Malattia e pubblico impiego : ulteriori chiarimenti di Brunetta


(Dipartimento della Funzione Pubblica circolare n. 8/2008)


A seguito della conversione nella legge 6 agosto 2008, n. 133, del Decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito decreto) con la circolare n. 8/2008 (1) il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce ulteriori precisazioni in merito alla gestione della malattia nel pubblico impiego. In particolare, l’articolo 71 del decreto ha stabilito il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1) prevedendo nel contempo un’esclusione a favore del comparto sicurezza (comma 1 bis), ha definito le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza e ampliato le fasce orarie di reperibilità (comma 2), ha definito le modalità per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

Per quanto riguarda il trattamento economico del pubblico dipendente in malattia si ricorda che l’art. 71, comma 1, del decreto stabilisce che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

Al riguardo nella circolare in argomento viene precisato che la decurtazione prevista è “permanente nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.”

Inoltre, poiché, per le parti non incompatibili con nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento e di conseguenza la decurtazione retributiva già disciplinata dai CCNL, che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza, permane, la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 del decreto opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

Per quanto riguarda le assenze dovute a visite mediche specialistiche, cure o esami-diagnostici imputate a malattia, il Ministero precisa che alle stesse si applica il nuovo regime, sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. In particolare dette assenze dovranno essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1 ed essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione del comma 2. Si ricorda che il comma 2 ha introdotto per il pubblico dipendente l’obbligo di giustificare i periodi di assenza per malattia superiore a dieci giorni (assenza attestata con uno o più certificati) ovvero le assenze per malattia a partire dal terzo episodio morboso in ciascun anno solare, con certificazioni rilasciate esclusivamente da struttura sanitaria pubblica come i presidi ospedalieri e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma anche dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario stesso ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (medici di base).

Ciò nonostante la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, per le quali resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.

Infine, si ricorda che la legge di conversione ha operato una modifica integrativa introducendo dopo il primo comma dell’art. 71 il comma 1 bis con il quale si esclude espressamente dall’ambito di applicazione della nuova disciplina il personale del comparto sicurezza e difesa per gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. Tuttavia, poiché in detta esclusione non rientra la componente dei vigili del fuoco (forse per una dimenticanza) “in altri casi doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa”, il Dipartimento della Funzione pubblica si dice pronto ad adoperarsi “in sede parlamentare per prevedere un’integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative”.


(1) per i primi chiarimenti si veda la circolare 7/2008 oppure l’articolo apparso su questo sito il 22 agosto 2008 dal titolo “Malattia dell’impiegato pubblico più povera e sotto stretta sorveglianza”


(Matteo Mazzon, Consulente del Lavoro in Milano)