INPS
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Vigilanza
Roma, 14/05/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai
Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei
Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e,
per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai
Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente
della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi
agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei
Comitati provinciali
Circolare n. 78
OGGETTO:
Art. 1, comma
208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
art. 12 comma 11, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale prevista per
l'attività prevalente. Chiarimenti 1. 2. 3. 4. Premessa. Evoluzione normativa e
giurisprudenziale. Istruzioni operative Oneri
accessori
SOMMARIO:
1.
Premessa
In considerazione
delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, nonché
per dar conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, si ritiene utile
ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad
esercitare contemporaneamente un'attività da cui percepiscono redditi
assoggettabili alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma
26 ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla
gestione commercianti o artigiani. 2. Evoluzione normativa e
giurisprudenziale.
Come è noto, la disposizione contenuta nell'art. 1,
comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede letteralmente che
"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente,
anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale
gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente...
(omissis) ". L'Istituto, in sede di interpretazione e concreta applicazione di
tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività
autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi
solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi
dell'art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate
professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi e soggette a registrazione. Di conseguenza, l'applicazione del
criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività
autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di
iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l'una di natura
imprenditoriale e l'altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione
separata, questo Istituto ha proceduto in presenza dei rispettivi requisiti
ad imposizione contributiva nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali
interessate. In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti
giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha
introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208,
disponendo come segue: "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione
dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui
all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335". La successiva
giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che
"l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla
Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività d'impresa
commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di
iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non fa scattare il
criterio dell'attività prevalente" (Cass. S.S.U.U., 17076/11; dello stesso
tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/11). Infatti, "la regola per cui ci si deve
iscrivere presso l'unica gestione ove si svolge l'attività prevalente è rimasta
in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei
lavoratori
autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti:
ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori
diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc. " (Cass. sez. VI civ.,
3839/12). 3. Chiarimenti in ordine ai requisiti di partecipazione personale ed
abituale all'attività lavorativa. Istruzioni operative In considerazione del
fatto che la norma in parola è "una disposizione dichiaratamente ed
effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della
disposizione interpretata " (Cass., sez. lav., 5678/12), con conseguente valenza
retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi
ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.
Pertanto, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una
qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione
separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla
Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è
richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della
abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli
altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di
settore. Ne consegue che devono intendersi superati i chiarimenti forniti con il
messaggio 14905/99, nella parte in cui risulta in contrasto con la sopravvenuta
norma, facendosi riserva di diramare ulteriori precisazioni in ordine ad
eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici approfondimenti. In sede
di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto
alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui
esposto, procedendo ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie
concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare
eventuali soccombenze dell'Istituto in giudizio. In particolare,
dall'istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in ordine alla
personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto
conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa
richiede. Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un'attività rivolta
alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento
attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai
collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un'attività effettuata per
poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione
immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale
anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione
della documentazione necessaria alla vendita (Cass. Sez. lav., 11804/12).
Parimenti, può ritenersi abituale un'attività di vendita di merce on-line, ove
sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo. Come
ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del 16 dicembre 2011, i
"connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica
vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la
qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimenti di un
unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità
delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una
serie coordinata di atti economici. ". La prova circa la partecipazione al
lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta
all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente
attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei
requisiti
di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione,
sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile
che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed , a tal fine, che
l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente
documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in
loco. Indubbiamente la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro
qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine
della valutazione: di recente la suprema Corte ha confermato di ritenere
compiuta la prova dell'esercizio dell'attività da parte del socio in presenza
della semplice domanda di iscrizione e dell'assenza di lavoratori ad eccezione
dell'altro socio (Cass. Sez. lav., 11685/12). A tal proposito, è da tener
presente che "per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi
non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di
un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche
con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di
impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo
della stessa " (Cass. sez. lav., 5360/12). Le istruzioni che precedono saranno
utilizzate anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi, nella
duplice ottica di esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati
dal legislatore e, nel contempo, di non aggravare il contenzioso giudiziario con
provvedimenti non supportati da idoneo corredo probatorio. 4. Oneri
accessori
In considerazione dei contrastanti orientamenti
giurisprudenziali che hanno preceduto la disposizione normativa in parola, si
ritengono ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell'art. 116
della legge 388/00, pertanto si dispone la riduzione alla misura degli interessi
legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento
dei contributi. Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite,
ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un
pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del
soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si
colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n.
122/10, recante la disposizione di interpretazione autentica. Per i periodi
successivi, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui
alla legge n. 388/00, art. 116, comma 8. Con successivi messaggi, si provvederà
a fornire informazioni relative alla modulistica on-line ed al rilascio di
idonea procedura informatica.
Il Direttore Generale Nori