INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 22 giugno 2004 n° 19782)
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OGGETTO: |
Riposi giornalieri per allattamento. Non
conguagliabilità delle somme corrisposte dai datori di lavoro non tenuti
all’obbligo assicurativo per maternità. Circolare n. 185/2003: ulteriori
chiarimenti |
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Con circolare n.
185 del 2 dicembre 2003 è stato precisato che i datori di lavoro
prevalentemente pubblici i quali, in assenza di un rapporto assicurativo per
maternità con l’Istituto, erogano direttamente ai propri dipendenti sulla
base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti il trattamento economico
relativo ai riposi per allattamento, non possono portare a conguaglio, nella
denuncia contributiva, le somme a tale titolo corrisposte. Conseguentemente, sono da considerarsi indebite le indennità per
riposi di allattamento di competenza del mese di "dicembre 2003",
ferma restando la riserva per i periodi precedenti. Atteso tuttavia, che i trattamenti in questione, in applicazione
della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993,
rientrano tra le componenti variabili della retribuzione, la
procedura di controllo delle denunce DM/10 non provvede ad addebitare le
somme poste a conguaglio nel mese di dicembre, nel presupposto che le stesse
siano riferite alla competenza di novembre. Pertanto il codice importo"D800" è compatibile fino a
tutto il periodo di paga “dicembre 2003”. Eventuali note di
rettifica emesse per addebiti riferiti a trattamenti di competenza “novembre
2003”, che risultassero già pagate, potranno essere rimborsate a domanda, mentre saranno addebitati i conguagli di competenza
dicembre 2003. IL DIRETTORE CENTRALE G. CRACA |
Note: i
link nel documento rimandano al sito Inps