BREVE EXCURSUS DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEL D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(D.ssa Silvana Toriello)
PREMESSA
Nelle pagine che seguono si è operata una mera ricognizione della normativa presente nel nuovo Testo unico sulla Sicurezza con specifico riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ciò per enfatizzare il ruolo di questo particolare soggetto che si colloca all’incrocio di interessi tanto di natura collettiva privata quanto pubblici.
Il nuovo Testo unico sulla Sicurezza (81/2008) ha ampliato i poteri del rappresentante per la sicurezza per i lavoratori così come definiti dal testo previgente (Dlgs n. 626/ 1994), attribuendo a questa figura importanti compiti in materia di valutazione e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro al fine di un più deciso coinvolgimento dei lavoratori sia in sede di predisposizione che di aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione. Nella precedente esperienza si era assistito al mancato decollo di questa funzione soprattutto per l’assenza di specializzazione rilevata in capo all’RLS unitamente alla sua in taluni casi assenza di partecipazione,la sua mancanza a volte addirittura di conoscenza delle problematiche in materia di sicurezza.
L’attenzione per la figura all’interno della normativa di che trattasi, si inserisce nel ben noto contesto della valorizzazione del “modello partecipativo” ispirato alla filosofia della partecipazione già presente nel D. Lgs. 626/1994.Con la normativa comunitaria in materia di sicurezza ed in particolare attraverso la direttiva madre n. 89/391 si è tentato di esportare negli altri Paesi europei tale modello proprio delle relazioni industriali dei Paesi scandinavi notoriamente a basso tasso di infortuni.
A proposito dei Paesi scandinavi, il senatore Smuraglia, in un documento risalente ormai agli anni novanta scriveva” a questa filosofia partecipativa, per tradizione, questi Paesi credono veramente e la realizzano in concreto, a livelli che per noi sarebbero impensabili. In Svezia, ad esempio, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è legittimato dalla legge a sospendere un lavoro se, dopo reiterati avvertimenti all’imprenditore, ritiene che lo stesso non sia sicuro. Questo dimostra che tale soggetto ha un potere enorme, equilibrato da altri poteri e da altre volontà. In questi Paesi alle aziende viene dato un bollino (A per quelle in regola, B per quelle che vorrebbero esserlo ma che ancora non lo sono e C per quelle che non sono in regola), e l’essere qualificati nella categoria C, comporta un giudizio di disvalore sociale. In definitiva, più delle sanzioni pesa il fatto di essere considerati negativamente per essere quelli che non credono alla prevenzione.C’ è anche la consapevolezza che coltivare la prevenzione è un risparmio perché costa molto di più pagare un infortunio o gli esiti di una malattia professionale che adoperarsi al fine di prevenire. Questo dimostra la distanza abissale che c’è tra questo approccio e la situazione dell’Italia, in cui bisogna credere nella possibilità di un cambiamento culturale, ed acquisire un senso della cultura della prevenzione che, allo stato attuale, ancora non c’è nel nostro Paese.
Bisogna che diventi patrimonio comune delle imprese la consapevolezza che eliminare gli esiti dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale costa molto più che non investire in prevenzione e che i blocchi e gli ostacoli posti al normale svolgersi dell’iter produttivo dall’infortunio sul lavoro determinano conseguenze negative per l’impresa sicuramente molto più percepibili rispetto all’investimento in prevenzione che produce effetti di estrema convenienza proprio sul piano puramente economico. Se riuscissimo ad inoculare questo tipo di cultura della prevenzione, è evidente che avremmo meno bisogno di repressione e di interventi di vigilanza ed avremmo, invece, un’osservanza delle norme anche per profonda convinzione.”
E’ proprio in quest’ottica che matura la nuova attenzione da parte del D. Lgs. 81/2008 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Numerose sono le novità previste dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A livello normativo sono individuati tre diversi tipi di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 c.1):
1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale;
2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto;
3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
Si tratta di tre figure con identiche funzioni, diverse sono le competenze e le modalità di elezione.
Il RLS aziendale è eletto con differenti modalità a seconda del numero di dipendenti:
fino a 15 lavoratori direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 48)
più di 15 lavoratori viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti a seconda delle dimensioni aziendali (un RLS per aziende fino a 200 lavoratori, tre per le aziende da 201 a 1.000 lavoratori, sei in tutte le altre aziende oltre i 1.000 lavoratori).
Come dimostrato dall’articolo 47 comma 1 che prevede che l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avvenga in un'unica giornata individuata nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con apposito decreto misteriale, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le disposizioni normative privilegiano il metodo elettivo, anche se poi il comma 5 dell’articolo 47 in qualche modo ridimensiona questa opzione prevedendo che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Con l'art. 13 del D. Lgs. n. 106/2009è stato modificato l'art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. n. 81/2008 nel senso che ora il datore di lavoro o il dirigente dovranno "comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati". In tal senso tanto Inail quanto IPSEMA hanno già emanato le rispettive circolari che disciplinano le modalità di tale comunicazione che concerne esclusivamente i RLS già eletti o designati e va effettuata immediatamente anche se non più annualmente secondo quanto previsto in origine dal D. Lgs. 81/2008
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
La legge affida una serie di compiti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza arricchendone ruolo e possibilità. Queste attribuzioni ovviamente comportano la necessità che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia idoneamente formato ed informato.
Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato nelle diverse fasi del processo di valutazione dei rischi e quindi in un momento che precede la redazione del documento vero e proprio di valutazione. Il suo è ancora un ruolo meramente consultivo e non di codecisione ma è prevista per lui la possibilità di proporre ricorso alle autorità competenti ove ritenga che le misure di prevenzione e protezione poste in essere non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Allo stesso modo è previsto il raccordo costante con i servizi di vigilanza attraverso scambio di informazioni e formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito..
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
Anche il ruolo dell’RLST è stato irrobustito. Com’è noto per il passato
questo livello di rappresentanza per la sicurezza, rimasto circoscritto solo ad
alcuni contesti produttivi (artigianato ed edilizia in particolare), non aveva
avuto modo di svilupparsi idoneamente.
Le modalità di elezione o designazione dell’RLST che costituiscono un passaggio molto delicato ed un banco di prova per la contrattazione collettiva,sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni sopra citate.
Il RLS territoriale o di comparto (art. 48) esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS aziendale. Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle aziende del proprio territorio o comparto, deve però, in casi normali, rispettare un termine di preavviso individuato dagli accordi collettivi nazionali. Solo in caso di infortunio grave, il RSLT può accedere senza necessità di preavviso, semplicemente previa segnalazione all’organismo paritetico.Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, nonostante il rispetto delle modalità di preavviso, questi ne dà segnalazione all’organismo paritetico o, in mancanza, all’autorità di vigilanza territorialmente competente. Sarebbe auspicabile che questo diritto di accesso venisse in qualche modo dalla contrattazione collettiva semplificato ed ampliato in capo al soggetto di che trattasi per facilitarne e garantirne l’esercizio.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. L’articolo 48 comma 7 ove letto in combinato disposto con il comma 8 immediatamente successivo che prevede che l’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative palesa la volontà legislativa di curare in maniera particolare le competenze di un soggetto che acquisisce un ruolo prioritario non nella singola azienda ma in un ambito territoriale più vasto.
Peraltro la funzione diviene destinataria di una precisa azione di sostegno in quanto tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Il Decreto Lgs. 106/2009 ha sul punto, tra l’altro, introdotto il seguente comma “con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52”.
In questa maniera è garantita per tutti i lavoratori la presenza di un loro rappresentante per la sicurezza, anche nelle realtà piccole in cui non era possibile o non si riusciva ad individuare l’ RSL aziendale.
IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO.
Trattasi di una novità saliente della normativa in materia. In precedenza era previsto solo in casi sporadici e presso alcuni porti italiani. E’ d’interesse la correlazione tra questa figura e la evoluzione attuale delle imprese sia per la diffusone dell’outsourcing, sia nel senso della costituzione di filiere entro cui ogni singola azienda gestisce un segmento del complessivo ciclo produttivo e così via. Si intuisce il ruolo di rilievo attribuito all’autonomia collettiva che dovrà per questa parte individuare i profili di rischio connessi a questa evoluzione del mondo imprenditoriale (Antonio BALDASSARRE – in Il testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed. Giuffrè).
Il RLS di sito produttivo (art. 49) è previsto per dei contesti produttivi particolari che si distinguono per la presenza simultanea di più aziende o cantieri: i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i grandi cantieri edili (con almeno 30.000 uomini-giorno), contesti produttivi con complesse problematiche di interferenze lavorative e di un numero di addetti mediamente superiori a 500.
Il RLS di sito produttivo è individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito su loro iniziativa.
È incaricato di svolgere funzioni di coordinamento tra i RLS delle varie aziende che operano nel medesimo sito, e di RLS per quelle aziende in cui non vi siano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 enuncia i compiti del RLS sia esso aziendale o territoriale o di sito produttivo. In merito si sono già forniti accenni in precedenza.
Nel dettaglio, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda;
c) è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui sono destinatari i lavoratori, i preposti, gli addetti al servizio prevenzione e alla lotta antincedio;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata ;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
l) partecipa alla riunione periodica;
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati relativi agli infortuni anche comportanti un solo giorno di assenza oltre a quello dell’infortunio (art. 18 c.1, lettera r) contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.
Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il RLS su sua richiesta, per lo svolgimento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento delle loro funzioni, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da interferenze.
Il RLS è tenuto al rispetto delle norme a tutela della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) e del segreto industriale
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio prevenzione e protezione.
LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
È essenziale, per lo svolgimento del proprio incarico, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza abbia una formazione adeguata che gli permetta di collaborare alla realizzazione di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Per i RLS è previsto che il contenuto specifico della formazione sia definito in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, però, di quanto stabilito dal Testo unico.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (di notevole rilievo n.d.r.); g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Di rilievo è il concetto di aggiornamento periodico che rende necessario irrogare periodicamente questa formazione.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato (lo è solo in alcune Regioni) nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
CONCLUSIONI
L’auspicio è che nella attuazione delle nuove norme finalmente si renda concreto ed incisivo il ruolo dei rappresentanti privati per la sicurezza che siano sempre più espressione di una democrazia partecipativa con la consapevolezza da parte delle OOSS che nella scelta di questi soggetti ove di designazione si tratti bisogna privilegiare non l’aspetto strettamente sindacale ma quello della competenza e della capacità da parte dei soggetti in questione di intervenire nelle metodiche della prevenzione e della organizzazione del lavoro con consapevole determinazione nei limiti delle prerogative fissate dalla legge. E’ importante come si diceva all’inizio che si diffonda nelle imprese anche per il tramite di questi soggetti la consapevolezza che l’infortunio e la malattia costituiscono un costo ed un peso per il buon andamento della’attività della singola impresa ed un costo ed un peso per la collettività nella sua interezza. Chi adotta misure per la prevenzione e rispetta le regole correlate opera dunque un risparmio che riverbera i propri favorevoli effetti sulle singole imprese ma anche sul sistema Paese nel suo complesso.