ISVAP
Provvedimento 21.12.2006
 
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
  Vista  la  legge  24 dicembre 1969, n. 990, recante disposizioni in
materia  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  26 maggio  2000,  n.  137,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  28 marzo  2000,  n.  70,  recante
disposizioni    urgenti    per    il    contenimento   delle   spinte
inflazionistiche,  ed  in  particolare l'art. 2, comma 5-quater, che,
allo  scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti    fraudolenti    nel   settore   della   assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  immatricolati  in  Italia,  ha
istituito  presso  l'ISVAP  una  banca  dati  dei  sinistri  ad  essi
relativi;
  Visto  il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante disposizioni
in materia di esercizio delle assicurazioni private;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
commi 3 e 4, del medesimo decreto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n.  973,  regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 luglio
2006,  n.  254,  recante  la  disciplina del risarcimento diretto dei
danni  derivanti  dalla  circolazione stradale, a norma dell'art. 150
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Visto il Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997, n. 735 in materia di
piano dei conti per le imprese di assicurazione e riassicurazione;
  Visto  il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia
di  moduli  di  vigilanza  da  allegare  al  bilancio  di esercizio e
consolidato  delle  imprese  di  assicurazione e riassicurazione e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G in materia di
relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il Provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 con il quale
sono   state   disciplinate   le   modalita'  di  trasmissione  delle
informazioni  alla  banca  dati  sinistri  r.c.  auto  da parte delle
imprese di assicurazione e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  Provvedimento  ISVAP 10 marzo 2003, n. 2179 con il quale
sono  state disciplinate le procedure e le modalita' di funzionamento
della  banca dati sinistri r.c. auto, nonche' le modalita' e i limiti
di accesso alle informazioni raccolte;
  Considerata la necessita' di emanare istruzioni al fine di adeguare
le   disposizioni   dell'ISVAP   a  seguito  dell'introduzione  della
disciplina   del  risarcimento  diretto  dei  danni  derivanti  dalla
circolazione  stradale  e  dell'esercizio  del  diritto  di  rivalsa,
prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni
e  regolamentata  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica del
18 luglio  2006,  n.  254 e dalla Convenzione tra assicuratori per il
risarcimento  diretto,  prevista  dall'art. 13, comma 1, del predetto
decreto;
  Considerata  la  necessita'  di modificare ed integrare i moduli di
vigilanza   da   allegare   al   bilancio  di  esercizio  di  cui  al
Provvedimento  ISVAP  4  dicembre  1998, n. 1059-G, ed i prospetti di
vigilanza  da  allegare  alla  relazione  semestrale,  definiti dalla
circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D, nonche' di dare disposizioni
per la trasmissione all'ISVAP delle informazioni relative ai sinistri
dell'assicurazione    della    responsabilita'   civile   autoveicoli
terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
  Considerata  la necessita' di modificare ed integrare le istruzioni
relative  ai  registri assicurativi da tenersi da parte delle imprese
che   esercitano   l'assicurazione   della   responsabilita'   civile
autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
  Considerata  la  necessita' di dettare specifiche istruzioni per la
comunicazione alla banca dati sinistri delle informazioni relative ai
sinistri gestiti sulla base della procedura di risarcimento diretto;
 
                              Dispone:
 
                               Art. 1.
Modifiche  ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n.
                              1059 - G
  1. Al  comma 1  dell'art.  5  dopo  le parole «I dati relativi sono
riportati  negli  allegati  1  ai  moduli  28  e 29» sono aggiunte le
parole:
    «e nei moduli 29A e 29B».
  2. Ai  moduli  di  vigilanza relativi al bilancio di esercizio sono
aggiunti  l'allegato  1  al modulo 17 del ramo responsabilita' civile
autoveicoli  terrestri  (ramo  10)  e  i  moduli 29A e 29B - Sviluppo
sinistri  dei  rami  r.c.  autoveicoli  terrestri, veicoli marittimi,
lacustri   e   fluviali  (rami  10+12)  -  e  relativi  allegati  che
sostituiscono,  per i rami 10+12, il modulo 29 e relativi allegati. I
suddetti  moduli  ed  allegati, nonche' le relative istruzioni per la
compilazione sono annessi al presente provvedimento.
  3. Il modulo 30, da allegare al bilancio di esercizio, e' compilato
tenendo  conto  delle  istruzioni, annesse al presente provvedimento,
modificative ed integrative delle avvertenze e delle note in calce al
citato modulo.
 
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni al Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997, n.
                                 735
  1.   Al   punto   «3.1.   STATO   PATRIMONIALE -ATTIVO»  alla  voce
E.I.3.«Crediti  derivanti  da operazioni di assicurazione diretta nei
confronti  di  compagnie  conti  correnti»  dopo  le parole «rapporti
derivanti dalla partecipazione alla Convenzione di Indennizzo Diretto
(CID)» sono aggiunte le parole:
    «e  alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto
(CARD).»
  2. Le istruzioni per la contabilizzazione dei singoli conti, di cui
al  Provvedimento  1° dicembre 1997, n. 735, continuano ad applicarsi
ove compatibili con le istruzioni per la compilazione dell'allegato 1
al  modulo  17  del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri
(ramo 10) annesse al presente provvedimento.
 
Art. 3.
Modifiche  ed  integrazioni  alla  circolare  ISVAP 19 luglio 1999 n.
                                380/D
  1. Ai  prospetti  allegati  alla  circolare ISVAP 19 luglio 1999 n.
380/D  e' aggiunto il prospetto 5A «Informazioni tecniche relative ai
sinistri del ramo 10 - Assicurazioni dirette - portafoglio italiano».
Il   prospetto   e  le  istruzioni  per  la  compilazione  e  per  la
trasmissione  informatica  sono  riportati  in  allegato  al presente
provvedimento.
  2.  Il  prospetto 5 allegato alla circolare ISVAP 19 luglio 1999 n.
380/D  e'  compilato  secondo  le istruzioni riportate in allegato al
presente provvedimento.
 
Art. 4.
Istruzioni  per  la compilazione dei registri assicurativi da tenersi
da   parte  delle  imprese  che  esercitano  le  assicurazioni  della
responsabilita'  civile  autoveicoli  terrestri,  veicoli  marittimi,
                        lacustri e fluviali.
  1. Il  repertorio  dei  sinistri  denunciati ed i registri relativi
alle   assicurazioni   della   responsabilita'   civile   autoveicoli
terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali sono tenuti secondo
le  istruzioni  allegate. Le predette disposizioni si applicano anche
alle  imprese  designate  alla  gestione  ed  alla  liquidazione  dei
sinistri  risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
ai   sensi   della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990  e  successive
modificazioni.
  2.  Sono  abrogate  le disposizioni della circolare ISVAP 30 giugno
1988,  n.  99/D, incompatibili con le istruzioni di cui al precedente
comma 1.
 
Art. 5.
Istruzioni  in  ordine alle modalita' di trasmissione alla banca dati
sinistri  delle  informazioni relative ai sinistri gestiti sulla base
              della procedura di risarcimento diretto.
  1. Le  informazioni relative ai sinistri verificatisi a partire dal
1° febbraio   2007,   rientranti   nell'ambito   della  procedura  di
risarcimento  diretto,  sono  trasmesse  alla  banca dati sinistri in
conformita'   alle  istruzioni  riportate  in  allegato  al  presente
provvedimento.
  2.  Le altre disposizioni gia' impartite relative alla trasmissione
delle  informazioni  alla  banca  dati  sinistri continuano ad essere
applicate   fino   alla  emanazione  del  regolamento  di  attuazione
dell'art. 135 del Codice delle assicurazioni private.
 
Art. 6.
                         Altre informazioni
  1. Le   informazioni  riguardanti  i  rami  responsabilita'  civile
autoveicoli   terrestri,  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali,
richieste  con  le circolari ISVAP 3 marzo 2000 n. 401/D, 15 novembre
2001  n. 458/S, 5 febbraio 2002 n. 470/S e 29 dicembre 2005 n. 575/D,
sono  trasmesse, a partire dalle comunicazioni relative all'esercizio
2007,  tenendo  conto  delle  istruzioni  riportate  in  allegato  al
presente provvedimento.
 
Art. 7.
                            Pubblicazione
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana,   nel  Bollettino  dell'ISVAP  e  reso
disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente provvedimento entrano in
vigore a partire dal 1° febbraio 2007.
  2.  Le  disposizioni  relative  ai  moduli di vigilanza allegati al
bilancio  di  esercizio  ed  ai  prospetti  allegati  alla  relazione
semestrale si applicano a partire dall'esercizio 2007.
 
    Roma, 21 dicembre 2006
 
                                              Il presidente: Giannini
 
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