I.N.P.D.A.P.

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici – Ufficio I – Normativa

 

 

Informativa n° 18

 

 

Roma, 2/4/2003

 

Alle Sedi Provinciali e Territoriali

e, p.c. Alle Direzioni Compartimentali

Al Senato della Repubblica

Ufficio dello Stato Giuridico e del

Trattamento Economico

Piazza Madama

00186 ROMA

 

 

 

Oggetto: Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza verso il Fondo Pensioni del Personale del Senato della Repubblica Italiana.

 

 

Pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti, sull’operato delle Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto in merito alla ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle Casse pensioni gestite dall’Inpdap verso il Fondo Pensioni del Senato.

Risulta, infatti, che le Sedi rispondano negativamente alle richieste di accertamento dei servizi ricongiungibili trasmesse dal Senato della Repubblica adducendo come motivazione l’assenza di prescrizioni legislative che sanciscano la ricongiunzione per tali fattispecie.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, le disposizioni contenute nello stesso Testo Unico s’intendono applicabili nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviino espressamente alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello stato.

Come è noto l’istituto della ricongiunzione dei servizi fra le Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza e le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è regolamentato dagli artt.113 e seguenti del suddetto DPR n.1092/1973.

Considerato che l’Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo il disposto dell’art.1 del suo Regolamento per il trattamento di quiescenza, provvede, a carico del proprio bilancio, al trattamento di quiescenza dei suoi impiegati e agenti subalterni e delle persone della loro famiglia, in base alle norme generali di leggi e regolamenti sulle pensioni del personale dipendente dello Stato, in quanto non sia previsto dal presente Regolamento, e che l’istituto della ricongiunzione, nello stesso Regolamento, non è disciplinato in via autonoma, ne consegue che è legittimo  disporre la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alla C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G con il Fondo Pensioni del Senato, secondo quanto previsto dal D.P.R.1092/1973. Di conseguenza, le ricongiunzioni di cui trattasi dovranno essere effettuate, per il personale che sia transitato dall’01/06/1974 in poi, mediante applicazione degli artt.113 e seguenti del più volte citato D.P.R. 29/12/1973, n.1092, mentre, per il personale il cui transito sia avvenuto prima di tale data, in virtù di quanto previsto dall’art.262 dello stesso D.P.R.1092/1973, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge 22/06/1954, n.523. Si precisa inoltre che, allo stato attuale, il Senato della Repubblica riunisce d’ufficio nel proprio Fondo Pensioni, ai sensi dell’art.112 del più volte citato D.P.R.1092/1973, i servizi resi presso le amministrazioni statali dagli iscritti alla C.T.P.S., al fine del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza.

In merito ai rapporti finanziari con l’Amministrazione del Senato della Repubblica, si fa presente che con successiva comunicazione, non appena il competente Ufficio del Senato avrà fornito ulteriori elementi in merito, verranno indicate le modalità applicative. In attesa delle relative disposizioni operative, le Sedi provinciali o territoriali, in presenza di richieste di accertamento dei servizi ricongiungibili, trasmesse dal

Senato della Repubblica, si limiteranno a certificare il servizio reso con iscrizione alle Casse gestite dagli ex Istituti di Previdenza.

La presente è stata concordata d’intesa con l’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Senato della Repubblica Italiana.

 

 

 

Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo GALA

F.to Dr. Gala

 

 

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