La sottoscrizione del p.v.c. da parte del contribuente


Il valore preso in esame inerente alle dichiarazioni rese e verbalizzate dal contribuente sottoposto a verifica e ritualmente o circa al suo comportamento agevolante o, ostacolante, rispetto alla fine delle attività dei verificatori trascritte nel p.v.c.


Per l'azione probante delle dichiarazioni del contribuente contenute nel verbale, non si può non tenere conto dei principi generali della legge.


E' d'uopo evidenziare che apporre la firma a margine del verbale non è equivalente ad un' accettazione, ma solo ad una presa d’atto.


Le affermazioni “contra se” non costituiscono una prova, ma saranno valutate ed interpretate dal giudice. Alla luce dei principi dello Statuto del contribuente, l'analisi delle prove contro il contribuente saranno esaminate secondo i principi dell’affidamento e della buona fede.


In particolare è orientamento della giurisprudenza di legittimità attribuire valore alla sottoscrizione del p.v.c. e, quindi, anche alle dichiarazioni rese dal contribuente in esso contenute, come confessione stragiudiziale e prova contro colui che l'ha resa, ai sensi degli artt.2733 e 2735 c.c..


Alla luce della valenza giuridica del p.v.c., è da considerare la firma del contribuente nel p.v.c. come valida prova contro la stessa, riferita ai fatti ed agli accadimenti materiali trascritti nello stesso.


L’ADESIONE AL P.V.C.


L’art.83, c.18, D.L. n.112/08, convertito in Legge n.133/08, ha contemplato tramite l’inserimento dell’art.5-bis nel D.Lgs. n.218/97, in tema di accertamento con adesione, la possibilità per il contribuente di partecipare anche al p.v.c. circa le imposte sui redditi ed IVA stilati dagli organi preposti dell’A.F., inclusa la G. di F., che permettono accertamenti parziali ai sensi dell’art.41-bis Dpr n.600/73 e dell’art.54, c.4, Dpr n.633/72.


Colui che è sottoposto a verifica può aderire al nuovo istituto nel caso in cui voglia aderire integralmente al p.v.c. e comunichi la propria adesione entro 30 giorni successivi (termine perentorio) alla data di consegna dell’atto stesso, all' ufficio preposto dell’Agenzia Entrate e all’Organo che ha stilato l'atto e, per competenza anche al reparto del Corpo "verificatore".


Nei successivi 60 giorni alla comunicazione, l’ufficio provvede alla notifica, presso il domicilio del contribuente, dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.


La forma di adesione suesposta, comporta, in favore del contribuente:


- la riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione ad 1/8 del minimo (cioè ulteriore abbattimento del 50% già operante in generale per l’accertamento con adesione ordinario, ai sensi art.2, c.5, D.Lgs. n.218/97);


- la possibilità di sanare le somme dovute e scaturite dall'atto di definizione nei termini e con le modalità di cui all’art.8 D.Lgs. n.218/97, senza ricorrere alle garanzie previste in caso di rateizzazione del dovuto, fermo restando che sulle successive rate alla prima sono calcolati gli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.


- la nuova forma procedurale che prevede l'adesione all’utilizzo del p.v.c. è basata sul principio del contraddittorio per convincere il contribuente a non intraprendere la via giudiziaria.


Il contribuente si trova a fare un bilancio fiscale tra un contenzioso o chiedere all’ufficio una proposta di definizione.


Qualora siano state riscontrate violazioni di carattere penale tributario, l’adesione al p.v.c. non esclude l’invio della notizia di reato all’A.G. competente. Le due procedure sono autonome e scisse.


Dal punto di vista penale non sono previste le attenuanti benché il giudice non si fa condizionare in quanto arbitro neutro.


E' da dire che non tutte le violazioni contenute nel p.v.c. trovano giusta definizione. L’accertamento con adesione è una facoltà dell’ufficio, quindi non sussiste il danno dei diritti del contribuente, proprio perché si basa sul principio del contraddittorio.


Tuttavia esistono perplessità circa l’imputazione del reddito in capo ai soci, in quanto essi dovrebbero essere a conoscenza, per essere partecipi nell'attività di verifica a carico della società.


L’ufficio esclude i soci dall’adesione al p.v.c. perché la notifica viene ratificata alla società. Per tale motivo il socio viene penalizzato per una scelta attuata dalla società.


In assenza di pagamento delle somme dovute in base all’atto di definizione, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme stesse, a norma dell’art.14 Dpr n.602/73.


Mariagabriella CORBI - Dottoressa in Scienze dell'educazione

Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare