Norme di sicurezza
degli imprenditori – pena ridotta a chi rimuove le
irregolarità. ( Sentenza Corte di Cassazione Sezione 3 penale, del
17 Luglio 2009 n. 29545).
Nota a sentenza.
Con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione terza, penale – n. 29545 del 17 Luglio 2009, si è chiarito che per l’imprenditore è applicabile la riduzione di un terzo della pena per le irregolarità accertate in materia di sicurezza sul lavoro purchè egli si adoperi alla loro rimozione ed anche per fatti e violazioni pregresse all’entrata in vigore della normativa.
Innanzitutto le violazioni commesse dall’azienda ed oggetto di imputazione sono le seguenti:
A) mancato rispetto del comma 1, dell’articolo 24 – intitolato dei “parapetti” del D.P.R. del 7 Gennaio 1956, n. 164 ( Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 Marzo 1956, Supplemento Ordinario ) recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, il quale sancisce che “Gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, che siano ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato…”;
B) mancato rispetto del D.P.R. n. 547 del 27 Marzo 1955 ( e successive modifiche ed integrazioni ) recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, ed in particolare dell’articolo n. 267, intitolato dei “requisiti generali degli impianti elettrici”, il quale sancisce che “Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio”, e dell’articolo n. 271, intitolato dei “Collegamenti elettrici a terra” il quale sancisce che “Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma”;
C) mancato “allestimento di un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e mancato collegamento a terra delle parti metalliche dell'impianto elettrico” ( cfr Sentenza n. 29545/2009 );
D) mancato pagamento della sanzione amministrativa applicata dalla Direzione Provinciale del Lavoro ( pur ottemperando, l’azienda, alle altre prescrizioni impartite dalla medesima Direzione ).
Il risultato finale di tali violazioni fu, per l’azienda, una condanna, da parte del Tribunale di Napoli, del reato ascrittogli con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e condanna alla pena di Euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa e non menzione.La suprema corte, invece accoglie il ricorso dell’azienda, adducendo che essa si era adoperata ed onestamente, ed entro i termini dell’art. 491 del Codice di Procedura Penale, alla rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza preposti e delle eventuali conseguenze dannose del reato, ritenendo, quindi, il contravventore destinatario della riduzione fino ad un terzo della pena ai sensi dell’articolo n. 303 del D. Lgs. 81 del 2008 e del citato art. 491.
In effetti l’articolo 303 del D. Lgs.
81/2008 ( in Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ),
intitolato della “Circostanza attenuante” sancisce che “1. La pena per i reati previsti dal presente
decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in
via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i
termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente
per la rimozione delle irregolarita' riscontrate
dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di
definizione del reato ai sensi dell'articolo 302”.
Dott. Luigi Risolo.
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli Ill.mi signori Magistrati:
…
omissis …
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ..., n. a ... il (...)
avverso la sentenza del 17 giugno 2008
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere …;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale
dott. … che ha concluso per l'annullamento per prescrizione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. … era imputato: a) del reato di cui a gli artt. 24, comma 1 del D.P.R.
164/56, art. 267 e 271 del D.P.R. 547/55 perché, in
qualità di responsabile della ditta individuale … con sede legale in ...
alla via ... (...), sul cantiere edile sito in ... al vico ... di ... ometteva
di dotare gli impalcati dei ponteggi, alti sino a circa 20 mt.,
di idonee tavole e di parapetti su tutti i lati verso il vuoto; b) non
allestiva un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da
contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e
non provvedeva a collegare a terra le parti metalliche dell'impianto elettrico
e pure avendo ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Direzione Prov. del Lavoro di ... in data 3.2.2004 non provvedeva al
pagamento della sanzione amministrativa di Euro 1.806/00, alla quale era stato
ammesso (accertato in ..., il 3 febbraio 2004).
Con decreto di citazione successivo a decreto penale di condanna opposto il ...
veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati suddetti.
Con sentenza del 17 giugno 2008 il tribunale di Napoli dichiarava ... colpevole
del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo
condannava alla pena di Euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali con il beneficio della pena sospesa e non menzione.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso il ricorrente deduce che
l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla
regolarizzazione vale come attenuante che erroneamente non è stata riconosciuta
dalla sentenza impugnata.
2. Il ricorso è ammissibile non essendo manifestamente infondato.
Infatti l'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in parte qua
perché più favorevole all'imputato, espressamente prevede che la pena per i
reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in
via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i
termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera e onestamente per la
rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle
eventuali conseguenze dannose del reato. Sicché sotto questo profilo (della
violazione dell'art. 303 cit.) il ricorso si presenta come non manifestamente
infondato e quindi ammissibile.
3. Ciò posto in termini di ammissibilità del ricorso,
deve preliminarmente rilevarsi che, essendo la data del commesso reato quella
del 3 febbraio 2004, il termine prescrizionale (di quattro anni e mezzo) è
spirato in data 3 agosto 2008 in mancanza di sospensioni del decorso del
termine stesso.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinto il
reato per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per
prescrizione.