LA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122, DI CONVERSIONE DEL  DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 .L’INCORPORAZIONE DI ISPESL ED IPSEMA IN INAIL.

PREMESSA

La prevenzione ha sempre avuto un ruolo tangibilmente rilevante nell’Assicurazione INAIL.

Lo dimostrano i Decreti ministeriali in materia di Tariffa dei premi succedutisi nel tempo ed anteriori al 2000 risalenti agli anni 70’ e 80’nei quali veniva comunque sancita una interrelazione tra la riduzione degli importi premiali e l’adozione delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro. Sul finire degli anni ’90 uno dei punti fondamentali delle nuove politiche dell’INAIL venne individuato negli incentivi monetari agli investimenti per la sicurezza e la prevenzione. L’art 55 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (collegato alla Finanziaria 1999) prevedeva per il triennio 1999-2001 la destinazione da parte dell’INAIL di: “ congrue risorse economiche….dirette a sostenere e finanziare programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro”

IL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000.

La Riforma introdotta con il Decreto legislativo 38/2000, sulla base della legge delega 144 citata,  rendeva la prevenzione “ più conveniente rendendo meno “ onerosi “ gli strumenti adottati per accrescere la sicurezza del lavoro grazie ad incentivi, agevolazioni e finanziamenti per le aziende riducendo i costi dell’assicurazione e liberando capitali per gli investimenti. Il Decreto legislativo 38/2000 introdusse, peraltro, un sistema di  bonus-malus che poneva in correlazione: gli interventi predisposti dal titolare dell’impresa per aumentare la sicurezza in azienda e  i meccanismi di riduzione dei premi attraverso la revisione dell’oscillazione dei tassi secondo il principio del bonus/malus proprio delle assicurazioni private (meno incidenti, premi più bassi) .

Centrale nel Decreto legislativo 38/2000 è la tutela globale della salute del lavoratore – psico-fisica, socio-familiare e lavorativa perseguita, tra l’altro, con il superamento della tradizionale nozione di attitudine al lavoro quale metro di valutazione dell’an e del quantum dell’indennizzo e l’introduzione del danno biologico di origine lavorativa, inteso come lesione all’integrità psico-fisica della persona unitamente alle previsioni concernenti il reinserimento lavorativo

La tutela integrata e globale deve innescare le nuove sequenze virtuose :

+ prevenzione  - rischi – infortuni – premi = - costo del lavoro

+ cura e riabilitazione – danni + reinserimento socio – lavorativo – indennizzi = - costi sociali

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Questo decreto sviluppa e conferma il percorso di riforma iniziato dall’INAIL con il Decreto legislativo n. 38/2000. Il Decreto legislativo n. 38/2000 dava risalto al tema della tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa, il Decreto legislativo n. 81/2008 all’art. 2 co.1 lett.”O” definisce la salute del lavoratore quale “stato di benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità”. Così come il Decreto legislativo n. 38/2000 intendeva garantire una efficace tutela globale del lavoratore attraverso prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo, allo stesso modo il Decreto legislativo n. 81/2008 consolida e rafforza il ruolo dell’INAIL nella prevenzione degli infortuni e nella cura,riabilitazione e reinserimento del lavoratore favorendone una tutela integrata. Il Piano industriale INAIL del 2009 recepisce la necessità di dare una risposta efficace alle esigenze dei lavoratori e delle imprese attraverso il medesimo percorso prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo. L’impegno sostanziale dell’INAIL è rivolto a promuovere ed incentivare la cultura della sicurezza  sia intesa come valore etico e sociale,                                nella logica della tutela integrale dei lavoratori,sia nel quadro del contenimento degli                                infortuni e dei costi sociali che ne derivano intervenendo sui comportamenti dei lavoratori                             sensibilizzando e sostenendo le imprese,veicolando il messaggio che investire nella protezione della salute dei lavoratori attraverso politiche attive di prevenzione, conduce a risultati significativamente rilevanti, da un punto di vista sociale ed economico. L’INAIL sostiene,pertanto, le PMI nell’applicazione della normativa prevenzionale per il tramite di    iniziative specifiche che permettano alle PMI, di avere accesso a un’assistenza tecnica, ad un servizio di consulenza in materia di promozione della salute dei lavoratori, ad incentivi economici. L’Inail ha avviato da tempo politiche a favore delle PMI che investono in salute e sicurezza con particolare attenzione a gestioni aziendali orientate alla attuazione dei principi della responsabilità sociale d’impresa e all’implementazione della organizzazione aziendale con SGSL (linee guida UNI INAIL 2001). Ha sostenuto le PMI con incentivi economici ex D.lgs. 38/2000 art. 23 lett. a) attraverso i Bandi di concorso (2002 – 2004 – 2006) rivolti alle PMI per ottenere finanziamenti da destinare a programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro ….  ed uno degli assi di finanziamento previsti era costituito dalla “ implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale”.

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 INTEGRATO DAL D. LGS. 106/2009

Con questi decreti si statuiva che INAIL,IPSEMA,ISPESL hanno competenze in materia di salute e sicurezza del lavoro ed esercitano le proprie attività in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono svolgere le attività loro assegnate in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà ed in un’ottica di conferenza permanente di servizio.

In particolare devono coordinarsi per

1.                            La pianificazione triennale

2.                            Le azioni di formazione informazione assistenza e consulenza per il sistema produttivo

3.                            La promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

4.                            L’alimentazione del sistema informatico nazionale per la prevenzione

INAIL IPSEMA ISPESL costituiscono il POLO SALUTE E SICUREZZA che, sotto l’egida dell’allora Ministero del Welfare dialoga con una pluralità complessa  di referenti istituzionali : Aziende e loro associazioni, lavoratori e loro associazioni, sistema pubblico allargato.

NEL POLO SALUTE E SICUREZZA l’Inail  assume un ruolo centrale rispetto agli altri due enti per :

1.                            presenza capillare sul territorio

2.                            ricchezza del patrimonio informativo sui temi del rischio di infortunio e malattie professionali

3.                            consolidato sistema di relazioni con il sistema produttivo del Paese ( aziende, lavoratori e relative organizzazioni di rappresentanza)

4.                            capacità di investimento

5.                            varietà e multidisciplinarità dei profili professionali presenti nei propri organici

NEL POLO SALUTE E SICUREZZA l’INAIL ha individuato le seguenti linee – guida:

1.                            Mappatura del rischio

2.                            Consulenza al sistema produttivo

3.                            Formazione

4.                            Scuola superiore per la prevenzione

5.                            Sviluppo dei piani di settore regionali

6.                            Sviluppo di sistemi premiali

7.                            Erogazioni alle PMI che investono in sicurezza

NEL POLO SALUTE E SICUREZZA

Dette linee – guida si traducono nelle seguenti categorie omogenee di progettualità:

1.                            incremento della conoscenza del rischio

2.                            diffusione della cultura della sicurezza

3.                            strumenti economico finanziari a supporto della prevenzione

Altre funzioni vengono affidate all’INAIL e tra queste le seguenti.

 

IL SINP

È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro  costituito da Ministeri del Lavoro, della salute, della Pubblica Ammnistrazione e per l’Innovazione,  dall’INAIL che garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tal fine,  è titolare del trattamento dei dati. E’ in corso di elaborazione il decreto interministeriale per la definizione delle regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP.

I contenuti riguarderanno sostanzialmente:

a)        il quadro produttivo ed occupazionale;

b)        il quadro dei rischi anche in ottica di genere;

c)        il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; 

d)       il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

e)        il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;

e-bis)  i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.  

Il SINP fa proprio l’obiettivo di impostare gradualmente un sistema informativo dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di programmazione e pianificazione territoriali contribuendo ad esse con dati analitici e  di sintesi , ( a partire dalla collocazione delle imprese in ogni territorio e dalla distribuzione  in tali imprese degli infortuni e delle patologia professionali) Confluiranno al suo interno la storica BANCA DATI INAIL e la sua evoluzione nel tempo
(circa tre milioni di tavole….)    infortuni, malattie professionali, casi denunciati, casi indennizzati, data, ora solare e ordinale, sesso, età della vittima, apprendisti, modalità di accadimento, sede e natura della lesione, conseguenze, durata media, indennizzo,  rischio, indicatori di frequenza e di gravità, dati mensili degli ultimi mesi. Tutto ciò per : Settore di attività, Regione, Provincia, Dimensione aziendale, Anno di accadimento, Tipo di attività, Tipo di rapporto di lavoro ….

Confluiranno altresì i flussi informativi degli altri soggetti coinvolti come sopra individuati. Il novero di informazioni che verranno

ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’INAIL

All’art.18, comma 1, lettera aa) è previsto l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA (Ente incorporato all’INAIL ex Decreto legge 78/2010), nonché per loro tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell’articolo 9 l’INAIL raccoglie e registra, a  fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, il corrispondente obbligo di comunicazione  da parte del datore di lavoro decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del Decreto istitutivo del SINP. Inoltre gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici e il nominativo o nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST). Inoltre l’INAIL:

a) concorre,  coordinandosi con il Ministero del lavoro, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;

b) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

L’art.11 definisce le attività promozionali affidate all’ INAIL in materia di promozione della cultura della prevenzione e quindi dei finanziamenti di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 81/2008  per i quali sono allo studio diverse possibili modalità :

1.    stanziamenti annuali (per il 2010: 60 milioni)

2.    avvisi pubblici territoriali

3.    finanziamenti a sportello, al superamento di punteggio - soglia

4.    conto capitale e così via.

L’art.52 prevede la costituzione presso l’INAIL di un Fondo di sostegno alla piccola e media impresa,ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità L’art.61 stabilisce che il PM dà immediata notizia all’INAIL e all’IPSEMA ,in relazione alle rispettive competenze,di fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ,ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

LA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122, DI CONVERSIONE DEL  DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010

La Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, al comma 1 dell’articolo 7 prevede che al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', stabilisce che l'IPSEMA e l 'ISPESL siano soppressi e le relative funzioni vengano attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

LA  DIRETTIVA DELL’ON.LE SACCONI DEL 23 GIUGNO 2010.

La direttiva, condivisa per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, ha inteso fornire indirizzi in ordine alle operazioni di incorporazione degli enti pubblici non economici e degli istituti soppressi previste dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78 fissando, al contempo, obiettivi strategici comuni al fine di migliorare l'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati in materia di Welfare attraverso la collaborazione, la trasparenza e l'integrazione nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dei sistema anche nella percezione dei cittadini utenti, tenendo conto degli obiettivi prefissati dal Governo volti al rispetto del Patto di stabilità e crescita per il triennio 2010-2012. Il decreto-legge richiamato, precisa la direttiva, presenta, tra le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, la soppressione dell'IPSEMA, dell'ISPESL, dell'IPOST, dell'ENAPPSMAD e dello IAS e l'incorporazione delle relative funzioni, strutture e personale nell'INAIL nell'INPS, nell'ENPALS e nell'ISFOL, secondo le disposizioni contenute nei citato articolo 7.Gli interventi si pongono in linea con il quadro normativo vigente ed, in particolare, con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 di attuazione del Protocollo Welfare, nonché con l'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 e con l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25.Il citato articolo 7 prevede significativi interventi di razionalizzazione e integrazione di funzioni omogenee in campo previdenziale, assistenziale e assicurativo attraverso la soppressione di enti pubblici e istituti di dimensioni minori e la loro incorporazione in enti con dimensione e struttura organizzativa più articolate secondo criteri di concentrazione, uniformità di azione e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali. L'obiettivo principale è quello di garantire una più efficace azione amministrativa migliorando l'erogazione dei servizi agli utenti privati e categorie professionali e di assicurare a regime la riduzione dell'attuale spesa. Le disposizioni richiamale prevedono la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL e la loro contestuale incorporazione nell'INAIL con effetto dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, salvaguardando l'indipendenza dell'attività di ricerca e la specificità della stessa per quanto riguarda l'ISPESL, in raccordo con le attività di prevenzione e di assicurazione e fermo restando l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli infortuni attraverso una migliore programmazione dell'attività di ricerca. Gli enti e gli istituti incorporanti succedono in tutti i rapporti attivi e passivi presenti in capo agli enti soppressi alla data del 31 maggio 2010, E’ previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, siano emanati decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, per l'individuazione e il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi "sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni" alla data di entrata in vigore del decreto stesso. La predisposizione e deliberazione dei bilanci di chiusura al 31 maggio 2010 sono quindi attività necessarie e propedeutiche ad ogni successivo atto e dovranno essere assicurate nel più breve tempo possibile per consentire l'adozione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 4 dell'articolo 7.Al fine di garantire la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione degli enti soppressi e la correttezza ed economicità nella gestione, nel periodo transitorio fino all'emanazione dei predetti decreti attuativi, dovranno essere svolti gli adempimenti necessari e propedeutici al trasferimento delle attività e del personale degli enti soppressi. In ordine a ciò, la struttura amministrativa di questi ultimi continuerà a svolgere, con il necessario raccordo con gli organi e con le omologhe strutture dell'ente incorporante, le attività rientranti nella propria competenza nelle more dell'emanazione dei decreti citati. La direttiva quindi stabilisce che debba essere predisposto per ciascun ente soppresso, il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010). Contestualmente dovranno essere predisposti gli inventari di chiusura di ciascun ente soppresso, previa opportuna ricognizione di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare, in vista del passaggio di consegne all'ente subentrante. Al fine di offrire criteri guida per l'operatività nella fase transitoria, è stato poi evidenziato che l'emanazione dei decreti di cui al comma 4 dell'art. 7 non può ritenersi condizione della effettiva disponibilità delle risorse degli enti soppressi (i cui rapporti attivi e passivi sono posti in capo agli enti accorpanti a decorrere dal 31 maggio 2010), ma ha unicamente valenza ricognitiva delle risorse risultanti dai documenti contabili di chiusura della gestione. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, l'INPS, l'INAIL, l'ENPALS e l'ISFOL sono legittimati a provvedere, ciascuno per le nuove attività acquisite, alla gestione dei fatti amministrativi degli enti soppressi e alla gestione dei rapporti pendenti attivi e passivi, inclusi quelli con gli istituti tesorieri o cassieri. In considerazione,in particolare, del subentro dell'Inail nella titolarità della funzione di ricerca si ritiene che limitatamente a detta funzione l'Ente possa far riferimento alla normativa relativa agli enti di ricerca applicata all'ISPESL.A tale proposito, al fine di assicurare continuità all'attività di ricerca, l'INAIL provvederà a tutti gli adempimenti necessari a garantire l'adeguatezza delle risorge umane, strumentali e finanziarie per la prosecuzione dell'attuazione del "Piano triennale di attività" e del 'Piano Straordinario di innovazione tecnologica per l'implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio".

LA PROROGA  AL 31 DICEMBRE DEI 488 CONTRATTI DI CO.CO.CO. ex ISPESL

Uno dei primi atti posti in essere da Inail in relazione all’accorpamento dell’ISPESL è stata la proroga fino al 31 dicembre prossimo per 488 contratti di collaborazione ex Ispesl. I co.co.co – in scadenza il 30 giugno – sono stati estesi per un ulteriore semestre. La disposizione dell’autorizzazione alla proroga dei contratti di collaborazione è stata promossa per garantire la continuità operativa e assicurare il completamento dei progetti di ricerca e di innovazione tecnologica in corso.L’iniziativa di INAIL è assunta in coerenza con la direttiva del ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno, che raccomanda all’Istituto di garantire “l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali” necessarie alla prosecuzione delle attività già pianificate da ex Ispesl.Per i co.co.co. INAIL può inoltre avvalersi del parere espresso dal dipartimento della Funzione pubblica, che riconosce  all’Istituto la facoltà di ricorrere alla disciplina speciale per i rapporti di lavoro flessibile prevista per le funzioni di ricerca. I contratti ex Ispesl che vengono prorogati sono complessivamente 488. Centosessantacinque erano stati attivati nell’ambito del Piano triennale di attività e 323 nel Piano straordinario di innovazione tecnologica.

Nel decreto legislativo 81/2008 l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è definito ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Secondo quanto rappresentato dal presidente dell’Inail,l’attività di ricerca è strategica per meglio orientare le attività di formazione e prevenzione.Il futuro dei ricercatori nel nuovo polo è assicurato anche con la specificità di comparto contrattuale, come prevede l’art 7 del decreto. Si  tratta di soggetti di rilevanza strategica per la condivisione di un polo nazionale per la salute e sicurezza 1250 dipendenti ISPESL – 500 con contratto a termine legato ad un progetto di ricerca

LA DELIBERA CIV  11/2010   DEL 3 AGOSTO 2010

Tra gli atti interni all’Istituto di sicura rilevanza sul tema vi è la delibera in questione che concerne l’acquisizione delle funzioni ex Ipsema - ex Ispesl e riguarda linee di indirizzo per gli aspetti ordinamentali, contabili e di bilancio. In questa delibera il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail così si esprime: la complessità dell'intervento di subentro nell'esercizio delle funzioni già di competenza dell'Ipsema e dell'lspesl richiede la elaborazione da parte degli Organi di gestione di uno specifico Piano articolato in diverse azioni progettuali, per tenere nella dovuta considerazione le differenti modalità da adottare per I'integrazione delle funzioni dei tre Istituti e la necessaria gradualità riferita alle diverse aree di azione.

Relativamente alle specificità dell'ex Ispesl precisa il CIV sarà necessario, tra I'altro:

•                               garantire I'esercizio delle attività di ricerca da parte dell'Inail nel rispetto sostanziale e formale delle disposizioni nazionali, europee e internazionali in materia;

•                               procedere, nel breve termine, alla progettazione e implementazione di una specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di ricerca gestite dall'ex Ispesl, perseguire, nel pieno rispetto dell'autonomia da assicurare alla funzione di ricerca, la totale integrazione tra le risultanze dell’andamento infortunistico e tecnopatico - come desumibili dai dati della gestione assicurativa pubblicati dall'Inail - e i piani delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica - con particolare riferimento al "Piano triennale delle attività di ricerca" e al "Piano straordinario di innovazione tecnologica per l'implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio" - al fine di ottenere i massimi risultati in termini di effettiva riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;

•                               assicurare continuità e sviluppo ai progetti di ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita.

All’interno del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’inail per le finalità dell’accorpamento ex Ispesl è stata peraltro costituita apposita Commissione. Che seguirà l’evolversi della vicenda.

CONCLUSIONI.

Una delle criticità del sistema della prevenzione i Italia com’è noto è data dalla pluralità eccessiva dei soggetti istituzionali ad essa preposti.L’accorpamento dei due enti in Inail contribuisce ad avviso di chi scrive ad una maggiore razionalizzazione delle funzioni connesse alla prevenzione. Ciò ovviamente nel pieno rispetto come rappresentato anche dal CIV nella propria delibera dell’autonomia della ricerca e della continuità e sviluppo di detta funzione.

Il percorso normativo sopra individuato palesa chiaramente l’iter evolutivo seguito dal legislatore da un’azione di coordinamento e complementarità tra più enti, ad una logica di piena integrazione tra la funzione assicurativa e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.E’ per tale ragione che ISPESL ed IPSEMA sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’Inail. E’ chiaro che l’INAIL è tenuto adesso a favorire detta integrazione attraverso la creazione di un idoneo modello organizzativo e di servizio al centro come in periferia che salvaguardi le esigenze come sin qui caratterizzate e faccia da volano per il migliore approccio al tema degli infortuni e delle malattie professionali, alla prevenzione dei medesimi ed al reinserimento lavorativo. A tal fine con una prospettiva che distingue tra il breve ed il medio periodo, all’interno di Inail ci si sta già adoperando per concretizzare il percorso di che trattasi.