INPS

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle

Convenzioni Internazionali

 

 

 

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI E  SUBPROVINCIALI                                                 

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

AI COORDINATORI REGIONALI C.I.

 

 

 

Roma, 5-12-2003

 

 

 

Messaggio n.  113

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale: applicazione del regolamento  859/2003 che estende le disposizioni dei regolamenti 1408/71 e 574/72 ai cittadini degli Stati terzi.

 

 

 

                                      

 Come già comunicato con circolare n. 118 del 1° luglio 2003, il regolamento (C.E.) n. 859 del 14 maggio 2003 (pubblicato sulla GUCE  n. L 124 del 20/05/2003) prevede che le disposizioni dei regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 siano applicabili, a decorrere dal 1° giugno 2003,  ai cittadini degli Stati terzi al verificarsi di determinate condizioni.

 

La condizione posta dall’articolo 1 risulta “soggiorno” legale nella versione linguistica italiana e “residenza” legale nelle versioni linguistiche degli altri Stati membri.

           

In relazione a quanto sopra evidenziato, nel corso della 290° seduta della Commissione Amministrativa della Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti (CA.SS.TM.),  è stato chiarito che il termine giuridicamente corretto è “residenza” e non soggiorno, per cui la delegazione italiana ha chiesto  alla Commissione di avviare le operazioni necessarie per la modifica linguistica della versione italiana dell’articolo 1.

 

Nel far riserva di ulteriori comunicazioni si rileva che è necessario tener presente quanto suindicato nell’applicazione delle disposizioni contenute nella citata circolare n. 118 del 1° luglio 2003  e nel successivo messaggio n. 91 del 29 settembre 2003.

 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE

                                                                                           NORI

 

 

Inizio_pagina