Con ricorso depositato il 20.12.2005 parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) dichiarare l'inefficacia del licenziamento del ricorrente;
2) dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti tuttora operante; 3) condannare le parti resistenti in solido tra loro al pagamento, a titolo di danno alla professionalità nonché danno biologico, della somma di euro 15.000;
4) condannare i resistenti in solido tra loro, per differenze retributive, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) condannare i resistenti in solido, per differenze su ferie spettanti, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) condannare i resistenti in solido tra loro per differenze, permessi ed ex festività al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7) condannare i resistenti in solido tra loro, per T.F.R., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00;
8) dichiarare che l'evento dannoso del 27 luglio 2004 si è verificato per esclusiva colpa dei resistenti e conseguentemente condannare i resistenti solido tra loro al risarcimento dei danni tutti fisici subìti e subendi dal ricorrente per qualsiasi ragione conseguente al sinistro; con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio le società convenute, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'espletata istruttoria testimoniale e della disposta C.T.U., all'odierna udienza la causa stata discussa e decisa con la
presente contestuale sentenza.
Alla luce dell'espletata istruttoria testimoniale deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e le società convenute.
Il teste Z, in particolare, ha riferito di essere stato assunto dalle resistenti, dopo aver ricevuto l'informazione che le stesse erano alla ricerca di personale, da parte del ricorrente, il quale già tre o quattro settimane prima del 27 luglio 2004, data dell'infortunio, prestava presso le stesse attività lavorativa. Il teste ha altresì riferito di aver visto personalmente il ricorrente svolgere le mansioni indicate al cap. 3 del ricorso (saldare sia a filo che ad elettrodo, lavorare come addetto alle presse piegatrici, addetto alle cesoie di lamiere, addetto alla punzonatrice, addetto al montaggio dei motori delle basculanti, aiuto al montaggio delle basculanti e delle mole delle serrande).
Analogamente, il teste K ha riferito di aver accompagnato il ricorrente sul posto di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2004.
Il teste Z ha altresì dichiarato di essere stato presente il giorno dell'infortunio perché quello doveva essere il primo giorno di lavoro del teste; ha riferito che le società resistenti configuravano un'unica fabbrica, essendo proprietarie, rispettivamente, la GAMMA del primo capannone e la BETA del secondo capannone, mentre vi era un terzo locale che costituiva un magazzino usato da entrambe le società. Il teste ha precisato che i due capannoni erano comunicanti. Si è, pertanto, in presenza di un'attività produttiva cogestita da due società, aventi come legali rappresentanti due coniugi ed operative nei medesimi locali. Tali circostanze non hanno formato, peraltro, oggetto di specifica ed adeguata contestazione da parte resistente. Nella scissione formale tra le due società deve pertanto ravvisarsi un centro di imputazione di interessi unitario.
Il teste ha, inoltre, riferito che le direttive venivano impartite da entrambe le società e precipuamente dal Sig. Caio minor, il quale è stato indicato dal teste come "figlio del proprietario della BETA e GAMMA". Caio minor, escusso anch'egli come teste ha confermato di essere il figlio di Caio, legale rappresentante della BETA, nonché di prestarvi attività lavorativa.
La domanda relativa alle differenze retributive non può essere accolta per mancanza di prova dell'orario di lavoro osservato: il teste Z lo ha riferito sulla base di quanto dal teste stesso convenuto in merito al proprio rapporto di lavoro ed il teste K non ne ha avuto percezione diretta, avendo egli dichiarato di aver soltanto accompagnato il ricorrente sul posto di lavoro alle 8.00-8.30 di mattina, ma non di essersi mai recato a riprenderlo. Non può, del pari, trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, per difetto della prova della mancata fruizione degli stessi.
Il rapporto di lavoro deve ritenersi tuttora in essere, non constando alcun atto idoneo alla risoluzione dello stesso; deve conseguentemente essere respinta la domanda avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto.
Le dichiarazioni dei testi Cornelia, Caio minor e Publia (rispettivamente sorella della legale rappresentante della GAMMA e figli dei legali rappresentanti delle convenute) in merito al fatto che prima della data dell'infortunio non avessero mai visto il ricorrente, che quest'ultimo prima di tale data non avesse mai lavorato presso le società convenute e che il giorno 27.07.2004 si fosse recato lì per la prima volta, per accompagnare un amico ad un colloquio di lavoro non possono ritenersi attendibili, stante, da un lato, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra i testi e le parti convenute e, dall'altro, il contrasto insanabile tra le dichiarazioni suddette e le risultanze delle coerenti testimonianze sopra riportate, provenienti da soggetti non aventi alcun tipo di rapporto di parentela, affinità o coniugio con le parti in causa.
Per quanto concerne la causazione dell'infortunio, deve pertanto escludersi che lo stesso sia avvenuto perché il ricorrente, trovandosi presso le convenute in veste di semplice accompagnatore di un amico recatosi ad un colloquio di lavoro, si sarebbe poi abusivamente introdotto di propria iniziativa nei capannoni ed avrebbe utilizzato una pressa dismessa così provocandosi l'incidente, circostanza, peraltro, di scarsa credibilità secondo parametri di comune ragionevolezza.
Relativamente alla dinamica dell'incidente, non è in contestazione che lo stesso sia avvenuto in ragione dell'utilizzo di una macchina non a norma; sostiene la parte resistente che la stessa sarebbe stata in disuso, con segnalazione di pericolo. Deve osservarsi che le dichiarazioni testimoniali dei testi Z - di parte ricorrente - e P - addotto da parte resistente - hanno viceversa permesso di accertare che la macchina veniva utilizzata (il teste Z ha precisato che tanto lui quanto il ricorrente dovevano "essere adibiti alla macchina che taglia lastre di ferro a miscela, che si presentava senza alcuna protezione" ed il teste P ha dichiarato che i titolari talvolta utilizzavano il macchinario in questione)..
Deve pertanto osservarsi che le parti resistenti non hanno fornito la prova di aver adottato, ex art. 2087 c.c., le necessarie misure di protezione volte a garantire l'incolumità del lavoratore, ponendo nel contesto aziendale una macchina dal funzionamento pericoloso e non escludendone l'utilizzo per l'attività produttiva. Irrilevante la presenza o meno di un semplice cartello di avviso (sulla quale ha riferito il teste P, unitamente alla presenza di una non meglio precisata catenella).
Conseguentemente, accertata incidenter tantum la sussistenza del reato di lesioni colpose gravissime, perseguibile d'ufficio (cfr. art. 10 D.P.R. 1124/1965, come risultante dagli interventi addititivi della Corte Costituzionale), le parti resistenti devono essere condannate al risarcimento del danno biologico riportato dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio oggetto di causa, da liquidarsi come danno differenziale tra l'importo dovuto nell'ambito dell'ordinaria responsabilità civile, quantificato in base alle tabelle del Tribunale di Milano (cfr. Cass. n. 12408/2011), e l'importo spettante come indennizzo da parte dell'INAIL.
Alla luce della espletata C.T.U. - che si presenta correttamente motivata e scevra da vizi logici e le cui conclusioni, peraltro non contestate dalle parti, possono dunque essere condivise dal giudicante - è risultata in capo al ricorrente un'invalidità in misura pari al 9%, dovuta ad esiti delle pregresse ferite consistenti al V dito della mano destra in minima perdita anatomica della falange ungueale con minimo dimorfismo del polpastrello in assenza di deficit funzionale della I^ e II^ articolazione interfalangea e metacarpo-falangea, ed al pollice della mano sinistra una perdita anatomica di metà della falange ungueale con un'unghia dismorfica e rivolta verso l'interno in assenza di apprezzabili limitazioni funzionali nell'articolarità metacarpo-falangea ed interfalangea.
L'importo corrispondente a tale danno secondo le suddette regole di ordinaria responsabilità civile ammonta, di base, ad euro 19.918,00 e deve, nella specie, essere aumentato nella misura del massimo, ossia del 25%, in ragione della personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale subito da parte del ricorrente, che è risultato, alla stregua della espletata istruttoria (cfr. dichiarazioni del teste M) nonché dei documenti depositati, suonare il pianoforte, per un totale, dunque, di euro 24.897,50.
Alla luce della quantificazione del danno secondo i parametri INAIL nella misura dell'8-9% intervenuta da parte dell'espletata C.T.U. - non contestata - e delle tabelle INAIL depositate da parte ricorrente, l'indennizzo INAIL sarebbe pari ad euro 15.750,00, considerata l'età del ricorrente al momento del sinistro (17 anni) ed operata una media tra il quantum dovuto per un'inabilità dell'8% e quello dovuto per un'inabilità del 9%.
L'ammontare - differenziale - spettante a titolo di danno non patrimoniale permanente ammonta pertanto ad euro 9.147,50.
A tale somma deve aggiungersi il risarcimento dovuto per inabilità temporanea assoluta (quantificata dal C.T.U. in giorni 50) e per inabilità temporanea parziale al 50% (quantificata dal C.T.U. in giorni 40), da liquidarsi nel massimo previsto dalle suddette tabelle del Tribunale di Milano alla luce della giovanissima età del ricorrente al tempo del sinistro, nonché delle modalità di accadimento del fatto, e pertanto rispettivamente in euro 136,00 al giorno per la temporanea assoluta - per un totale di euro 6.800,00 - ed in euro 68,00 al giorno per la temporanea parziale al 50% - per un totale di euro 2.720,00 -.
Nulla spetta a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica, non essendo stato il medesimo ritenuto sussistente alla luce della C.T.U. espletata e non specificamente contestata.
Le società resistente devono conseguentemente essere condannate alla corresponsione della complessiva somma di 18.667,50, oltre interessi legali su tale somma devalutata alla data del sinistro (27.07.2004) e via via rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti resistenti.
- accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tuttora in essere, tra il ricorrente e le società resistenti, a far data dal 27.06.2004;
- condanna le società resistenti, in solido, alla corresponsione della somma di euro 18.667,50, oltre interessi legali su tale somma devalutata alla data del 27.07.2004 e via via rivalutata, nei confronti del ricorrente;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna le parti resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 901,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti resistenti le spese di CTU.
Latina, 4.10.2011
Il Giudice
Dott.ssa Corinna Papetti