Il Decreto Interministeriale del 5 ottobre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012) ha istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dell’incremento dell’occupazione giovanile e femminile.
I fondi a disposizione per l’anno 2012 sono di euro 196.108.953 e di euro 36.000.000 per l’anno 2013.
Gli incentivi saranno erogati dall’INPS, previo inoltro di domanda telematica, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nei limiti delle risorse stanziate.
A chi sono rivolti: gli incentivi sono riconosciuti per i contratti stipulati con giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni e con donne indipendentemente dall’età anagrafica.
Tipologie:
A)
1. Trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (anche a parttime);
2. Stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato (anche a part-time), di giovani e di donne impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, o con associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Le predette trasformazioni /stabilizzazioni devono riguardare i contratti in essere o cessati da non più di 6 mesi e devono prevedere la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata pari o superiore alla metà dell’orario normale.
Il bonus previsto per le trasformazioni citate sub A) è di 12.000 €. Il rapporto per cui si richiede l’incentivo deve iniziare o essere trasformato nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione del decreto) ed il 31 marzo 2013 (salvo esaurimento fondi) fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.
B) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne, con orario normale di
lavoro (tempo pieno, 40 ore o durata inferiore prevista dal CCNL) e di durata minima di 12 mesi, purchè tali assunzioni determinino un incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti.
Per ogni assunzione a tempo determinato di cui al precedente punto b), con incremento della base occupazionale, avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 e fino al 31 marzo 2012, è corrisposto un incentivo pari a:
• Euro 3.000 se il contratto a termine ha una durata compresa tra 12 e 18 mesi;
• Euro 4.000 se la durata del contratto supera i 18 mesi ma non i 24 mesi;
• Euro 6.000 se la durata del contratto è superiore a 24 mesi.
Anche in questa ipotesi l’incentivo è riconosciuto per i contratti stipulati con giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni e per donne indipendentemente dall’età anagrafica fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.
L’erogazione avverrà in un’unica soluzione decorsi 6 mesi dalla trasformazione o stabilizzazione e nei limiti delle risorse. Quindi per poter fruire del beneficio è necessario mantenere in servizio il
lavoratore almeno 6 mesi.
Ogni datore di lavoro può essere ammesso ad fruire del beneficio al massimo per:
- 10 trasformazioni/stabilizzazioni (incentivo A) e
- 10 assunzioni a tempo determinato (incentivo B).
Condizioni di accesso
Gli incentivi non spettano se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012), ovvero se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012);
- a carico del datore di lavoro (art. 9 DM 24.10.2007) non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di condizioni di lavoro (all. A stesso provvedimento) ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;
- che l’impresa, anche cumulando altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente, rispetta quanto previsto dal regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato (“de minimis” - 200.000 euro in genere; 100.000 euro per settore trasporto su strada; 30.000 euro settore pesca;
7.500 per impresa attiva nel settore della produzione agricola) – riferimento ai due esercizi finanziari precedenti.
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed all’osservanza dei contratti collettivi.