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Roma, 4-2-2004

 

 

 

Messaggio n.  3046

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Trattazione pratiche in collegamento con la Francia: chiarimenti.

 

 

 

                                  

   Con il presente messaggio si portano a conoscenza le informazioni sulla legislazione di sicurezza sociale francese, ottenute nel corso di un incontro tra organismi di collegamento italo-francesi.

 

Le precisazioni fornite dovranno essere tenute in considerazione nella trattazione delle relative pratiche pensionistiche e, ove necessario, dovranno intendersi come aggiornamenti di eventuali pregresse precisazioni sulle stesse materie.

 

Con il presente messaggio si  trattano i seguenti argomenti:

1.      Retraite  minimum

2.      Majoration enfants e majoration pour mère de famille

3.      Allocation veuvage

4.      Majoration pour tierce personne

5.      Importi pensionistici francesi rilevanti per il calcolo della pensione italiana

6.      Carriere miste

7.      Regimi complementari ARRCO e AGIRC

8.      Stato invalidante: concordanza ex art. 40 del regolamento 1408/71

9.      C.R.A.M. Rhône – Alpes di Lyon

10.  Formulari di collegamento

11.  Norme anticumulo francesi

12.  Dati reddituali e pensionistici necessari alle Istituzioni francesi per determinare gli importi di pensione

13.  Contribuzione francese e data di cessazione dell’attività lavorativa

 

 

1. Retraite minimum.

 

Il regime pensionistico francese prevede due diversi tipi di minimo pensionistico (retraite minimum):

A)    Minimo contributivo,  indica  l’importo minimo pensionistico  attribuibile a colui che fa valere una carriera massima di 160 trimestri (per il 2003 l’importo era pari a € 577,91  mensili). Se la carriera è inferiore ai 160 trimestri si proratizza l’importo previsto per detta carriera massima secondo il rapporto tra i trimestri  di assicurazione accreditati ed il periodo massimo di assicurazione accreditabile (ad esempio per una carriera di 80 trimestri, il minimo contributivo viene determinato applicando all’importo massimo previsto di  € 577,91 il coefficiente di riduzione dato dalla frazione pari a 80/160 ).

B)     Minimo non contributivo (minimum de veillesse) è attribuito, in presenza di redditi personali e del coniuge inferiori a determinati limiti, sulla pensione risultante dalla contribuzione versata eventualmente elevata fino all’importo del minimo contributivo di cui alla precedente lettera A). Si compone di due livelli:

-                            “complement de retraite” , il cui importo mensile per il 2003 era pari alla differenza tra € 237,48 e l’importo mensile della pensione; è concesso a domanda ed è esportabile al di fuori del territorio francese;

-                            “allocation supplementaire”, il cui importo mensile per il 2003 era pari a € 340,43 oppure a € 561,76 per la coppia; in funzione dei redditi può essere pagato per intero o ridotto. E’ concesso a domanda e non può essere esportato al di fuori del territorio francese. Al riguardo occorre rilevare che l’articolo 10 bis, comma 1°, del Regolamento 1408/71 prevede che le  prestazioni speciali in denaro non contributive di tipo misto - come è l’assegno supplementare di cui trattasi - non siano esportabili qualora siano indicate nell’Allegato II bis del regolamento. Tuttavia l’assegno supplementare, pur non essendo indicato nell’Allegato II bis,  è corrisposto unicamente a coloro che risiedono sul territorio francese, in quanto non ritenuto compreso nel campo di applicazione oggettivo del regolamento 1408/71.

 

NOTA: Il regime pensionistico francese per i minatori non prevede minimi pensionistici.

 

2.  Majoration enfants  (o Bonification enfants) e  Majoration pour mère de famille.

 

In merito ai benefici previsti dalla legislazione francese a favore di soggetti che abbiano allevato figli sono stati forniti nel tempo vari chiarimenti e relative istruzioni (da ultimo con il messaggio n.4756 del 17 gennaio 1998).

 

Nel confermare i contenuti del predetto messaggio per ciò che riguarda la “majoration pour mère de famille” , si forniscono ulteriori chiarimenti per quanto concerne la “majoration enfants” detta anche “bonification enfants”.

 

2.1 - La “majoration enfants”, detta anche “bonification enfants” , è un incremento della pensione spettante alle donne ed agli uomini che abbiano allevato  almeno tre figli per un periodo non inferiore a nove anni prima del compimento del 16° anno di età dei figli. Per il diritto alla “majoration enfants” non è richiesto che i figli siano a carico alla data del pensionamento.

 

L’incremento spetta nella misura del 10% dell’importo della pensione, non è commisurato alla durata della carriera e non comporta un incremento di questa.

 

Non ha natura di prestazione familiare ed è parte integrante della pensione di vecchiaia. E’ un beneficio completamente diverso dalla “majoration pour mère de famille”.

 

NOTA: Tale incremento  è previsto anche nel regime pensionistico francese per i minatori.

 

2.2 -  La “majoration pour mère de famille”  consiste in un incremento della  carriera assicurativa delle donne che hanno allevato uno o più figli per almeno 9 anni prima del compimento del 16° anno di età degli stessi.

 

L’incremento è di due anni per ogni figlio ed è previsto anche  nel regime pensionistico francese per i minatori.

 

2.3 -  Compatibilità tra  « majorations enfants » e « majoration pour mère de famille ».

 

La “majoration enfants” e quella per “mère de famille”  sono tra loro compatibili, per cui, ad esempio, una donna che abbia allevato tre figli per nove anni prima del loro sedicesimo anno di età può avere diritto sia all’aumento del 10% della pensione a carico del regime generale sia all’incremento di 6 anni della carriera assicurativa.

 

2.4 -  Formulario E 202

 

Tenuto conto delle condizioni che devono essere soddisfatte per poter beneficiare delle maggiorazioni suindicate, da parte francese è stata rappresentata l’esigenza di disporre di uno stato di famiglia indicante tutti i figli avuti, indipendentemente dalla circostanza che essi siano a carico della lavoratrice o del lavoratore alla data del pensionamento.

L’assenza di tale informazione può determinare la liquidazione di un importo di pensione inferiore al dovuto, per cui si è concordato di compilare in tutti i casi il quadro relativo ai figli del formulario E 202 italiano, anche specificando “NO FIGLI” in assenza di questi ultimi.

 

 

3. Allocation veuvage

 

L’assegno vedovile (allocation veuvage) è una prestazione temporanea che, pur avendo finalità prevalentemente assistenziale, è determinata in base alla carriera assicurativa  del dante causa e pertanto ha natura pensionistica.

 

L’assegno spetta al coniuge superstite a condizione che non abbia compiuto il 55° anno di età e che soddisfi determinati requisiti reddituali. Tale  prestazione viene attribuita per un periodo di due anni dalla data del decesso dell’assicurato .

 

Qualora il coniuge superstite abbia un’età pari o superiore a 50 anni l’assegno vedovile è attribuito per un periodo che può essere superiore a due anni; tuttavia in  nessun caso tale assegno può essere corrisposto dopo il  raggiungimento del 55° anno di età.

 

L’assegno vedovile, che su specifica domanda, al 55° anno di età,  è trasformabile in “pension de reversion”,  ha natura pensionistica ed è, pertanto, rilevante per l’attribuzione del complemento  o dell’integrazione al trattamento minimo in applicazione dell’articolo 50 del Regolamento 1408/71 e dell’articolo 8,  2° comma,  della legge 153/69.

Può essere erogato dalla Casse francesi per la vecchiaia  oppure dalle Casse per gli assegni familiari.

 

NOTA: L’assegno vedovile è previsto anche nell’ambito del  regime pensionistico francese per i minatori.

 

 

4. Majoration pour tierce personne

 

La maggiorazione in oggetto è  assimilabile all’assegno per l’assistenza personale continuativa ai pensionati di inabilità  previsto dalla legislazione italiana e per il 2003 era  pari a € 930,05.

 

Tale maggiorazione  è esportabile al di fuori del territorio francese ed è soggetta alle norme anticumulo di cui all’articolo 7 del regolamento 574/72 . Pertanto il pensionato inabile residente in Italia che sia titolare di assegno per l’assistenza personale continuativa a carico dell’assicurazione italiana può aver  diritto a ricevere dall’assicurazione francese soltanto l’eventuale differenza tra l’importo della “majoration pour tierce persone” e l’importo dell’assegno erogato a carico dell’assicurazione italiana.    

 

5. Importi pensionistici francesi rilevanti per  il calcolo della pensione italiana

 

Qualora la prestazione francese sia composta da più elementi (base, quota per il raggiungimento del minimo contributivo, quota per il raggiungimento del minimo non contributivo, majoration enfants, etc.) occorre considerare  l’importo complessivo francese ai fini della determinazione dell’eventuale integrazione al minimo della pensione italiana.

 

6.  Carriere miste in Francia

 

Il lavoratore che sia stato assicurato in due o più regimi assicurativi francesi,  può aver diritto ad una  pensione a carico di ciascun regime e può, altresì, aver diritto al minimo contributivo previsto a carico di  ciascun regime; i relativi importi sono determinati separatamente  nell’ambito di ogni gestione.

 

E’ possibile totalizzare i periodi assicurativi risultanti in regimi  diversi soltanto per il raggiungimento  del  requisito di 40 anni (160 trimestri) di assicurazione per la misura del minimo contributivo di cui  al precedente punto 1.

 

Il minimo non contributivo è a carico del solo regime generale

 

Le domande di pensione presentate da coloro che hanno “carriere miste” devono essere trasmesse all’Istituzione francese del regime a cui i lavoratori sono stati iscritti nell’ultimo periodo di assicurazione.

 

7. Regimi complementari ARRCO E AGIRC

 

Con circolare n. 48 del 27 febbraio 2001  sono state trasmesse informazioni concernenti i regimi complementari francesi per i lavoratori subordinati (ARRCO) e per i quadri (AGIRC), che dal 1° gennaio del 2000 sono entrati a far parte del campo di applicazione dei regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72.

 

Al riguardo si evidenzia nuovamente che le pensioni di vecchiaia ed ai superstiti erogate a carico dei regimi complementari sono rilevanti ai fini reddituali ma non debbono essere considerate per l’applicazione dell’articolo 8 della legge 153/69.

 

A maggior chiarimento di quanto già esposto nella predetta circolare si precisa che l’inserimento dei regimi complementari nel campo di applicazione regolamentare  è avvenuto unicamente a fini istruttori e procedurali, per cui ,per ora, non trovano applicazione le altre norme sui diritti alle prestazioni pensionistiche e temporanee.

Ne consegue, ad esempio, che nei confronti di tali regimi non trova applicazione la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in altri Stati .

 

Le Istituzioni francesi hanno chiesto che, nei casi in cui gli assicurati (o i superstiti) abbiano presentato una prima domanda di pensione a carico di uno di tali regimi, che sia stata respinta, e successivamente presentino una seconda domanda di pensione, venga trasmessa unicamente la seconda domanda.

 

Generalmente i lavoratori che hanno diritto a pensione nel regime di base hanno diritto a pensione anche nel regime complementare.

 

Per quel che riguarda le pensioni ai superstiti, invece, ci possono essere casi nei quali sia raggiunto il diritto a pensione nel regime complementare  e non nel regime di base. Infatti il regime di base stabilisce per l’attribuzione del diritto a pensione ai superstiti dei requisiti reddituali e di durata del matrimonio che non sono previsti dai regimi complementari.

 

       

8. Stato invalidante: concordanza ex articolo 40 del Regolamento 1408/71

 

Al fine dell’accertamento dello stato invalidante occorre porre particolare attenzione a quanto disposto con messaggio  n.30510 dell’11 giugno 1996 per l’applicazione dell’articolo 40,  comma 4°,  del Regolamento 1408/71 concernente la concordanza tra le legislazioni degli Stati membri sulle condizioni  relative allo stato di invalidità.  

 

9. C.R.A.M. Rhône – Alpes  di Lyon

 

Come comunicato con messaggio n. 04571 del 28 luglio 1999, la C.N.A.V. di Parigi  ha stabilito che la C.R.A.M. di Lione è la Cassa francese alla quale rivolgersi  per i particolari ritardi o difficoltà di ordine amministrativo riscontrati  nell’esame delle domande di pensione  anche se  queste sono in trattazione presso altre Casse francesi, fermo restando che le varie Casse e Istituzioni francesi conservano immutate le loro competenze.

 

Alla  C.R.A.M.  di Lione sono state  affidate le funzioni:

o     di fornire informazioni in merito all’ordinamento pensionistico francese ed alla relativa organizzazione amministrativa;

o     di raccogliere e divulgare alle altre Casse francesi le informazioni sul sistema pensionistico italiano e sulla relativa organizzazione amministrativa;

o     di  individuare le questioni di carattere legale o amministrativo da definire in collegamento con la C.N.A.V.. 

 

Da parte francese è stata ulteriormente specificato che le richieste concernenti le particolari competenze suindicate,  dovranno essere indirizzate direttamente e personalmente alla sig.ra Mireille Vasserot, utilizzando i seguenti indirizzi:

 

-     CRAM Rhône-Alpes, Sous Direction des Retraites – m.me Mireille VASSEROT, Déparetment Expertise Formation Information   

-     mvasserot@cramra.fr  

 

 

10. Formulari di collegamento                                                                               

 

Sia da parte francese che da parte italiana è stato concordemente rilevato che spesso i formulari vengono compilati in modo incompleto ovvero che sono necessarie informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal formulario in conseguenza dell’evoluzione della legislazione nei rispettivi paesi.

Quanto sopra comporta necessariamente l’allungamento dei tempi istruttori con l’invio di corrispondenza rivolta agli interessati per la richiesta di informazioni aggiuntive.

 

Dal momento che i formulari sono redatti attraverso procedure automatizzate traendo le informazioni da questionari redatti dagli interessati sono stati concordati i seguenti criteri per la compilazione del formulario E202.

 

  • Data di scelta della decorrenza (quadro 13): la Francia si lamenta del fatto che spesso nel formulario E202 inviato dall’Italia non è indicata la data di scelta della decorrenza della pensione. A seguito dei chiarimenti forniti circa le diverse possibilità previste dalla legislazione italiana di decorrenza della pensione di vecchiaia, è stato concordato che nel caso in cui nell’E202 siano indicate la data di presentazione della domanda di pensione e la data di decorrenza della pensione italiana, quest’ultima sarà considerata da parte delle istituzioni francesi quale data di decorrenza della pensione scelta dall’interessato.
  • Filiation: alcune sedi hanno segnalato che da parte francese viene ultimamente richiesto l’estratto completo dell’atto di nascita. In relazione a quanto precede, da parte francese è stato chiarito che al fine di individuare in modo univoco i soggetti, la legislazione francese impone di conoscere le generalità  dei genitori. La disponibilità di questa informazione da parte delle istituzioni italiane eviterebbe la richiesta del citato documento. Poiché al riguardo occorre verificare se i motivi per i quali da tempo la Pubblica Amministrazione non richiede ai soggetti interessati i dati relativi ai genitori consistano in un impedimento giuridico, che potrà essere eventualmente rimosso, oppure se tali motivi siano costituiti da criteri di opportunità, le Sedi dell’Istituto non sono tenute, per il momento, a trasmettere in ogni caso le generalità dei genitori degli interessati.

 

11. Norme anticumulo francesi .

 

Secondo la legislazione francese le prestazioni di disoccupazione sono incumulabili con la pensione anche se erogata da uno Stato estero.

 

Ne consegue che se a carico dell’assicurazione italiana è attribuita una pensione di vecchiaia dalla data di compimento dell’età, con decorrenza retroattiva rispetto alla domanda, le istituzioni francesi recuperano per intero le eventuali prestazioni di disoccupazione erogate per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione italiana e la  data della domanda di pensione, indipendentemente dall’importo della pensione italiana.

 

Poiché non è possibile non concedere la pensione italiana richiesta, in presenza dei requisiti e, se non c’è rinuncia prima della liquidazione, la pensione italiana è irrevocabile, risulta necessario che le Sedi pongano particolare attenzione  nell’informare gli interessati, ove possibile, delle conseguenze sopra illustrate, spiegando che per non perdere la prestazione di disoccupazione francese hanno la possibilità di scegliere quale data di decorrenza della pensione italiana la data della domanda anziché quella del  compimento dell’età.

 

 

Si riporta per chiarezza il seguente esempio:

una pensione francese di invalidità di 400 euro,  che non è cumulabile con una rendita per infortuni, anche italiana, di 50 euro , deve essere ridotta di un importo pari a 50 euro;

invece, una prestazione di disoccupazione francese  di 400 euro, che ai sensi della legislazione francese non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, anche se esteri, viene totalmente revocata in presenza di una pensione italiana di 50 euro.

Al riguardo si precisa che le Istituzioni francesi  ritengono non applicabile in materia di prestazioni per disoccupazione la clausola anticumulo di cui al Capitolo 3, art.46 bis, lett.d) del Regolamento 1408/71  in quanto le prestazioni per disoccupazione non sono tra quelle a cui è applicabile il Capitolo 3 (cfr. messaggio n.11777 del 14. 3.1998).

 

Secondo tale interpretazione solo nel caso in cui la prestazione da ridurre sia disciplinata dal Capitolo 3  è possibile ridurla fino a concorrenza dell’importo della prestazione o  del reddito incumulabile.

 

12. Dati reddituali e pensionistici necessari alle istituzioni francesi per determinare gli importi di pensione

 

12.1 - Dati pensionistici

 

In applicazione della legislazione nazionale le Istituzioni francesi hanno necessità di conoscere l’importo pensionistico italiano alla data della liquidazione per determinare l’importo minimo pensionistico da attribuire; a questo fine non sono rilevanti né le successive variazioni degli importi della pensione italiana spettante né gli indici di variazione degli importi di pensione.

 

Infatti le Istituzioni francesi, per determinare periodicamente l’importo minimo spettante tengono conto della misura della prestazione italiana alla data della liquidazione rivalutata secondo gli indici previsti dalla legislazione francese per le pensioni nazionali.

 

12.2 - Redditi del pensionato

 

Le Istituzioni francesi, per la determinazione della misura delle prestazioni, richiedono direttamente all’interessato gli importi reddituali necessari che sono: il reddito alla data della liquidazione della prestazione, il reddito dopo un anno da tale data ed il reddito dopo 3 anni da tale data.  Successivamente  gli  importi reddituali sono ininfluenti sulla pensione francese che varia soltanto per effetto delle rivalutazioni annuali.

 

13. Contribuzione francese e data di cessazione dell’attività lavorativa svolta in Francia

 

Da parte di alcune sedi è stato segnalato che in molti casi sui formulari francesi concernenti la carriera assicurativa degli interessati (E205 ed E207) la data di cessazione dell’attività lavorativa è diversa dalla data di accredito dell’ultimo contributo obbligatorio.

 

In proposito, in risposta a specifica richiesta di chiarimenti, da parte francese è stato precisato che secondo la legislazione francese la contribuzione è accreditata per tutto il trimestre solare  precedente la data di decorrenza della pensione.

Per esempio:  se un lavoratore cessa l’attività il 15 maggio 2002 e la decorrenza della pensione è 1° giugno 2002, il conto assicurativo si ferma il 31 marzo 2002.

La contribuzione eccedente il trimestre considerato non viene accreditata. Il trimestre non è divisibile e non c’è arrotondamento in  eccesso, ma in difetto. Il trimestre è accreditato in base al salario e non in base ai giorni lavorati. Per un trimestre ci vuole un salario minimo il cui importo viene annualmente fissato dalla legge.

Ne consegue che la data di cessazione dell’attività segnalata sul formulario potrebbe essere successiva all’ultimo contributo accreditato.

Peraltro la data di cessazione attività segnalata sul formulario potrebbe anche essere precedente all’ultimo contributo obbligatorio accreditato sull’E205.

Ad esempio :

  • cessazione attività 31.5.1997
  • inizio disoccupazione 1.6.1997
  • fine disoccupazione 31.3.2002
  • decorrenza pensione francese  1.6.2002

Sull’E205 potrebbero figurare:

  • per il 1997:  4 trimestri di contributi obbligatori nel caso in cui il salario sia tale da coprire tutto l’anno 1997 ed in tal caso è prioritaria la contribuzione obbligatoria rispetto a quella assimilata per disoccupazione
  • per gli anni 1998/1999/2000/2001: 16 trimestri di contribuzione assimilata per disoccupazione
  • per il 2002: 1 trimestre di contribuzione assimilata per disoccupazione, che si ferma al 31.3.2002, perché è il trimestre solare precedente la data di decorrenza della pensione.

 

Per tutto quanto precede si precisa che nei confronti delle domande di pensione di vecchiaia o di anzianità presentate in Francia devono essere seguiti i seguenti criteri.

 

La data di cessazione dell’attività da prendere in considerazione deve essere quella indicata nel formulario E202, quadro 7, indipendentemente dalla data dell’ultimo contributo obbligatorio segnalato sul formulario E205F.

Ai fini dell’accertamento del requisito contributivo per la pensione di anzianità devono essere presi in considerazione tutti i periodi inseriti nella colonna “periodi di assicurazione”, anche se relativi a periodi di disoccupazione, purché non siano successivi alla decorrenza della pensione di anzianità.

 

Nel caso illustrato nell’esempio, se la decorrenza della pensione di anzianità italiana è successiva al 1997, potranno essere considerati utili i 4 trimestri francesi accreditati per il 1997 nella colonna “periodi di assicurazione” anche se relativi a periodi di disoccupazione - in quanto si è già precisato che nel caso specifico segnalato sono prioritari rispetto a quelli assimilati - e dovranno essere esclusi tutti i successivi, in quanto concernenti periodi di disoccupazione evidenziati come periodi “assimilati”.

Se la decorrenza della pensione di anzianità italiana è fissata nel 1997, dal 1° giungo in poi,  potranno  essere considerati utili i trimestri solari precedenti la data di decorrenza (se la decorrenza è 6/97 è utile solo il primo trimestre del 1997; se è 7/97 sono utili 2 trimestri 1997; se è 8/97 sono utili i primi 2 trimestri ecc.).

 

 

 

Il DIRETTORE

NORI

 

 

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Note: i link nel corpo del testo rimandano al sito Inps