MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DECRETO 6 novembre 2007

Emissione,  in modalita' elettronica, della tessera di riconoscimento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851,  rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale
di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n.
851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera
rilasciati su supporto cartaceo;
  Visto  l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82,  come  modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159,
il quale stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni  dello  Stato  possono  essere  realizzate  anche con
modalita'  elettroniche  e  contenere  le  funzionalita'  della carta
nazionale  dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
  Visto   l'art.  35,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, in tema di equipollenza alla
carta  di  identita'  delle  tessere  di riconoscimento rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
  Viste  le  vigenti disposizioni in tema di ordinamento giudiziario,
ed  in particolare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge
30 luglio  2007,  n.  111,  che  attribuiscono  specifici  compiti  e
funzioni    al    personale    di   magistratura   e   al   personale
dell'amministrazione giudiziaria;
  Ravvisata     l'esigenza     di     rilasciare     al     personale
dell'amministrazione   giudiziaria  un  documento  di  riconoscimento
personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite;
  Visto  il  parere  espresso in data 27 ottobre 2005 dal Garante per
protezione  dei  dati  personali  in  relazione all'utilizzo dei dati
biometrici  del  personale  dell'amministrazione  giudiziaria  per il
rilascio  e  l'uso  in  rete  della tessera di cui sopra in modalita'
elettronica;
  Visto  il  parere  espresso  in  data  21 luglio  2005  dal  Centro
nazionale   per   l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  in
relazione   alle  speciali  funzioni  in  materia  di  autenticazione
informatica  della  tessera  personale di riconoscimento in modalita'
elettronica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non
di   ruolo  dell'amministrazione  giudiziaria  viene  rilasciata  una
tessera  di riconoscimento, in modalita' elettronica, per l'esercizio
delle   funzioni   proprie  e  con  funzionalita'  di  autenticazione
informatica      per     l'accesso     ai     sistemi     informatici
dell'amministrazione.

        
      
                               Art. 2.
  1.  Il  documento,  in  supporto plastico, e' dotato degli elementi
fisici  di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticita'
del  documento  visivamente  e  mediante  strumenti  portatili  e  di
laboratorio.
  2.  Il documento, con le caratteristiche grafiche di cui al modello
riportato  nell'allegato A, riproduce la fotografia dell'interessato,
indica  i  dati  anagrafici,  incluso  il codice fiscale, i caratteri
somatici, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data
del rilascio, e contiene la firma dell'interessato.
  3.   Il   documento   e'   dotato   di  una  banda  ottica  per  la
memorizzazione,  con  modalita'  informatiche  di sicurezza, dei dati
riportati  graficamente  sul documento, nonche' di un microprocessore
per  la  memorizzazione  della  carta-servizi  e  per  le  operazioni
connesse   alle  procedure  di  identificazione  in  rete.  Oltre  ai
certificati    digitali   rilasciati   dall'amministrazione   ed   ai
riferimenti  numerici  delle  impronte  digitali per le funzionalita'
proprie  di  autenticazione  e  sicurezza,  il  microprocessore  puo'
contenere un certificato di firma digitale.

        
      
                               Art. 3.
  1.  La  tessera  ha  una  validita' di cinque anni, non puo' essere
convalidata  e  deve essere nuovamente emessa in caso di smarrimento,
furto o precoce logorio.
  2.  In  caso  di revoca, nel periodo suddetto, delle credenziali di
autenticazione  e  del  certificato  di  firma  digitale,  la tessera
conserva validita' esclusivamente quale documento di riconoscimento.
  3.  In  caso  di collocamento in quiescenza nel medesimo periodo, i
certificati vengono revocati.

        
      
                               Art. 4.
  1.   La   produzione   del   documento  e'  riservata  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  con  le  tecniche  tipiche della
produzione  di  carte  valori  e  dei  documenti  di  sicurezza della
Repubblica  italiana  e  risponde  agli  standard  internazionali  di
sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.
  2.  Le procedure operative per l'acquisizione dei dati e quelle per
il  rilascio della tessera personale di riconoscimento sono stabilite
dal   capo  del  Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale e dei servizi.
    Roma, 6 novembre 2007
                                                Il Ministro: Mastella

        
      
                                                           Allegato A
(Descrizione  della tessera personale di riconoscimento del Ministero
    della giustizia - Mod. AT/MG decreto legislativo n. 82/2005)
    Il  documento,  prodotto  dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, ha le seguenti caratteristiche tecniche minime:
      formato standard ISO mm 85,6 x 53,98 spessore 780/820 micron;
      stampa litografica a 4 colori in bianca + 1 colore fluorescente
e 4 colori in volta con fondino di sicurezza;
      ologramma di sicurezza;
      riproduzione dello stemma della Repubblica italiana;
      scritta «Ministero della giustizia»;
      supporto in policarbonato con banda ottica da 1,5 MB contenente
i dati identificativi e l'immagine del volto del titolare;
      microprocessore  (microchip) EEPROM 32 Kb, algoritmo RSA a 1024
bit;
      template,  ricavati  dalle  impronte  digitali  di due dita del
titolare  in  conformita'  allo standard ISO/IEC 19794-2 e costituiti
dall'insieme  dei  valori  numerici che descrivono le caratteristiche
utili  al fine del riconoscimento da cui non e' possibile ricostruire
l'originale,   conservato   sullo   spazio   appositamente  reso  non
riscrivibile  del  microprocessore.  Completata la fase di produzione
del  documento il template non puo' essere custodito in nessuna banca
dati.
                               Fronte
                                Retro

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