La riduzione dei
premi assicurativi per gli artigiani
Per il 2009 si concretizza la tanto attesa riduzione delle tariffe e dei conseguenti premi assicurativi da versare all’INAIL da parte delle imprese artigiane.
La riduzione dei premi assicurativi per l’artigianato è una delle tre delibere datate 22 Dicembre 2008 ed emesse dal Presidente e Commissario straordinario dell’INAIL aventi ad oggetto lo stanziamento di 79 milioni di euro per gli interventi in edilizia sanitaria, la riduzione dei premi assicurativi per gli artigiani e lo stanziamenti di 50 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole.
Il 23 Ottobre 2008 la Confartigianato, CNA e Casartigiani avevano chiesto pubblicamente al Governo la possibilità concreta di instaurare un tavolo di confronto sull’effettiva possibilità di addivenire ad una revisione nonché riduzione delle tariffe relative ai premi assicurativi a carico degli artigiani in quanto vi era il fondato rischio di vedere vanificato il disposto normativo, sancito nella Legge finanziaria per il 2007, contenente la previsione della riduzione delle tariffe in questione, trovando, peraltro, giusta considerazione da parte del Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL.
Il presupposto legislativo inerente la riduzione dei premi assicurativi è contenuto nei commi 780 e 781 dell’articolo 1, “delle disposizioni in materie di spese”, della Legge del 27 Dicembre 2006 n° 296 ovvero Legge Finanziaria 2007.
Nello specifico il comma 780 intitolato della “Riduzione dei premi INAIL per il 2008” sancisce che “con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro”.
Il Comma 781 intitolato delle
“Priorità nel riconoscimento della riduzione dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro” sancisce che “La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente
riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle
specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione
per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale,
anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio”.
Un altro aspetto importante che tale novità normativa richiama di riflesso è l’inquadramento delle imprese che sono anche datori di lavoro nelle corrette gestioni tariffarie ai sensi e per gli effetti del Decreto del 12 Dicembre del 2000, del Ministero del Lavoro ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 17 del 22 Gennaio 2001 – Supplemento Ordinario ), avente ad oggetto le “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”. In quanto l’applicazione dell’aliquota esatta e strettamente attinente alla tipologia di attività svolta dall’impresa può avere già una consistente incidenza sui premi da versare ( in alcuni casi può ridurre il loro l’ammontare ). In effetti l’INAIL può procedere a delle rettifiche sull’inquadramento tariffario del datore di lavoro, qualora quest’ultimo sia in grado di motivarlo su apposita istanza da inoltrarsi presso la sede del suddetto ente, territorialmente competente.
Ritornando alla delibera del Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL essa “stabilisce tale riduzione nella misura del 2% sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il 2008, riservando all'Istituto la facoltà, per il 2010, di provvedere a un conguaglio in negativo dell'importo nel caso le aziende non aderiscano ai piani pluriennali di prevenzione (a seguito, naturalmente, di opportune verifiche).
Pertanto i presupposti utili ai fini del riconoscimento della riduzione sui premi assicurativi da versare sono: l’adozione di interventi di prevenzione sul lavoro in ossequio ai piani pluriennali concordati tra le parti sociali; essere in regola con gli adempimenti contributivi; essere in regola ai sensi e per gli effetti della normativa sul Testo unico sulla sicurezza e il non aver denunciato infortuni nell’ultimo biennio ( per effetto di una oculata politica di sicurezza e non per omissioni di denunce di infortuni effettivamente verificatisi! ).
Dott. Rag. Luigi Risolo