ISVAP
Provvedimento 21.12.2006
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante disposizioni in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Vista la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante
disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche, ed in particolare l'art. 2, comma 5-quater, che,
allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia, ha
istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi
relativi;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante disposizioni
in materia di esercizio delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
commi 3 e 4, del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio
2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei
danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997, n. 735 in materia di
piano dei conti per le imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visto il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia
di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G in materia di
relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il Provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 con il quale
sono state disciplinate le modalita' di trasmissione delle
informazioni alla banca dati sinistri r.c. auto da parte delle
imprese di assicurazione e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Visto il Provvedimento ISVAP 10 marzo 2003, n. 2179 con il quale
sono state disciplinate le procedure e le modalita' di funzionamento
della banca dati sinistri r.c. auto, nonche' le modalita' e i limiti
di accesso alle informazioni raccolte;
Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di adeguare
le disposizioni dell'ISVAP a seguito dell'introduzione della
disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione stradale e dell'esercizio del diritto di rivalsa,
prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni
e regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica del
18 luglio 2006, n. 254 e dalla Convenzione tra assicuratori per il
risarcimento diretto, prevista dall'art. 13, comma 1, del predetto
decreto;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare i moduli di
vigilanza da allegare al bilancio di esercizio di cui al
Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, ed i prospetti di
vigilanza da allegare alla relazione semestrale, definiti dalla
circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D, nonche' di dare disposizioni
per la trasmissione all'ISVAP delle informazioni relative ai sinistri
dell'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli
terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare le istruzioni
relative ai registri assicurativi da tenersi da parte delle imprese
che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile
autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
Considerata la necessita' di dettare specifiche istruzioni per la
comunicazione alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai
sinistri gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto;
Dispone:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n.
1059 - G
1. Al comma 1 dell'art. 5 dopo le parole «I dati relativi sono
riportati negli allegati 1 ai moduli 28 e 29» sono aggiunte le
parole:
«e nei moduli 29A e 29B».
2. Ai moduli di vigilanza relativi al bilancio di esercizio sono
aggiunti l'allegato 1 al modulo 17 del ramo responsabilita' civile
autoveicoli terrestri (ramo 10) e i moduli 29A e 29B - Sviluppo
sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi,
lacustri e fluviali (rami 10+12) - e relativi allegati che
sostituiscono, per i rami 10+12, il modulo 29 e relativi allegati. I
suddetti moduli ed allegati, nonche' le relative istruzioni per la
compilazione sono annessi al presente provvedimento.
3. Il modulo 30, da allegare al bilancio di esercizio, e' compilato
tenendo conto delle istruzioni, annesse al presente provvedimento,
modificative ed integrative delle avvertenze e delle note in calce al
citato modulo.
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997, n.
735
1. Al punto «3.1. STATO PATRIMONIALE -ATTIVO» alla voce
E.I.3.«Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei
confronti di compagnie conti correnti» dopo le parole «rapporti
derivanti dalla partecipazione alla Convenzione di Indennizzo Diretto
(CID)» sono aggiunte le parole:
«e alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto
(CARD).»
2. Le istruzioni per la contabilizzazione dei singoli conti, di cui
al Provvedimento 1° dicembre 1997, n. 735, continuano ad applicarsi
ove compatibili con le istruzioni per la compilazione dell'allegato 1
al modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri
(ramo 10) annesse al presente provvedimento.
Art. 3.
Modifiche ed integrazioni alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n.
380/D
1. Ai prospetti allegati alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n.
380/D e' aggiunto il prospetto 5A «Informazioni tecniche relative ai
sinistri del ramo 10 - Assicurazioni dirette - portafoglio italiano».
Il prospetto e le istruzioni per la compilazione e per la
trasmissione informatica sono riportati in allegato al presente
provvedimento.
2. Il prospetto 5 allegato alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n.
380/D e' compilato secondo le istruzioni riportate in allegato al
presente provvedimento.
Art. 4.
Istruzioni per la compilazione dei registri assicurativi da tenersi
da parte delle imprese che esercitano le assicurazioni della
responsabilita' civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi,
lacustri e fluviali.
1. Il repertorio dei sinistri denunciati ed i registri relativi
alle assicurazioni della responsabilita' civile autoveicoli
terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali sono tenuti secondo
le istruzioni allegate. Le predette disposizioni si applicano anche
alle imprese designate alla gestione ed alla liquidazione dei
sinistri risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive
modificazioni.
2. Sono abrogate le disposizioni della circolare ISVAP 30 giugno
1988, n. 99/D, incompatibili con le istruzioni di cui al precedente
comma 1.
Art. 5.
Istruzioni in ordine alle modalita' di trasmissione alla banca dati
sinistri delle informazioni relative ai sinistri gestiti sulla base
della procedura di risarcimento diretto.
1. Le informazioni relative ai sinistri verificatisi a partire dal
1° febbraio 2007, rientranti nell'ambito della procedura di
risarcimento diretto, sono trasmesse alla banca dati sinistri in
conformita' alle istruzioni riportate in allegato al presente
provvedimento.
2. Le altre disposizioni gia' impartite relative alla trasmissione
delle informazioni alla banca dati sinistri continuano ad essere
applicate fino alla emanazione del regolamento di attuazione
dell'art. 135 del Codice delle assicurazioni private.
Art. 6.
Altre informazioni
1. Le informazioni riguardanti i rami responsabilita' civile
autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali,
richieste con le circolari ISVAP 3 marzo 2000 n. 401/D, 15 novembre
2001 n. 458/S, 5 febbraio 2002 n. 470/S e 29 dicembre 2005 n. 575/D,
sono trasmesse, a partire dalle comunicazioni relative all'esercizio
2007, tenendo conto delle istruzioni riportate in allegato al
presente provvedimento.
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'ISVAP e reso
disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in
vigore a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Le disposizioni relative ai moduli di vigilanza allegati al
bilancio di esercizio ed ai prospetti allegati alla relazione
semestrale si applicano a partire dall'esercizio 2007.
Roma, 21 dicembre 2006
Il presidente: Giannini
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