La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                           P r o m u l g a
 
                         la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                (Finalita' e ambito di applicazione)
 
 
1.  La  presente  legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
promuove  la piena attuazione del principio di parita' di trattamento
e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire  alle  stesse  il  pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2.  Restano  salve,  nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone  con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro,
le  disposizioni  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003, n. 216,
recante  attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

 

          Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
          i  diritti  delle  persone  handicappate), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 febbraio  1992,  n. 39, S.O., e' il
          seguente:
              «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE per la parita' di
          trattamento  in  materia  di occupazione e di condizioni di
          lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 agosto
          2003, n. 187.
 
Art. 2.
                    (Nozione di discriminazione)
 
 
1.  Il  principio  di  parita'  di  trattamento comporta che non puo'
essere  praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone
con disabilita'.
2.  Si  ha  discriminazione  diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita',  una  persona  e' trattata meno favorevolmente di quanto
sia,  sia  stata  o  sarebbe  trattata  una  persona  non disabile in
situazione analoga.
3.  Si  ha  discriminazione  indiretta  quando  una  disposizione, un
criterio,   una   prassi,  un  atto,  un  patto  o  un  comportamento
apparentemente  neutri  mettono  una  persona  con disabilita' in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4.  Sono,  altresi',  considerati  come  discriminazioni  le molestie
ovvero  quei  comportamenti  indesiderati, posti in essere per motivi
connessi  alla  disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
Art. 3.
                      (Tutela giurisdizionale)
 
 
1.  La  tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di
cui  all'articolo  2  della  presente  legge  e'  attuata nelle forme
previste  dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2.  Il  ricorrente,  al  fine  di  dimostrare  la  sussistenza  di un
comportamento  discriminatorio  a  proprio  danno,  puo'  dedurre  in
giudizio  elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
che  il  giudice  valuta  nei  limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
3.  Con  il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere,  se  richiesto,  al  risarcimento  del  danno,  anche non
patrimoniale,  ordina la cessazione del comportamento, della condotta
o  dell'atto  discriminatorio,  ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro  provvedimento  idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti  della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine
fissato  nel  provvedimento  stesso,  di  un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui
al  comma  3,  a  spese  del  convenuto,  per  una  sola volta, su un
quotidiano  a  tiratura  nazionale,  ovvero  su  uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.

 

          Note all'art. 3:
              -  Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo
          unico   delle   disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          S.O., e' il seguente:
              «Art.  44  (Azione  civile  contro la discriminazione).
          (Legge  6 marzo  1988,  n.  40,  art.  42).  - 1. Quando il
          comportamento    di    un    privato   o   della   pubblica
          amministrazione  produce  una  discriminazione  per  motivi
          razziali,  etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero',
          su   istanza   di   parte,   ordinare   la  cessazione  del
          comportamento   pregiudizievole   e   adottare  ogni  altro
          provvedimento  idoneo,  secondo le circostanze, a rimuovere
          gli effetti della discriminazione.
              2.  La domanda si propone con ricorso depositato, anche
          personalmente  dalla  parte,  nella cancelleria del pretore
          del luogo di domicilio dell'istante.
              3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita'
          non  essenziale  al  contraddittorio,  procede nel modo che
          ritiene    piu'   opportuno   agli   atti   di   istruzione
          indispensabili  in  relazione  ai presupposti e ai fini del
          provvedimento richiesto.
              4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o
          al  rigetto  della domanda. Se accoglie la domanda emette i
          provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
              5.  Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
          motivato,  assunte,  ove occorre, sommarie informazioni. In
          tal  caso  fissa,  con  lo  stesso  decreto,  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
          superiore  a  quindici  giorni,  assegnando  all'istante un
          termine  non  superiore  a otto giorni per la notificazione
          del  ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
          ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca  i provvedimenti
          emanati nel decreto.
              6.  Contro  i  provvedimenti  del  pretore  e'  ammesso
          reclamo  al  tribunale  nei  termini  di  cui all'art. 739,
          secondo   comma,   del   codice  di  procedura  civile.  Si
          applicano,  in  quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
          739 del codice di procedura civile.
              7. (Omissis).
              8.  Chiunque  elude  l'esecuzione  di provvedimenti del
          pretore  di  cui  ai  commi  4  e 5 e dei provvedimenti del
          tribunale  di  cui  al comma 6 e' punito ai sensi dell'art.
          388, primo comma, del codice penale.».
              -  Il  testo  dell'art.  2729,  primo comma, del codice
          civile, e' il seguente:
              «Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non
          stabilite  dalla  legge  sono  lasciate  alla  prudenza del
          giudice  il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
          precise e concordanti.».
 
Art. 4.
                      (Legittimazione ad agire)
 
 
1.  Sono  altresi'  legittimati  ad agire ai sensi dell'articolo 3 in
forza  di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata  a  pena  di  nullita',  in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2.  Le  associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei  giudizi  per  danno  subito  dalle  persone  con  disabilita'  e
ricorrere  in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3.  Le  associazioni  e  gli  enti  di  cui  al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.