Stalking: prime applicazioni dell’art.612-bis c.p e distinzione dal reato di maltrattamenti - Nota dell’Avv. Valter Marchetti
Tribunale di Bari, Sezione Riesame, Ordinanza del 6 aprile 2009 n 347 –
Il fenomeno dello “stalking”.
I Giudici del Tribunale di Bari, richiamando nell’Ordinanza in esame le schede dell’Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia relative ai lavori parlamentari che hanno portato all’introduzione dell’art.612 bis c.p. mediante il d.l. 23 febbraio 2009 n.11, osservano come il fenomeno dello “stalking” consiste nel “ comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato ( minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche) ”.
L’approccio utilizzato nei paese di common law.
Alcuni paesi di common law sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking, prevedendo una norma penale che dà una definizione dello stalking c.d. “minimale”, cui sono collegate pene non troppo elevate. Al verificarsi della fattispecie o comunque di “fumus della realizzazione della stessa”, la vittima può richiedere all’autorità di emanare un “ restraining order” attraverso il quale lo stalker viene diffidato dal proseguire nelle molestie persecutorie. Se lo stalker viola il restraining order, immediatamente scatta l’aggravante del reato in questione e conseguentemente le sanzioni divengono molto più pesanti. Di frequente insieme alle misure penali, vengono applicate sanzioni interdittive o civili o trattamenti psicologici, questi ultimi non previsti, invece, nell’ordinamento italiano.
Il nostro ordinamento, un vuoto colmato ?
Nell’Ordinanza in esame, i Giudici di merito osservano come, non sia prevista, nel nostro codice penale, una specifica fattispecie di reato e che “ il fenomeno dello stalking viene generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie ( 660 c.p.) “, il quale risulta non idoneo a colpire lo stalker nonché a prevenire la possibile escalation degli atti persecutori di quest’ultimo, mentre le fattispecie più gravi sono applicabili solo nei casi in cui la situazione si è già irrimediabilmente aggravata. Inoltre, l’interesse tutelato dall’art.660 c.p. è solitamente individuato nell’ordine pubblico sotto il profilo della c.d. “pubblica tranquillità” tanto è vero che trovano qui ragione la procedibilità d’ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata.
L’introduzione dell’art.612 bis c.p. dovrebbe quindi colmare il vuoto di tutela del soggetto che è vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale “ ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale per tali beni”.
Presupposti per l’applicazione dell’art. 612 bis c.p.
1) Gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati.
2) I comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia.
3) I detti comportamenti devono avere l’effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care nonché un pregiudizio alle abitudini di vita.
Il fatto sotto “riesame” da parte dei Giudici.
Si riportano di seguito i fatti della vicenda così come ricostruiti dai Giudici nell’Ordinanza in esame.
“ Nel caso di specie,
le persone offese, tale B. R. e M. F., rispettivamente moglie (separata) e
figlia del prevenuto, con una prima denuncia del 24.2.2009 denunciavano che il
marito, scarcerato il 22.2.2009 dopo avere espiato una pena detentiva per il reato
di maltrattamenti in famiglia ed altro, nel corso del processo le aveva più
volte minacciate che appena uscito dal carcere le avrebbe uccise.
Verso le 22,00 del 24.2.2009 aveva suonato insistentemente al citofono
chiedendo di poter salire, ingenerando nelle due, alla luce del comportamento
pregresso, un timore di qualche rappresaglia. Le stesse chiamavano quindi la
Polizia che interveniva ma non trovava più nessuno. Successivamente, verso le
24,00, suonava nuovamente il citofono, la B. rispondeva e riconosceva la voce
del marito che le diceva “preparati a morire” e dopo ciò si allontanava. Ancora,
la mattina del 25.2.2009, la figlia F. trovava alcune telefonate fatte verso le
2,00 dall'utenza del prevenuto.
Va ulteriormente precisato che, con decreto dell'8.2.2009, il Giudice civile
del Tribunale di Foggia aveva disposto l'allontanamento del M. dalla casa
familiare, ravvisando seri pericoli per l'incolumità di moglie e figlia dello
stesso. Ancora, il 27.2.2009 in sede di sit la B., oltre a confermare quanto
oggetto delle precedenti denunce, riferiva che verso le 14 del giorno prima la
figlia aveva notato dai vetri il padre che guardava verso l'abitazione e le
chiedeva come avrebbe fatto ad andare all'Università visto che temeva per la
sua incolumità. In quell'occasione il M. era rimasto a guardare verso
l'abitazione per circa sue ore.
Il giorno successivo di mattina la B. notava nuovamente il marito in macchina
sempre sotto casa delle denuncianti che scendevano dal portone e si infilavano
velocemente in macchina per andare via e il giorno dopo ancora sempre dai vetri
della finestra alle otto di mattina la B. lo notava 'appostato' al solito posto
che osservava l'abitazione. Le dichiarazioni venivano sostanzialmente
confermate dalla figlia del prevenuto, M. F.. Al fine di meglio comprendere lo
stato di ansia e timore che la condotta del M. ha ingenerato nelle congiunte, e
da esse rappresentato, occorre brevemente ricordare che in data 21.12.2006 il
M. era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti nei
confronti di moglie e figlia, concretizzatisi in violenze verbali e fisiche. Inoltre,
già in quella sede veniva dato risalto ad un comportamento 'persecutorio' del
ricorrente che in diverse occasioni minacciava moglie e figlia di morte e di
incendiare e le assillava con continue telefonate e con atteggiamenti molesti
(quali colpire con pugni il portone di casa, inseguirle a bordo della sua
autovettura, minacciando di mali ingiusti entrambe, colpire con pugni fino a
danneggiare l'auto della moglie). Per tali reati il M. veniva in seguito
condannato con sentenza del Tribunale di Bari confermata in sede di Appello e
scontava la pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione cessata, come
già detto, il 22.2.2009, giorno a partire dal quale sono cominciati nuovamente
gli atti persecutori denunciati dalle persone offese. Con successiva denuncia
dell'11.3.2009 la B. riferiva, ancora, che il giorno prima, mentre tornava a
casa in auto, notava il M. che si apprestava ad aprire la maniglia dell'auto e,
vedendo che non riusciva ad aprire la portiera, iniziava a dare violenti pugni
sul vetro del finestrino e a proferire insulti e minacce di morte. La B.
chiamava il 113 e a quel punto il M. scappava via per tornare ad avvicinarsi e
tirare sassi. Poco dopo sopraggiungeva una volante della Polizia che notava i segni
dei pugni sul finestrino. La B., in sede di denuncia, si dichiarava certa che
prima o poi il marito sarebbe riuscito ad ammazzarla.
Le dichiarazioni venivano confermate dalle annotazioni di servizio del
10.3.2009 “.
Distinzione tra stalking e reato di maltrattamenti.
I Giudice del riesame osservano che quello che caratterizza il reato di stalking da quello di maltrattamenti è la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, “ pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti”.
Le reiterate minacce e la promessa di “fargliela pagare” non appena uscito dal carcere, le condotte di appostamento, le continue telefonate, minacce e aggressioni fisiche alla vettura, devono essere lette come atti persecutori tali da “ ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sé stesse e da doversi continuamente guardare alle spalle così modificando le proprie normali abitudini di vita”.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona