ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (OdV) ED APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. RICOGNIZIONE SULLO STATO DELL’ARTE.
LA TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI
La tabella che segue tratta dal sito del Centro Servizi per il volontariato della provincia di Biella efficacemente sintetizza , ad avviso di chi scrive, lo state dell’arte su un tema spesso poco chiaro e comunque discusso.
GENERALITA’
Dal 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 160 del 3 agosto 2009 che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, attuativo dell’art. 1 della legge 123 del 2007 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Le modifiche introducono alcune novità per le associazioni di volontariato come definite dalla L. 266/91, per i volontari delle associazioni stesse e per chi effettua servizio civile.
Sino al 20 agosto 2009 le associazioni, come definite dalla L. 266/91, con lavoratori erano soggette al D.Lgs. 626/94 e DPR 547/55, … [ex art. 3 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 previgente] dal 20 agosto in poi devono applicare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
IL DATORE DI LAVORO
Secondo la definizione di cui al Decreto 81/2008 «datore di lavoro» è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La definizione di “datore di lavoro” [art. 2 comma 1 lett b)] non ha subito modifiche e qualsiasi associazione, di qualsiasi tipo (L. 266/91, civilistica, di promozione sociale) che abbia in carico lavoratori come definito dalla normativa vigente [art. 2 comma 1 lett a)] deve sottostare agli obblighi della “nuova” normativa sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro.
CHI SONO I LAVORATORI
E’ utile ricordare che il D.Lgs. 81/08 all’articolo 2 lett. a) considera lavoratore “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;”
Come si vede diversamente dalla prima stesura del D. Lgs. 81/2008 il volontario non è più equiparato al lavoratore subordinato, con l’eccezione dei volontari della Protezione civile e dei vigili del fuoco.
All’articolo 3 , nel definire il campo di applicazione si precisa che le disposizioni del medesimo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici,subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo cui si rinvia
L’elenco dei lavoratori che segue può essere così riassunto : • occupati in particolari ambiti della pubblica amministrazione (corpi di polizia, vigili del fuoco, ecc.); • lavoratori delle cooperative sociali e volontari della protezione civile; • lavoratori “interinali”;
• lavoratori distaccati;
• lavoratori a progetto (distinguendo il caso in cui operino o meno presso il committente); • lavoratori occasionali;
• lavoratori a domicilio;
• lavoratori a distanza;
• lavoratori autonomi;
• lavoratori dell’impresa familiare;
• volontari e volontari del servizio civile;
• lavoratori del settore agricolo.
Anche una semplice prestazione occasionale nell’ambito di una attività dell’associazione di volontariato determina l’applicabilità della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Naturalmente anche questi lavoratori sono in tutto equiparabili per i fini della tabella quale sopra individuata ai lavoratori subordinati e loro equiparati di cui all’articolo 2 lett. a).
I CASI PARTICOLARI
Sempre l’articolo 3 al comma 3-bis. Prevede che nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Per le associazioni in questione non risulta ancora in vigore la normativa, fermo restando, in ogni caso, l’applicabilità del D.Lgs. 81/08 per le associazioni con lavoratori e gli aspetti specifici di rapporto tra associazione e volontari indicati nel comma 12 bis dell’art. 3 e nell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (meglio specificati successivamente). In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81 ovvero in cui risulti applicabile la normativa previgente e cioè, oltre il 626/1994 il D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 164/1956, ecc.).
EQUIPARAZIONE DEI VOLONTARI AI LAVORATORI AUTONOMI
Il comma 12-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 statuisce che nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
L’art. 21 prevede il richiamo a regole sulla scelta delle attrezzature utilizzate (ad esempio utensili marcati CE), l’obbligo di dotarsi di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I volontari relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro La comunicazione del rappresentante dei lavoratori all’INAIL deve avvenire tramite procedura on line secondo le modalità previste dalla circolare n. 24 del 25/08/2009 dell’ente. Maggiori informazioni sono facilmente reperibili dal sito dell’Inail attraverso il “Punto cliente” (www.inail.it).
RISCHI INTERFERENZIALI PRESSO STRUTTURE TERZE
Sempre l’articolo 12 bis sopra citato precisa che ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
“Il riferimento è alle associazioni che operano presso sedi pubbliche o private di terzi, ad esempio strutture sanitarie e/o sociali (ospedali, case di cura, case famiglia, …), enti pubblici (biblioteche, canili, …), …E’ obbligo per il “datore di lavoro” ospitante ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che svolgono in contemporanea. E’ fondamentale la collaborazione dell’associazione e dei volontari per un efficace coordinamento delle attività.”(Da www.cesavo.it –“Seminario sicurezza 2009. Estratto della nuova normativa”)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E COMUNICAZIONI INAIL
Con le eccezioni quali sopra rilevate, è’ necessario distinguere tra le associazioni senza lavoratori che non devono effettuare alcuna elezione del (R.L.S.) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (non ci sono lavoratori secondo le definizioni della normativa attuale) e nessuna comunicazione all’INAIL e le associazioni con lavoratori che dovranno effettuare la comunicazione all’INAIL una volta che avranno eletto il proprio rappresentante secondo i dettami della circolare 43 del 25 agosto 2009.
Ovviamente in merito alla comunicazione l’associazione di volontariato con lavoratori seguirà le regole generali di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 81/2008 e quindi se nessun lavoratore è interessato a svolgere l’attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’associazione con lavoratori dovrà optare per il (R.L.S.T.) rappresentante per la sicurezza dei lavoratori territoriale [art. 48 D.Lgs. 81/08] nell’ambito dell’ente bilaterale relativo al (C.C.N.L.) contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori. Nel caso l’ente bilaterale, a livello locale non sia attivo, o non esista proprio (ad esempio nel caso delle associazioni con soli collaboratori a progetto) sarà necessario attenderne l’attivazione o la costituzione.
Nel caso di variazione del nominativo del R.L.S. Va ripetuta la comunicazione, per il R.L.S.T provvederà a tutte le comunicazioni l’organismo bilaterale.( –“Seminario sicurezza 2009. Estratto della nuova normativa” citato)
IL PARERE DELLA REGIONE VENETO E LA RISPOSTA A QUESITO DEL MINISTERO DEL LAVORO.
D’interesse nella specifica materia sono sia il parere reso dalla Regione Veneto il 22 giugno 2010 Protocollo n.345294/50.00.03.03 E.920.05.1 e concernente “Applicazione dlgs 81/08 Associazioni sportive dilettantistiche e Associazioni di promozione sociale” sia la risposta a quesito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell’1 settembre 2010 sulla normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche.
In entrambi i casi si conclude per l’applicabilità delle norme in materia di sicurezza sia pure nel rispetto della specificità della tipologia di lavoratore a riferimento.
Il parere della Regione Veneto affronta la questione poco chiara dei collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche concludendo per la equiparazione dell’attività di volontariato svolta presso questo tipo di strutture a quella del volontario ex art. 2 legge 266/1991 con conseguente applicabilità dell’articolo 3 comma 12bis sopra citato. Viene poi affrontato il tema degli obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell’uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte. A questo proposito è parere della Regione Veneto che tale obbligo venga assolto mediante l’impegno a rispettare le prescrizioni d’uso previste dall’Ente proprietario o dal gestore, dei locali o impianti in questione, che avrà provveduto alla valutazione dei rischi ed avrà approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi. Il Presidente dell’Associazione dovrà informare i volontari delle prescrizioni d’uso ricevute dal concedente.
Il Ministero del lavoro nella sua risposta ha evidenziato che nel caso in cui le Associazioni sportive dilettantistiche abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente. Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere l’applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto, rimanda, per la definizione degli stessi, all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, salva, comunque, l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.
D.ssa Silvana Toriello