INPDAP

(Circolare 26 luglio 2004 numero 45)

 

 

Agenzie Regionali per l’impiego – Adozione dei provvedimenti di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

Ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state istituite in ogni regione le Agenzie per l’impiego con lo scopo, fra l’altro, di coordinare e svolgere ogni attività utile in materia di avviamento ed organizzazione del mercato del lavoro.

Lo stesso articolo ha previsto che il personale delle Agenzie venisse assunto “con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale”.

Con successivo Dlgs 23 dicembre 1997, n. 469, avente per oggetto il “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di

mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” è stato disposto che:

- (art.4, comma 1) con legge regionale fosse disciplinata l’organizzazione amministrativa del sistema regionale per l’impiego;

- (articolo 7, comma 1, lettera a) tutto il personale in servizio al 30 giugno 1997 presso le Agenzie per l’impiego assunto con contratto di diritto privato fosse trasferito alle regioni fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.

Ciò stante, il trasferimento del personale di cui trattasi è stato definito con l’articolo 5 del DPCM 9 ottobre 1998, che ha riguardato 484 unità suddivise in 15 regioni a statuto ordinario e con leggi regionali le predette singole regioni hanno provveduto all’istituzione delle Agenzie regionali del lavoro, quali enti strumentali delle regioni medesime con sede presso i relativi capoluoghi.

Delineato in sintesi il quadro normativo, si evidenzia che, da un punto di vista contributi  giugno 1997, presso le Agenzie per l’impiego originariamente istituite.

A seguito del trasferimento del personale alle rispettive regioni e della istituzione delle singole agenzie regionali, la Direzione Centrale delle Entrate ha provveduto a definire l’accertamento dell’obbligo iscrittivo delle agenzie medesime presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e l’INADEL e ad aprire la posizione assicurativa del personale di cui sopra a decorrere dal 1° luglio 1997.

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché in virtù di specifica disposizione di legge il personale è stato trasferito alle regioni, nei confronti del medesimo personale, ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

La sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in base alla residenza dell’iscritto, avrà cura di attivare presso gli Uffici INPS competenti il procedimento istruttorio per la ricongiunzione d’ufficio del servizio di cui sopra, al fine di verificare gli esatti periodi da conteggiare per un eventuale trattamento pensionistico.

Diversa fattispecie da quella fin qui esaminata è rappresentata dal personale già appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro (iscritto alla CTPS) in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro ovvero presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura trasferito alle regioni o alle provincie in virtù dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del già citato Dlgs n. 469/1997 e attuato ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 9 ottobre 1998.

Il personale statale trasferito è iscritto alla CPDEL salva la facoltà, prevista dallo stesso art. 7, comma 5, di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente (CTPS).

In tale ultima ipotesi la pensione verrà calcolata sulla base delle norme di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

Nel caso in cui non sia stata esercita la facoltà di opzione, trattandosi di servizi resi con iscrizione a due Casse pensioni gestite dall’Inpdap, si applicano le vigenti disposizioni in tema di riunione o ricongiunzione dei periodi pregressi, senza oneri a carico degli interessati.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

 

 

 

 

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