Il minore deve esprimere personalmente o a mezzo di procuratore speciale

il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare.

Cassazione, sezione V penale, sentenza del 7.12.2007, n° 4134 (Cesira Cruciani)


Il Giudice per l’udienza preliminare, presso il Tribunale per i minorenni, non può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, quando il minore non abbia espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare.


La Corte di Cassazione si è così pronunciata con la sentenza del 7 dicembre 2007, n° 4134, accogliendo il ricorso della Procura generale di Roma, che chiedeva l’annullamento della sentenza emessa dal GUP per violazione dell’art. 32, comma1, D.P.R. n. 448 del 1988, come modificato dall’art. 22 della legge n. 63 del 2001, rilevando che la sentenza è stata pronunziata in assenza di consenso dell’imputato e del suo difensore, pur nominato procuratore speciale, come risultava dagli atti di causa e dall’istanza avanzata ex art. 572 c.p.p. dallo stesso difensore.


L’art. 32, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante le disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, prevede, a seguito della modifica introdotta dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, che nell’udienza preliminare il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all’art. 425 c.p.p., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. La situazione normativa nei confronti del minore imputato è di specifica e maggiore garanzia, ha la facoltà di proporre opposizione al tribunale (attivando così il giudizio di merito) avverso specifici epiloghi a lui non graditi allorchè consistano in sentenze di condanna o di proscioglimento che presuppongono o postulano la sua responsabilità in qualità d’imputato.


Perché l’imputato minorenne sia prosciolto in udienza preliminare con pronunzia non ampiamente liberatoria (perdono giudiziale che presuppone un accertamento di responsabilità) occorre che abbia preventivamente prestato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, il proprio consenso alla utilizzazione degli atti di indagine. Il difesore pur munito di procura speciale, non aveva prestato alcun consenso alla definizione del giudizio in udienza preliminare, né l’aveva prestato l’imputato rimasto in udienza contumace. Il proscioglimento per perdono giudiziale, pertanto non poteva essere pronunziato.