Premessa.
Vigoroso il lavoro della giurisprudenza sulla materia oggetto del presente contributo tanto che non può prescindersi dal citare integralmente passaggi fondamentali di sentenze che hanno fatto storia nella specifica materia come le due sentenze 6402 e 6403 del 2005 della Suprema Corte di Cassazione.
Il TU 1124 /1965 articolo 80.
L'art. 80 del t.u. 1124 disciplina secondo quanto segue l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio: "Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al 10 per cento e 1'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, e liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il 10 per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, e liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo 1'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si e verificato".
La domanda di unificazione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione triennale, che decorre dall'evento successivo da unificare.Vige in materia il principio del rispetto della percentuale inabilitante consolidata al decennio in caso di unificazione di rendite .Pertanto se la precedente rendita non è più soggetta a revisione per scadenza dei termini, cd. rendita consolidata, la rendita unica non può essere rapportata ad una inabilità complessiva inferiore alla percentuale in base alla quale fu liquidata la rendita ormai consolidata (Cost., n. 318/1989; circ. .69/1989). II medesimo principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro i termini previsti) alla revisione di tale rendita per eventuale variazione dei postumi dell'ultimo evento invalidante.
La giurisprudenza in materia
In precedente contributo sono stati illustrati i principi affermati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con sentenze del 25 marzo 2005, nn. 6402 e 6403 in tema di termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni, costituita ai sensi dell’art. 80 T.U. in relazione alle istruzioni dettate dall’ Istituto assicuratore. Poichè i due istituti della unificazione delle rendite e della revisione sono contemplati da norme diverse, si è posto il problema se il principio di stabilizzazione dei postumi, enunciato dall'art. 83 fosse applicabile in sede di costituzione della rendita unica a norma dell'art. 80, rendendo cosi intangibili i postumi di eventi infortunistici (o relativi a malattie professionali) anteriori di un decennio alla unificazione. L'art. 83 nel disciplinare l’istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, ha stabilito dunque che in tal caso l'INAIL provvede alla costituzione di una rendita unica «in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro» causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa è diminuita complessivamente in conseguenza dei successivi infortuni e della coesistenza delle singole lesioni. Questa regola di valutazione complessiva posta dall'art. 80 si applica anche quando l'inabilità sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), senza che a ciò osti il differenziato termine di stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro (dieci anni) e delle malattie professionali (quindici anni). L'art. 83 del T.U. attiene invece all'istituto della revisione della rendita per infortunio sul lavoro; esso dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione del soggetto tutelato nelle condizioni fisiche.Un risalente orientamento giurisprudenziale escludeva la possibilità di un coordinamento tra le due distinte fattispecie legali, ritenendo che le modalità e le limitazioni temporali previste dall'art. 83 del T.U. non possono trovare applicazione nell'ipotesi di costituzione di rendita unica (cfr. Cass. 13 maggio 1982 n.4904, 20 marzo 1987 n.2777).
In relazione a questo indirizzo, con sentenza 6 giugno 1989 n.318 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 80, 1° comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli. Con questa pronuncia è stata riconosciuta la legittimità della costituzione di rendita unica ex art. 80 del T.U. anche nel caso in cui per uno degli infortuni i postumi si siano consolidati per il passaggio del decennio, e, di conseguenza, è stata esclusa l'intangibilità della relativa percentuale di inabilità già riconosciuta, dal momento che, per addivenire alla costituzione di rendita unica, si deve necessariamente procedere alla valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, non già in corrispondenza alla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuite alle singole lesioni, ma avendo riguardo allo loro reciproca influenza ed al loro complessivo risultato inabilitante, sulla base di un giudizio di sintesi. È stato così posto un limite non già alla possibilità di nuova valutazione medico legale dai postumi consolidati dopo il decennio, ma alla misura della rendita che deve essere liquidata all'esito della unificazione, nel senso che la rendita non deve essere in nessun caso inferiore a quella già stabilizzata ex art. 83 del T.U.
Con sentenza 19 dicembre 1990 n. 12023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esteso anche alla rendita unificata la regola, introdotta dalla pronuncia della Corte Costituzionale, di applicazione alle fattispecie di revisione del principio di stabilizzazione dei postumi di cui all'art.83 del T.U. Si è così affermato che detto principio vale anche quando dopo la costituzione della rendita unica si debba procedere alla revisione per variazione intervenuta nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata. Secondo tale pronuncia, in sede di revisione di una rendita unificata (nella fattispecie considerata, per due infortuni e due malattie professionali) il complessivo grado di inabilità può essere ridotto dall'Istituto assicuratore, ma nei limiti della percentuale inabilitante già consolidata.
Questa ricostruzione implica anche che dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare.
Successive decisioni della Sezione Lavoro (cfr. Cass. 27 agosto 1997 n. 8084, 6 dicembre 1997 n. 12399, 27 dicembre 1999 n.14561, 19 dicembre 2001 n.16017, 6 luglio 2002 n. 9832, 5 settembre 2003 n.12998) si pongono nella linea indicata dalle Sezioni Unite.
Da questo orientamento si discosta peraltro Cass. 26 agosto 2000 n.11193, secondo cui quando dopo la costituzione della rendita unica si proceda a revisione di essa per variazione nei postumi di uno o alcuni degli infortuni considerati, va tenuto conto non soltanto del cosiddetto «limite esterno», costituito dalla rendita complessiva che non può, in ogni caso, essere inferiore a quella già stabilizzatasi ex art.83 T.U. n. 1124 del 1965, ma altresì del «limite interno» costituito dal consolidamento delle rendite parziali per gli infortuni più antichi, non più suscettibili di revisione oltre il decennio; ne consegue che non può ritenersi legittima una revisione che, pur non diminuendo la rendita unica complessiva già consolidata, provveda però ad una differente (e inferiore) valutazione di quegli infortuni la cui incidenza invalidante si è già cristallizzata per il decorso del decennio.
Anche Cass. 7 giugno 2000 n.9133 e 13 gennaio 2001 n.417, con riguardo all'ipotesi di infortuni successivi alla costituzione di rendita unica per infortuni precedenti, riferiscono il consolidamento di quest'ultima alla stabilizzazione dei postumi del singolo evento lesivo già valutato.
Diversi orientamenti sono stati poi espressi sulla questione del periodo entro il quale rilevano le modificazioni dello stato di inabilità ai fini della revisione della rendita unica costituita per effetto di infortuni e malattie professionali.
Secondo Cass. 19 febbraio 2000 n.1919, l'unicità della rendita, non consentendo di distinguere sul piano giuridico la parte di essa ascritta agli eventi infortuni sul lavoro e la parte derivante dagli eventi malattie professionali e comportando la necessità di valutare complessivamente e unitariamente le variazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato, esclude che, nell'ipotesi considerata, possa farsi riferimento al termine decennale (decorrente dalla data dell'infortunio) previsto per delimitare la rilevanza dei postumi degli infortuni. La sentenza afferma pertanto che la presunzione di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche - che esclude la revisione della rendita - si ha con il compimento del quindicesimo anno dalla costituzione della rendita, secondo quanto disposto dagli artt. 83, comma ottavo e 137, penultimo comma del medesimo d.P.R. n. 1124 con specifico riguardo alle malattie professionali.
Cass. 17 agosto 2000 n.10904, 11 marzo 2002 n.3477, 10 gennaio 2003 n.235, derivano ugualmente dalla unicità della rendita, correlata ad una complessiva valutazione dell'attitudine lavorativa, la necessità di adottare un unico criterio temporale per la revisione, ma ritengono invece che debba farsi riferimento al termine decennale previsto per gli infortuni.
Un terzo indirizzo è poi seguito da Cass. 23 aprile 2003 n.6499, che ritiene invece possibile operare una scomposizione all'interno della rendita unica in relazione alle diverse inabilità, derivanti da eventi differenti. Nella fattispecie esaminata entrava in considerazione anche il regime previsto per la rendita permanente da silicosi e asbestosi dall'art. 146 del T.U., che non pone alcun termine temporale per la revisione; la S.C. ha quindi affermato che il termine di consolidamento della rendita unica derivante da malattia professionale (rivedibile entro il quindicennio) e da silicosi, non soggetta ad alcun termine di consolidamento, va individuato in relazione al diverso regime temporale dell'inabilità della quale è stata rilevata la variazione.
Con riferimento all'ipotesi di rendita unificata per inabilità permanente da silicosi ed altre patologie, Cass. 1 giugno 2002 n.7954 ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'art.146 quinto comma del d.P.R. n.11124/1965, secondo cui la revisione può avvenire anche oltre il termine di quindici anni stabilito dall'art.137 dello stesso d.P.R., quando il miglioramento riguardi le patologie diverse dalla silicosi, le quali, pur concorrendo a determinare l'incapacità lavorativa dell'assicurato, non siano direttamente associabili con detta forma di pneumoconiosi.
La Corte ritiene che la ricostruzione della fattispecie della revisione della rendita unica debba essere compiuta sulla scorta delle indicazioni fornite dalla citata sentenza n.12023/1990 delle Sezioni Unite e dalle successive decisioni conformi, , e quindi con la riaffermazione del principio del c.d. limite esterno, limite che non esclude una nuova valutazione medico legale con la determinazione dell'inabilità complessiva in misura inferiore a quella derivante dai postumi già consolidati, ma assicura solo la conservazione della misura della rendita unificata già attribuita, che non deve essere inferiore a quella già stabilizzata. Non può essere quindi condiviso l'indirizzo che riferisce il consolidamento della rendita ai postumi stabilizzati dei singoli eventi lesivi più risalenti, prospettando dunque l'esistenza di un ulteriore limite «interno» alla revisione. Posto che ai fini della rivedibilità la rendita unificata risulta parificata, in questo quadro, alla rendita per un singolo evento lesivo, l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento impedirebbe necessariamente la possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi.
D'altro canto, la garanzia della conservazione della misura della rendita consolidata tutela l'assicurato, secondo la regola fissata dalla Corte Costituzionale, in relazione alle aspettative connesse alla stabilizzazione della situazione di fatto.
Come si è già ricordato, dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare.
Ciò posto, la Corte ritiene che la disciplina in esame non consenta di identificare - secondo i diversi orientamenti espressi dai precedenti richiamati- un termine unitario per la rivedibilità della rendita unificata costituita in relazione a eventi lesivi diversi, contemplati dal T.U. n.1124/1965 (infortuni, malattie professionali, silicosi ed asbestosi), o anche a malattie neoplastiche, infettive e parassitarie, secondo le previsioni di cui all'art.13 comma 4 d.lgs. 23 febbraio 2000 n.38. In effetti, come è stato rilevato anche in dottrina, un'opzione in questo senso, assoggettando la revisione ad un termine diverso da quello stabilito per uno dei tipi di evento in relazione ai quali è stata costituita la rendita unica, si porrebbe in contrasto con una o più norme poste dal T.U. (con l'art.83, in caso di termine unico quindicennale, con l'art.137 in caso di termine unico decennale, con l'art. 146 5° comma in caso di rendita derivante anche da silicosi o asbestosi, o di altre patologie di cui al citato art.23 d.lgs.n.38/2000), in assenza di una regola generale alla quale ricondurre il termine unitario prescelto. L'adozione di questo comporta rilevanti implicazioni, rilevabili in particolare in relazione ai limiti posti alla tutela dell'assicurato, che si vedrebbe preclusa la possibilità di provare l'aggravamento di una malattia professionale oltre il decennio (se si fissa questo unico termine) o di una patologia, come la silicosi, per la quale non è previsto alcun termine di revisione.
Una scelta in questo senso, d'altro canto, non rappresenta una conseguenza necessitata della unicità della rendita e della valutazione complessiva della riduzione dell'attitudine lavorativa. Infatti, la determinazione della rendita unica sulla base di un giudizio complessivo di sintesi (che tiene conto della reciproca influenza delle varie componenti lesive) non impedisce di dare giuridico rilievo al diverso regime temporale della revisione dell'inabilità derivante dal singolo evento lesivo, al solo fine di delimitare la durata del periodo entro il quale può essere operata la revisione stessa.
In questa prospettiva, un preciso riscontro normativo è fornito dalla disposizione dell'art.146 primo comma del T.U., che ai fini della revisione della rendita di inabilità permanente da silicosi o asbestosi (senza limiti temporali) considera le modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita «purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita», attribuendo rilevanza, a tal fine, delle sole malattie dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio associate alla suddetta patologia, e quindi solo ad una specifica componente della inabilità complessiva.
Si deve quindi riconoscere, nella linea seguita da Cass. 6499/2003 cit., che nel caso di rendita unica derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione il termine entro il quale può procedersi a revisione della rendita deve essere individuato in relazione alla componente della inabilità complessiva della quale si rileva la modificazione. Ciò non significa peraltro annullare gli effetti dell'unificazione della rendita e scomporre i singoli elementi della valutazione del grado di inabilità, per determinare separatamente l'inabilità conseguente a ciascun evento lesivo: la distinzione si attua solo sul piano dei limiti temporali alla possibilità di operare la revisione, limiti che devono essere riferiti al regime proprio della singola componente.
La soluzione ricostruttiva qui seguita appare necessaria per stabilire i limiti temporali della revisione della rendita unificata, alla quale la sentenza n. 12023 del 1990 delle Sezioni Unite ha esteso il principio di consolidamento della rendita erogata enunciato da Corte Cost. n.318/1989. Benché l'intervento del giudice delle leggi abbia posto un limite solo alla riduzione della prestazione, è necessario tener presente che il suddetto principio opera sia per la revisione disposta dall'Istituto assicuratore, sia per quella richiesta dall'assicurato, come risulta dalla formulazione degli artt.83, 137 e 146 del T.U. del 1965.
La necessaria correlazione tra principio di consolidamento e limiti temporali di revisione, posti dalla legge a tutela delle parti del rapporto assicurativo, impone che nel caso di rendita unificata per eventi lesivi assoggettati a diverso regime la variazione dello stato di inabilità, in relazione alla quale viene formulata la domanda dell'assicurato o viene adottato il provvedimento dell'Istituto, possa essere riferita a ciascuna di dette componenti dell'inabilità complessiva. Ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine per la revisione, il giudice adito deve quindi stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'Istituto; conseguentemente, la tempestività della revisione deve essere affermata o esclusa in base al regime temporale proprio dei postumi dell'evento lesivo di cui è stata fatta valere la variazione, operando quindi il termine decennale o quindicennale a seconda che questa riguardi i postumi dell'infortunio o la malattia professionale. Ugualmente, dovrà essere esclusa l'applicabilità di un termine di revisione quando la componente di riferimento riguardi le patologie di cui all'art.146 del T.U. 1124/1965.L'applicazione del termine di revisione proprio delle singole patologie non è d'altro canto preclusa quando si tratti di revisione riferita a postumi di eventi diversi, ma a carico degli stessi organi o apparati; analogamente a quanto previsto per l'ipotesi regolata dalla norma da ultimo citata, la riferibilità della rilevata variazione del grado di inabilità del grado complessivo a modificazioni dell'una o dell'altra patologia costituirà, in caso di contestazione sul regime temporale della revisione, oggetto di un accertamento di fatto.
Il principio di diritto posto dalla sentenza 6402/2005 è il seguente:
«In caso di costituzione di rendita unica INAIL ai sensi dell'art.80 del D.P.R. n.1124/1965, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine- decorrente dalla data di detta costituzione- entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'INAIL) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine per la revisione, il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'Istituto.»
Sin qui dunque l’interessante e completa ricostruzione dela giurisprudenza. Vediamo come l’Inail è stato conseguente.
Le istruzioni dell’Inail
In tema di termini per la revisione de|lla rendita unica da eventi policroni Inail con nota del febbraio 2007 ha rappresentato che :
1 -dalla data di costituzione della rendita unica, da intendersi come data di decorrenza., inizia ex novo il decorso dei termini revisionali per tutti gli eventi che concorrono alla costituzione della rendita. Indipendentemente dalla data di accadimento di ciascuno di essi.
Esempio:
rendita per infortunio costituita nel 1990;
segue nuovo infortunio e costituzione di rendita;unica nel 1998;
ultima revisione della rendita unificata nel 2008i
Sia in sede di costituzione della rendita unica nel 1998, sia in sede di revisione della stessa fino al 2008 dovranno essere riconsiderati anche i postumi relativi all' infortunio del 1990.
Nel 2008 si consoliderà la rendita unica corrispondente al grado di inabilità complessiva accertato in sede di ultima revisione.
La disciplina dei termini di revisione delle rendite unificate muove, infatti, dal principio che, con la costituzione della rendita unica, cessa la rendita pregressa poichè a quest’ultima si sostituisce una nuova rendita commisurata al danno blologico globale, considerato nel suo grado e nella misura d’insieme e non già nelle singole parti che lo compongono.
La unificazione dei postumi determina l’nsorgenza di un quadro menomativo globale, unitariamente considerato, che costituisce il nuovo "oggetto" di valutazione. In tale contesto i postumi dei singoli eventi perdono autonoma rilevanza e pertanto devono essere rivalutati tutti. sulla base di un giudizio medico-legale di sintesi avuto riguardo alla loro reciproca influenza ed al loro complessivo pregiudizio sull'integrità psicofisica del soggetto. Naturalmente, il principio si applica anche nel caso in cui tra i due eventi lesivi sia decorso il termine revisionale e, quindi, la rendita costituita per il primo evento lesivo sia consolidata per intervenuta decorrenza dei termini revisionali prima della unificazione .
L'unificazione dei postumi riapre i termini utili non solo per la revisionabilita del danno unitario ai fini della determinazione delle prestazioni economiche, ma anche per l’applicazione di tutti gli altri istituti giuridici previsti dal Testo Unico (cure idrofangotermali integrazione rendita in caso di necessità di cure mediche e chirurgiche, ecc.
2. Quando gli eventi lesivi che concorrono alla costituzione della rendita unica sono della stessa natura (tutti infortuni. ovvero tutte malattie professionali) e, quindi, soggetti allo stesso regime temporale ai fini della revisione dei postumi. Dalla data di costituzione della rendita unica decorre un unico termine revisionale.Tale termine corrisponde al decennio per gli infortuni ed al quindicennio per le malattie professionali.
3. Quando. invece. gli eventi lesivi che concorrono alla costituzione della rendita unica sono di diversa natura e quindi soggetti a diverso regime temporale ai fini della revisione dalla data di costituzione della rendita unica decorrono nuovi termini revisionali diversi in relazione a ciascuna componente di danno; in tale ipotesi il regime temporale della revisione è individuato in relazione alla componente di danno di cui sia rilevata la variazione. indipendentemente dalla natura dell'ultimo evento.
Esempio 1:
irrfortunio dei 1995
segue malattia professionale e costituzione di rsndita unica nel 1998;
nel 2004 l’lstituto riceve una richiesta di revislone passiva in cui si denuncia un aggravamento dei postumi dell'infortunio.
Qualora sia stata effettuata, nel 2002, la revisiine al quadriennio, la richiesta andrà respinta in quanto la nuova revisione relativa al soli postumi dell’infortunio potrà essere effettuata solo al settennio.
Qualora invece la revisione al quadriennio non sia stata effettuata, sarà possibile accogliere la richiesta ed effettuare la revisione con valutazione "ora per allora", sempreche' dalla documentazione emerga che 1'aggravamento è riconducibile all’interno del quadriennio.
Esempio 2:
infortunio del 1995
segue malattia professionale e costituzione di rendita unica nel 1997.
Dal 1997 decorrono un termine decennale per la revisione dell’infortunio (scadenza 2007) e un termine quindicennale per la revisione della i/I.P. (scadenza 2012).). A partire dal 2007 sarà possibile procedere alla revisione soltanto qualora siano rilevate variazioni dei postumi della MP., nel qual caso, nella valutazione complessiva si potrà tenere conto anche delle variazioni dei postumi dell'infortunio.
Tale principio determina una novità rispetto alla precedente linea di condotta seguita dall’istituto, secondo cui i termini revisionali sono regolati secondo il regime relativo alla natura dell'uttimo evento (Cfr.: Guida per le Revisioni delle Rendite, allegata alla Circolare n. 71/1996, par. 2.5.1).
Cio vale naturalmente sia con rifeiimento all’individuazione dei termini di revisione intermedi (vedi Es. 1), sia con riferimento all'individuazione delCultimo termine revisionale (vedi Es. 2).A proposito di quest’ultimo, si ricorda che l’ultima revisione deve essere richiesta o disposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine.Si ricorda, altresi, che la variazione dei postumi sarà rilevante soltanto se riconducibile all’intemo del periodo revisionale, riguardando il termine annuale di decadenza solo l’esercizio del diritto,
Si precisa che per le rendite unificate da liquidare in capitale, ai sensi dell'articolo 75 TU, si deve in ogni caso attendere la scadenza dell'ultimo termine di revisione prima di procedere alla cessazione della rendita.
Sul piano operativo.
Dopo la scadenza dell'ultimo termine revisionale piu breve (decennio se si tratta di infortunio + malattia professionale, iowero infortunio + silicosi; quindicennio se si tratta di malattia professionale + silicosi), si procede come di seguito riportato.
A) Revisione passiva.
In via preliminare, la funzione amministrativa verifica se ricorrono i presupposti temporali per dare corso a la richiesta di revisione:
1) se accerta che e decorso arche Tultimo termine revisionale per la malattia professionale respinge la richiesta di revisione con apposito prowedimento;
2) se accerta che il predetto ternjiine non e decorso, invia la pratica alla funzione medico-legale che.i a sua volta, verifica che la richiesta inoltrata riguardi la component^ di danno relativa all'evento per il quale non sono ancora scaduti i termimi revisionali;
2.1) verifica negativa: quando la documentazione prodotta evidenzia che la richiesta di revisione è relativa alle menomazioni dell'evento per il quale sono scaduti i termini revisionali, la funzione medico-legale ne dà comunicazione alla funzione amministrativa che respinge la domanda di revisione con apposito provvedimento;
2.2) verifica positiva: si procedfe alla chiamata a visita dell'assicurato; in tale sede:
2.2.1) se non rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, la funzione medico-legale ne da comunicazione allal funzione amministrativa che respinge la domanda di revisione con apposito provvedimento;
2.2.2) se rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, la funzione medico-legale procede alla valutazione complessiva di tutte le menomazioni.
B) Revisione attiva.
La funzione amministrativa invia alla funzione medico-legale il caso per la revisione, secondo la scadenza fissata nel corso della visita in precedenza effettuata (accertamento postumi/revisione). L’assicurato viene invitato a visita; in tale sede la funzione medico-legale:
1)se non rileva variazioni della coimponente di danno ancora revisionabile,ne da comunicazione alla funzjone amministrativa che invia apposito provvedimento all'assicurato;
2) se rileva variazioni della componente di danno ancora revisionabile, procede alla valutazione complessiva di tutte le menomazioni.
4. Qualora alla costituzione della rendita unlca concorrano postumi di un evento i cui termini revisionali siano scaduti prima della unificazione opera il c.d. " limite estemo".
Esempio 1:
infortunio del 1980
malattia professionale e costituzione di rendita unica nel 1982; ultima revisione nel 1997
GRADO 60%;
infortunio e costituzione di rendita unica nel 1999; GRADO 65%.
La rendita unica del 1982 si è consolidata nel\1997 (60%), con il decorso sia del decennio per l"mfortunio sia del quindicennio per la malattia p/ofessionale.
Pertanto, sia in sede di costituzione sia in sede di revisione della success/va rendita unica costituita nel 1999 (ossia fino al 2014), l'lstituto\può rivalutare i postumi dei precedenti eventi del 1980 e del 1982, rilevandone 1'eventuale miglioramento, ma dovrà liquidare una rendita ragguagliata a non meno del 60% (grado consolidato prima dell’unificazione dei postumi)
Esempio 2:
rendita per infortunio costituita nel 1970 GRADO 60%;
segue malattia professioanle e costituzione di rendita unificata nel 1975 GRADO 62%;
segue infortunio e costituzione di rendita unificata nel 1988 GRADO 65%; ultima revisione rendita unificata nel 2003 GRADO 50%.
Non essendosi consolidati, per decorrenza dei termini revisionali né i postumi dell’infortunio del
1970 (60%), nè quelli della rendita unificata del 1975 (62%), in sede di uliima revisione della rendita unificata del 1988 e stato possibile, in conseguenza dei miglioramenti dei postumi
relativi a tutti gli eventi che compongono la rendita stessa, iiquidare una rendita per un grado comptessivo di inabilita pari al 50%.
Per effetto di tale limite la prestazione economica non potrà essere inferiore a quella corrispondente al grado di menomazione consolidatosi per decorrenza dei termini revisionali prima dell’unificazione.
II "limite esterno", che pertanto deve preesistere alla rendita unica, comporta che, sia in sede di costituzione sia in sede di revisione della rendita unica, il grado di menomazione al quale la remdita deve essere ragguagliata non potrà essere comunque inferiore a quello già consolidatosi prima dell’unificazione. Si sottolinea che il "limite esterno" irileva ai soli fini della liquidazione della rendita, ma non vincola, ne condiziona, la valutazione medico-legale, dal momento che non esiste il c.d. "limite interno'. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 marzo 2005, n. 6402, hanno espressamente affermato il principio secondo cui, posto che la rendita unificata risulta parificata alla rendita per singolo evento lesivo, l’intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento impedirebbe necessariamente la possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi.
Nel caso di rendita unificata il consolidamento con conseguente "limite esterno" opera soltanto quando siano decorsi tutti i nuovi termini revisionali iniziati a decorrere dalla data di costituzione della rendita unica e soltanto se non intervenga entro i predetti termini revisionali un nuovo evento lesivo che comporti la costituzione di una nuova rendita unica, con conseguente riapertura di tutti i termini.
Ovviamente, il predetto limite esterno, una volta maturato, vale anche rispetto ad eventuali successive costituzioni (e revisioni) di nuove rendite unificate. Si tratta di principi che confermano sostanzialmente la linea di condotta già seguita dall'INAIL, salvo che per 1'individuazione del termine ultimo di revisione (attiva o passiva) delle rendite uniche derivanti da postumi di eventi che, avendo diversa natura, hanno anche differenti regimi revisionali. Ciò, in quanto i nuovi termini di revisione non sono piu regolati secondo il regime relativo alla natura dell'ultimo evento.Con riferimento alle ipotesi in cui la rendita derivi da più inabilità soggette a diverso regime temporale, la sentenza n. 6402/05 ha affermato che la revisione è effettuabile nel rispetto dei termin ipropri di ciascuna componente della inabilità complessiva, con la conseguenza che:
— se il miglioramento o il peggioramento viene rilevato con riferimento ai postumi delPevento per il quale sono gia scaduti i termini revisionali, difetta il presupposto per la revisione, dal momento che detti postumi devono ritenersi consolidati per presunzione di legge e, percio, non sono piu suscettibili di alcuna modificazione;
— se, invece, venga rilevato il miglioramento o il peggioramento dei postumi dell'evento per il quale i termini revisionali non sono ancora scaduti, la revisione risultera tempestiva e, pertanto, si potra procedere alla nuova valutazione complessiva della menomazione globalmente considerata (compresi, quindi, i postumi dell'evento per il quale sono scaduti i termini revisionali), stante 1'inapplicabilita del cd. «limite interno».