I.N.P.D.A.P.
Istituto Nazionale
di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici – Ufficio I – Normativa
Informativa n° 18
Roma, 2/4/2003
Alle Sedi Provinciali e
Territoriali
e, p.c. Alle Direzioni Compartimentali
Al Senato della Repubblica
Ufficio dello Stato Giuridico e del
Trattamento Economico
Piazza Madama
00186 ROMA
Oggetto: Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione alle Casse pensioni gestite
dagli ex Istituti di Previdenza verso il Fondo Pensioni del Personale del
Senato della Repubblica Italiana.
Pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti,
sull’operato delle Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto in merito alla
ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle Casse pensioni gestite
dall’Inpdap verso il Fondo Pensioni del Senato.
Risulta, infatti, che le Sedi rispondano negativamente alle richieste di
accertamento dei servizi ricongiungibili trasmesse dal Senato della Repubblica adducendo
come motivazione l’assenza di prescrizioni legislative che sanciscano la
ricongiunzione per tali fattispecie.
Al riguardo si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n.1092, le disposizioni contenute nello stesso Testo Unico
s’intendono applicabili nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse
o fondi speciali rinviino espressamente alle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello stato.
Come è noto l’istituto della ricongiunzione dei servizi fra le Casse
Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza e le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, è regolamentato dagli artt.113 e
seguenti del suddetto DPR n.1092/1973.
Considerato che l’Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo il disposto dell’art.1 del suo Regolamento per il trattamento di
quiescenza, provvede, a carico del proprio bilancio, al trattamento di
quiescenza dei suoi impiegati e agenti subalterni e delle persone della loro
famiglia, in base alle norme generali di leggi e regolamenti sulle pensioni del
personale dipendente dello Stato, in quanto non sia previsto dal presente
Regolamento, e che l’istituto della ricongiunzione, nello stesso
Regolamento, non è disciplinato in via autonoma, ne consegue che è legittimo disporre la ricongiunzione dei servizi resi
con iscrizione alla C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G con il Fondo Pensioni
del Senato, secondo quanto previsto dal D.P.R.1092/1973. Di conseguenza, le
ricongiunzioni di cui trattasi dovranno essere effettuate, per il personale che
sia transitato dall’01/06/1974 in poi, mediante applicazione degli artt.113 e
seguenti del più volte citato D.P.R. 29/12/1973, n.1092, mentre, per il
personale il cui transito sia avvenuto prima di tale data, in virtù di quanto previsto
dall’art.262 dello stesso D.P.R.1092/1973, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui alla legge 22/06/1954, n.523. Si precisa inoltre che, allo
stato attuale, il Senato della Repubblica riunisce d’ufficio nel proprio Fondo
Pensioni, ai sensi dell’art.112 del più volte citato D.P.R.1092/1973, i servizi
resi presso le amministrazioni statali dagli iscritti alla C.T.P.S., al fine
del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza.
In merito ai rapporti finanziari con l’Amministrazione del Senato della Repubblica,
si fa presente che con successiva comunicazione, non appena il competente
Ufficio del Senato avrà fornito ulteriori elementi in merito, verranno indicate
le modalità applicative. In attesa delle relative disposizioni operative, le
Sedi provinciali o territoriali, in presenza di richieste di accertamento dei
servizi ricongiungibili, trasmesse dal
Senato della Repubblica, si limiteranno a certificare il servizio reso
con iscrizione alle Casse gestite dagli ex Istituti di Previdenza.
La presente è stata concordata d’intesa con l’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento
Economico del Senato della Repubblica Italiana.
Il Dirigente
Generale
Dr. Costanzo GALA
F.to Dr. Gala