Garante per la Privacy. Vietate le telecamere negli spogliatoi.

 

Introduzione.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 4 Dicembre 2008 avente ad oggetto “Videosorveglianza: vietata negli spogliatoi di poliambulatorio”, ha imposto la rimozione dell’impianto di videosorveglianza con conseguente cancellazione delle immagini registrate, in quanto ciò rappresenta un’interferenza eccessiva ed ingiustificata al diritto di riservatezza dei cittadini-utenti, configurandosi, peraltro, giusta lesione del diritto alla privacy nonché della dignità personale.

Tale provvedimento è stato adottato andando oltre le giustificazioni addotte del soggetto destinatario del divieto, il quale motivava la presenza delle telecamere negli spogliatoi al fine unico di porre tutela ai beni dei clienti, lasciati, per l’appunto, negli spogliatoi, e verso i quali, nel passato, si erano verificati episodi di furti.

 

I presupposti normativi del provvedimento dell’Autorità del Garante.

L’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento di divieto in questione, sulla scorta di un percorso logico-normativo il quale costituisce elemento fondante e giustificativo nello stesso tempo.

Innanzitutto, il primo riferimento utile è quello relativo al Provvedimento Generale sulla Video Sorveglianza del 29 Aprile 2004, nel quale si considerano, nello specifico, i principi di “Liceità”, “Necessità”, “Proporzionalità” e “Finalità”.

Il Principio di “Liceità” sancisce che “Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt18-22) e, dall’altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" o consenso libero ed espresso: artt. 23-27). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all’ambito pubblico e a quello privato. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4) e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n. 45). Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni”.

Da tale principio si evince che, i sistemi di videosorveglianza e la relativa installazione di apparecchi audiovisivi da parte di soggetti pubblici e privati, devono rispondere ai presupposti di liceità ovvero non devono ledere ingiustificatamente la sfera privata, la dignità e quant’altro oggetto di tutela personale dell’individuo. E ciò costituisce il primo motivo fondante del provvedimento.

Il Principio di “Necessità” sancisce che “poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature e l’attività di videosorveglianza non sono lecite (artt3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice)”.

Pertanto, alla luce di questo principio, si ha che un sistema di videosorveglianza deve essere necessario, ovvero vi deve essere un valido motivo tale da giustificare l’introduzione di un vincolo o una limitazione ( o condizionamento ) per il cittadino-utente. E ciò costituisce il secondo motivo valido a supportate il provvedimento in questione e adottato dall’Autorità del Garante.

Il Principio della “Proporzionalità” sancisce che “Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un’attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l’utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati”.

Da ciò si evince che un sistema di videosorveglianza può essere adottato solo come rimedio ultimo, qualora, cioè, non ve ne siano altri idoeni (e meno invadenti ) che possano consentire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Il principio della “Finalità” sancisce che “Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell’informativa”.

Da tale ultimo principio, si evince, che un sistema di video sorveglianza, intanto, è una prerogativa fondamentale per gli organi statali di pubblica sicurezza, diversamente, gli altri soggetti corrono il rischio di incappare al perseguimento di finalità illegittime.

In ultima istanza, l’Autorità del Garante, preciso riferimento a due precedenti provvedimenti riguardanti casi simili e per i quali sono stati posti divieti in merito all’uso illegittimo dei sistemi di videosorveglianza, e che vengono di seguito, brevemente, esposti.

A tall’uopo, quindi, si richiama il caso specifico di strutture sanitarie, verso le quali l’Autorità del Garante fa’ espresso riferimento ad un altro provvedimento del 9 Novembre 2005, avente ad oggetto “Strutture sanitarie: rispetto della dignità”, nel quale si prescrive, tra l’altro, a tutti i titolari del  trattamento di dati personali interessati in ambito sanitario “…di adottare, ove già non attuate, le misure necessarie od opportune al fine di rendere il trattamento dei medesimi dati conforme alle disposizioni vigenti, sulla base dei principi richiamati nel presente provvedimento e dei primi chiarimenti con esso forniti…”.

L’ultimo riferimento posto all’interno del provvedimento in questione è quello emanato in data 8 Marzo 2007 avente ad oggetto “Videosorveglianza negli spogliatoi di una piscina”, nel quale il Garante vietava “il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza installato negli spogliatoi e dispone il blocco di quelli già trattati illecitamente ed eventualmente conservati”, e prescriveva al soggetto interessato “…in caso di eventuale ulteriore utilizzo lecito di sistemi di videosorveglianza, di trattare i dati personali in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento e in quello generale del 29 aprile 2004 adottando, in particolare, accorgimenti e necessarie misure volti ad evitare la ripresa delle persone presenti nei locali adibiti a spogliatoio e ad integrare l'informativa in termini almeno corrispondenti all'informativa semplificata riportata in allegato al medesimo provvedimento, e dandone preventiva comunicazione a questa Autorità”.

 

Considerazioni Finali.

Pertanto l’uso di sistemi di videosorveglianza e la relativa installazione di apparecchi audiovisivi negli spogliatoi di una struttura sanitaria privata ( poliambulatorio ) costituisce lesione alla sfera privata nonché alla dignità del cittadino-utente, benché essi sia siano stati giustificati al fine di prevenire furti o sottrazioni indebite di oggetti vari.

L’utilizzo di tali strumenti può essere ammesso solo e nel caso in cui si rispettino i principi di “Liceità”, “Necessità”, “Proporzionalità” e “Finalità” ( sanciti nel “Provvedimento Generale sulla Video Sorveglianza del 29 Aprile 2004” ).

 

 

 

Dott. Rag. Luigi Risolo