Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione II bis
Sentenza 13 aprile 2005, n. 2695
FATTO
La ricorrente, dipendente comunale in forza alla Scuola G.A. di Roma con la qualifica di operatrice dei servizi scolastici socio-educativi, subiva in data 12 maggio 1997 un grave infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ubicata a circa duecento metri di distanza dalla sede di servizio.
In particolare, la Salvatore, dopo essere uscita dalla propria abitazione,
cadeva rovinosamente nello scendere le scale condominiali e riportava gravi
lesioni (frattura della tibia e del perone della gamba sinistra), accertate
presso l'Ospedale S. Giacomo con prognosi di cinquanta giorni.
L'interessata presentava, quindi, al Comune di Roma domanda di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per
l'evento occorsole.
Avverso il provvedimento specificato in epigrafe, con cui detta domanda è stata
rigettata, l'istante ha proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti
motivi di doglianza:
Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di
motivazione e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di
ragionevolezza.
Il Comune di Roma ha riconosciuto la dinamica dell'evento, ma ha ritenuto di
non dar corso all'istanza sull'assunto che, nella specie, non può configurarsi
l'infortunio in
tinere, in quanto l'incidente si è verificato nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via.
Pertanto, ad avviso di controparte, le scale condominiali non sarebbero
comprese nel tragitto casa-ufficio, ma farebbero parte dell'abitazione.
In una successiva memoria l'istante ha puntualizzato i termini della questione
controversa, insistendo nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con
rifusione delle spese di lite.
Parte resistente si è costituita formalmente in giudizio.
DIRITTO
Con l'odierno gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l'intimata Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate nell'infortunio del 12 maggio 1997, nonché la concessione di equo indennizzo.
Il ricorso è infondato.
Come riferito in narrativa, l'Amministrazione comunale di Roma, nel respingere
la domanda della dipendente, ha affermato che, trattandosi di evento
verificatosi nel luogo di abitazione, e non sulla pubblica via, non può
configurarsi la fattispecie dell'infortunio in itinere.
Ad avviso del Collegio, l'assunto di controparte appare pienamente
condivisibile, giacché le scale condominiali fanno parte, per definizione oltre
che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.
Invero, esse rientrano nella nozione unitaria di proprietà immobiliare, atteso
che, mentre la "casa" vera e propria appartiene soltanto al suo
titolare ovvero è nella sua disponibilità in via esclusiva, le scale dello
stabile, essendo riconducibili al condominio a titolo di comune (e forzosa)
proprietà privata, sono destinate ad essere necessariamente riferite pro-quota
ai singoli appartamenti, configurandosi esse alla stregua di beni di uso o
godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle singole proprietà
individuali.
Conseguentemente, l'accezione di "abitazione", da cui prende avvio il
percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire, per
recarsi dalla propria casa all'ufficio, non può che comprendere anche le scale
condominiali.
E, per converso, affinché possa gravare sulla comunità il rischio generico
della "strada" nell'infortunio in itinere, la distanza che il
dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non può che
essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di
comunicazione che si dipartono dall'edificio di cui fa parte la casa di abitazione.
Tale convincimento si rivela, invero, vieppiù rispondente alla ratio
dell'istituto, che è quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi
di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e
diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata
autonomia.
Correttamente, dunque, il Comune resistente ha ritenuto non configurabile la
fattispecie dell'infortunio in itinere nella vicenda occorsa all'attuale
ricorrente.
Va, invero, esclusa l'indennizzabilità dell'evento dannoso, non soltanto quando
l'infortunio si verifichi nell'abitazione ovvero nel domicilio o dimora del
lavoratore, ma anche nell'ipotesi di infortunio occorso al medesimo nelle scale
condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata (cfr. Cass. civ.,
sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9211).
Ciò stante, il ricorso in trattazione deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.