INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
(Circolare 24 agosto 2004 numero 54)


Denuncia di infortunio e di malattia professionale. Modifica dei criteri di individuazione della Sede competente.

Premessa
Nell'ottica della presa in carico e della continuità della tutela del lavoratore, e più specificatamente con riferimento alla necessità di migliorare costantemente il servizio offerto dall'Istituto, è stata attentamente valutata l'opportunità di modificare i criteri di individuazione delle Sedi competenti a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale.

Tenuto conto dell'impegno, anche organizzativo, assunto dall'Istituto in questa direzione nonché sulla base della positiva esperienza maturata nell'ambito delle aree metropolitane, la competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali è stata attribuita1 alla Sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la sede principale dei suoi affari e interessi"2.

L'adozione del nuovo criterio non inciderà in alcun modo sui rapporti tra l'Istituto e i datori di lavoro.

Istruzioni operative
Di seguito sono indicate le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali, unitamente ai conseguenti adempimenti delle Sedi territoriali dell'Inail.

DENUNCE

DATORI DI LAVORO

INAIL

Infortunio

Invio via Internet

Invio automatico, per via informatica alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, la quale gestirà la pratica.

Infortunio

M. P.

Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio

La Sede competente tratterà la pratica seguendo l'ordinario flusso istruttorio

Infortunio

M. P.

Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo

La Sede che ha ricevuto la denuncia protocolla il caso "per conto" della Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio.

Trasferimento alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, della "pratica informatizzata, compresa l'immagine documentale della denuncia



Dal momento che l'attuale sistema informatico consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici e l'incidenza sui carichi di lavoro, le elaborazioni e le analisi effettuate hanno evidenziato che le nuove modalità di attribuzione della competenza territoriale non avranno significative conseguenze a livello operativo.

Non si verificheranno, inoltre, variazioni rispetto alle regole di carattere generale valide per l'espletamento delle attività collegate all'iter di istruttoria della pratica (es.: individuazione della Sede competente a disporre gli incarichi ispettivi ovvero ad esercitare le azioni di rivalsa o ad irrogare le sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata denuncia ecc.) atteso che tali attività sono a carico della Sede competente per il territorio di domicilio dell'assicurato. Tale Sede si avvarrà, ove necessario, della collaborazione della Sede nel cui territorio è avvenuto l'infortunio, utilizzando la procedura "trattazione per conto di altra Sede".

Per i datori di lavoro resta fermo l'obbligo di inviare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio3.

Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza a trattare le relative denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Decorrenza
Tenuto conto, fra l’altro, dell’adeguamento della procedura informatica concernente l’indirizzamento automatico delle denunce di infortunio acquisite per via telematica, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al “domicilio dell’assicurato” dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 20044.



Il Direttore Generale

Dr. Maurizio Castro

Note: i link presenti nel documento rimandano al sito Inail

 

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