, non sono
specificamente indicati dalla legge, ma devono essere individuati caso
per caso dal giudice (in tal senso, Cass. Sez. Un., 11.11.2008, n.
26972).
Segnatamente, quanto al caso di specie, l'onore e la reputazione -la
quale ultima si identifica, così come già accennato, anche per le
società, con il senso della dignità personale in base all'opinione del
gruppo sociale nello specifico contesto storico di riferimento-
costituiscono diritti della persona (fisica o giuridica che sia)
costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di
un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059
cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non
patrimoniale (cfr. Cass., 20.10.2009, n. 22190).
In punto quantificazione del danno non patrimoniale, peraltro, non
essendovi, in riferimento alla fattispecie che qui interessa "di non
veritiera denigrazione a mezzo televisione", indici legislativamente
predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in
via equitativa, attenendosi, al fine di giungere ad una quantificazione
il più possibile corretta e motivata, a parametri di carattere
generale, quali: il "bacino di utenza", la gravita dell'offesa,
l'intensità del dolo o della colpa, la notorietà e la posizione
personale e sociale del soggetto leso, il clamore suscitato dalla
pubblicazione. In altre parole, la liquidazione non può che essere
effettuata in via equitativa (Cass. Civ. 24\5\2010 n 12626) con
riferimento al danno da lesione dell'immagine sociale e professionale,
che di per sé, in funzione della sua particolare identità, costituisce
appunto un danno reale, che deve essere risarcito anche a titolo di
responsabilità extracontrattuale (Cass. Civ. 9233\2007; 14977\2006;
11103/1998).
E' dunque corretto fare ricorso, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c,
alla liquidazione equitativa, certo ammissibile, anche secondo la
giurisprudenza di legittimità, nel caso di lesione alla reputazione di
una società, in quanto, normalmente, in riferimento alle persone
giuridiche, la pur svolta attività istruttoria non consente di dare
contezza precisa della misura del pregiudizio patito. Alla liquidazione
equitativa, del resto, il giudice deve fare ricorso, tutte le volte
che, essendo certa l'esistenza del danno, risulti impossibile o
estremamente difficoltoso provare la precisa consistenza e durata del
nocumento subito (Cass. Civ. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996) da un
soggetto giuridico.
Ora, nel caso in esame, l'oggettivo contenuto delle parole e dei
comportamenti del sig. F., risultati dimostrati a seguito delle
espletata istruttoria, è venuto a costituire fonte oggettiva di prova
dei fatti, permettendo di accertare la sussistenza di danni non solo
materiali ma anche immateriali ugualmente derivanti dalla lesione
all'immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale del Gruppo
Fiat, sub- brand Alfa Mito.
Segue: la concreta quantificazione del pregiudizio; esame dei fattori di determinazione del danno che questo Tribunale adotta.
Primo fattore di determinazione: il mezzo dell'offesa in riferimento al numero di persone offese.
Ritiene il Tribunale che il mezzo dell'offesa (quale aspetto esterno -
relazionale), in rapporto al numero di persone offese (quale aspetto
interno), sia il fattore che deve essere posto alla base della
determinazione del "danno non patrimoniale" di una società, in
considerazione del fatto che, una volta ravvisata (come nel caso di
specie è stata ravvisata) l'esistenza di un fatto diffamatorio, fonte
di responsabilità in capo ali 'offensore, lo strumento utilizzato per
la comunicazione della offesa, determina, in capo a ciascuna ed a tutte
le persone offese, in funzione del numero di persone che ne vengono a
conoscenza, il raggio di offensività, venendo così ad influire in modo
determinante sulla consistenza della lesione della reputazione del\i
soggetto\i passivo\i.
Nel caso in esame, l'offesa è stata arrecata a una società, quale è la
Fiat, composta da un assai rilevante numero di persone e mediante il
ricorso ad uno strumento di comunicazione di massa, quale è la
televisione, nell'ambito di una trasmissione che, pacificamente
(secondo quanto già più volte riferito), è stata seguita da 5.129.000
spettatori, con uno share del 20,90 % (doc n 3 di parte attrice e non
contestazione del dato ivi riportato).
Il raggio dell'offesa deve quindi ritenersi particolarmente vasto.
Quanto al mezzo di comunicazione, è notorio, infatti, che quello
televisivo, per la sua natura, presenta caratteristiche del tutto
peculiari e, certamente, assai più penetranti rispetto a tutti gli
altri. Tale diversità si manifesta soprattutto nella rilevante capacità
di persuasione, che la trasmissione televisiva, in quanto messaggio nel
quale confluiscono ed interagiscono parole ed immagini scenografiche,
esercita sul pubblico, grazie alla sua capacità di penetrazione nella
sfera privata - e persino "domestica" dei telespettatori, con
un'immediatezza ed una forza di suggestione non paragonabili, e,
comunque, nettamente superiori, a quella dei mezzi di comunicazione
cartacei o di solo audio. La diffusione televisiva di informazioni non
vere è suscettibile, pertanto, a livello di pregiudizio esterno, di
ledere in modo particolarmente grave l'onore e la reputazione dei
soggetti terzi eventualmente offesi dall'atto denigratorio.
Senza contare che, sempre in riferimento alla effettiva portata delle
notizie diffuse nella puntata televisiva 2\12\2010, non privo di
rilevanza appare il fatto che la trasmissione "Annozero" sia stata
programmata in prima serata su una rete nazionale (RAI Due),
allorquando il pubblico tocca, di norma, la punta massima e gli
ascoltatori prestano la massima attenzione ai programmi seguiti.
Quanto al numero di persone offese, evidenziata la indubbia difficoltà
di effettuare una precisa quantificazione del pregiudizio non
patrimoniale di una persona giuridica, che, non può per sua natura -
quale Ente astratto - istituzionalmente, provare dolore, osserva il
Tribunale che la misura del pregiudizio interno della sofferenza non
può che essere calcolata in funzione del riflesso nei vari soggetti
passivi che - organicamente - la compongono. Richiamati, pertanto,
disgiuntamente i già ricordati contenuti tanto dell' art. 21 quanto
dell'art. 2 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono diritti
inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali
ove si svolge e si realizza la sua personalità, osserva il Tribunale
che la lesione alla reputazione della Fiat Group non può che avere
avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai
rilevante numero di lavoratori Fiat, in quanto Casa Produttrice a
rilevanza nazionale ed internazionale, in riferimento allo storico
marchio Alfa Romeo, per molti anni notoriamente percepito, nella
coscienza sociale, come leader, in Italia, per le vetture sportive ad
uso quotidiano. Infatti, per il concetto di immedesimazione organica,
in base al quale le persone giuridiche esprimono la loro volontà ed il
loro modo di essere attraverso le persone fisiche che ne fanno parte,
non può che acquistare rilievo, per esprimere il coinvolgimento
psicologico in termini di patema d'animo di una società, in riferimento
al pregiudizio del suo buon nome, dell'immagine e della reputazione, la
considerazione dell'Ente, che i vari lavoratori, a qualunque titolo
operanti all'interno della società, percepiscono da parte della
collettività.
Si richiamano, al proposito, i principi autorevolmente enunciati dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 12929\2007, che consentono di
ritenere, anche per le persone giuridiche, la risarcibilità anche del
danno non patrimoniale conseguente al danno all'immagine quale lesione
di una situazione di rilievo costituzionale, in rapporto ai vari
aspetti sopra riferiti.
Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene che, in funzione
del "primo fattore di determinazione", il danno non patrimoniale
dell'attrice debba essere equitativamente indicato in euro 5.000.000
(cinque milioni), per capitale già attualizzato alla data odierna,
oltre accessori secondo quanto infra indicato.
Nell'effettuare tale quantificazione, vengono considerati, unicamente
come punto di partenza, utilizzabile come "ordine di grandezza"
comparativa, una serie di casi, analogicamente riguardanti offese
all'onore, ma del tutto differenti in riferimento "al raggio di
offensività" ed al "numero di persone offese", in quanto inerenti ad
ipotesi di denigrazione a mezzo stampa nei confronti di una sola
"persona fisica", decisi dalla Corte di Appello di Torino, Sezione III
Civile (e, così, segnatamente, RG 1604/998; RG 1727\2000; RG 843/2002;
RG2178\2002).
Secondo fattore di determinazione: la gravità dell'offesa.
Già si è diffusamente argomentato sul fatto che, nel caso di specie, il
fatto addebitato ai convenuti sopra indicati sia risultato integrare
una diffamatoria ed inveritiera informazione foriera di danni; così
come già si è argomentato sul fatto che l'illecito sopra descritto
abbia determinato effetti pregiudizievoli non per l'intera Fiat Group,
ma solo in riferimento al marchio Alfa Romeo Mito (Family brand)
sub-brand Alfa Mito . Diversamente da quanto allegato da parte attrice,
infatti, secondo quanto già sopra illustrato, la negativa presentazione
del prodotto "vettura Alfa Mito", pur inserita "dopo e nell'ambito" di
una presentazione critica della politica produttiva e di ricerca
dell'intero Gruppo Fiat e delle sue scelte aziendali, non è venuta ad
assumere il valore di "simbolo negativo" della complessiva immagine
dell'attorca società, e non ha comportato un effetto denigratorio "di
trascinamento" per tutta la attorea Casa Automobilistica, avendo invece
limitato i suoi effetti dannosi al sub brand Alfa Mito.
Ritiene pertanto il Tribunale che, in base alle considerazioni che
precedono, il valore risarcitorio sopra indicato debba essere diminuito
nella misura della metà, e, così quantificato, per valore capitale, in
euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), oltre accessori.
Terzo fattore di determinazione : la personalità dell'offeso
Tale criterio attribuisce rilevanza, nel momento della realizzazione
del comportamento lesivo (Cass. 9\8\2001), all'onore dell'offeso.
Già si è accennato che sotto tale profilo, nella fattispecie, quanto
alla reputazione personale e professionale della Fiat in riferimento
alla vettura Alfa Mito, oltre alla "prova del fatto " (diffusione di
non veritiere notizie diffamatorie"), è stata fornita, secondo quanto
già illustrato, anche la "prova dell'evento lesivo" subito dalla parte
danneggiata, tanto da consentire di ritenere senz'altro sussistenti i
presupposti per la liquidazione del danno (Cass. Sez. III, 10\5\2001,
n. 6507; Corte Cost. n 372 del 1994).
Osserva, sul punto, il Tribunale che la circostanza che l'attrice fosse
una Casa Automobilistica particolarmente nota, anche per la sua storica
collocazione sul territorio nazionale, se, da un lato, ha comportato un
maggiore impatto rendendola particolarmente "vulnerabile" proprio per
il rapporto di credibilità e di fiducia che la legava agli "spettatori
potenziali acquirenti", dall'altro lato, peraltro, ha comportato, in
capo alla attrice, la necessità di dovere tollerare come "naturale" una
maggiore esposizione alle critiche.
Ritiene, pertanto, il Tribunale, in riferimento al fattore in esame,
che il duplice aspetto di valutazione sopra illustrato, non possa
comportare alcuna variazione, né in positivo né in negativo, sulla
quantificazione dell'attorco danno.
Quarto fattore di determinazione: il comportamento post factum dell'offensore.
Già si è argomentato in merito alla irrilevante (ai fini risarcitoli),
preventiva e successiva alla trasmissione 2\12\2010, offerta di parte
convenuta di far partecipare un rappresentante "di spicco" della Fiat
alla puntata di Annozero 2\12\2010 o ad una successiva trasmissione per
"esporre le proprie argomentazioni difensive", oppure di far
predisporre un comunicato "difensivo, di replica" da leggere durante
una (successiva a quella del 2\12\2010) puntata di Annozero. Come già
accennato, in riferimento alla problematica in esame, se da un lato,
deve essere esclusa qualsiasi "responsabilizzazione in concorso della
società Fiat Group" (nell'ottica dell'art. 1227 c.c.), dall'altro lato,
non risulta acquistare un significato apprezzabile sulla entità del
pregiudizio risarcibile la comunque ininfluente offerta di poter
esporre o far pervenire "le proprie ragioni" nella trasmissione
2\12\2010, oppure in "una successiva puntata di Annozero", nell'ambito
della quale, peraltro, non sono state, dalla parte convenuta, neppure
indicate le modalità di comunicazione ed il contesto di inserimento.
Secondo quanto già riferito, per poter parlare di un effetto (anche
solo parzialmente) riparatorio del pregiudizio non patrimoniale,
avrebbe invece dovuto risultare la concreta adozione, da parte degli
offensori, di comportamenti volti a direttamente rimediare, in modo
tecnicamente efficace e tempestivo, alle conseguenze della loro offesa.
Per contro, da parte dei convenuti già sopra indicati come responsabili
dell'illecito, non solo non è stato adottato alcun comportamento
riparatorio, ma, anzi, con l'inserimento sul sito Internet della
trasmissione Annozero del filmato della puntata del 2 dicembre 2010, è
stata realizzata una condotta successiva volta a notevolmente aggravare
il danno, amplificandone la portata.
E' notoria infatti la facile ed ampia accessibilità da parte di un
numero vasto ed indeterminato di persone alla rete Internet; ed è
oggettivo l'apprezzabile lasso temporale (superiore ad un anno)
intercorso dal fatto ad oggi.
La quantificazione del danno non patrimoniale deve, dunque, prevedere
un aumento più che doppio rispetto alla somma sopra indicata, giungendo
così alla sua definitiva determinazione nella misura di euro 5.250.000
(cinquemilioniduecentocinquantamila), calcolati ai valori attuali,
oltre interessi legali, secondo quanto infra indicato.
Effettuati tutti questi rilievi in tema di danno non patrimoniale,
ritiene - peraltro - il Tribunale che il pregiudizio in esame,
consistente nell'offesa alla persona giuridica Fiat Group in
riferimento alla vettura Alfa Mito, sia suscettibile di parziale ma
sensibile riparazione, tale da determinare la riduzione del danno in
una misura che il Tribunale ritiene di quantificare in euro 2.000.000
(due milioni), pari ad oltre 1\3 di tale voce di danno, mediante la
pubblicità per estratto della presente sentenza (così come infra meglio
specificato sotto la voce "facere", in risposta alle accoglibili
richieste di parte attrice).
In particolare, la forma di pubblicità del dispositivo della sentenza
nei n. 4 prestigiosi giornali da parte attrice indicati, dei quali tre
sono quotidiani ed il quarto è una autorevole Rivista specializzata in
campo automobilistico, in quanto predisposta a fare conoscere al vasto
pubblico dei lettori la sussistenza del diritto offeso e la conseguente
necessità di reintegrazione (Cass. 18/11/1998 n 11603), può senz'altro
contribuire a ridurre in forma specifica gli effetti negativi
dell'offesa all'onore integrante il danno non patrimoniale subito dalla
Fiat Group.
Ciò per la attitudine di tale plurima pubblicazione a raggiungere,
complessivamente, un assai rilevante numero di persone, comunicando ai
lettori, sia pure sinteticamente, la informazione che nella puntata
2\12\2010 di Annozero, non sono state trasmesse informazioni
tecnicamente corrette in merito alla "qualità prestazionali" della
vettura Alfa Mito, nel confronto tra tale vettura Fiat e le altre due
autovetture, appartenenti alle già più volte citate Case
Automobilistiche concorrenti.
Il danno non patrimoniale, risarcibile mediante la corresponsione di
una somma di denaro, subito dall'attrice, viene dunque definitivamente
ridotto ad euro 3.250.000, oltre, trattandosi di un debito espresso
all'attualità, interessi legali sulla somma prima devalutata al
2\12\2010 ed indi via via annualmente rivalutata sino alla data odierna
(secondo i già indicati criteri della Suprema Corte).
In conclusione, la quantificazione del danno (patrimoniale e non
patrimoniale) della attrice deve essere espressa in euro 7.000. 000
(sette milioni).
Di questi, la parte risarcibile mediante risarcimento "per
equivalente", e cioè attribuendo alla vittima una somma di denaro
commisurata alla entità del pregiudizio da riparare, deve essere
quantificata in euro 5.000.000 (cinquemilioni) ottenuti dalla somma di
euro 1.750.000 (per danno patrimoniale) più euro 3.250.000 (per danno
non patrimoniale) secondo i parametri ed i conteggi sopra
dettagliatamente indicati, oltre, per il primo importo di euro
1.750.000 - in quanto espresso "all'epoca del fatto" rivalutazione del
capitale dal 2\12\2010, in base agli Indici Istat ed interessi legali
sulla somma via via annualmente rivalutata sino alla data odierna; e,
per il secondo importo di euro 3.250.000, in quanto espresso
all'attualità, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla
data del fatto (2\12\2010) ed indi via via annualmente rivalutata fino
ad oggi; oltre, infine, interessi legali, da oggi al saldo, sull'intero
importo così ottenuto, per la conversione del debito da valore in
valuta.
Peraltro, a tale forma risarcitoria espressa in denaro, in accoglimento
della attorea richiesta, deve essere aggiunta, in quanto parte
integrante del risarcimento totale, quella del risarcimento informa
specifica, mediante la imposizione (secondo quanto illustrato al
paragrafo che segue, intitolato "facere") ai due soggetti responsabili,
di una attività volta a procurare alla danneggiata società, una
parziale, diretta riparazione in grado di diminuire il pregiudizio non
patrimoniale nella misura di euro 2.000.000 (e così da euro 5.250.000
ad euro 3.250.000.000, secondo quanto già illustrato).
FACERE Come già sopra accennato, argomentando degli effetti negativi
sofferti a seguito della divulgazione della denigratoria notizia" di
Annozero, parte attrice, in punto "quantificazione del danno non
patrimoniale, ha chiesto, oltre ad una somma risarcitoria, anche la
pubblicazione della presente sentenza, quale mezzo ritenuto efficace ai
fini della riduzione del pregiudizio subito, nonché l'ordine di
rimozione della puntata televisiva 2\12\2010, "foriera di danni," dal
sito Internet di Annozero, per evitare il moltiplicarsi degli effetti
dannosi già prodotti.
Entrambe le richieste sono accoglibili, in quanto fondate.
Quanto alla pubblicazione, il Tribunale, richiamando quanto già sopra
esposto, osserva che, nella peculiarità del caso di specie, che ha
comportato la ampia diffusione di una non veritiera notizia lesiva
della reputazione attorea, la pubblicazione, a spese dei soccombenti,
del dispositivo della presente g sentenza mediante inserzione per
estratto del suo dispositivo, su giornali di primaria importanza e di
rilevante tiratura, quali sono "La Stampa", "La Repubblica", " Il
Corriere della Sera" e "Quattroruote", essendo del tutto suscettibile
di raggiungere un elevato numero di "spettatori della puntata di
Annozero del 2\12\2010", costituisce indubbiamente un efficace mezzo
per ridurre gli effetti negativi, come sopra quantificati, di carattere
non patrimoniale, del distorto messaggio diffuso mediante la
trasmissione televisiva per cui è causa.
Per contro, la pubblicazione dell'estratto della sentenza, ad avviso
del Tribunale, non può esplicare i suoi effetti sulla quantificazione
del danno patrimoniale, la cui entità, in base a tutte le osservazioni
e valutazioni tecniche sopra espresse, segnatamente con il recepire la
motivata consulenza collegiale di ufficio, non può che essere
parametrata, nella misura già sopra indicata di euro 1.750.000,
unicamente in funzione del costo di una idonea campagna pubblicitaria,
che in quanto volta a contrastare gli effetti di una serie di distorte
informazioni fornite in una trasmissione televisiva, non può che essere
svolta tramite nuove informazioni audiovisive, "di pari impatto e
suggestione" rispetto a quelle di Annozero.
In definitiva, ritiene, il Tribunale, visti l'art. 2058 c.c., nonché
l'art. 120 cpc, che la attorea richiesta di pubblicazione del
dispositivo della sentenza, debba essere accolta, costituendo, un
efficace rimedio volto a limitare, e, pertanto a parzialmente
risarcire, il danno non patrimoniale conseguente alla divulgazione
della già più volte ricordata, denigratoria e non veritiera notizia
riguardante la vettura Alfa Mito. In concreto, tale pubblicità dovrà
essere eseguita, per i tre quotidiani sopra indicati, entro giorni 15
dalla data di pubblicazione della presente sentenza in una delle
giornate di verosimile massima "tiratura", quali sono, in alternativa,
il venerdì, il sabato oppure la domenica, e, per la Rivista
Quattroruote entro giorni 45 da oggi.
Si richiama, a questo punto, per la migliore chiarezza del testo, che
la misura del predetto contributo riparatorio, in riferimento al
pregiudizio non patrimoniale, è già stata anticipata dal Tribunale, in
ragione di euro 2.000.000 (due milioni), comportando così una riduzione
della somma risarcitoria non patrimoniale da euro 5.200.000 ad euro
3.250.000.
In base al nuovo disposto di cui al 2° comma dell'art. 120 cpc (così
come sostituito ex art. 45, L. 18\6\2009 n 69, applicabile nel presente
procedimento in quanto instaurato successivamente al 4\7\2009) che
letteralmente prevede: "se l'inserzione non avviene nel temine
stabilito dal giudice, può procedervi la parte in favore della quale è
disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato", ritiene,
inoltre, il Tribunale di autorizzare, sin da ora, in caso di mancata
esecuzione da parte dei convenuti della sopra disposta pubblicità della
sentenza nei modi e nei termini sopra indicati, la parte attrice a
provvedere direttamente (Cass. Civ. 10\9\1974 n 2449) alla
pubblicazione del dispositivo, a spese dei convenuti condannati.
L'ordine di rimozione dal sito Internet di Annozero, infine, risulta
ugualmente accoglibile, in quanto indubbiamente indispensabile mezzo
atto ad evitare che gli effetti pregiudizievoli - scaturenti dalla
diffusione della notizia diffamatoria - vengano ulteriormente
amplificati e procrastinati nel tempo, determinando un notevole aumento
del danno ad oggi arrecato; e, pertanto, tale accorgimento, viene dal
Tribunale disposto nei confronti della parte convenuta con effetto
immediato.
In conclusione, deve essere pronunciata la condanna solidale dei
convenuti C. F. e RAI, Radiotelevisione Italiana, spa, a pagare
all'attrice l'importo capitale di euro 5.000.000 (quale somma degli
addendi di euro 1750.000 ed euro 3250.000), oltre accessori secondo
quanto sopra indicato. Deve altresì essere pronunciata la condanna
solidale dei convenuti, sig. F. e spa RAI a provvedere a proprie spese
alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, nei tempi e
nei modi sopra indicati, sui giornali "La Stampa", "La Repubblica", "
Il Corriere della Sera" e "Quattroruote", nonché a rimuovere
immediatamente e definitivamente, a propria cura e spese, dal sito
Internet di Annozero, la puntata del 2\12\2010 teletrasmessa su RAI Due.
Quanto alle spese processuali, vista la soccombenza dei convenuti F. e
RAI senza che - peraltro - la assoluzione di M. S., che ha adottato una
difesa totalmente unitaria, anzi addirittura identica a quella degli
altri due convenuti, abbia invece influito in maniera apprezzabile
sull'economia dell'intero processo, e, considerata altresì la
delicatezza delle questioni trattate in merito a tale specifica
problematica, vista altresì la riduzione del quantum risarcitorio, in
rapporto alle apprezzabilmente maggiori richieste dell'attrice, che
hanno contribuito a determinare la necessità di compiere una
approfondita istruttoria anche in tema di calcolo del "pregiudizio";
nei rapporti tra Fiat Group, da una parte, e F.-RAI, dall'altra parte,
previa compensazione in ragione di 1\2, deve essere pronunciata la
condanna solidale del sig. F. e della spa RAI, a rimborsare all'attrice
la restante metà delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
nei rapporti tra Fiat Group e S., invece, pur nella attorea
soccombenza, ma in considerazione delle già ricordate circostanze,
sussistono giusti motivi perché le spese siano interamente compensate.
Le spese di CTU, infine, comunque necessarie per accertare la portata
tecnica della non veritiera notizia diffamatoria e la entità del danno,
devono essere definitivamente poste, per una metà, a carico solidale
del sig. F. e della spa Rai, e, per la restante metà a carico della
parte attrice, nella misura già liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TORINO
definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, assolve M. S. da ogni domanda nei suoi confronti proposta;
premesso che attraverso l'indagine peritale d'ufficio è stato possibile
accertare che : l'informazione veicolata dal sig. C. F. nel corso della
trasmissione su Raidue di Annozero del 2\12\2010 era incompleta e
parziale e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una
percezione errata del confronto tra le autovetture;
che tale non veritiera informazione ha generato un danno d'immagine per
il sub- brand Mito della Fiat Group, che si è manifestato in un
cambiamento nella percezione dei clienti, pari all'1,2% dei
telespettatori, coerente con una discontinuità di risultati in termini
di minori immatricolazioni;
che peraltro il danno d'immagine non ha riguardato il family brand Alfa
Romeo e il Gruppo Fiat se non nei limiti del danno sofferto dal
sub-brand Mito;
che il danno economico- patrimoniale, rapportato al costo di una idonea
campagna di contrasto, è risultato quantificabile in 1,75 milioni di
euro;
accertato, dunque, in riferimento ai fatti di cui sopra, che
l'informazione fornita dal signor C. F. nella trasmissione di Annozero,
in onda su RaiDue in data 2 dicembre 2010, è non veritiera e
denigratoria;
accertato, in particolare, che il test di Annozero, nel quale la
vettura, Alfa Mito veniva presentata come "perdente" non è tecnicamente
valido;
accertato che il diverso test effettuato da Quattroruote, nella
trasmissione RaiDue del 2\12\2010, presentato come sovrapponibile, non
è invece né identico né confrontabile con quello di Annozero;
accertato che, nel confronto complessivo tra i tre modelli di
autovetture Alfa Romeo Mito QV, Mini Cooper e Citroen DS, diversamente
da quanto asserito e comunicato dal signor C. F., la rivista
Quattroruote aveva proposto una graduatoria in cui la Alfa Mito QV
risultava prevalere su Citroen DS e Mini Cooper S, titolando: "Mito e
DS3 affrontano l'inossidabile Mini sulla nostra pista.
Tra i cordoli vince l'anglo - tedesca, ma nella vita di tutti i giorni
è meglio l'italiana" e commentando, da un punto di vista pratico: "DS3
e Mito QV non ce l'hanno fatta a mettere le ruote davanti
all'inossidabile Cooper S. Poi si passa dalla pista alla strada: qui
entrano in gioco altri fattori, e, allora, la situazione si ribalta,
favorendo la Mito, meno estrema, forse, ma più vivibile";
accertato ulteriormente che un confronto di carattere strettamente
tecnico, anche limitato ai soli parametri di sportività, avrebbe
comunque portato al risultato che la vettura Alfa Romeo Mito "restava
in linea" con le concorrenti vetture Mini Cooper e Citroen DS; ritenuto
che la non veritiera informazione denigratoria teletrasmessa su Raidue
nella puntata 2 dicembre 2010 di Annozero ha cagionato alla s.p.a. Fiat
Group, sub - brand Alfa Romeo Mito un danno patrimoniale e non
patrimoniale, complessivamente quantificabile in euro 7.000.000 (sette
milioni) ottenuti dalla somma dei valori capitali di euro 1.750.000
(per danno patrimoniale) e di euro 5.250.000 (per danno non
patrimoniale), oltre accessori;
ritenuto che il danno non patrimoniale, consistente nell'offesa alla
persona giuridica Fiat Group in riferimento alla vettura Alfa Mito, è
suscettibile Ai parziale, e precisamente nella misura di euro 2.000.000
(due milioni), reintegrazione informa specifica, mediante la pubblicità
per estratto della presente sentenza, che viene disposta secondo quanto
infra indicato;
ritenuto che la immediata rimozione dal sito Internet di Annozero della
puntata televisiva oggetto di casa appare necessaria per non aumentare
il pregiudizio risarcibile, e che, pertanto entrambe le misure sopra
enunciate devono essere disposte da questo Tribunale, con la
conseguenza che il danno residuo, risarcibile mediante la
corresponsione di una somma di denaro, in capo alla Fiat Group, sub -
brand Alfa Romeo Mito, risulta definitivamente e complessivamente
cristallizzato in euro 5.000.000 (cinque milioni) per valore capitale,
oltre accessori;
dichiara, in riferimento ai fatti lesivi per cui è causa, la
responsabilità del signor C. F. e della s.p.a. RAI Radiotelevisione
Italiana, e, per l'effetto
condanna in solido
il sig. C. F. e la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, con sede in
Roma ed in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire
alla spa Fiat Group Automobiles, con sede in Torino, ed in persona del
legale rappresentante pro tempore, i danni alla stessa cagionati nella
complessiva somma capitale di euro 5.000.000 (euro cinque milioni),
ottenuti dalla somma di euro 1.750.000 e di euro 3.250.000 secondo i
conteggi espressi in motivazione, oltre, per il primo importo di euro
1.750.000 rivalutazione del capitale in base agli Indici Istat a
partire dalla data del fatto e sino alla data odierna, nonché interessi
legali sulla somma via via annualmente rivalutata a partire dal
2\12\2010 e fino ad oggi; e, per il secondo importo di euro 3.250.000,
oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla data del fatto
(2\12\2010) ed indi via via annualmente rivalutata sino ad oggi; oltre,
infine, interessi legali, da oggi al saldo, sull'intero importo così
ottenuto, per la conversione del debito da valore in valuta;
condanna altresì in solido
il sig. C. F. e la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, con sede in
Roma ed in persona del legale rappresentante pro tempore alla
pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a proprie cure e
spese, entro giorni 15 da oggi, in una giornata di venerdì o sabato
oppure domenica, sui giornali "La Stampa", "La Repubblica", "Il
Corriere della Sera", ed entro giorni 45 da oggi sulla Rivista
"Quattroruote",
autorizzando altresì l'attrice a provvedervi direttamente nel caso che
la pubblicazione non venisse eseguita dalla parte obbligata con il
rispetto delle modalità e dei termini stabiliti;
ordina
alla parte convenuta la completa ed immediata rimozione, dal sito
Internet della trasmissione Annozero, del filmato della puntata di
Annozero del 2 dicembre 2010;
sulle spese processuali
nel rapporto tra Fiat Group e F.-RAI, previa compensazione in ragione di 1\2,
condanna in solido
C. F. e la spa RAI, a rimborsare all'attrice Fiat Group la restante
metà delle spese processuali, per l'intero liquidate, in ragione della
natura della causa, del valore della domanda e del lavoro svolto, come
da parcella, in complessivi euro 106,992,58 (di cui euro 2.062,58 per
esborsi, euro 6.930,00 per diritti di procuratore ed il resto per
onorari dì avvocato), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nel rapporto processuale tra Fiat Group e M. S.,
compensa interamente le spese processuali;
pone infine definitivamente a carico
solidale del sig. C. F. e della spa Rai le spese della CTU collegiale,
nell'importo già liquidato in corso di causa nella misura di 1\2
dell'intero; pone a carico della Fiat Group Automobìles spa la restante
metà delle spese di CTU.
Torino, 20 febbraio 2012
Il Giudice dott.ssa MAURA SABBIONE