LEGGE 7
febbraio 2006, n.44
Nuove
disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(GU n. 40 del 17-2-2006)
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art 1.
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
1.
In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della
riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore
dei pensionati affetti da invalidita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 288, e' fissata:
a)
in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita' in favore degli
invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e
A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle
lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.
2.
Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio
previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111,
nonche' ai pensionati di guerra affetti da invalidita' comunque specificate
nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno
sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a
percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata
in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione
delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata
legge n. 288 del 2002.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le
amministrazioni e gli enti gia' competenti alla liquidazione dei trattamenti
pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2.
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come
rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente
legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al
comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1
della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti
scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al
precedente periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 7 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2768):
Presentato dal senatore
Giaretta il 18 febbraio 2004.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 20
aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione in sede referente il 10 e 17 febbraio 2005; 15 e
17 marzo 2005; 29 giugno 2005; 19 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 28 settembre
2005 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante e approvato in un testo
unificato con i numeri A.S. 2768 (Giaretta ed altri); A.S. 2786 (Pedrizzi ed
altri); A.S.
3139 (Manzione ed altri); A.S. 3292 (Giaretta ed altri);
A.S. 3316 (Rigoni ed altri) il 28 settembre 2005.
Camera dei deputati (atto
n. 6105):
Assegnato alla XI
commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5 ottobre 2005
con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione in sede referente il 19 e 27 ottobre 2005; l'8 e
16 novembre 2005, 19 e 22 dicembre 2005.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, l'11 gennaio
2006 con il parere delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato in un testo
unificato con i numeri A.C: 5381 (Andrea Annunziata); A.C: 5599 (Guerzoni);
A.C. 6105 (atto trasmesso); A.C. 6133 (Perrotta), l'11 gennaio 2006.
Senato della Repubblica
(atti numeri 2768 - 2786 - 3139 -
3292 - 3316B):
Assegnato alla 6ª
commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 17 gennaio 2006 con
parere delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.
Esaminato dalla 6ª commissione il 18 gennaio 2006 e approvato il 25 gennaio
2006.