INPS

Studio e Ricerca per lo Sviluppo

delle Attività delle Convenzioni Internazionali

(Messaggio 30 giugno 2004 n° 20534)

                 

 

 

 

OGGETTO:

Pensioni in regime CEE: chiarimenti sulla rilevanza delle pensioni estere ai minatori ai fini dell’integrazione al minimo.

 

La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 39 del 3 marzo 1997 ha disposto che le prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato dell’attitudine al lavoro per tutta la vita sono equiparate alle rendite INAIL in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o alla integrità fisica subita dal lavoratore. Tale beneficio è concesso a tutti coloro che hanno cessato di lavorare a causa di una malattia professionale che abbia loro impedito lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Prevede, cioè, che i suddetti redditi di pensione estera siano esclusi dalla formazione del reddito complessivo del soggetto, e che non vengano pertanto assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Dalle succitate precisazioni fornite a fini fiscali, deriva che, ai fini dell’integrazione al minimo, i redditi derivanti dalle prestazioni estere devono essere considerati irrilevanti ai fini dell’integrazione al minimo delle pensioni erogate da questo Istituto a residenti in Italia o all’estero.

 

 

Da quanto precede deriva che le istruzioni concernenti la rilevanza delle prestazioni belghe per malattia professionale o incidenti sul lavoro, contenute nel messaggio n. 33500 del 21/09/1998, sono da considerare applicabili anche alle analoghe prestazioni concesse da altri Paesi.

 

IL DIRETTORE

M. NORI