Modifica del tasso di interesse di rateazione e dilazione sul pagamento dei
premi ed accessori. Circolare Inail n. 3 del 22
Gennaio 2009.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- INAIL - ha emesso la Circolare nr. 3 del 22 Gennaio 2009 intitolata “Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione”, in stretta conseguenza del “Provvedimento della Banca Centrale Europea del 15 gennaio 2009 concernente la “diminuzione del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema”.
Con tale provvedimento ( del 15 Gennaio u.s. ) la Banca Centrale Europea ha fissato al 2 % il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema ( ex TUR ) con applicazione a decorrere dal 21 Gennaio 2009.
In riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento TUR, la circolare cita il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 Settembre 2005 intitolato “Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica”, il quale all’articolo 1 sancisce che “ Le parole « tasso ufficiale di sconto » citate nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto del Ministro del Tesoro del 5 novembre 1984 e del primo comma dell’articolo 4 del Decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre 1985 e le parole « tasso ufficiale di riferimento » citate nel primo comma dell’articolo 3 del predetto decreto del 22 novembre 1985, come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell’11 dicembre 2001, sono sostituite dalle parole « tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea »”.
Quindi, per effetto del provvedimento della Banca Centrale Europea del 15 Gennaio 2009 sono stabiliti e fissati i seguenti tassi( la cui applicazione ha per oggetto le operazioni di rateazioni, dilazioni e sanzioni civili con l’INAIL ):
-
Tasso dell’8 % per l'interesse
dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori; ovvero
un Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema
con più 6 punti.
-
Tasso del 7,50 % per le operazioni di
calcolo delle sanzioni civili; ovvero un Tasso minimo di partecipazione per le
operazioni di rifinanziamento
principale dell’eurosistema con più 5,5 punti.
In considerazione a quest’ultimo tasso, la circolare fa riferimento, per ciò che concerne le modalità di applicazione, alla Circolare nr. 56 del 27 Luglio 2001 intitolata “Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative”.
In effetti
nella Circolare 56/2001 le inadempienze connesse al mancato pagamento del
premio entro i termini di legge vengono configurate in due fattispecie:
omissioni ed evasioni. Per omissione si intende “il
mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce obbligatorie”; per evasione si intende “ogni altro mancato o ritardato
pagamento del premio, connesso a denunce obbligatorie non presentate o non
conformi al vero”. Viene, altresì, sancito e previsto quanto
segue: “La nuova normativa delle
sanzioni civili si applica anche alle inadempienze commesse prima del 2001,
ad esclusione di quelle relative alle sanzioni già versate entro il 30 settembre
2000”; il principio dell’oggettiva incertezza è riferito anche all’evasione e
la denuncia spontanea dell’evasione è prevista entro 12 mesi; le sanzioni
civili sono previste in due sole misure,
entrambe rapportate alla durata dell'inadempienza; i tetti massimi delle
sanzioni civili sono il 40% ed
il 60% in relazione alle
tipologie di inadempienze; oltre il tetto massimo della sanzione civile, sono
previsti interessi di mora; le
amministrazioni dello Stato e gli enti locali sono tenuti al pagamento delle sanzioni civili e degli eventuali
interessi di mora; le sanzioni amministrative per violazioni
cosiddette sostanziali sono abolite;
opportuna disciplina per le inadempienze commesse prima del 2001; trattamento
del pagamento del premio effettuato in buona fede ad un ente diverso
dall’Istituto ( INAIL ); disciplina delle sanzioni amministrative con modifiche
all'articolo 35 della legge n. 689/1981; nuova disciplina dell’evasione mensile
di cui all’art. 37 della Legge n. 689/1991.
Ritornando alla Circolare n. 3 del 22 Gennaio 2009, per ciò che concerne
le rateazioni e dilazioni si stabilisce, inoltre, che
“la nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e
dilazione:
-
presentate a
partire dal 21 Gennaio 2009;
-
presentate in data
anteriore al 21 Gennaio 2009 a condizione che: la sede INAIL competente per
territorio non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione; la
sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 21 Gennaio
2009 o successiva; in riguardo a quest’ultimo punto
si fa riferimento alla Circolare n. 51 del 10 Agosto 1982, avente ad oggetto
gli “Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - Decreto
interministeriale 15 maggio 1982”, nella quale, tra l’altro, prevede che « …
Come è noto, ai fini dell’applicazione del tasso di interesse, si è finora
fatto riferimento al tasso previsto dal Decreto in vigore alla data di formale
autorizzazione delle rateazioni o dilazioni ancorché le relative istanze
fossero presentate anteriormente alla data di entrata in vigore di un
successivo decreto».”
L’ultima parte della circolare è
dedicata all’allegato contenete un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse fissati nel corso degli ultimi anni, con
indicazione per ciascun tasso della data del Provvedimento della Banca d’Italia
di adozione dello stesso, la misura percentuale, la decorrenza di applicabilità
e la Circolare INAIL di riferimento. Stesso prospetto viene
pubblicato per i provvedimenti di adozione dei tassi da parte della Banca
Centrale Europea.
Dott. Rag. Luigi Risolo