INPS
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle
Convenzioni Internazionali
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AI
DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI
PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI
DIRETTORI DELLE AGENZIE AI
COORDINATORI REGIONALI C.I. |
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Roma,
5-12-2003 |
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Messaggio
n. 113 |
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OGGETTO: |
Regolamentazione comunitaria di sicurezza
sociale: applicazione del regolamento 859/2003 che estende le
disposizioni dei regolamenti 1408/71 e 574/72 ai cittadini degli Stati terzi. |
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Come
già comunicato con circolare n. 118
del 1° luglio 2003, il regolamento (C.E.) n. 859 del 14 maggio 2003
(pubblicato sulla GUCE n. L 124 del 20/05/2003) prevede che le
disposizioni dei regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 siano applicabili, a
decorrere dal 1° giugno 2003, ai cittadini degli Stati terzi al
verificarsi di determinate condizioni. La condizione posta dall’articolo 1 risulta “soggiorno”
legale nella versione linguistica italiana e “residenza” legale nelle
versioni linguistiche degli altri Stati membri.
In relazione a quanto sopra evidenziato, nel
corso della 290° seduta della Commissione Amministrativa della Sicurezza
Sociale dei Lavoratori Migranti (CA.SS.TM.), è stato chiarito che il
termine giuridicamente corretto è “residenza” e non soggiorno, per cui la
delegazione italiana ha chiesto alla Commissione di avviare le operazioni
necessarie per la modifica linguistica della versione italiana dell’articolo
1. Nel far riserva di ulteriori comunicazioni si
rileva che è necessario tener presente quanto suindicato nell’applicazione
delle disposizioni contenute nella citata circolare n. 118
del 1° luglio 2003 e nel successivo messaggio n. 91 del 29
settembre 2003.
IL DIRETTORE
NORI |