I.N.P.D.A.P.

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I – Normativa

Informativa n° 41

 

 

Roma,18/09/2003

 

Alla Direzione Centrale per la segreteria

del Consiglio di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

SEDE

Ai Dirigenti Generali Centrali e

Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici Centrali e

Periferici

LORO SEDI

Alla Corte dei Conti

Ufficio del Coordinamento delle Sezioni

Regionali di Controllo

Via Baiamonti n.25

00195 ROMA

Ai Coordinatori delle Consulenze

Professionali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

Al Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della

Scuola e dell’Amministrazione

Viale Trastevere, 76/A

00153 ROMA

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Centri Servizi Amministrativi

(ex Provveditorati agli Studi)

LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica della

Provincia Autonoma di

BOLZANO

Alla Sovrintendenza Scolastica della

Provincia Autonoma di

TRENTO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole in

Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole

delle Località Ladine

BOLZANO

 

 

OGGETTO: C.C.N.L. del comparto Scuola. Quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio  economico 2002/2003.

 

Sommario

1. Premessa.

2. Trattamento economico.

3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici.

4. Altri benefici previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. Personale ATA ed ex insegnanti tecnico-pratici (ITP) riguardati dall’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 che   hanno optato per la conservazione del regime previdenziale CPDEL.

6. Tabelle

 

 

1. Premessa.

Nel Supplemento Ordinario n.135 della Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2003 - Serie Generale - è stato pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola - quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Il suddetto contratto collettivo nazionale, sottoscritto in data 24 luglio 2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto scuola di cui all’art.12 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.02.02. Il contratto concerne, per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

 

2. Trattamento Economico.

Nell’art.75 del contratto in esame, sono elencate le voci - di seguito riportate - che compongono il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto scuola:

- trattamento fondamentale:

a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;

b) eventuali assegni “ad personam”.

- trattamento accessorio:

a) retribuzione professionale docenti;

b) compenso per funzioni strumentali del personale docente;

c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;

d) indennità di amministrazione dei DSGA;

e) compenso individuale accessorio per il personale A.T.A.;

f) compenso per incarichi ed attività al personale A.T.A.;

g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;

h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.

Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art.13, comma 1, lettera a) del D.Lgs del 30.12.1992, n.503). Gli emolumenti relativi al trattamento accessorio concorrono a determinare la base pensionabile della quota B di pensione (art.13, comma 1, lettera b) del D.Lgs del 30.12.1992, n.503), salvo quanto precisato al punto 5 della presente informativa con riferimento al personale che ha mantenuto il regime previdenziale della CPDEL. Il successivo art.76 stabilisce che gli stipendi tabellari previsti dall’art.5, comma 2, del CCNL del 15.03.2001, sono incrementati nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicati nell’allegata tabella 1 alle scadenze previste (1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003).

Sempre nello stesso art.76 - al terzo comma - è previsto che a decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, sia conglobata interamente nella voce stipendiale tabellare, cessando, quindi, di essere corrisposta come voce singola della retribuzione. A tal riguardo appare opportuno segnalare che nel suddetto terzo comma è, altresì, indicato che detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo, fruito, in base alle disposizioni vigenti, dal personale scolastico in servizio all’estero. Nell’allegata tabella 2, composta di due schemi, sono riportati sia gli importi annuali dell’I.I.S., che le posizioni stipendiali decorrenti dall’1.1.2003, comprendenti l’indennità integrativa speciale, ambedue suddivisi per i profili professionali del personale del comparto scuola. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni- Enti locali viene erogata l’indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

 

3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici.

 

Gli incrementi stipendiali di cui al presente contratto, come precisato all’art.79, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Ciò significa che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2003.

Al contrario, ai fini dell’indennità “una tantum” in luogo di pensione, i benefici contrattuali spettanti dal 1° gennaio 2002 verranno computati nell’importo della citata indennità “una tantum” nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2002, mentre i benefici previsti dal 1° gennaio 2003 andranno computati nell’importo dell’indennità “una tantum” in luogo di pensione nei confronti del personale cessato dal servizio, sempre senza diritto a pensione, dal 2 gennaio 2003.

Si rammenta che ai fini dell’aumento della base pensionabile del 18 per cento di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 sono incrementabili i seguenti emolumenti retributivi:

- stipendio;

- retribuzione individuale di anzianità;

- eventuali assegni ad personam correlati a voci stipendiali.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento sullo stipendio gabellare dell’I.I.S., non modifica, per espressa statuizione del terzo comma dell’art.79 del C.C.N.L. in esame, le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge n.335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, sull’importo dello stipendio corrispondente all’I.I.S. conglobata, a decorrere dall’1.1.2003 non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui al già citato art.15 della legge 29 aprile 1976, n.177; né andrà maggiorato l’importo dell’assegno ad personam relativo all’eventuale eccedenza della quota di indennità integrativa speciale eventualmente spettante al personale ATA transitato dal comparto Regioni- Enti locali.

 

4. Altri benefici previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Ai sensi dell’art.142 del contratto in esame, continuano a trovare attuazione i benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli spettanti ai mutilati ed invalidi di servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra  Ai fini che qui interessano, i benefici di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970 da attribuire in sede di pensione, in assenza di un’esplicita disposizione contrattuale che ne disciplini le modalità di determinazione, devono continuare ad essere calcolati sulla voce stipendio tabellare e sull’eventuale r.i.a. e assegno “ad personam”, ove spettanti, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, attesa la particolare disposizione del citato art. 79, comma 3 del CCNL in parola.

Il comma 4 dell’articolo 142 prevede, tuttavia, che la materia potrà essere ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.

 

5. Personale ATA ed ex insegnanti tecnico-pratici (ITP) riguardati dall’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 che hanno optato per la conservazione del regime previdenziale CPDEL.

 

Com’è noto l’articolo 4 del D.M. del 5 aprile 2001 di recepimento dell’accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall’ARAN e dai rappresentati delle organizzazioni sindacali, in applicazione dell’articolo 8 della legge n.124/1999, ha previsto per il personale ATA e per gli insegnanti tecnicopratici (ITP), già dipendenti degli Enti locali, transitati nel comparto Scuola in base alla sopracitata legge, la possibilità di optare per la conservazione del regime previdenziale di precedente appartenenza.

Conseguentemente va tenuto presente che nei confronti di coloro che hanno esercitato tale facoltà, il calcolo del relativo trattamento pensionistico andrà effettuato secondo la normativa vigente per gli iscritti alla CPDEL gestita da questo Istituto In particolare, fermo restando che non deve applicarsi alcuna maggiorazione del 18 per cento prevista dall’articolo 15 della legge n.177/1976, gli emolumenti relativi al trattamento accessorio incideranno nel calcolo della pensione secondo le modalità di seguito riportate.

 

5.1 Compenso individuale accessorio per il personale ATA (articolo 80).

 

Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta lo specifico compenso individuale accessorio, di cui all’articolo 25 del C.C.N.I. del 31/8/1999, che viene incrementato nelle misure e alle scadenze indicate nell’allegata tabella 3. Tale compenso, erogato in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, viene corrisposto in via continuativa a tutto il personale in servizio secondo importi definiti in sede di contrattazione nazionale ed è assimilato a tutti gli effetti alla retribuzione fissa mensile, anche ai fini della valutazione del trattamento economico spettante in caso di malattia.

Date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite da tale emolumento, il compenso individuale accessorio, percepito dal personale che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL, incide nella quota A di pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 503/1992).

 

5.2 Indennità di amministrazione dei DSGA (articoli 55 e 80).

 

Nei confronti del direttore dei servizi generali e amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di amministrazione, secondo le modalità previste dall’articolo 35 del C.C.N.L. 26/5/1999, nella misura indicata nell’allegata Tabella 4.

Tale indennità è costituita:

a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;

b) da parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;

c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa da moltiplicare per il predetto numero di

posti.

L’emolumento viene erogato con i medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione ora confluita nella retribuzione di posizione per i dirigenti scolastici; come per quest’ultima serve ad indennizzare le funzioni attribuite ai direttori in esame sia in relazione alle responsabilità implicate dall’incarico sia in relazione alle dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell’istituzione scolastica. Date le caratteristiche dell’emolumento in esame, esso è valutabile, per il personale che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL, nella quota A di pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs n.503/1992).

Per espressa previsione contrattuale, in caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico su posto vacante e disponibile, la medesima indennità è corrisposta al personale che sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni. In tal caso, trattandosi di un incarico a tempo determinato e pertanto revocabile, l’indennità di amministrazione in esame, detratto l’importo del compenso individuale accessorio (articolo 80) è valutabile nella quota B di pensione (articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992).

 

5.3 Retribuzione professionale docenti.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, dell’accordo quadro siglato in data 20 luglio 2000, agli insegnanti tecnico – pratici (ITP) ed agli assistenti di cattedra appartenenti all’ex VI qualifica funzionale degli Enti locali, si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente.

Ai medesimi spetta la retribuzione professionale docenti di cui all’articolo 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2002 che viene incrementata nella misura mensile lorda e alle scadenze indicate nell’allegata tabella 5; viene corrisposta per 12 mensilità secondo i criteri e le modalità già previste per l’erogazione del compenso individuale accessorio.

Tale indennità rappresenta il corrispettivo della prestazione lavorativa svolta dal docente per la realizzazione dei processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole e per sostenere il miglioramento del servizio scolastico; non è revocabile né soggetta a valutazioni individuali e come tale anche essa viene valutata, per il personale che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL, nella quota A di pensione (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 503/1992).

Resta inteso che per il personale proveniente dagli Enti locali che ha mantenuto l’iscrizione alla CPDEL tutte le altre voci del trattamento accessorio di cui al paragrafo 2, non espressamente analizzate nella presente informativa, concorreranno a determinare la quota B di pensione (articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992).

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

 

Tabelle

 

 

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