INPS
Studio e Ricerca per lo
Sviluppo
delle Attività delle Convenzioni Internazionali
(Messaggio 30 giugno 2004 n°
20534)
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OGGETTO: |
Pensioni in regime CEE:
chiarimenti sulla rilevanza delle pensioni estere ai minatori ai fini
dell’integrazione al minimo. |
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La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 39 del 3
marzo 1997 ha disposto che le prestazioni erogate da Enti esteri a
seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno
privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita sono equiparate alle rendite INAIL in quanto
finalizzate a reintegrare il danno alla salute o alla integrità fisica subita
dal lavoratore. Tale beneficio è concesso a tutti coloro
che hanno cessato di lavorare a causa di una malattia professionale che abbia
loro impedito lo svolgimento della prestazione lavorativa. Prevede, cioè, che i suddetti
redditi di pensione estera siano esclusi dalla formazione del reddito
complessivo del soggetto, e che non vengano pertanto assoggettati all’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Dalle succitate precisazioni fornite a fini fiscali,
deriva che, ai fini dell’integrazione al minimo, i redditi derivanti dalle prestazioni
estere devono essere considerati irrilevanti ai fini dell’integrazione al
minimo delle pensioni erogate da questo Istituto a
residenti in Italia o all’estero. Da quanto precede deriva che le istruzioni concernenti la rilevanza delle prestazioni belghe per
malattia professionale o incidenti sul lavoro, contenute nel messaggio n.
33500 del 21/09/1998, sono da considerare applicabili anche alle analoghe
prestazioni concesse da altri Paesi. IL DIRETTORE M. NORI |