Tribunale
di Trani
(Ordinanza 21 maggio 2004)
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in composizione monocratica,
Visti gli atti del giudizio n°630/A/02, promosso da D.S.
F. nei confronti dell’Inail, e preso atto che il ricorrente, infortunatosi
gravemente sul lavoro il 20/02/1999, lamentava il fatto che l’Inail avesse operato una liquidazione inadeguata,
corrispondendogli la rendita di cui al n°2 dell’art.66
del D.P.R. 1124/65, anziché quella di cui all’art.13
c.ma 2 D.Lgs. 38/2000 che
prevede l’indennizzo anche del danno biologico, lamentando altresì la non
conformità ai principi costituzionali di detta ultima norma nella parte in cui,
nell’introdurre l’indennizzabilità del danno
biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, al comma 2 precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3 (ovvero
D.M. 12/7/2000 Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo
danno biologico»; «Tabella dei
coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela
dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,
entrato in vigore il 25/7/2000).
Lette
le contestazioni mosse da parte resistente, con la
memoria di costituzione ed all’udienza del 14/2/03, questo Giudice, ritiene la
non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale
della normativa di cui innanzi e che meglio si chiarirà in prosieguo, come
sollevata da parte ricorrente sia in via principale, e quindi dell’art.13 c.ma 2 D.Lgs.
23/2/00 n°38, per contrasto con gli artt.3,
32 comma 1, 38 comma 2 e 76 della Costituzione, sia in via subordinata per gli artt.2 e 74 D.P.R. 1124/65, per contrasto con gli artt.3, 32 comma 1, 35 comma 1 e 38 comma 2 della
Costituzione.
Invero la domanda principale tiene conto
del prevalente orientamento dottrinario e della Corte Costituzionale tesi a
garantire al lavoratore la tutela previdenziale anche e soprattutto per il
danno biologico derivato da infortunio sul lavoro o tecnopatia.
Detti postumi, che l’Istituto non intende
indennizzare, costituendo lesione del bene salute
(diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione - artt.32
e 38 di immediata portata precettiva), devono
rientrare nella copertura assicurativa; opinando diversamente, ovvero pensare
che nel caso di specie il danno biologico, sol perché relativo ad infortunio
sul lavoro verificatosi prima del 25/7/2000, non goda di copertura
assicurativa, implicherebbe un’interpretazione del sistema normativo, o
comunque un’applicazione, contraria ai principi costituzionali, e quindi
inammissibile.
Consideri
inoltre il giudice che nel settore del pubblico impiego, ai sensi della
legislazione vigente da decenni, i danni permanenti all’integrità psico-fisica,
seppur senza riflessi sull’attitudine lavorativa, sono indennizzati con
pensione privilegiata, assegno rinnovabile o assegno una tantum, se tali
menomazioni fossero contratte dai dipendenti statali a
causa del servizio.
Questa
disparità di trattamento tra dipendenti statali e privati non ha giustificazione.
Più
volte la Consulta in anni passati, pur non spingendosi fino alla
espressa e formale declaratoria d’incostituzionalità, ha avuto occasione
di esprimersi sulla questione affermando che “l'esclusione dell'intervento
pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei
casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia
peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza
sull'attitudine al lavoro (cosiddetto danno biologico), non può dirsi in
sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo
e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela
privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante
della nostra forma di Stato (artt.1 comma 1, 4, 35 e
38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art.2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art.3 Cost.).” (in tal senso Corte Cost.
28/1/91 n°87 e 11/7/91 n°356).
La
Corte quindi rivolgeva l’invito al legislatore per un intervento diretto ad una
riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale
garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul
lavoro e da malattia professionale; così peraltro ribadendo
identiche precedenti sollecitazioni contenute nella propria pregressa
giurisprudenza in materia.
Seppur tardivamente il legislatore è finalmente intervenuto nel
senso indicato dalla Corte Costituzionale; la nuova normativa non ha però
rimediato in toto alla situazione più volte censurata
dalla stessa Corte.
Infatti, l’art.13 D.Lgs.
23/2/2000 n°38, nell’introdurre l’indennizzabilità
del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale (in attuazione della delega di cui all'art.55 L. 17/5/1999 n°144), al comma
2 precisa che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi o
tecnopatie denunciate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del D.M. di cui al comma 3 (ovvero D.M. 12/7/2000 Approvazione
di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno
biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno
biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, entrato in vigore il 25/7/2000).
Considerato che la delega di cui all’art.55 L.144/99 è stata conferita al
Governo proprio per dare riscontro ai ripetuti solleciti della Consulta di
superare finalmente la situazione di non conformità ai principi costituzionali
del D.P.R. 1124/65 (laddove non prevede il ristoro del danno biologico), l’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38, nel prevedere la
propria applicabilità dalla data di entrata in vigore
del D.M. di cui al comma 3, ha perpetuato fino a quella data
l’incostituzionalità del D.P.R. 1124/65 per come rilevata dalla Consulta;
ha perpetuato fino a tutto il 24/7/2000 anche la disparità di trattamento sopra
evidenziata tra dipendenti statali e quelli sottoposti alla normativa del
D.P.R. 1124/65 e ne ha creata un’altra tra questi ultimi (precisamente tra quelli
che hanno subito un infortunio o denunciato una tecnopatia fino al 24/7/2000 e
quelli che hanno avuto la fortuna, o minor sventura, di subire gli stessi
eventi solo un giorno dopo). Per non dire delle riserve in
ordine alla legittimità della decorrenza così come statuita dall’art.13 D.Lgs. 23/2/2000
n°38 comma 2, poiché la legge delega, tra i principi e criteri
direttivi che il Governo era tenuto a rispettare, non ha indicato anche
l’imposizione di uno sbarramento temporale per la validità della nuova disciplina.
Pertanto
visto l’art.23 L.87/1953
dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
in via principale
dell’art.13 D.Lgs. 23/2/2000 n°38 comma 2,
perché in contrasto con gli artt.3 (principio di uguaglianza), 32 comma 1 (diritto alla
salute), 35 comma 1 (tutela del lavoro), 38 comma 2 (diritto alla copertura
previdenziale e assicurativa) e 76 (sull’esercizio della funzione legislativa
delegata) della Costituzione, nella parte in cui, nell’introdurre l’indennizzabilità del danno biologico conseguito ad
infortunio sul lavoro (in attuazione della delega di cui all'art.55 L. 17/5/1999 n°144), precisa
che la nuova normativa vale per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3.
La norma impugnata, lasciando fuori della copertura
assicurativa il danno biologico conseguito alle accidentalità lavorative
verificatesi fino
al 24/7/2000 (giorno precedente l’entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3
dell’art.13 D.Lgs. 23/2/2000
n°38), fino alla stessa data ha lasciato in essere la situazione
d’incostituzionalità evidenziata nelle pagine precedenti, rilevata più volte
dalla Corte Costituzionale che più volte ha invitato il legislatore a superare;
la stessa norma impugnata, avendo posto la decorrenza suindicata,
è in contrasto con la legge delega che nulla prescrive al riguardo nel delegare
il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire taluni
aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In
via subordinata,
degli artt.2 e 74 D.P.R. 1124/65 (che sarebbero quindi ancora
applicabili alla presente controversia), perché in contrasto con gli artt.3
(principio di uguaglianza), 32 comma 1 (diritto alla salute), 35 comma 1
(tutela del lavoro) e 38 comma 2 (diritto alla copertura previdenziale e
assicurativa) della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal
lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni.
Dette
norme del T.U., infatti,
considerano oggetto di copertura assicurativa soltanto l’ipotesi in cui il
lavoratore, a seguito di infortunio, abbia subito una riduzione della propria
capacita lavorativa, escludendo perciò i casi in cui la menomazione
dell'integrità psico-fisica, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine
al lavoro. Ne deriva la violazione dei principi di tutela della salute, del
lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonché
del principio di eguaglianza e ragionevolezza, tenuto pure conto che, invece,
ai dipendenti statali la legislazione vigente da molto tempo riconosce
l’indennizzo del danno biologico per menomazioni contratte per causa di
servizio, seppur non influenti sull’attitudine lavorativa.
E se
il contrasto con detti principi costituzionali era sussistente “ieri”, come
peraltro rilevato più volte dalla stessa Consulta, a maggior ragione
“oggi” i principi di uguaglianza e ragionevolezza sono
violati stante il vigore della normativa che riconosce il danno biologico, con
decorrenza però dal 25/7/2000.
Visto
l’art.295 cpc sospende il giudizio in corso e
l’immediata trasmissione degli atti
del presente giudizio alla Corte Costituzionale.
Della presente ordinanza si dà pubblica lettura in
udienza e non va pertanto comunicata alle parti in causa.
che la presente sia trasmessa, a cura
della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Trani 21/05/04
Il Cancelliere
il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria
Antonietta Chitone