Tribunale di Trani

(Ordinanza 21 maggio 2004)

 

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, Visti gli atti del giudizio n°630/A/02, promosso da D.S. F. nei confronti dell’Inail, e preso atto che il ricorrente, infortunatosi gravemente sul lavoro il 20/02/1999, lamentava il fatto che l’Inail avesse operato una liquidazione inadeguata, corrispondendogli la rendita di cui al n°2 dell’art.66 del D.P.R. 1124/65, anziché quella di cui all’art.13 c.ma 2 D.Lgs. 38/2000 che prevede l’indennizzo anche del danno biologico, lamentando altresì la non conformità ai principi costituzionali di detta ultima norma nella parte in cui, nell’introdurre l’indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, al comma 2 precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3 (ovvero D.M. 12/7/2000 Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, entrato in vigore il 25/7/2000).

Lette le contestazioni mosse da parte resistente, con la memoria di costituzione ed all’udienza del 14/2/03, questo Giudice, ritiene la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della normativa di cui innanzi e che meglio si chiarirà in prosieguo, come sollevata da parte ricorrente sia in via principale, e quindi dell’art.13 c.ma 2 D.Lgs. 23/2/00 n°38, per contrasto con gli artt.3, 32 comma 1, 38 comma 2 e 76 della Costituzione, sia in via subordinata per gli artt.2 e 74 D.P.R. 1124/65, per contrasto con gli artt.3, 32 comma 1, 35 comma 1 e 38 comma 2 della Costituzione.

Invero la domanda principale tiene conto del prevalente orientamento dottrinario e della Corte Costituzionale tesi a garantire al lavoratore la tutela previdenziale anche e soprattutto per il danno biologico derivato da infortunio sul lavoro o tecnopatia.

Detti postumi, che l’Istituto non intende indennizzare, costituendo lesione del bene salute (diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione - artt.32 e 38 di immediata portata precettiva), devono rientrare nella copertura assicurativa; opinando diversamente, ovvero pensare che nel caso di specie il danno biologico, sol perché relativo ad infortunio sul lavoro verificatosi prima del 25/7/2000, non goda di copertura assicurativa, implicherebbe un’interpretazione del sistema normativo, o comunque un’applicazione, contraria ai principi costituzionali, e quindi inammissibile.

Consideri inoltre il giudice che nel settore del pubblico impiego, ai sensi della legislazione vigente da decenni, i danni permanenti all’integrità psico-fisica, seppur senza riflessi sull’attitudine lavorativa, sono indennizzati con pensione privilegiata, assegno rinnovabile o assegno una tantum, se tali menomazioni fossero contratte dai dipendenti statali a causa del servizio.

Questa disparità di trattamento tra dipendenti statali e privati non ha giustificazione.

Più volte la Consulta in anni passati, pur non spingendosi fino alla espressa e formale declaratoria d’incostituzionalità, ha avuto occasione di esprimersi sulla questione affermando che “l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (cosiddetto danno biologico), non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt.1 comma 1, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art.2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art.3 Cost.).” (in tal senso Corte Cost. 28/1/91 n°87 e 11/7/91 n°356).

La Corte quindi rivolgeva l’invito al legislatore per un intervento diretto ad una riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale; così peraltro ribadendo identiche precedenti sollecitazioni contenute nella propria pregressa giurisprudenza in materia.

Seppur tardivamente il legislatore è finalmente intervenuto nel senso indicato dalla Corte Costituzionale; la nuova normativa non ha però rimediato in toto alla situazione più volte censurata dalla stessa Corte.

Infatti, l’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38, nell’introdurre l’indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale (in attuazione della delega di cui all'art.55 L. 17/5/1999 n°144), al comma 2 precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi o tecnopatie denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3 (ovvero D.M. 12/7/2000 Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, entrato in vigore il 25/7/2000).

Considerato che la delega di cui all’art.55 L.144/99 è stata conferita al Governo proprio per dare riscontro ai ripetuti solleciti della Consulta di superare finalmente la situazione di non conformità ai principi costituzionali del D.P.R. 1124/65 (laddove non prevede il ristoro del danno biologico), l’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38, nel prevedere la propria applicabilità dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3, ha perpetuato fino a quella data l’incostituzionalità del D.P.R. 1124/65 per come rilevata dalla Consulta; ha perpetuato fino a tutto il 24/7/2000 anche la disparità di trattamento sopra evidenziata tra dipendenti statali e quelli sottoposti alla normativa del D.P.R. 1124/65 e ne ha creata un’altra tra questi ultimi (precisamente tra quelli che hanno subito un infortunio o denunciato una tecnopatia fino al 24/7/2000 e quelli che hanno avuto la fortuna, o minor sventura, di subire gli stessi eventi solo un giorno dopo). Per non dire delle riserve in ordine alla legittimità della decorrenza così come statuita dall’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38 comma 2, poiché la legge delega, tra i principi e criteri direttivi che il Governo era tenuto a rispettare, non ha indicato anche l’imposizione di uno sbarramento temporale per la validità della nuova disciplina.

Pertanto visto l’art.23 L.87/1953 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

in via principale

dell’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38 comma 2,

perché in contrasto con gli artt.3 (principio di uguaglianza), 32 comma 1 (diritto alla salute), 35 comma 1 (tutela del lavoro), 38 comma 2 (diritto alla copertura previdenziale e assicurativa) e 76 (sull’esercizio della funzione legislativa delegata) della Costituzione, nella parte in cui, nell’introdurre l’indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro (in attuazione della delega di cui all'art.55 L. 17/5/1999 n°144), precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3.

La norma impugnata, lasciando fuori della copertura assicurativa il danno biologico conseguito alle accidentalità lavorative verificatesi fino al 24/7/2000 (giorno precedente l’entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3 dell’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38), fino alla stessa data ha lasciato in essere la situazione d’incostituzionalità evidenziata nelle pagine precedenti, rilevata più volte dalla Corte Costituzionale che più volte ha invitato il legislatore a superare; la stessa norma impugnata, avendo posto la decorrenza suindicata, è in contrasto con la legge delega che nulla prescrive al riguardo nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In via subordinata,

degli artt.2 e 74 D.P.R. 1124/65 (che sarebbero quindi ancora applicabili alla presente controversia),  perché in contrasto con  gli artt.3 (principio di uguaglianza), 32 comma 1 (diritto alla salute), 35 comma 1 (tutela del lavoro) e 38 comma 2 (diritto alla copertura previdenziale e assicurativa) della Costituzione,  nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni.

Dette norme del T.U., infatti, considerano oggetto di copertura assicurativa soltanto l’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di infortunio, abbia subito una riduzione della propria capacita lavorativa, escludendo perciò i casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro. Ne deriva la violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza, tenuto pure conto che, invece, ai dipendenti statali la legislazione vigente da molto tempo riconosce l’indennizzo del danno biologico per menomazioni contratte per causa di servizio, seppur non influenti sull’attitudine lavorativa.

E se il contrasto con detti principi costituzionali era sussistente “ieri”, come peraltro rilevato più volte dalla stessa Consulta, a maggior ragione “oggi” i principi di uguaglianza e ragionevolezza sono violati stante il vigore della normativa che riconosce il danno biologico, con decorrenza però dal 25/7/2000.

Visto l’art.295 cpc sospende il giudizio in corso e

Dispone

l’immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale.

Della presente ordinanza si dà pubblica lettura in udienza e non va pertanto comunicata alle parti in causa.

Ordina

che la presente sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trani 21/05/04

Il Cancelliere                                       

il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Maria Antonietta Chitone