LA NUOVA NORMATIVA SULLE VITTIME DA NANOPARTICELLE E URANIO IMPOVERITO:
TUTELA PER MILITARI, CIVILI E
SEMPLICI CITTADINI
In Italia negli ultimi anni si � avviato un processo normativo diretto a estendere i benefici previsti per le Vittime del terrorismo alle categorie delle Vittime della Criminalitˆ e del Dovere, categoria preesistente a sua volta veniva ampliata e riorganizzata.
Pressoch� contemporaneamente, e sullÕonda del movimento di opinione sorto di fronte ai sempre pi� diffusi casi di giovani militari impegnati in missioni allÕestero che avevano sviluppato patologie tumorali, veniva creata la figura dei Òsoggetti esposti a emissioni nociveÓ, destinataria, via via, dei medesimi benefici delle Vittime del Dovere, con la nomina anche di commissione parlamentare per indagare sullÕaccaduto.
Questo complesso procedimento normativo merita di essere raccontato e descritto, pur nella limitatezza di questo scritto.
Con lÕentrata in vigore della legge 266/05 (cui ha fatto seguito il
regolamento di esecuzione, fornito con D.P.R. 243/2006) e precisamente in
riferimento allÕart. 1 commi 562, 563, 564 e 565, il legislatore aveva ed ha
inteso ridisegnare retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione
preesistente di Vittime del Dovere e
soggetti equiparati, intendendo attribuire alle stesse i benefici giˆ
previsti per le vittime della criminalitˆ e del terrorismo.
Le norme salienti cos“ disponevano:
563. Per vittime del dovere devono intendersi
i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle
funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo
di criminalitˆ;
b) nello svolgimento di
servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela
della pubblica incolumitˆ;
f) a causa di azioni recate
nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilitˆ.
564. Sono
equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto
infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in
occasione o a seguito di missioni di
qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che
siano riconosciute dipendenti da causa
di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
La legge al comma 565
prefigurava lÕemissione di successivo decreto che avrebbe dovuto fornire
disposizioni applicative alle predette disposizioni.
Con il DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 183)
veniva in effetti fornito il ÒRegolamento
concernente termini e modalitˆ di corresponsione delle provvidenze alle vittime
del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici giˆ previsti in favore delle vittime della criminalitˆ e del
terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266Ó.
Tale D.P.R. ha dunque precisato quali benefici competano alle vittime
del dovere (a. per benefici e provvidenze
le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20
ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive
modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206)
Il Regolamento chiariva inoltre il presupposto per lÕapplicabilitˆ del
comma 564:
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
b) per missioni di qualunque
natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate
dall'autoritˆ gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni
ambientali od operative, le
condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle
ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Contestualmente, si rafforzava il forte movimento di opinione cui sopra si faceva cenno, in relazione alla sempre pi� diffusa notizia di giovani militari che, impegnati in missioni di pace all'estero, avevano contratto rare infermitˆ, in genere tumorali.
La stampa internazionale rivelava ben presto la notizia dell'impiego da parte delle truppe statunitensi, in particolare in Bosnia e Kosovo, di munizioni a uranio impoverito che la stessa NATO finiva per confermare.
Con Decreto Ministeriale della Difesa del 22 dicembre 2000 si insediava un commissione, presieduta dal Prof. Franco Mandelli, con il compito di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi emersi di patologie tumorali nel personale militare impiegato in Bosnia e Kossovo.
Frattanto la Nato diffondeva anche la mappa dei siti che erano stati bombardati con munizioni ad uranio impoverito, e in particolare Sarajevo, dove risultava essere stato scaricato materiale bellico per almeno 1 t di uranio impoverito[1]
Chiaramente anche la stampa trattava abbondantemente la delicatissima questione, in particolare menzionando i seimila proiettili ad uranio impoverito lanciati nei dintorni di Sarajevo, le decine e decine di casi di giovani militari affetti da tumori che continuavano a verificarsi.
Nel 2007, il Ministro della Difesa Arturo Parisi dichiarava essersi ammalati di tumore 255 militari (161 dell'Esercito, 47 della Marina, 26 dell'Aeronautica e 21 Carabinieri) e 37 di questi sono morti (29 dell'Esercito, 7 dell'Arma, uno dell'Aeronautica).
Fonti non governative affermavano invece l'esistenza di oltre 2500 militari che dal 1990 in poi avevano sviluppato malattie tumorali, di cui 164 decedutiÓ [2].
In questo contesto il legislatore finalmente interveniva.
Con lÕart. 2 commi 78 e 79 legge 244/07 si disponeva:
COMMA 78 Autorizzazione di spesa al fine del riconoscimento della causa
di servizio per il personale militare e civile per esposizione all'uranio e
materiale bellico
78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari
all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonchŽ al personale civile italiano nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano
contratto infermitˆ o patologie tumorali connesse all'esposizione e
all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione
nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti ,
ai genitori, nonchŽ ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, � autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
COMMA 79
Modalitˆ e termini per la corresponsione delle misure di sostegno.
79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono
disciplinati i termini e le modalitˆ per la corresponsione ai soggetti di cui
al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di
sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206
Interveniva dunque il decreto di attuazione con il DPR 3 marzo 2009 , n. 37 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93). – ÒRegolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionaliÓ ove si prevedeva appunto la corresponsione della speciale elargizione, prevista giˆ per le vittime del dovere ai sensi della legge 244/07.
Il D.p.r. 37 si riferiva all'articolo 2 comma 2 Òa) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'esteroÓÉ 2, Òche abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinanteÓ.
Si trattava, tuttavia di norma dettata ancora da una situazione di
incertezza, tanto � vero che, un poÕ incoerentemente, essa finiva per
porre alla domanda un Òtermine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamentoÓ.
Successivamente il Legislatore correggeva la rotta, recependo la
normativa nel Nuovo Ordinamento Militare, e eliminando lÕassurdo termine di
decadenza.
Il Nuovo Ordinamento Militare disciplina oggi da una parte le Vittime
del Dovere, dallÕaltra i Soggetti Esposti, con una normativa praticamente
omogenea, in cui la seconda categoria � sostanzialmente una species della prima
(pur, ovviamente, con alcune importanti differenze, principalmente legate alla
validitˆ anche per comuni cittadini, ove esposti anchÕessi in particolari
condizioni.
Con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare,
entrato in vigore il 09/10/2010, si � abrogata integralmente la normativa
richiamata legata allÕart. 2 commi 78 e 79 legge 244/07 (ponendosi fine
allÕodioso termine decadenziale prima introdotto), e si � trasformata la
disciplina sul punto rendendola oggi stabile e ben pi� pregnante, con una
normativa che affratella alle Vittime del Dovere anche i soggetti esposti,
quasi da considerarsi fratelli ancor pi� sfortunati.
Nel Nuovo Codice dellÕOrdinamento Militare le due categorie sono
destinatarie di norme di contenuto praticamente sovrapponibile.
Gli articoli 1904 (in tema di vittime del dovere da esposizione a
particolari condizioni) e 1907
(esposizione a emissioni nocive) del nuovo codice dell'ordinamento militare
sono in rapporto di genere a specie.
LÕart. 1904 del Nuovo Codice dellÕOrdinamento
Militare fornito dal D.Lgs 66/2010, (in appresso, N.C.O.M) richiama la nozione
di vittima del dovere (disciplinata dall'articolo 1 commi 562 seguenti legge
266/05) che in particolare si riferisce, comma 564, ai soggetti Òche abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle
quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini
nazionali e che siano riconosciute
dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od
operativeÓ tali essendo
(art. 1 comma c d.p.r. 243/06) le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di
servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
LÕart. 1907 N.C.O.M. con il
richiamo allÕart. 603 st. l. tutela
il personale italiano che, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque
natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita'
o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative,
al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati
munizionamenti, nonche' al personale
civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle
basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse
infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali
Le conseguenze giuridiche della applicazione dei benefici alle due
situazioni, da una parte, il soggetto equiparato a vittime del dovere per le particolari condizioni ambientali e
operative, e, dallÕaltra, del soggetto Òche,
in occasione o a seguito di missioni di
qualunque natura abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le
particolari condizioni ambientali od operative, sono realtˆ esattamente
le stesse, visto che:
- il d.p.r. 243/06
riconosce per gli equiparati
a vittime del dovere, art. 1,
lettera a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste
dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998,
n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206;
- Per contro l'articolo 603 del N.C.O.M. , individua gli benefici come misure di sostegno e tutela previste
dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998,
n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206,
Dunque, identiche leggi, ed identici benefici.
In sostanza, i benefici derivanti riconoscimento dello status di
soggetto esposto a nanoparticelle sono identici a quelli attribuibili al soggetto equiparato a vittima del
dovere, (e dunque, in sostanza, corrispondendo ai benefici giˆ previsti per le
vittime del terrorismo, destinatari espressi di tali leggi) identiche essendo alle finalitˆ
assistenziali e sostanzialmente identici essendo requisiti, caratterizzandosi
le particolari condizioni curate dalla specifica norma dell'articolo 1904 NCOM solo in relazione alla specifica
natura radioattiva dell'agente patogeno.
LÕart. 1907 N.C.O.M. con il richiamo allÕart. 603 tutela il personale italiano che, in occasione o a
seguito di missioni di qualunque natura
effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o
patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative,
al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati
munizionamenti, nonche' al personale
civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle
basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse
infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali
Analizziamo la disposizione.
Tale disposizioni riguarda il personale
italiano che,
- in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura effettuate
entro e fuori i confini nazionali,
- abbia contratto infermita'
o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative
In effetti il rinnovato quadro di tutela del personale militare ove si
colloca la linea per le Vittime del dovere, e delle Vittime di patologie
tumorali per particolari condizioni ambientali o operative, abbia comportato il
sorgere di una normativa ove in pratica ricorrono gli stessi concetti, quello
di Òmissioni di qualunque naturaÓ e di Òcontrazione di infermitˆ o patologie
tumorali per le particolari condizioni ambientali od operativeÓ: in sostanza, l'articolo 1907 N.C.O.M ha la sola
particolaritˆ di riferirsi espressamente a infermitˆ tumorali, per esposizione
a radiazioni e nanoparticelle, ancorchŽ comunque benefici, come abbiamo appena
visto, siano esattamente gli stessi per coloro che si abbiano contratto
infermitˆ anche non tumorali, sempre "per le particolari condizioni
ambientali od operative" (art. 1 comma 564 d.p.r. 266/05, d.p.r. 243/06),
quali vittime del dovere, articolo 1904 N.C.O.M (beneficio coincidente).
Questa constatazione � importante perchŽ la sovrapponibilitˆ delle due figure giuridiche in esame
deve comportare anche la necessitˆ di utilizzare le sovrapponibili
concettualizzazioni che la giurisprudenza, nonchŽ il Consiglio di Stato quale
organo consultivo del ministero della Difesa, ha creato trattando questo
importante tema.
La nozione di Òmissioni di
qualunque naturaÓ e di Òparticolari
condizioniÓ � stata fornita dallÕart. 1079 O.M. che al comma 1 riporta:
Çl .Ai fini del presente capo, si
intendono:
a) per missioni di qualunque
natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di
polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio
nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;Ó
d) per
particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque
implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti
di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il
personale militare e civile a
maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
Ora, per ricostruire quale sia il concetto di Òmissione di qualunque naturaÓ (dato che la contrazione della
patologia tumorale ai sensi dell'articolo 1907 e 603 NCOM dovrebbe essere
collocabile in tale contesto) e che cosa si intenda per Òparticolari condizioni ambientali e operativeÓ in relazione alla
contrazione di patologie tumorali sarˆ sicuramente utile esaminare anche lÕ illuminante parere del Consiglio di Stato, sezione terza, adunanza di sezione 4
maggio 2010 numero 2526 [3].
Tale parere � importante perchŽ in tale contesto cos“ sono stati
chiariti al Ministero della Difesa, seppure con riferimento alla norma
"gemellaÓ dellÕart. 1 comma
564 l. 266/05 i due concetti che dovremo poi applicare anche al caso della
ricorrente, ossia Òmissioni di qualunque naturaÓ e Òparticolari condizioni ambientali od
operativeÓ.
Cos“ si � espresso sul punto il Consiglio di Stato in sede consultiva:
ÒCon riguardo alla prima condizione, ovvero aver contratto la malattia
in occasione o a seguito di Òmissioni di qualunque naturaÓ, la questione di
rilievo � quella del significato da attribuire al termine ÒmissioneÓ. Da unÕanalisi letterale della norma, la
questione pare possa senzÕaltro risolversi nel senso di attribuire a tale
termine il significato di attivitˆ
istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, in ragione del
fatto che il citato comma 564, con il
termine ÒmissioneÓ non pu˜ che riferirsi a unÕampia gamma di ipotesi di impiego
che hanno riguardo a tutti i compiti e le attivitˆ istituzionali svolte dal
personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti
operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nellÕambito di strutture,
stabilimenti e siti militari, nellÕarea tecnico-operativa come in quella
tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali. Ci˜ anche in
considerazione della definizione del termine ÒmissioneÓ fornita dal citato
regolamento n. 243 del 7 luglio 2006 – allÕarticolo 1, lettera b) –
ove precisa che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi,
addestrativi o logistici), il requisito richiesto � quello dellÕautorizzazione
dellÕautoritˆ gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente,
presupposto questo indefettibile dellÕimpiego del personale militare in
qualsiasi attivitˆ.
Tale innegabile ampia
accezione utilizzata dalle norme citate induce a ritenere che, ai fini del
riconoscimento dellÕequiparazione alle vittime del dovere, debbano essere
qualificate come missioni le stesse
attivitˆ istituzionali proprie del personale militare, essendo le
stesse comunemente ricomprese nellÕaccezione del termine ÒmissioneÓ riferito
allÕimpiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo
principale o giustificazione della stessa esistenza dellÕorganizzazione delle
Forze armate.
Cons. Stato Sez. III parere n.
2526/10 del 1.06.2010
Dunque, per il parere in esame, ogni forma di attivitˆ di servizio del
militare, operativa, addestrativa,
logistica � considerata
missione ex comma 564, a causa della peculiaritˆ della prestazione militare:
tali sicuramente dunque, ad esempio, le missioni in Somalia e Bosnia.
Si tratta ora di esaminare come si possa parlare di particolari
condizioni dell'esposizione a materiali o strumentazioni radioattive.
Sul punto, il parere (nato
a finalitˆ legate alle patologie da amianto, ma reso poi in modo tale da
comprendere anche le patologie da radiazioni) cos“ prosegue:
Per quanto concerne, poi,
lÕaccertamento delle Òparticolari
condizioni ambientali od operativeÓ, la Sezione ritiene –
preliminarmente – di poter escludere che nel percorso metodologico di
accertamento di tali particolari condizioni si debbano individuare specifici
eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro-fibre di amianto nei
luoghi di lavoro del personale militare. La possibilitˆ di effettuare tale
indagine, come afferma lÕAmministrazione, sembra infatti da escludere alla luce
di quanto dimostrato dalla scienza medico-legale in ordine sia al fatto che le
patologie in esame non risulterebbero correlate alla cosiddetta dose killer,
sia alla lunghissima gestazione delle stesse che ridurrebbe lÕindagine in
questione ad una probatio diabolica.
Riguardo al significato da
attribuire alle Òparticolari condizioniÓ, lÕarticolo 1, lettera c), del regolamento
chiarisce che si devono considerare tali tutti
i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a
maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei
compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto
(ma, � da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali
lÕesposizione ad agenti biologici,
chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietˆ deve intendersi implicita nella
stessa circostanza dellÕimbarco su unitˆ navali o del servizio in strutture o
mezzi che abbiano comportato esposizione allÕamianto presente su tali unitˆ, in
quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano cos“ diffusamente presenti
gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a
maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni.
In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, � necessario e sufficiente che il militare abbia contratto lÕinfermitˆ in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attivitˆ di servizio a bordo delle unitˆ navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto. Cons. Stato, parere 2526/10,
Si segnala tra l'altro che il parere in esame costituisce un vero punto
di riferimento per la giurisprudenza di merito, che appunto su di esso ha
costruito i concetti cardine da utilizzare per il riconoscimento dei benefici
in oggetto. (Sul punto si veda ad esempio Corte di Appello di Milano, sentenza
323/11, inedita).
Traducendo in relazione all'esposizione a nanoparticelle i concetti
espressi dal Consiglio di Stato, le Òparticolari condizioni ambientali od
operativeÓ dovranno dunque essere insite nel fatto stesso che il soggetto
ammalatosi di patologia tumorale sia stato inviato in contesti di impiego
internazionale, ad esempio con quelle Forze di Pace che cos“ dolorosamente
hanno visto poi emergere casi di infermitˆ tumorali spesso letali.
Come si � appena visto, lÕesposizione a particolari condizioni nei
termini di cui sopra � ritenuta
sufficiente ai fini della concessione dei benefici dal parere del Consiglio di Stato in
discorso anche senza la prova provata dellÕepisodio e della concreta incombenza
in occasione della quale (la fibra di amianto, il virus letale o la dose killer
di radiazioni abbia attivato quel processo tumorale che poi si � evoluto in
infermitˆ letale.
Ci˜ vale per il concetto di beneficio quale Vittima del Dovere, ma deve valere anche in relazione al
concetto di benefici per soggetti esposti ad uranio impoverito (che, come
detto, sono una species particolare, individuata per la particolare rilevanza
sociale del fenomeno, del genus vittime del dovere).
Tra lÕaltro la recente normativa individua una serie di categorie di
soggetti tutelabili talmente grande da poter interessare anche i comuni
cittadini, ove ipoteticamente anchÕessi esposti.
Sul punto notevole � la disposizione dellÕart. 1079 del N.O.M.
ÇArt. 1079 (Principi generali e
ambito di applicazione). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e'
corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n.
466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998,
n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le
condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1,lettere d) ed e), ivi comprese
l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione
nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di
materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e
determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti
o da cui e' conseguito il decesso.
2. I soggetti di cui al comma
1 sono:
a) il personale militare e
civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;
b) il personale militare e
civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e
civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui
alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani
operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non
governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi
all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani
residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale
presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di
cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella
fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro
delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente
e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i
genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all' articolo
603 del codice.
In effetti, molti dei casi che la cronaca quotidiana ci riporta ben
potrebbero essere risolti tramite la normativa in questione.
***
Le brevi considerazioni sopra riportate costituiscono solo alcuni cenni
introduttivi rispetto a una questione giuridicamente ed eticamente
affascinante, confidandosi che possano essere utili per coloro che
eventualmente avessero la necessitˆ di utilizzarla.
Egualmente solo indicativa � la funzione del richiamo al contenuto
dellÕultima relazione depositata dalla Commissione parlamentare istituita
allÕuopo.
Purtroppo la prassi applicativa dellÕamministrazione � tuttÕora
improntata ad una tendenza restrittiva, anche perchŽ (giova precisarlo) tale
atteggiamento deriva dalla grande cautela con la quale si esprime lÕorgano
tecnico che deve dare il parere sulla sottoposizione alla esposizione, ossia il
Comitato di Verifica, poco incline a formulare risposta positiva.
Tale situazione � peraltro a sua volta la conseguenza della
generalmente poco completa documentazione istruttoria fornita dai corpi di
appartenenza del personale ammalatosi (o deceduto).
Ovviamente, se la modulistica viene compilata dai corpi di appartenenza
negando lÕesposizione (ossia, barrando la casella NO) per coloro che abbiano
vissuto ed operato in territori in cui si sia fatto impiego di munizionamento
ad uranio impoverito, o che anche abbiano utilizzato (anche a fini di
manutenzione) mezzi che avevano operato in quei contesti, ovviamente ci˜
finisce per segnare lÕintera istruttoria, e dunque il destino della pratica
amministrativa.
Se questa � al momento la realtˆ a livello di prassi, interessante �
lÕevoluzione che ha avuto la situazione sotto il profilo dellÕattento studio
condotto dalla una apposita Commissione parlamentare deputata allo studio del
fenomeno.
La lettura degli atti di tale commissione parlamentare, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale (e consultabile allÕindirizzo http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/276607.pdf)
ha finalmente portato a esprimere un orientamento volto a dare conferma della
necessitˆ di presumere, per i soggetti esposti ammalatisi di patologie
tumorali, la dipendenza dal servizio di tali gravi malattie.
La relazione, da una parte, non ha potuto che prendere atto della
parzialitˆ dei dati a disposizione, inerenti sia il numero esatto di soggetti
esposti che quello degli ammalati,
nonchŽ la carenza di informazioni complete sotto tutti i profili.
Tuttavia, in aderenza e in applicazione con il dato normativo che non si esprime
assolutamente in termini di prova del legame causa-effetto, la Commissione
Parlamentare cos“ ha finito per relazionare il Parlamento[4]:
2. I risultati dellÕinchiesta
Come gia` ricordato, rispetto alla data di approvazione della
delibera istitutiva (11 ottobre 2006), la Commissione ha iniziato la sua
attivita` effettiva con notevole ritardo, essendosi insediata solo il 13
febbraio 2007.
Per ragioni di continuita`, essa ha ritenuto di acquisire i dati
raccolti e le conclusioni raggiunte, ancorche« in modo necessariamente parziale
e provvisorio, dalle omologhe Commissioni parlamentari e ministeriali che hanno
operato nella passata legislatura .
Tale scelta e` stata anche giustificata dal notevole ampliamento del mandato
assegnatole. Se infatti in precedenza scopo precipuo dellÕinchiesta era quello
di verificare lÕeventuale utilizzo in Italia o allÕestero da parte delle Forze
armate italiane di munizionamento allÕuranio impoverito ovvero la loro esposizione agli effetti di tale
materiale nei teatri operativi delle missioni internazionali, nella legislatura
in corso, proprio sulla base della deliberazione del Senato dellÕ11 ottobre
2006 e dellÕesperienza acquisita, lÕinchiesta ha preso in considerazione,
oltre allÕuranio impoverito, altri possibili fattori di rischio che potrebbero
aver innescato le patologie considerate, in modo particolare (ma non esclusivo)
gli effetti della dispersione ambientale delle cosiddette ÇnanoparticelleÈ di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico che, sulla base delle risultanze scientifiche, per la loro
forma e dimensione, sono anchÕesse riconducibili allÕesplosione di ordigni
allÕuranio impoverito. Inoltre, mentre
lÕattenzione delle precedenti inchieste si era appuntata sul
personale militare, quella attuale ha allargato il suo spettro di azione anche
alle popolazioni civili residenti Çnei teatri di conflitto e nelle zone
adiacenti le basi militari sul territorio nazionaleÈ.
Uno dei primi problemi affrontati ha riguardato la difficolta` di
disporre di dati completi e attendibili sui casi delle patologie oggetto
dellÕinchiesta, sia in riferimento al personale militare che alle
popolazioni civili interessate. Inoltre, il lavoro di questa Commissione e`
stato rallentato dalla disomogeneita` e parzialita` dei dati esistenti che,
nonostante le indagini gia` effettuate, non hanno consentito un monitoraggio
costante del fenomeno.
La verifica e la stima di esso e` infatti risultata tuttÕaltro che
agevole, come hanno dimostrato qualificati esperti e scienziati che sono stati
interpellati al riguardo 9 e che hanno da tempo avviato
una serie di studi, al momento tuttavia ancora parziali ed incompleti 10.
Occorre poi sottolineare la
grande difficolta`, riscontrata dalla Commissione – e che sembrava
insormontabile –, in ordine alla individuazione, in termini scientifici,
di un rapporto diretto di causa-effetto (nesso di
causalita`) tra le patologie e
lÕesposizione allÕuranio impoverito o ad altri fattori di rischio. Sia i
consulenti della Commissione che gli altri esperti interpellati, infatti, hanno
subito messo in luce la necessita` di disporre di dati piu` completi ed
accurati, oltre che di tempi adeguati per poter ipotizzare conclusioni
attendibili e non contestabili.
La Commissione ha allora
promosso unÕattivita` sistematica di raccolta dei dati presso i competenti
uffici del Ministero della difesa, mediante la formulazione di quesiti volti ad
individuare il personale militare ammalato o deceduto tra quello che, nel
periodo 1996-2006, ha prestato servizio nelle missioni allÕestero o nei
poligoni di tiro in Italia. Le relative risposte sono state acquisite per il
tramite della Polizia giudiziaria presso tutti i Distretti e i Centri sanitari
militari e trasmessi, per le necessarie valutazioni, allÕIstituto superiore di
sanita`. Da una prima valutazione dellÕIstituto, il materiale raccolto si e`
rivelato interessante ma, ancora una volta, si e` fatto presente che lo stesso
aveva natura eterogenea e incompleta e che, comunque, unÕanalisi seria e
scientificamente rigorosa avrebbe richiesto tempi piuttosto lunghi.
Parallelamente, il Ministro
della difesa ha avviato un piu` generale processo di raccolta, aggiornamento e
verifica dei dati, i cui risultati sono stati comunicati nel corso delle sedute
del 9 ottobre e del 6 dicembre 2007. In particolare, il ministro Parisi ha
fornito un elenco, riguardante tutto il personale militare italiano che risulta
essersi ammalato di tumore maligno nel periodo 1996-2006 nei quattro teatri
operativi principali presi in considerazione ai fini dellÕinchiesta (Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano):si
tratta di 312 casi, con esito mortale per 77 soggetti.
Il Ministro ha anche
precisato che non e` ancora possibile stabilire una base completa di riscontro:
per quanto riguarda i militari inviati allÕestero, infatti, solo per lÕultimo
quinquennio 2002-2006 esiste una raccolta informatizzata da cui si evince il
numero preciso di coloro che hanno partecipato a missioni nei quattro teatri
considerati, ossia 56.600. Atteso che, in riferimento a questa platea, il
numero dei militari che risultano ammalati di tumore nello stesso quinquennio
e` pari a 216, lÕincidenza, calcolata nellÕarco
temporale degli undici anni
che vanno dal 1996 al 2006, corrisponde a 380 casi ogni 100.000 persone.
Peraltro, come riconosciuto
dallo stesso ministro Parisi davanti alla Commissione, trattandosi di dati
parziali e considerato che per poter disporre di serie indicazioni statistiche,
epidemiologicamente significative, riguardanti sia il personale militare che
quello civile, sarebbe necessario sottoporle anche ad una valutazione
comparativa per fasce di eta`, per tipi di tumore e per periodi di esposizione
reali e corrispondenti allÕimpiego in zone a rischio, va ribadito il carattere
approssimativo per difetto delle stime anzidette. Del resto, per apprezzare
compiutamente il complessivo fenomeno appare necessario il decorso di un
adeguato periodo di latenza e occorrerebbe altresõ` prendere in esame i casi
dei militari italiani inviati allÕestero in scenari di guerra in periodi
precedenti il 1996 (quanto meno dal 1990).
Proprio per queste ragioni,
il 23 novembre 2007 e` stato costituito un apposito organismo di ricerca,
denominato ÇComitato per la prevenzione e il controllo delle malattie del
Ministero della difesaÈ, composto da ricercatori di riconosciuta competenza
scientifica prescelti, oltre che dal Ministero della Difesa, da quelli della
salute e della ricerca, anche su indicazione della stessa Commissione. E` quindi
auspicabile che la creazione di questo organismo ad hoc possa consentire
finalmente di addivenire ad una piu` completa conoscenza del fenomeno e, di
conseguenza, a piu`precise valutazioni .
3. Il criterio di
probabilita`
Stando cosõ` le cose, la Commissione ha operato un mutamento di
prospettiva nellÕimpostazione del problema, invertendo, per cosõ` dire, lÕonere
della prova. Atteso infatti che le ricerche e i dati disponibili non
consentivano di confermare, ma neanche di escludere, un possibile legame tra le
patologie oggetto dellÕinchiesta e lÕesposizione allÕuranio impoverito o ad
altri agenti nocivi, la Commissione ha
sostituito al nesso di causalita`, il criterio di probabilita`, utilizzando
strumenti statistico-probabilistici nella valutazione delle possibili cause
delle patologie e sganciando, in un certo senso, lÕeffetto dalla causa. Non
potendosi affermare – ma neppure escludere – la relazione tra
lÕevento morboso e la causa scatenante, il fatto stesso che lÕevento si sia
verificato costituisce di per se«, a prescindere cioe` dalla dimostrazione del
nesso diretto, motivo sufficiente per il ricorso agli strumenti risarcitori.
In tal modo e` consentito lÕaccesso alle forme di assistenza e risarcimento
previste dalle disposizioni vigenti (compreso il riconoscimento della causa di
servizio e della speciale elargizione) in base ad un dato obiettivo ed inconfutabile,
rappresentato, appunto, dal verificarsi dellÕevento morboso a prescindere
dallÕaccertamento scientifico e medico della causa scatenante.
LÕimpostazione proposta dalla Commissione ha trovato accoglimento anche
in sede normativa, con appositi stanziamenti a favore delle vittime e dei loro
familiari, nel testo del decreto-legge 1¼ ottobre 2007, n. 159 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che, estendendo i
benefici previsti per le vittime del terrorismo, ha stanziato 175,72 milioni di
euro per il biennio 2007-2008 e 3,2 milioni a decorrere dal 2009, ai quali si
aggiungono i 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010, previsti
specificamente per le patologie oggetto dellÕinchiesta, nella legge finanziaria
per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Si e` cercato cosõ` di
fornire una prima, doverosa risposta alle vittime delle patologie e alle loro
famiglie, che hanno spesso denunciato la difficolta` di accedere agli istituti
assistenziali e risarcitori indispensabili per far fronte alle drammatiche
conseguenze della malattia, sentendosi quasi abbandonati dalle istituzioni. Al
riguardo, inoltre, si segnala che, oltre alle difficolta` burocratiche
incontrate dagli aventi diritto ai risarcimenti, vi sono stanziamenti approvati
dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 che restano tuttora inutilizzati.
In tal senso, la Commissione
ha anche fatto presente la necessita` di semplificare le relative procedure
amministrative, ottenendo al riguardo un preciso impegno da parte del Ministero
della difesa, che si e` concretizzato in prima istanza mediante lÕemanazione di
unÕapposita circolare (la n. 0010654 del 1¼ giugno 2007) da parte della competente
Direzione generale della Sanita` militare. Lo stesso Ministro, nella ricordata
audizione del 6 dicembre 2007, ha confermato che sono state avviate le pratiche
per i risarcimenti e, ove possibile, per il riconoscimento della causa di
servizio ai soggetti interessati, con priorita` per quelli ricompresi
nellÕelenco elaborato dal Ministero. Inoltre, pur non rientrando nei compiti ad
essa assegnati dalla delibera istituiva, la Commissione stessa non ha mancato
di segnalare allÕattenzione dei competenti Uffici singoli casi di cui sia
venuta direttamente a conoscenza (in particolare in occasione del sopralluogo
effettuato nel corso della missione a Lecce).
DÕaltra parte, durante
lÕaudizione dei consulenti e degli esperti svoltasi nella seduta del 4 ottobre
2007, e` stata chiaramente segnalata la natura genotossica dellÕuranio
impoverito, da un punto di vista sia chimico che radiologico, con la
conseguenza che non esiste una soglia biologicamente sicura per agenti di tale
natura. Va altresõ` rilevato che le esposizioni in questione temporalmente
precedono lÕinsorgenza delle patologie in esame.
E va ricordato che un aumento
significativo dei linfomi di Hodgkin fra i militari italiani che avevano
operato nei Balcani era gia` stato evidenziato nellÕinchiesta condotta dalla
cosiddetta ÇCommissione MandelliÈ (istituita dal Ministero della difesa nel
2000).
Si ritiene pertanto che sussistano gli elementi previsti dalle
disposizioni vigenti per lÕaccesso alle diverse forme di assistenza e di
indennizzo previste dalle disposizioni vigenti (compreso il riconoscimento
della causa di servizio e della speciale elargizione).
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/uranio15/relazione_finale.pdf
EÕ da augurarsi che una analoga apertura possa rinvenirsi anche nella prassi amministrativa, evitando il triste pellegrinaggio delle sfortunate vittime (o, nei casi pi� dolorosi, dei familiari superstiti) nelle aule giudiziarie.
Avv. Andrea Bava – Genova
Note
*Data concerning the locations of
depleted uranium ordnance expended during Allied Operations Deny
Flight-Deliberate Force, 1993-95 in Bosnia (grid co-ordinates), http://www.nato.int/du/docu/d010124b.htm
* Fonte, sito Forzearmate.eu
* http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201001693/Provvedimenti/201002526_27.XML
* ÒCommissione
parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari allÕestero, nei
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche« le
popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti
dellÕutilizzo di proiettili allÕuranio impoverito e della dispersione
nellÕambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellicoÓ