MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 novembre 2007
Emissione, in modalita' elettronica, della tessera di riconoscimento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851, rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale
di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n.
851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera
rilasciati su supporto cartaceo;
Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159,
il quale stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con
modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta
nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla
carta di identita' delle tessere di riconoscimento rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
Viste le vigenti disposizioni in tema di ordinamento giudiziario,
ed in particolare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge
30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e
funzioni al personale di magistratura e al personale
dell'amministrazione giudiziaria;
Ravvisata l'esigenza di rilasciare al personale
dell'amministrazione giudiziaria un documento di riconoscimento
personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite;
Visto il parere espresso in data 27 ottobre 2005 dal Garante per
protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo dei dati
biometrici del personale dell'amministrazione giudiziaria per il
rilascio e l'uso in rete della tessera di cui sopra in modalita'
elettronica;
Visto il parere espresso in data 21 luglio 2005 dal Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in
relazione alle speciali funzioni in materia di autenticazione
informatica della tessera personale di riconoscimento in modalita'
elettronica;
Decreta:
Art. 1.
Ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non
di ruolo dell'amministrazione giudiziaria viene rilasciata una
tessera di riconoscimento, in modalita' elettronica, per l'esercizio
delle funzioni proprie e con funzionalita' di autenticazione
informatica per l'accesso ai sistemi informatici
dell'amministrazione.
Art. 2.
1. Il documento, in supporto plastico, e' dotato degli elementi
fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticita'
del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di
laboratorio.
2. Il documento, con le caratteristiche grafiche di cui al modello
riportato nell'allegato A, riproduce la fotografia dell'interessato,
indica i dati anagrafici, incluso il codice fiscale, i caratteri
somatici, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data
del rilascio, e contiene la firma dell'interessato.
3. Il documento e' dotato di una banda ottica per la
memorizzazione, con modalita' informatiche di sicurezza, dei dati
riportati graficamente sul documento, nonche' di un microprocessore
per la memorizzazione della carta-servizi e per le operazioni
connesse alle procedure di identificazione in rete. Oltre ai
certificati digitali rilasciati dall'amministrazione ed ai
riferimenti numerici delle impronte digitali per le funzionalita'
proprie di autenticazione e sicurezza, il microprocessore puo'
contenere un certificato di firma digitale.
Art. 3.
1. La tessera ha una validita' di cinque anni, non puo' essere
convalidata e deve essere nuovamente emessa in caso di smarrimento,
furto o precoce logorio.
2. In caso di revoca, nel periodo suddetto, delle credenziali di
autenticazione e del certificato di firma digitale, la tessera
conserva validita' esclusivamente quale documento di riconoscimento.
3. In caso di collocamento in quiescenza nel medesimo periodo, i
certificati vengono revocati.
Art. 4.
1. La produzione del documento e' riservata all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato con le tecniche tipiche della
produzione di carte valori e dei documenti di sicurezza della
Repubblica italiana e risponde agli standard internazionali di
sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.
2. Le procedure operative per l'acquisizione dei dati e quelle per
il rilascio della tessera personale di riconoscimento sono stabilite
dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi.
Roma, 6 novembre 2007
Il Ministro: Mastella
Allegato A
(Descrizione della tessera personale di riconoscimento del Ministero
della giustizia - Mod. AT/MG decreto legislativo n. 82/2005)
Il documento, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, ha le seguenti caratteristiche tecniche minime:
formato standard ISO mm 85,6 x 53,98 spessore 780/820 micron;
stampa litografica a 4 colori in bianca + 1 colore fluorescente
e 4 colori in volta con fondino di sicurezza;
ologramma di sicurezza;
riproduzione dello stemma della Repubblica italiana;
scritta «Ministero della giustizia»;
supporto in policarbonato con banda ottica da 1,5 MB contenente
i dati identificativi e l'immagine del volto del titolare;
microprocessore (microchip) EEPROM 32 Kb, algoritmo RSA a 1024
bit;
template, ricavati dalle impronte digitali di due dita del
titolare in conformita' allo standard ISO/IEC 19794-2 e costituiti
dall'insieme dei valori numerici che descrivono le caratteristiche
utili al fine del riconoscimento da cui non e' possibile ricostruire
l'originale, conservato sullo spazio appositamente reso non
riscrivibile del microprocessore. Completata la fase di produzione
del documento il template non puo' essere custodito in nessuna banca
dati.
Fronte
Retro
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