I.N.P.D.A.P.
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa
INFORMATIVA N.
32
Roma, 02/07/2003
Alla
Direzione Centrale
per
la Segreteria del Consiglio
di
Amministrazione
Organi
Collegiali e Affari Generali
S E D
E
Ai
Dirigenti Generali
Centrali
e Compartimentali
LORO
SEDI
Ai
Direttori degli Uffici
Centrali
e Periferici
LORO
SEDI
Ai
Coordinatori delle
Consulenze
Professionali
LORO
SEDI
Alle
Organizzazioni Sindacali
Nazionali
dei Pensionati
LORO
SEDI
Agli
Enti di Patronato
LORO
SEDI
Al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Dipartimento per i
Servizi nel Territorio
Direzione Generale
del Personale della
Scuola e
dell’Amministrazione
Viale Trastevere, 76/A
00153 R O M A
Agli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Centri Servizi
Amministrativi
(ex Provveditorati
agli Studi)
LORO SEDI
Alla
Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma
di
BOLZANO
Alla
Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma
di
TRENTO
All’Intendenza
Scolastica per le Scuole
In Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza
Scolastica per le Scuole
delle Località Ladine
BOLZANO
OGGETTO: Personale del comparto scuola. Computabilità ai
fini del trattamento di quiescenza del compenso aggiuntivo corrisposto per le
ore d’insegnamento eccedenti le 18 settimanali.
Alcune sedi Provinciali
hanno chiesto chiarimenti circa le modalità di
valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del compenso aggiuntivo
corrisposto al personale docente per le ore d’insegnamento eccedenti le 18
settimanali previste dall’art.88 del D.P.R.31.5.1974, n.417, quale orario
obbligatorio di servizio per la didattica negli istituti e scuole d’istruzione secondaria
ed artistica.
Più volte, il Consiglio
di Stato ha rilevato la non incompatibilità di una strutturazione della cattedra
su una base oraria eccedente il limite delle 18 ore fissato dal citato art.88, atteso che l’orario obbligatorio, di per sé, non
esclude per determinati insegnamenti, un maggiore numero di ore
di didattica, peraltro retribuite ordinariamente.
Si precisa che la
prestazione di ore eccedenti l’orario normale può
avvenire a vario titolo, come la sostituzione di docenti assenti, attività
aggiuntive d’insegnamento per il miglioramento dell’offerta formativa o legate
a specifici progetti didattici, attività di approfondimento effettuata negli
istituti professionali, insegnamento su cattedre con orario settimanale
superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per
l’intero anno scolastico, corsi integrativi per i diplomati di istituto
magistrale o di liceo artistico ovvero attività complementare di educazione
fisica ecc…..
Ai fini del trattamento
di quiescenza, solo il compenso per le maggiori ore d’insegnamento incluse istituzionalmente
in una cattedra con orario superiore a quello contemplato dal più volte citato art.88, non
avendo carattere straordinario od occasionale ma fisso e continuativo per
l’intero anno scolastico (comprensivo anche dei mesi estivi), si può
considerare nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della
quota di pensione di cui all’art.13, lettera a) del D.lgs n.503/92.
Rimane pertanto ferma,
dal 1.1.1996, l’inclusione di tale elemento
retributivo tra le indennità accessorie, qualora sia corrisposto ad altro
titolo. Si fa infine presente che il riconoscimento delle maggiori competenze
economiche nella prima quota di pensione, potrà avvenire solo nel caso in cui
il competente CSA attesti che il destinatario del trattamento di quiescenza sia
titolare, come sopra detto, di una cattedra per la quale, in esecuzione
di un preciso obbligo istituzionale, è prevista una prestazione d’insegnamento ordinaria superiore alle 18 ore settimanali.
IL DIRIGENTE
GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala