INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

(Messaggio 22 giugno 2004 n° 19782)

 

 

 

 

OGGETTO:

Riposi giornalieri per allattamento. Non conguagliabilità delle somme corrisposte dai datori di lavoro non tenuti all’obbligo assicurativo per maternità. Circolare n. 185/2003: ulteriori chiarimenti

 

Con circolare n. 185 del 2 dicembre 2003 è stato precisato che i datori di lavoro prevalentemente pubblici i quali, in assenza di un rapporto assicurativo per maternità con l’Istituto, erogano direttamente ai propri dipendenti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti il trattamento economico relativo ai riposi per allattamento, non possono portare a conguaglio, nella denuncia contributiva, le somme a tale titolo corrisposte.

Conseguentemente, sono da considerarsi indebite le indennità per riposi di allattamento di competenza del mese di "dicembre 2003", ferma restando la riserva per i periodi precedenti.

Atteso tuttavia, che i trattamenti in questione, in applicazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, rientrano  tra le componenti  variabili della retribuzione, la procedura di controllo delle denunce DM/10 non provvede ad addebitare le somme poste a conguaglio nel mese di dicembre, nel presupposto che le stesse siano riferite alla competenza di novembre.

Pertanto il codice importo"D800" è compatibile fino a tutto il periodo di paga “dicembre 2003”.

Eventuali note di rettifica emesse per addebiti riferiti a trattamenti di competenza “novembre 2003”, che risultassero già  pagate,  potranno essere rimborsate a domanda, mentre saranno addebitati i conguagli di competenza dicembre 2003. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

G. CRACA

 

 

 

Note: i link nel documento rimandano al sito Inps

 

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