INPS
Studio e Ricerca per lo Sviluppo
delle Attività delle
Convenzioni Internazionali
|
AI DIRETTORI
REGIONALI AI DIRETTORI
PROVINCIALI AI DIRETTORI
DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI COORDINATORI C.I. |
|
|
|
|
Roma, 4-2-2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Messaggio n. 3046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGGETTO: |
Trattazione pratiche in collegamento con la Francia:
chiarimenti. |
Con il presente messaggio si
portano a conoscenza le informazioni sulla legislazione di sicurezza sociale
francese, ottenute nel corso di un incontro tra organismi di collegamento
italo-francesi. Le precisazioni fornite dovranno
essere tenute in considerazione nella trattazione delle relative pratiche
pensionistiche e, ove necessario, dovranno intendersi come aggiornamenti di
eventuali pregresse precisazioni sulle stesse materie. Con il presente messaggio si trattano i seguenti
argomenti: 2.
Majoration enfants e majoration pour mère de famille 4.
Majoration pour tierce personne 5.
Importi pensionistici francesi rilevanti per il calcolo della
pensione italiana 7.
Regimi complementari ARRCO e AGIRC 8.
Stato invalidante: concordanza ex art. 40 del regolamento
1408/71 9. C.R.A.M. Rhône – Alpes di
Lyon 13. Contribuzione
francese e data di cessazione dell’attività lavorativa Il regime pensionistico francese
prevede due diversi tipi di minimo pensionistico (retraite minimum): A)
Minimo contributivo, indica l’importo minimo
pensionistico attribuibile a colui che fa valere una carriera massima
di 160 trimestri (per il 2003 l’importo era pari a € 577,91 mensili).
Se la carriera è inferiore ai 160 trimestri si proratizza l’importo previsto
per detta carriera massima secondo il rapporto tra i trimestri di
assicurazione accreditati ed il periodo massimo di assicurazione
accreditabile (ad esempio per una carriera di 80 trimestri, il minimo
contributivo viene determinato applicando all’importo massimo previsto
di € 577,91 il coefficiente di riduzione dato dalla frazione pari a
80/160 ). B)
Minimo non contributivo (minimum de veillesse) è attribuito, in
presenza di redditi personali e del coniuge inferiori a determinati limiti,
sulla pensione risultante dalla contribuzione versata eventualmente elevata
fino all’importo del minimo contributivo di cui alla precedente lettera A).
Si compone di due livelli: -
“complement de retraite” , il cui importo mensile per il 2003 era pari
alla differenza tra € 237,48 e l’importo mensile della pensione; è concesso a
domanda ed è esportabile al di fuori del territorio francese; -
“allocation supplementaire”, il cui importo mensile per il 2003 era
pari a € 340,43 oppure a € 561,76 per la coppia; in funzione dei redditi può
essere pagato per intero o ridotto. E’ concesso a domanda e non può essere
esportato al di fuori del territorio francese. Al riguardo occorre rilevare
che l’articolo 10 bis, comma 1°, del Regolamento 1408/71 prevede che le
prestazioni speciali in denaro non contributive di tipo misto - come è
l’assegno supplementare di cui trattasi - non siano esportabili qualora siano
indicate nell’Allegato II bis del regolamento. Tuttavia l’assegno
supplementare, pur non essendo indicato nell’Allegato II bis, è
corrisposto unicamente a coloro che risiedono sul territorio francese, in
quanto non ritenuto compreso nel campo di applicazione oggettivo del
regolamento 1408/71. NOTA: Il regime pensionistico
francese per i minatori non prevede minimi pensionistici. 2.
Majoration enfants (o Bonification enfants) e
Majoration pour mère de famille. In merito ai benefici previsti
dalla legislazione francese a favore di soggetti che abbiano allevato figli
sono stati forniti nel tempo vari chiarimenti e relative istruzioni (da
ultimo con il messaggio n.4756 del 17 gennaio 1998). Nel confermare i contenuti del
predetto messaggio per ciò che riguarda la “majoration pour mère de famille”
, si forniscono ulteriori chiarimenti per quanto concerne la “majoration
enfants” detta anche “bonification enfants”. 2.1 - La “majoration enfants”,
detta anche “bonification enfants” , è un incremento della pensione
spettante alle donne ed agli uomini che abbiano allevato almeno tre
figli per un periodo non inferiore a nove anni prima del compimento del 16°
anno di età dei figli. Per il diritto alla “majoration enfants” non è
richiesto che i figli siano a carico alla data del pensionamento. L’incremento
spetta nella misura del 10% dell’importo della pensione, non è commisurato
alla durata della carriera e non comporta un incremento di questa. Non
ha natura di prestazione familiare ed è parte integrante della pensione di
vecchiaia. E’ un beneficio completamente diverso dalla “majoration pour mère
de famille”. NOTA: Tale incremento è
previsto anche nel regime pensionistico francese per i minatori. 2.2 - La “majoration
pour mère de famille” consiste in un incremento della
carriera assicurativa delle donne che hanno allevato uno o più figli per
almeno 9 anni prima del compimento del 16° anno di età degli stessi. L’incremento è di due anni per
ogni figlio ed è previsto anche nel regime pensionistico francese per i
minatori. 2.3
- Compatibilità tra « majorations enfants » e « majoration
pour mère de famille ». La “majoration enfants” e quella
per “mère de famille” sono tra loro compatibili, per cui, ad esempio,
una donna che abbia allevato tre figli per nove anni prima del loro
sedicesimo anno di età può avere diritto sia all’aumento del 10% della
pensione a carico del regime generale sia all’incremento di 6 anni della
carriera assicurativa. 2.4 - Formulario E 202 Tenuto conto delle condizioni
che devono essere soddisfatte per poter beneficiare delle maggiorazioni
suindicate, da parte francese è stata rappresentata l’esigenza di disporre di
uno stato di famiglia indicante tutti i figli avuti, indipendentemente dalla
circostanza che essi siano a carico della lavoratrice o del lavoratore alla
data del pensionamento. L’assenza di tale informazione
può determinare la liquidazione di un importo di pensione inferiore al
dovuto, per cui si è concordato di compilare in tutti i casi il quadro
relativo ai figli del formulario E 202 italiano, anche specificando “NO
FIGLI” in assenza di questi ultimi. L’assegno vedovile (allocation
veuvage) è una prestazione temporanea che, pur avendo finalità
prevalentemente assistenziale, è determinata in base alla carriera
assicurativa del dante causa e pertanto ha natura pensionistica. L’assegno spetta al coniuge
superstite a condizione che non abbia compiuto il 55° anno di età e che
soddisfi determinati requisiti reddituali. Tale prestazione viene
attribuita per un periodo di due anni dalla data del decesso dell’assicurato
. Qualora il coniuge superstite
abbia un’età pari o superiore a 50 anni l’assegno vedovile è attribuito per
un periodo che può essere superiore a due anni; tuttavia in nessun caso
tale assegno può essere corrisposto dopo il raggiungimento del 55° anno
di età. L’assegno vedovile, che su
specifica domanda, al 55° anno di età, è trasformabile in “pension de
reversion”, ha natura pensionistica ed è, pertanto, rilevante per
l’attribuzione del complemento o dell’integrazione al trattamento
minimo in applicazione dell’articolo 50 del Regolamento 1408/71 e
dell’articolo 8, 2° comma, della legge 153/69. Può essere erogato dalla Casse
francesi per la vecchiaia oppure dalle Casse per gli assegni familiari. NOTA: L’assegno vedovile è
previsto anche nell’ambito del regime pensionistico francese per i
minatori. 4. Majoration pour tierce personne La maggiorazione in oggetto
è assimilabile all’assegno per l’assistenza personale continuativa ai
pensionati di inabilità previsto dalla legislazione italiana e per il
2003 era pari a € 930,05. Tale maggiorazione è
esportabile al di fuori del territorio francese ed è soggetta alle norme
anticumulo di cui all’articolo 7 del regolamento 574/72 . Pertanto il
pensionato inabile residente in Italia che sia titolare di assegno per
l’assistenza personale continuativa a carico dell’assicurazione italiana può
aver diritto a ricevere dall’assicurazione francese soltanto
l’eventuale differenza tra l’importo della “majoration pour tierce persone” e
l’importo dell’assegno erogato a carico dell’assicurazione
italiana. 5. Importi
pensionistici francesi rilevanti per il calcolo della pensione italiana
Qualora la prestazione francese
sia composta da più elementi (base, quota per il raggiungimento del minimo
contributivo, quota per il raggiungimento del minimo non contributivo,
majoration enfants, etc.) occorre considerare l’importo complessivo
francese ai fini della determinazione dell’eventuale integrazione al minimo
della pensione italiana. Il lavoratore che sia stato
assicurato in due o più regimi assicurativi francesi, può aver diritto
ad una pensione a carico di ciascun regime e può, altresì, aver diritto
al minimo contributivo previsto a carico di ciascun regime; i relativi
importi sono determinati separatamente nell’ambito di ogni gestione. E’ possibile totalizzare i
periodi assicurativi risultanti in regimi diversi soltanto per il
raggiungimento del requisito di 40 anni (160 trimestri) di
assicurazione per la misura del minimo contributivo di cui al
precedente punto 1. Il minimo non contributivo è a
carico del solo regime generale Le domande di pensione
presentate da coloro che hanno “carriere miste” devono essere trasmesse
all’Istituzione francese del regime a cui i lavoratori sono stati iscritti
nell’ultimo periodo di assicurazione. 7. Regimi
complementari ARRCO E AGIRC Con circolare n. 48
del 27 febbraio 2001 sono state trasmesse informazioni concernenti
i regimi complementari francesi per i lavoratori subordinati (ARRCO) e per i
quadri (AGIRC), che dal 1° gennaio del 2000 sono entrati a far parte del
campo di applicazione dei regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72. Al riguardo si evidenzia
nuovamente che le pensioni di vecchiaia ed ai superstiti erogate a carico dei
regimi complementari sono rilevanti ai fini reddituali ma non debbono essere
considerate per l’applicazione dell’articolo 8 della legge 153/69. A maggior chiarimento di quanto
già esposto nella predetta circolare si precisa che l’inserimento dei regimi
complementari nel campo di applicazione regolamentare è avvenuto
unicamente a fini istruttori e procedurali, per cui ,per ora, non trovano applicazione
le altre norme sui diritti alle prestazioni pensionistiche e temporanee. Ne consegue, ad esempio, che nei
confronti di tali regimi non trova applicazione la totalizzazione dei periodi
assicurativi compiuti in altri Stati . Le Istituzioni francesi hanno
chiesto che, nei casi in cui gli assicurati (o i superstiti) abbiano
presentato una prima domanda di pensione a carico di uno di tali regimi, che
sia stata respinta, e successivamente presentino una seconda domanda di
pensione, venga trasmessa unicamente la seconda domanda. Generalmente i lavoratori che
hanno diritto a pensione nel regime di base hanno diritto a pensione anche
nel regime complementare. Per quel che riguarda le
pensioni ai superstiti, invece, ci possono essere casi nei quali sia
raggiunto il diritto a pensione nel regime complementare e non nel
regime di base. Infatti il regime di base stabilisce per l’attribuzione del
diritto a pensione ai superstiti dei requisiti reddituali e di durata del
matrimonio che non sono previsti dai regimi complementari. 8. Stato
invalidante: concordanza ex articolo 40 del Regolamento 1408/71 Al
fine dell’accertamento dello stato invalidante occorre porre particolare
attenzione a quanto disposto con messaggio n.30510 dell’11 giugno 1996
per l’applicazione dell’articolo 40, comma 4°, del Regolamento
1408/71 concernente la concordanza tra le legislazioni degli Stati membri
sulle condizioni relative allo stato di invalidità. 9. C.R.A.M. Rhône – Alpes di Lyon Come comunicato con messaggio n.
04571 del 28 luglio 1999, la C.N.A.V. di Parigi ha stabilito che la
C.R.A.M. di Lione è la Cassa francese alla quale rivolgersi per i
particolari ritardi o difficoltà di ordine amministrativo riscontrati
nell’esame delle domande di pensione anche se queste sono in
trattazione presso altre Casse francesi, fermo restando che le varie Casse e
Istituzioni francesi conservano immutate le loro competenze. Alla C.R.A.M. di
Lione sono state affidate le funzioni: o
di fornire informazioni in merito all’ordinamento pensionistico francese ed
alla relativa organizzazione amministrativa; o
di raccogliere e divulgare alle altre Casse francesi le informazioni sul
sistema pensionistico italiano e sulla relativa organizzazione
amministrativa; o
di individuare le questioni di carattere legale o amministrativo da
definire in collegamento con la C.N.A.V.. Da parte francese è stata
ulteriormente specificato che le richieste concernenti le particolari
competenze suindicate, dovranno essere indirizzate direttamente e
personalmente alla sig.ra Mireille Vasserot, utilizzando i seguenti
indirizzi: - CRAM Rhône-Alpes, Sous
Direction des Retraites – m.me Mireille VASSEROT, Déparetment Expertise
Formation Information -
mvasserot@cramra.fr Sia da
parte francese che da parte italiana è stato concordemente rilevato che
spesso i formulari vengono compilati in modo incompleto ovvero che sono
necessarie informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal formulario
in conseguenza dell’evoluzione della legislazione nei rispettivi paesi. Quanto sopra comporta necessariamente l’allungamento dei
tempi istruttori con l’invio di corrispondenza rivolta agli interessati per
la richiesta di informazioni aggiuntive. Dal momento che i formulari sono redatti attraverso
procedure automatizzate traendo le informazioni da questionari redatti dagli
interessati sono stati concordati i seguenti criteri per la compilazione del
formulario E202.
11. Norme
anticumulo francesi . Secondo la legislazione francese
le prestazioni di disoccupazione sono incumulabili con la pensione anche se
erogata da uno Stato estero. Ne consegue che se a carico
dell’assicurazione italiana è attribuita una pensione di vecchiaia dalla data
di compimento dell’età, con decorrenza retroattiva rispetto alla domanda, le
istituzioni francesi recuperano per intero le eventuali prestazioni di
disoccupazione erogate per il periodo compreso tra la decorrenza della
pensione italiana e la data della domanda di pensione,
indipendentemente dall’importo della pensione italiana. Poiché non è possibile non
concedere la pensione italiana richiesta, in presenza dei requisiti e, se non
c’è rinuncia prima della liquidazione, la pensione italiana è irrevocabile,
risulta necessario che le Sedi pongano particolare attenzione
nell’informare gli interessati, ove possibile, delle conseguenze sopra
illustrate, spiegando che per non perdere la prestazione di disoccupazione
francese hanno la possibilità di scegliere quale data di decorrenza della
pensione italiana la data della domanda anziché quella del compimento
dell’età. Si riporta per chiarezza il
seguente esempio: una pensione francese di invalidità
di 400 euro, che non è cumulabile con una rendita per infortuni, anche
italiana, di 50 euro , deve essere ridotta di un importo pari a 50 euro; invece, una prestazione di
disoccupazione francese di 400 euro, che ai sensi della legislazione
francese non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, anche se esteri,
viene totalmente revocata in presenza di una pensione italiana di 50 euro. Al riguardo si precisa che le
Istituzioni francesi ritengono non applicabile in materia di
prestazioni per disoccupazione la clausola anticumulo di cui al Capitolo 3,
art.46 bis, lett.d) del Regolamento 1408/71 in quanto le prestazioni
per disoccupazione non sono tra quelle a cui è applicabile il Capitolo 3
(cfr. messaggio n.11777 del 14. 3.1998). Secondo tale interpretazione
solo nel caso in cui la prestazione da ridurre sia disciplinata dal Capitolo
3 è possibile ridurla fino a concorrenza dell’importo della prestazione
o del reddito incumulabile. 12. Dati
reddituali e pensionistici necessari alle istituzioni francesi per
determinare gli importi di pensione 12.1 - Dati
pensionistici In applicazione della
legislazione nazionale le Istituzioni francesi hanno necessità di conoscere
l’importo pensionistico italiano alla data della liquidazione per determinare
l’importo minimo pensionistico da attribuire; a questo fine non sono
rilevanti né le successive variazioni degli importi della pensione italiana
spettante né gli indici di variazione degli importi di pensione. Infatti le Istituzioni francesi,
per determinare periodicamente l’importo minimo spettante tengono conto della
misura della prestazione italiana alla data della liquidazione rivalutata
secondo gli indici previsti dalla legislazione francese per le pensioni
nazionali. 12.2 - Redditi del pensionato
Le Istituzioni francesi, per la
determinazione della misura delle prestazioni, richiedono direttamente
all’interessato gli importi reddituali necessari che sono: il reddito alla
data della liquidazione della prestazione, il reddito dopo un anno da tale
data ed il reddito dopo 3 anni da tale data. Successivamente
gli importi reddituali sono ininfluenti sulla pensione francese che
varia soltanto per effetto delle rivalutazioni annuali. 13. Contribuzione
francese e data di cessazione dell’attività lavorativa svolta in Francia Da parte di alcune sedi è stato segnalato che in molti
casi sui formulari francesi concernenti la carriera assicurativa degli
interessati (E205 ed E207) la data di cessazione dell’attività lavorativa è
diversa dalla data di accredito dell’ultimo contributo obbligatorio. In proposito, in risposta a specifica richiesta di
chiarimenti, da parte francese è stato precisato che secondo la legislazione
francese la contribuzione è accreditata per tutto il trimestre solare
precedente la data di decorrenza della pensione. Per esempio: se un lavoratore cessa l’attività il 15 maggio
2002 e la decorrenza della pensione è 1° giugno 2002, il conto assicurativo
si ferma il 31 marzo 2002. La contribuzione eccedente il trimestre considerato non
viene accreditata. Il trimestre non è divisibile e non c’è arrotondamento
in eccesso, ma in difetto. Il trimestre è accreditato in base al
salario e non in base ai giorni lavorati. Per un trimestre ci vuole un
salario minimo il cui importo viene annualmente fissato dalla legge. Ne consegue che la data di cessazione dell’attività
segnalata sul formulario potrebbe essere successiva all’ultimo contributo
accreditato. Peraltro la data di cessazione attività segnalata sul
formulario potrebbe anche essere precedente all’ultimo contributo
obbligatorio accreditato sull’E205. Ad esempio :
Sull’E205 potrebbero figurare:
Per
tutto quanto precede si precisa che nei confronti delle domande di pensione
di vecchiaia o di anzianità presentate in Francia devono essere seguiti i
seguenti criteri. La data di cessazione dell’attività da prendere in
considerazione deve essere quella indicata nel formulario E202, quadro 7,
indipendentemente dalla data dell’ultimo contributo obbligatorio segnalato
sul formulario E205F. Ai fini
dell’accertamento del requisito contributivo per la pensione di anzianità
devono essere presi in considerazione tutti i periodi inseriti nella colonna
“periodi di assicurazione”, anche se relativi a periodi di disoccupazione,
purché non siano successivi alla decorrenza della pensione di anzianità. Nel caso illustrato nell’esempio, se la decorrenza della
pensione di anzianità italiana è successiva al 1997, potranno essere
considerati utili i 4 trimestri francesi accreditati per il 1997 nella
colonna “periodi di assicurazione” anche se relativi a periodi di
disoccupazione - in quanto si è già precisato che nel caso specifico
segnalato sono prioritari rispetto a quelli assimilati - e dovranno essere
esclusi tutti i successivi, in quanto concernenti periodi di disoccupazione
evidenziati come periodi “assimilati”. Se la decorrenza della pensione di anzianità italiana è
fissata nel 1997, dal 1° giungo in poi, potranno essere
considerati utili i trimestri solari precedenti la data di decorrenza (se la
decorrenza è 6/97 è utile solo il primo trimestre del 1997; se è 7/97 sono
utili 2 trimestri 1997; se è 8/97 sono utili i primi 2 trimestri ecc.). Il DIRETTORE NORI Note: i link nel corpo del testo rimandano al sito Inps |