I.N.P.D.A.P.
Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici Ufficio I – Normativa
Informativa n° 41
Roma,18/09/2003
Alla Direzione
Centrale per la segreteria
del Consiglio di
Amministrazione
Organi Collegiali
e Affari Generali
SEDE
Ai Dirigenti
Generali Centrali e
Compartimentali
LORO SEDI
Ai Direttori degli
Uffici Centrali e
Periferici
LORO SEDI
Alla Corte dei
Conti
Ufficio del
Coordinamento delle Sezioni
Regionali di
Controllo
Via Baiamonti n.25
00195 ROMA
Ai Coordinatori
delle Consulenze
Professionali
LORO SEDI
Alle
Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei
Pensionati
LORO SEDI
Agli Enti di
Patronato
LORO SEDI
Al Ministero
dell’Istruzione, Università e
Ricerca
Dipartimento per i
Servizi nel Territorio
Direzione Generale
del Personale della
Scuola e dell’Amministrazione
Viale Trastevere,
76/A
00153 ROMA
Agli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Centri Servizi
Amministrativi
(ex Provveditorati
agli Studi)
LORO SEDI
Alla
Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma
di
BOLZANO
Alla
Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma
di
TRENTO
All’Intendenza
Scolastica per le Scuole in
Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza
Scolastica per le Scuole
delle Località
Ladine
BOLZANO
OGGETTO: C.C.N.L. del
comparto Scuola. Quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.
Sommario
1. Premessa.
3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici.
4. Altri benefici previsti da specifiche disposizioni di legge.
6. Tabelle
Nel Supplemento Ordinario n.135 della Gazzetta Ufficiale n.188 del 14
agosto 2003 - Serie Generale - è stato pubblicato il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto Scuola - quadriennio giuridico 2002/2005 e
biennio economico 2002/2003.
Il suddetto contratto collettivo nazionale, sottoscritto in data 24
luglio 2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto scuola di cui all’art.12
del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.02.02. Il
contratto concerne, per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2002 – 31
dicembre 2005 ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
Nell’art.75 del contratto in esame, sono elencate le voci - di seguito
riportate - che compongono il trattamento fondamentale e il trattamento
accessorio del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto
scuola:
- trattamento
fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento
accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di amministrazione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale A.T.A.;
f) compenso per incarichi ed attività al personale A.T.A.;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni
di legge.
Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare
la base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art.13, comma 1,
lettera a) del D.Lgs del 30.12.1992, n.503). Gli emolumenti relativi al
trattamento accessorio concorrono a determinare la base pensionabile della
quota B di pensione (art.13, comma 1, lettera b) del D.Lgs del 30.12.1992,
n.503), salvo quanto precisato al punto 5 della presente informativa con
riferimento al personale che ha mantenuto il regime previdenziale della CPDEL. Il
successivo art.76 stabilisce che gli stipendi tabellari previsti dall’art.5, comma
2, del CCNL del 15.03.2001, sono incrementati nelle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicati nell’allegata tabella 1 alle scadenze previste
(1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003).
Sempre nello stesso art.76 - al terzo comma - è previsto che a
decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura
attualmente spettante, sia conglobata interamente nella voce stipendiale
tabellare, cessando, quindi, di essere corrisposta come voce singola della
retribuzione. A tal riguardo appare opportuno segnalare che nel suddetto terzo
comma è, altresì, indicato che detto conglobamento non produce effetti diretti
o indiretti sul trattamento economico complessivo, fruito, in base alle disposizioni
vigenti, dal personale scolastico in servizio all’estero. Nell’allegata tabella 2, composta di due
schemi, sono riportati sia gli importi annuali dell’I.I.S., che le posizioni
stipendiali decorrenti dall’1.1.2003, comprendenti l’indennità integrativa
speciale, ambedue suddivisi per i profili professionali del personale del
comparto scuola. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni- Enti locali
viene erogata l’indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al
corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già
percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini
pensionistici.
Gli incrementi stipendiali di cui al presente contratto, come
precisato all’art.79, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Ciò
significa che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio
intervenute dal 2 gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002 (ovvero i trattamenti
pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1° gennaio
2002 e il 31 dicembre 2002), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi
importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2003.
Al contrario, ai fini dell’indennità “una tantum” in luogo di
pensione, i benefici contrattuali spettanti dal 1° gennaio 2002 verranno
computati nell’importo della citata indennità “una tantum” nei confronti del
personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2002, mentre i benefici previsti
dal 1° gennaio 2003 andranno computati nell’importo dell’indennità “una tantum” in luogo di pensione
nei confronti del personale cessato dal servizio, sempre senza diritto a
pensione, dal 2 gennaio 2003.
Si rammenta che ai fini dell’aumento della base pensionabile del 18
per cento di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 sono
incrementabili i seguenti emolumenti retributivi:
- stipendio;
- retribuzione
individuale di anzianità;
- eventuali assegni ad
personam correlati a voci stipendiali.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento sullo stipendio gabellare
dell’I.I.S., non modifica, per espressa statuizione del terzo comma dell’art.79
del C.C.N.L. in esame, le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge
n.335/1995.
Conseguentemente, nella base pensionabile, sull’importo dello
stipendio corrispondente all’I.I.S. conglobata, a decorrere dall’1.1.2003 non
deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui al già citato art.15 della
legge 29 aprile 1976, n.177; né andrà maggiorato l’importo dell’assegno ad
personam relativo all’eventuale eccedenza della quota di indennità integrativa
speciale eventualmente spettante al personale ATA transitato dal comparto
Regioni- Enti locali.
4. Altri benefici previsti da specifiche
disposizioni di legge.
Ai sensi dell’art.142 del contratto in esame, continuano a trovare
attuazione i benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.336
e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli spettanti ai mutilati
ed invalidi di servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per
servizio, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra Ai fini che qui interessano, i
benefici di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970 da attribuire in sede di
pensione, in assenza di un’esplicita disposizione contrattuale che ne
disciplini le modalità di determinazione, devono continuare ad essere calcolati
sulla voce stipendio tabellare e sull’eventuale r.i.a. e assegno “ad personam”,
ove spettanti, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, attesa la
particolare disposizione del citato art. 79, comma 3 del CCNL in parola.
Il comma 4 dell’articolo 142 prevede, tuttavia, che la materia potrà
essere ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi
in tempo utile per il secondo biennio.
5. Personale ATA ed ex insegnanti tecnico-pratici
(ITP) riguardati dall’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 che hanno
optato per la conservazione del regime previdenziale CPDEL.
Com’è noto l’articolo 4 del D.M. del 5 aprile 2001 di recepimento
dell’accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall’ARAN e dai rappresentati delle
organizzazioni sindacali, in applicazione dell’articolo 8 della legge
n.124/1999, ha previsto per il personale ATA e per gli insegnanti
tecnicopratici (ITP), già dipendenti degli Enti locali, transitati nel comparto
Scuola in base alla sopracitata legge, la possibilità di optare per la
conservazione del regime previdenziale di precedente appartenenza.
Conseguentemente va tenuto presente che nei confronti di coloro che
hanno esercitato tale facoltà, il calcolo del relativo trattamento
pensionistico andrà effettuato secondo la normativa vigente per gli iscritti
alla CPDEL gestita da questo Istituto In particolare, fermo restando che non
deve applicarsi alcuna maggiorazione del 18 per cento prevista dall’articolo 15
della legge n.177/1976, gli emolumenti relativi al trattamento accessorio
incideranno nel calcolo della pensione secondo le modalità di seguito
riportate.
5.1 Compenso individuale accessorio per il personale ATA
(articolo
80).
Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative spetta lo specifico compenso individuale
accessorio, di cui all’articolo 25 del C.C.N.I. del 31/8/1999, che viene
incrementato nelle misure e alle scadenze indicate nell’allegata tabella 3. Tale compenso,
erogato in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, viene
corrisposto in via continuativa a tutto il personale in servizio secondo importi
definiti in sede di contrattazione nazionale ed è assimilato a tutti gli effetti
alla retribuzione fissa mensile, anche ai fini della valutazione del trattamento
economico spettante in caso di malattia.
Date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite da tale
emolumento, il compenso individuale accessorio, percepito dal
personale che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL, incide nella quota A di
pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 503/1992).
5.2 Indennità di amministrazione dei DSGA (articoli 55
e 80).
Nei confronti del direttore dei servizi generali e amministrativi
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta
un’indennità
di amministrazione, secondo le modalità previste dall’articolo 35 del C.C.N.L. 26/5/1999,
nella misura indicata nell’allegata Tabella 4.
Tale indennità è costituita:
a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso
individuale accessorio;
b) da parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni
scolastiche;
c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto
di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità
organizzativa da moltiplicare per il predetto numero di
posti.
L’emolumento viene erogato con i medesimi criteri e modalità già
previste per l’indennità di direzione ora confluita nella retribuzione di
posizione per i dirigenti scolastici; come per quest’ultima serve ad
indennizzare le funzioni attribuite ai direttori in esame sia in relazione alle
responsabilità implicate dall’incarico sia in relazione alle dimensioni,
complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale
dell’istituzione scolastica. Date le caratteristiche dell’emolumento in esame,
esso è valutabile, per il personale che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL,
nella quota A di pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs
n.503/1992).
Per espressa previsione contrattuale, in caso di assenza del DGSA
dall’inizio dell’anno scolastico su posto vacante e disponibile, la medesima
indennità è corrisposta al personale che sostituisce la predetta figura
professionale o ne svolge le funzioni. In tal caso, trattandosi di un incarico
a tempo determinato e pertanto revocabile, l’indennità di amministrazione in esame, detratto l’importo
del compenso individuale accessorio (articolo 80) è valutabile nella quota B di
pensione (articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992).
5.3 Retribuzione professionale docenti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, dell’accordo quadro
siglato in data 20 luglio 2000, agli insegnanti tecnico – pratici (ITP) ed agli
assistenti di cattedra appartenenti all’ex VI qualifica funzionale degli Enti
locali, si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene
alla funzione docente.
Ai medesimi spetta la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7
del C.C.N.L. del 15 marzo 2002 che viene incrementata nella misura mensile lorda
e alle scadenze indicate nell’allegata tabella 5; viene corrisposta per
12 mensilità secondo i criteri e le modalità già previste per l’erogazione del compenso
individuale accessorio.
Tale indennità rappresenta il corrispettivo della prestazione
lavorativa svolta dal docente per la realizzazione dei processi innovatori che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole e per sostenere il
miglioramento del servizio scolastico; non è revocabile né soggetta a
valutazioni individuali e come tale anche essa viene valutata, per il personale
che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL, nella quota A di pensione (articolo
13, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 503/1992).
Resta inteso che per il personale proveniente dagli Enti locali che ha
mantenuto l’iscrizione alla CPDEL tutte le altre voci del trattamento accessorio
di cui al paragrafo 2, non espressamente analizzate nella presente informativa,
concorreranno a determinare la quota B di pensione (articolo 13, comma 1,
lettera b) del Dlgs. n. 503/1992).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala



