INPS
Direzione
Centrale
delle Prestazioni
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Direttori
delle Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 6 Febbraio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 23 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati:
1) Decreto ministero del
Lavoro 7/2/2003 n° 57
2) Decreto Legislativo 30/6/1994 n° 509
3) Decreto legislativo 10/2/1996 n° 103
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OGGETTO: |
Articolo 71, legge 23 dicembre
2000, n. 388 “Totalizzazione dei periodi
assicurativi”. Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 7 febbraio 2003, n. 57. |
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SOMMARIO: |
Totalizzazione dei periodi assicurativi per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, dei trattamenti pensionistici
per inabilità e della pensione ai superstiti. Modalità
di accertamento del diritto e di liquidazione delle pensioni totalizzate. |
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PREMESSA L’art. 71, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388, stabilisce che “Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a
pensione in alcune delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché
delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data
facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per
il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici
per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le
predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non
soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole
gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile.” Il comma 2 della legge in parola dispone che “nei casi
previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza
del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio
carico, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata
presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri
stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da
liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di
ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla
somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra
l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità
contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle
gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni
costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a
rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo
secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota
di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei
periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia
avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo
può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale
competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.” Il successivo comma 3 dispone che “con uno o più decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei
liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo.” Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7
febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.
80 del 5 aprile 2003, ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 (allegato
1), è stato emanato il regolamento recante le
modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con la presente circolare,
condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota n. 7/60012/A.G. del 9
gennaio 2004, si forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione delle
richiamate disposizioni normative. 1. SOGGETTI CUI E’ RICONOSCIUTA
LA FACOLTA’ DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (articolo 1, commi 1 e
2 del decreto n. 57). I soggetti iscritti a due o più forme di
assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (allegato 2), e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (allegato 3), che non abbiano
maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno
facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito
dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti
presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la
liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione
di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che
almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo. Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata
nota del 9 gennaio 2004, le disposizioni in argomento sono operanti nei
confronti sia dei lavoratori iscritti alla gestione separata introdotta
dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335,
sia degli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. A norma dell’art. 71, primo comma
ultimo periodo, della Legge n. 388/2000, e dell’art. 1, comma 2, del decreto
n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a
favore dei superstiti degli assicurati, ancorchè
questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in
materia di cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, comma 4 d.m.). A tal riguardo si ricorda che i titolari di posizione
contributiva in più gestioni assicurative dei lavoratori autonomi e
nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, possono
cumulare tutte le diverse contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da
liquidare nella gestione dei lavoratori autonomi nella quale l’interessato ha
contribuito da ultimo. (Legge 22 luglio 1966, n. 613
articolo 20. Per quanto riguarda la misura della pensione, in tali
casi trova applicazione l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233). Per i titolari di posizione assicurativa Inps ed Enpals trovano
applicazione i criteri di cui alla circolare n. 713 Prs.
– n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54 I.B.
del 16 aprile 1974 avente ad oggetto “Convenzione INPS – ENPALS per
l’attuazione del D.P.R. del 31 dicembre 1971, n. 1420”. A tal riguardo
si evidenzia che i contributi versati ed accreditati nelle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del
diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Per quanto concerne i titolari
di posizione assicurativa presso l’Inps e l’Inpgi trovano applicazione le disposizioni della
circolare n. 705 Prs. Del 14 marzo 1972, connessi all’applicazione dell’articolo 3 della legge 9 novembre
1955, n. 1122. La disposizione in parola ha lo scopo di far conseguire il
diritto alla pensione, mediante il cumulo dei periodi di assicurazione
generale obbligatoria con quelli di iscrizione allo speciale trattamento di
previdenza, a coloro che, con i soli contributi versati all’una o all’altra
delle due forme assicurative, non possano maturare i requisiti per la
prestazione autonoma a carico dell’uno o dell’altro trattamento. 2. CONDIZIONI E MODALITA’ DI CUMULO
DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI DELLA “TOTALIZZAZIONE” (articolo 1, comma 3
del decreto n. 57). E’ consentito il cumulo dei periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il
lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati,
non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli
ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del
trattamento sia liquidabile col sistema retributivo. Il diritto a pensione da totalizzazione
presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 1995
l’interessato possa far valere, almeno in una delle
gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia luogo ad una quota
del trattamento da liquidare col sistema retributivo. La totalizzazione è ammessa purchè riguardi tutti e per intero i periodi
assicurativi. La richiesta di restituzione dei contributi, ove
prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione
del lavoratore, se presentata successivamente alla data di pubblicazione del
decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione. 3. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
ASSICURATIVI (articolo 2, commi 1 e 2 del decreto n. 57). Le quote di pensione relative alle
posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali,
calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni
medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a
carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle
varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione,
nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti
parametri: sei giorni equivalgono ad una
settimana e viceversa; ventisei giorni equivalgono ad un mese e
viceversa; settantotto giorni equivalgono ad un
trimestre e viceversa; trecentododici giorni equivalgono ad un anno e
viceversa. Si precisa che tali parametri hanno la funzione di
ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di
iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza
ai fini del diritto e della misura della prestazione, come osservato dal
Ministero del Lavoro con la menzionata nota del 9 gennaio 2004. 4. ESERCIZIO DEL DIRITTO (articolo 3, comma 1). La totalizzazione dei periodi
assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa,
da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il
medesimo è, ovvero è stato, iscritto. 4.1 Incompatibilità della
ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di totalizzazione
degli stessi (articolo 3, comma 2). La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45,
ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici
da totalizzazione. 4.2 Mancato pagamento integrale delle rate di ricongiunzione
(articolo 3, comma 3). Per i casi di esercizio della
facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi
assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione,
la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data di
pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia stato ancora
concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su
richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi
eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi
legali. TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL
DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA (articolo 4 del decreto n. 57). Domanda presentata all’Inps. La domanda di totalizzazione
ai fini del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S., quando ricorra la
condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps
sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del
procedimento per il riconoscimento della prestazione. A tal fine l’Istituto acquisisce da ogni singola
gestione presso cui risultino periodi di iscrizione
la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento della pensione di vecchiaia. I requisiti prescritti sono: a) perfezionamento del requisito dell’età anagrafica
secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il
lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità,
con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai
sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. In sostanza deve risultare
perfezionato il requisito dell’età anagrafica più elevato stabilito nelle
gestioni cui l’interessato sia stato iscritto. b) sussistenza, per effetto della sommatoria delle anzianità
di iscrizione e di contribuzione possedute nelle
predette forme pensionistiche, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di
contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni
interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia; c) sussistenza degli ulteriori
requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali (ad
esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente). A tale proposito si ricorda che, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli
iscritti al Fondo volo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti
requisiti: - un requisito anagrafico ridotto di cinque anni
rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel
regime generale obbligatorio; - un requisito contributivo e assicurativo pari a quello
richiesto nel regime generale obbligatorio, semprechè
il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o
volontaria al Fondo. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 della legge 26
luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori marittimi possono ottenere la
pensione di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere
millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non
corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della
presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno
cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o
di stazione radiotelegrafica di bordo. La particolare condizione di almeno 15 anni di
contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo
e quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o
di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere integralmente soddisfatta
per poter dar luogo alla totalizzazione dei periodi
utili a pensione di vecchiaia. Il diritto alla totalizzazione
si intende perfezionato quando la gestione presso
cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni
interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche
in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il
procedimento, che va concluso entro trenta giorni. La pensione di vecchiaia da totalizzazione
non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001,
primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo
71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque non anteriormente al mese
successivo a quello di domanda. 5.2 Inammissibilità della domanda. La domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione presentata da soggetto che non abbia
compiuto la più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti
dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile. In tal caso la domanda non determina l’avvio del
procedimento di cui al precedente punto. 5.3 Domanda da presentare ad altro Ente (articolo 4). Nei casi in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra gestione,
l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione,
trasmette la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi
presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o meno dei
requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze temporali di
iscrizione. 6. DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI
DA TOTALIZZAZIONE (articolo 3, comma 1 e articolo 2, comma 1). La domanda di pensione ai superstiti deve essere
presentata dagli aventi causa dell’assicurato
all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il dante causa è
stato iscritto, ancorchè quest’
ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Il diritto alla totalizzazione
per la pensione indiretta si intende perfezionato
quando, con la totalizzazione, sia soddisfatto il
requisito contributivo minimo previsto da una delle gestioni nelle quali il
dante causa sia stato iscritto. Detto criterio è stato ritenuto dal Ministero
del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 coerente con quanto disposto
dall’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Il diritto alla totalizzazione
dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato
per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore
dell’articolo 71 della menzionata legge n. 388 del 2000. Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione
sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni singola gestione. DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA’ (articolo 5). Il diritto alla pensione di inabilità
assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti
si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole
gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto, purchè
tra i periodi stessi non vi siano interruzioni
superiori a ventiquattro mesi. Al riguardo il Ministero del
Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 ha precisato che “i periodi
assicurativi e contributivi con intervalli inferiori ai ventiquattro mesi
devono comunque essere computati ai fini del perfezionamento dei requisiti,
non potendo eventuali interruzioni superiori a tale limite caducare per intero la pregressa contribuzione versata.Quanto al sistema di calcolo della pensione di inabilità totalizzata, ai fini dell’anzianità
contributiva complessivamente considerata, dovranno essere presi in
considerazione tutti i periodi assicurativi maturati dal lavoratore nelle
diverse gestioni, anche se non utili ai fini del perfezionamento del diritto
ed ancorché coincidenti temporalmente”. 8. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE DI VECCHIAIA DA TOTALIZZAZIONE (articolo 6, commi 1, 2 e 3). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole
del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della
domanda. Ciascuna gestione per determinare la quota di pensione
di propria pertinenza, per le pensioni o quote di esse
da liquidare con il sistema retributivo, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce l’importo teorico della pensione cui
l’iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione
e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo, fossero stati
compiuti in base al proprio ordinamento e applica a tale importo il
coefficiente di parametrazione dato dal rapporto
tra l’anzianità di propria competenza, posseduta dall’iscritto, e quella
risultante in base al predetto cumulo; 2) qualora i periodi assicurativi e contributivi
complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità
attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce
l’ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite
massimo e decurta le anzianità eccedenti. Ai fini del coefficiente di parametrazione
di cui al punto 1) devono essere prese in
considerazione nell’ambito di ciascuna gestione tutti i periodi assicurativi
legittimamente costituiti in tale gestione, ancorchè
coincidenti temporalmente nelle diverse gestioni. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle
pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei
singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il
meccanismo di cui al punto 1), con onere a carico della gestione interessata. Modalita’ di liquidazione della pensione
indiretta. Il Ministero del Lavoro ha fatto presente, con la nota
del 9 gennaio 2004, che “la domanda di pensione indiretta viene
liquidata secondo le modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia da totalizzazione”. 9. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLA
PENSIONE DI INABILITA’ DA TOTALIZZAZIONE (articolo 6, comma 4). Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata
nota del 9 gennaio 2004, la pensione di inabilità “è
determinata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al
verificarsi dell’evento, secondo le regole vigenti in detta gestione e sulla
base dell’anzianità contributiva complessivamente considerata”. Per la liquidazione della pensione di inabilità,
ai fini della ripartizione dell’onere, si tiene conto delle anzianità
contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è
imputato l’importo delle rispettive quote, ragguagliato all’anzianità
contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo
il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale
eventualmente attribuita in base all’ordinamento della gestione che liquida
la pensione di inabilità. 10. INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (articolo 7). La gestione che corrisponde la quota di maggiore importo
calcolata secondo il sistema retributivo o misto.è
tenuta a farsi carico dell’integrazione al trattamento minimo prevista dalla
disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria e determinata con
riferimento all’importo complessivo delle quote liquidate dalle singole
gestioni. 11. PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
DA TOTALIZZAZIONE (articolo 8). La gestione tenuta al pagamento della pensione di
vecchiaia o di inabilità da totalizzazione
è quella cui è imputata a suo carico la quota di maggiore importo. Il
Ministero del Lavoro ha altresì precisato che “anche la pensione indiretta e
la pensione di reversibilità sono poste in pagamento dalla gestione cui è
imputata la quota di maggior importo (articolo 8 del Regolamento).” Le altre gestioni sono tenute a corrispondere la propria
quota alla gestione tenuta al pagamento, con valuta anteriore alla data del
pagamento. Quando la quota di maggiore importo è a carico di altra gestione, l’Inps è
responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il
relativo trattamento alla gestione erogatrice. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione
della propria quota. La ritardata o omessa
corresponsione della quota alla gestione erogatrice non comporta il ritardato
o mancato pagamento delle quote medesime da parte della stessa gestione
erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre
gestioni per le rispettive quote. 12. PENSIONE TOTALIZZATA Il Ministero del Lavoro con la più volte citata nota del
9 gennaio 2004 ha ribadito che “la pensione
totalizzata, una volta liquidata, è un trattamento pensionistico a tutti gli
effetti, al quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in
quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.”
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI DEL 7 FEBBRAIO 2003, N. 57 PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DEL 5/4/2003 N. 80. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni,
e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'articolo 71 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
che detta criteri per la "totalizzazione
dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento
della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei lavoratori iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della
medesima, nonche' delle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e
contribuzione minimi richiesti dai rispettivi
ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e
demanda ad uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora
Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (ora Ministro dell'economia
e delle finanze), di stabilire le modalita' di attuazione della relativa
disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi
professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n.
103 del 1996; Vista la sentenza
della Corte Costituzionale n. 61
del febbraio/marzo 1999, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in
cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia
maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna
delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, una
alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad
un intervento legislativo l'individuazione delle modalita' di attuazione del principio della totalizzazione, cui e' insito il carattere della gratuita'; Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba
trovare applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
- che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del
cumulo dei periodi assicurativi per i
lavoratori soggetti esclusivamente al sistema
contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli
enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza
obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del
computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza
obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione -
sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi
assicurativi; Sentiti, in data 30 marzo 2001,
gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n.
103; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della
sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001; Ritenuto di accogliere le osservazioni
formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n.
85995/16/318/13 del 5 aprile 2002; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai soggetti iscritti a
due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonche'
alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna
delle predette forme, il diritto a pensione, e'
data facolta' di
utilizzare, cumulandoli per il
perfezionamento del requisito dell'iscrizione e
della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti
posseduti presso le medesime forme e non sufficienti,
separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma,
ai fini del conseguimento della pensione
di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del
trattamento sia liquidabile col sistema retributivo. 2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera
a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' questi ultimi siano
deceduti prima del compimento dell'eta'
pensionabile. 3. La totalizzazione
e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi
assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi,
ove prevista, presentata successivamente alla
data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio
della facolta' di totalizzazione. 4. Restano ferme le disposizioni
speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. Art. 2. Totalizzazione di periodi assicurativi 1. Le quote di pensione
relative alle posizioni assicurative costituite nelle
singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le
norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in
proporzione alle singole anzianita' contributive,
sono poste a carico delle gestioni interessate e sono
reversibili ai superstiti con le modalita' e nei
limiti previsti da ogni singola gestione. 2. I periodi di iscrizione
nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione,
nell'unita' temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti
parametri: a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa; c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e
viceversa; d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e
viceversa. Art. 3. Esercizio del diritto l. La totalizzazione dei periodi assicurativi e'
conseguibile a domanda del lavoratore o del
suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della
forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto.
2. La domanda
di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta,
preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici
da totalizzazione di cui al presente decreto. 3. Per i casi di esercizio
della facolta' di ricongiunzione da parte
del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi che consentono
l'accesso alla totalizzazione, la cui
domanda sia stata presentata anteriormente alla data
di pubblicazione del presente decreto, ed il cui
procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del
pagamento integrale delle rate, e'
consentito, su richiesta dell'interessato, il
recesso e la restituzione degli importi
eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi
legali. Art. 4. Pensione di vecchiaia 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia e'
riconosciuto dall'ente presso il quale e' inoltrata la domanda e al termine del relativo
procedimento, quando: a) e'
perfezionato il relativo requisito dell'eta'
anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche
nelle quali il lavoratore e'
stato iscritto, attestato, a
pena di inammissibilita', con
dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla
domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianita' di iscrizione e
di contribuzione possedute nelle predette forme
pensionistiche, i requisiti di anzianita'
di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli
ordinamenti di tutte le gestioni interessate; c)
sussistono gli ulteriori requisiti
eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali. 2. La sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' di
quelli di cui al successivo articolo 5, dovra' comunque essere
confermata, come condizione di procedibilita'
della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di
iscrizione. 3. Il diritto alla totalizzazione
si intende perfezionato quando la gestione
presso cui e' stata presentata la domanda, acquisita
la documentazione di cui al comma 2 e
verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento
alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il
procedimento, che va concluso entro trenta giorni. Art. 5. Pensione di inabilita' 1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e
permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e
di contribuzione richiesti nella forma pensionistica
nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato
invalidante. Ai fini del perfezionamento dei
predetti requisiti rileva la sommatoria dei
periodi assicurativi e contributivi risultanti
presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi siano
interruzioni superiori a ventiquattro mesi. Art. 6. Modalita' di liquidazione 1. Le gestioni interessate, ciascuna per la
parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le
regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della
domanda. 2. Per le pensioni o quote di esse
da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare
la quota di pensione di propria pertinenza: a) stabilisce
l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per
effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in
base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria competenza, posseduta
dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo; b) qualora i
periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati
superino il limite massimo di anzianita' attribuibile secondo l'ordinamento
della gestione cui afferisce l'ultimo periodo
di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e
decurta le anzianita' eccedenti. 3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica
delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei
singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il
meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere
a carico delle gestioni interessate. 4. Per la liquidazione della pensione di inabilita' si tiene conto
delle anzianita' contributive acquisite dal
lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse e' imputato l'importo delle
rispettive quote, ragguagliato all'anzianita'
contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed
incrementata, secondo il criterio della proporzione, della
maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento
della gestione che liquida la pensione di inabilita'. 5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito
dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di
valutazioni di compatibilita' finanziaria proprie
delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione
come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera
soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico
conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli
equilibri finanziari della gestione. Art. 7. Integrazione al trattamento minimo 1. La gestione che risulta
interessata all'erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo
il sistema retributivo o misto, e' tenuta a farsi
carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e determinata
con riferimento all'importo complessivo delle
quote liquidate dalle singole gestioni. Art. 8. Pagamento dei trattamenti 1. Il pagamento degli importi liquidati
dalle singole gestioni e' posto a carico della
gestione cui e' imputata la quota di importo
maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con
esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di
iscrizione ai fini del possesso dei requisiti. 2. Ciascuna gestione e'
responsabile della liquidazione della propria quota e
deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta
anteriore alla data di pagamento. La ritardata o
omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il
ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della
gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti
delle altre gestioni per le rispettive quote dovute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994; Emana il seguente decreto legislativo:
Gli enti di cui all'elenco A
allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1
gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei
competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei
due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di
finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Omissis Elenco A ENTI GESTORI DI
FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE. Cassa nazionale di previdenza e
assistenza avvocati e procuratori legali. Cassa di previdenza tra dottori
commercialisti. Cassa nazionale previdenza e
assistenza geometri. Cassa nazionale previdenza e
assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. Cassa nazionale del
notariato. Cassa nazionale previdenza e
assistenza ragionieri e periti commerciali. Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio (ENASARCO). Ente nazionale di previdenza e
assistenza consulenti del lavoro (ENPACL). Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Ente nazionale di previdenza e
assistenza farmacisti (ENPAF). Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV). Ente nazionale
di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA). Fondo di
previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime. Istituto nazionale di previdenza
dirigenti aziende industriali (INPDAI). Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (INPGI). Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani
(ONAOSI). DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103 Attuazione della delega conferita dall'art.
2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione. Art. 1 1. Il presente decreto
legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma
25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio
1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. Le norme di cui al presente decreto si applicano
anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma
1, che esercitano attività libero-professionale,
ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. Art. 2 1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto
ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente
decreto. 2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui
al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria
prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti,
il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo; e secondo le modalità attuative
previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4. 3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare
possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed
in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 3 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a
livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi
provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo
statutario competente, ove previsto, alternativamente: a) la partecipazione all'ente pluricategoriale
di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui
convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui
all'art. 1; b) la costituzione di un ente di categoria, avente la
medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla
condizione che lo stesso sia destinato ad operare
per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa
delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'organo statutario competente; c) l'inclusione della categoria professionale per la
quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già
esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle
prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco
allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che
abbia conseguito la natura di persona giuridica privata; d) l'inclusione della categoria nella forma di
previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, delle
legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al
comma 1, i soggetti appartenenti alla categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma
1, lettera d). Art. 4 1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente
effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato
fondatore di cui al comma 2. 2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione
delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1
e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3,
lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore,
verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non
inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano
finanziario ed attuariale che dimostri la
consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione
anagrafica e della capacità reddituale media degli
iscritti alla categoria. 3. Le delibere adottate ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma3, lettera a), e 7, comma 2,
corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse
contestualmente per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con
il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia
entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito
dell'approvazione della delibera di costituzione e
del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora
lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art.
6. 4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di
cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in
ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella
gestione ivi citata. Art. 5
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un
piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2.
La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entra trenta giorni dal
ricevimento degli atti. 2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano
finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il
regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art.
6. 3. In caso di mancata approvazione da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli
organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione del diniego, alternativamente: a) per la partecipazione
all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art.
4. In tale
ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente
effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato
fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa
immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; b) per l'inclusione nella forma
previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al
comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto
attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, de
legge 8 agosto 1995, n. 335. Art. 6 1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura
di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art.
16 del codice civile: a) la determinazione delle modalità
di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1; b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui
all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria
professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti
all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per
ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti,
nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno
degli enti esponenziali; c) la costituzione di un organo di indirizzo
generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto
di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità
intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui
all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria
professionale interessata. 2. Nel caso dell'ente pluricategoriale
di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere: a) l'adozione di un sistema di evidenza
contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a
ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio
interessanti singole categorie; b) la costituzione di comitati dei delegati, composti
ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie interessate, con
funzioni di impulso nei confronti dell'organo di
amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione
dell'equilibrio di cui alla lettera a). 3. I componenti degli organi di
cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere
iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1,
comma 2, nel caso di ente pluricategoriale. 4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca: a) le modalità di
identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione; b) la misura dei contributi in proporzione al reddito
professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore,
in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di
entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di
ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà; c) la fissazione di una misura minima del contributo
annuale. 5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e
5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile ad
iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale.
A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue
la personalità giuridica per effetto di apposito
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministero del tesoro 6. Con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere
previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori
elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le
stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni
in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei
requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto
ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8
agosto 1995, n. 335. 7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative
forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e
indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza. Art. 7 1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso
all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti,
dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale
avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere: a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine
di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della
categoria professionale inclusa; b) la previsione di una specifica
gestione separata per la categoria professionale inclusa. 2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui
al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il
Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di
mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3. 3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi
del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto
attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Art. 8 1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli
elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli
iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione
professionale. 2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1,
che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare
domanda di iscrizione alla gestione o ente
previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad
effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo
integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono delle attività professionali degli iscritti
è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso
direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa
evidenziazione del relativo importo sulla fattura. Art. 9 1. In attesa dell'espletamento
delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli
4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono
affidata, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che
provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi
articoli. 2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di
cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima
applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e
dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura
del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta
al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto
dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997. 3. Nei casi di inclusione ai
sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art.
4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo
contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono definite le conseguenti modalità di
integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. |