N. 12324/2010 REG.SEN.
N. 04951/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Numero 12324/2010)
Sul ricorso numero di registro generale 4951 del
1998, proposto da:
M.P., rappresentato e difeso dall'avv. Dario
Castrichella, con domicilio eletto presso Dario Castrichella in Roma,
via Nicola Ricciotti, 11;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 4.3.1998 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rigettato la richiesta di corresponsione di alcune indennità rientranti nella retribuzione globale percepita presso l’amministrazione di provenienza, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione, in aggiunta alle indennità percepite presso l’attuale amministrazione di appartenenza “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, del “premio industriale”, e del “premio di incentivazione”, già corrisposto dalla A.S.S.T. prima del passaggio nella nuova amministrazione, nella misura e modalità allora vigenti, a decorrere dalla data di passaggio alla nuova amministrazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 14 aprile 2010 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già dipendente dell’’ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, espone di essere stato trasferito, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. n. 3/57, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza giuridica 1.4.1994 e decorrenza economica 1.2.1995.
Nell’ASST, sottolinea, egli percepiva, oltre alla normali voci stipendiali, il c.d. “premio industriale”, istituito dal decreto interministeriale del 6.8.1992, nonché il “premio di incentivazione”, istituito dalla l. n. 22.12.1980, n. 873.
All’atto del passaggio alla nuova amministrazione, il ricorrente ha richiesto, a mezzo diffida e messa in mora, notificata in data 28.1.2998, la corresponsione delle indennità prima percepite.
A fronte del diniego oppostogli, deduce:
1) mancata applicazione da parte dell’amministrazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993;
2) divieto di reformatio in peius;
3) orientamento giurisprudenziale (sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana, n. 10 del 23.1.1992 e sentenza Consiglio di Stato del 23.1.1996);
4) legge finanziaria 24.12.1993, n. 537.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2010.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Il ricorrente (secondo quanto dallo stesso affermato e non contestato dalla difesa erariale) afferma di essere transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Invoca, in particolare, l’applicazione dell’art. 4, comma 5, della l. 29 gennaio 1992, n. 58, secondo cui al personale dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, trasferito d’ufficio, ovvero a seguito di mobilità volontaria, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto.
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. III, 2 settembre 2008, n. 8009; Cons. St., sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 646; Cons. St., sez. VI, 30 ottobre 2001 n. 5672) ha esaminato il caso oggi in rilievo, in relazione ad entrambe le voci di cui parte ricorrente chiede l’attribuzione, evidenziando sempre l'infondatezza della pretesa.
2.2. In relazione al cd. compenso annuale di incentivazione, di cui all'art. 4 della legge n. 873 del 1980, la stessa giurisprudenza in precedenza richiamata, ha precisato che il detto premio ha una diversa natura, in relazione alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al CCNL 1994/97 e poi del successivo CCNL 1996/97. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore dei citati contratti collettivi, il premio di produzione è stato determinato in misura fissa e prestabilita, è stato svincolato dalla presenza in servizio e da qualsiasi modalità di espletamento del servizio stesso o dal rendimento.
Invece, in data precedente e fino al 1 ottobre 1994 il cd. compenso annuale di incentivazione era stabilito in misura determinata annualmente dal Ministro, era legato alla presenza in servizio e, soprattutto, dipendeva dall'assenza di alcune sanzioni disciplinari e dall'effettiva spettanza del premio di produzione, di cui al punto precedente.
Pertanto, vista la differenza di regime, dove venga meno il premio di produzione, non spetta nemmeno il compenso incentivante. “La differente data di passaggio alla nuova amministrazione determina, quindi, quella che in apparenza potrebbe sembrare una disparità di trattamento, ma che invece costituisce un diverso trattamento conseguente alla differente natura degli emolumenti in questione, che solo a partire dal 1 ottobre 1994 possono essere inclusi quali voci retributive fisse del trattamento economico in godimento.” (cosi la citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2001 n. 5672).
L'entrata in vigore dei menzionati contratti collettivi ha determinato la modifica della natura dei predetti emolumenti con la conseguenza che l'inclusione o meno nel trattamento economico da conservare, se più favorevole, al momento del passaggio di amministrazione, dipende dalla data in cui è avvenuto tale passaggio.
Nel caso in specie, risulta che il ricorrente sia transitato dall'ente di provenienza prima della detta data, in quanto inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dall’1.4.1994, per cui il premio richiesto non spetta.
2.3. Anche l’indennità denominata “premio industriale”, non riveste carattere retributivo, con la conseguenza che non doveva essere computata nel trattamento economico in godimento al momento del trasferimento.
Il “premio industriale”, previsto dall'art. 28 della legge n. 29/70, è un emolumento “commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate” ed erogabile solo in caso di effettivo svolgimento del servizio.
Come rilevato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5672/2001, cit.), si tratta di un emolumento, erogato in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta, analogo all'indennità di utilizzazione collegata alla gravosità dell'attività svolta, esclusa pacificamente dalla Cassazione proprio al fine della determinazione del trattamento economico da conservare nel passaggio ad altra amministrazione (Cass. Sez lav., n. 3518/96).
Anche il “premio di produzione”, previsto originariamente dall'art. 4 della legge n. 49/79 era legato all'obiettivo di una determinata produzione e non spettava nel caso in cui la produzione individuale o di gruppo non fosse stata conseguita per negligenza (v. art. 4, ultimo comma, della legge n. 49/79).
Inoltre, annualmente venivano stabiliti differenti rapporti di produttività, in base a cui veniva corrisposto in misura variabile, non fissa, né continuativa, il citato “premio di produzione” (v. art. 3 della citata legge n. 49/79).
Al momento della soppressione del premio di produzione, questo è stato inglobato nel premio industriale, descritto in precedenza, senza che venissero alterate le caratteristiche di quest'ultimo, che ha continuato ad essere erogato a seconda delle diverse modalità delle prestazioni svolte nel senso che anche a parità di qualifica il premio poteva essere determinato in modo diverso in ragione delle mansioni svolte (in tal senso, vedi il Decreto interministeriale del 6 agosto 1992).
Pertanto, “entrambi gli emolumenti non hanno mai costituito una misura fissa, continuativa da poter includere nel trattamento economico in godimento al momento del trasferimento ad altra amministrazione, ma rappresentano somme, la cui erogazione e la cui quantificazione dipende dalla specifica posizione di ciascun dipendente e dalle contingenti modalità della prestazione”.
Non si tratta, in definitiva, di una voce stipendiale, essendo un emolumento che non ha mai costituito una misura fissa e continuativa da poter includere nel trattamento economico in godimento al momento del trasferimento ad altra amministrazione, ma di una posta diversa, correlata alla particolarità dell’ente di provenienza, che non ha alcun titolo ad essere mantenuta nel trattamento economico successivo.
3. In definitiva, per quanto testé argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Vi sono tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO