INPS

Struttura Studio e Ricerca per sviluppo

attività Convenzioni Internazionali

(Messaggio 21 giugno 2004 numero 19634)

 

 

 

OGGETTO:

Regolamento CE n. 1606/98 - Decentramento della trattazione delle pensioni in regime internazionale dei pubblici dipendenti

 

A modifica di quanto comunicato con circolare n. 125 del 7/6/1999 si fa presente che dal 1° ottobre 2003 l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), quale istituzione competente, ha provveduto a decentrare la trattazione delle pratiche di pensione in regime internazionale.

L’elenco delle Sedi INPDAP può essere consultato sul sito intranet delle Convenzioni Internazionali.

 

                                                                                  IL DIRETTORE

                                                                                  MAURO NORI

 

 

 

INPS

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

(Circolare 7 giugno 1999 n° 125)

 

 OGGETTO:

Regolamento CE n.1606/98 – Estensione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ed al personale assimilato. Prime istruzioni applicative.

 

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono ribadite ed ampliate le prime istruzioni già diramate dal Ministero del Lavoro, dall’INPDAP e da questo Istituto, per la trattazione delle domande di pensione e di prestazioni temporanee interessate all’applicazione del regolamento C.E. n.1606/98. La presente circolare è stata concordata con l’INPDAP.

 

PREMESSA

Il regolamento C.E. n.1606 del 22 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. "L209" del 25 luglio 1998, entrato in vigore il 25 ottobre 1998, introduce sostanziali innovazioni nel campo di applicazione soggettivo dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n.1408/71 e n.574/72.

Detto regolamento, infatti, ha esteso ai pubblici dipendenti che si spostano nell’ambito dell’Unione Europea , l’applicazione dei regolamenti n.1408/71 e n.574/72 in materia di sicurezza sociale.

Come comunicato con messaggio n.24877 del 25 marzo 1999, sul sito intranet di questo Istituto (http://www.0004.inps/), sotto le news è disponibile la lettera circolare del 2 febbraio 1999 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito i primi chiarimenti in merito alla portata del nuovo regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere negli Stati contraenti, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle altre disposizioni contenute nel regolamento n.1606 in materia di invalidita’, prestazioni temporanee, distacchi, ecc. ed in relazione alle modifiche apportate al regolamento n.574/72 .

Nello stesso sito e’ altresi’ disponibile il testo del regolamento n.1606/98 ed il testo della circolare INPDAP n.17 del 15 marzo 1999.

Ferme restando le precisazioni fornite dal Ministero e dall’INPDAP, alle quali si fa rinvio, con la presente circolare vengono ribadite ed ampliate le prime istruzioni contenute nel succitato messaggio, per la trattazione delle domande di pensione e di prestazioni temporanee interessate all’applicazione del regolamento n.1606.

Si precisa che la presente circolare e’ stata concordata con l’INPDAP.

1 – Stati soggetti all’applicazione del regolamento n.1606/98.

Il regolamento n.1606/98 e’ immediatamente applicabile dagli Stati facenti parte dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito).

I paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) procederanno all’estensione dopo l’approvazione formale del Comitato misto CEE – SEE.

Nell’attesa le pratiche concernenti tali Stati dovranno essere tenute in apposita evidenza.

2 – Istituzioni competenti.

L’articolo 2 del regolamento n.1606 contiene le modifiche agli allegati del regolamento n.574/72, concernenti le istituzioni ed gli organismi dei singoli Stati competenti per i regimi speciali dei pubblici dipendenti, per i quali si e’ in attesa di ricevere dal Ministero del Lavoro le esatte denominazioni, corredate di indirizzi e numeri telefonici e di fax.

Per quanto riguarda l’Italia l’Istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti e’ l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali, Uff. I – Settore pensioni internazionali, via Ballarin 42, 00142 ROMA, al quale pertanto dovranno essere inviate le domande di prestazioni pensionistiche e temporanee di coloro che risultano iscritti unicamente ad un regime italiano per pubblici dipendenti.

Nella circolare ministeriale e’ specificato che l’ INPDAP e’ stato designato anche quale Organismo di collegamento con le istituzioni estere per i pubblici dipendenti.

In questa prima fase applicativa l’INPS ha garantito ogni forma di collaborazione con il predetto ente nello svolgimento della fase istruttoria delle domande.

Conseguentemente le sedi sono invitate a fornire agli assicurati ogni utile chiarimento e dovranno trasferire tempestivamente all’INPDAP, con lettera inviata per conoscenza agli interessati, ai Patronati ovvero agli organismi esteri, le domande di prestazioni di competenza esclusiva dell’INPDAP stesso.

Eventuali istruzioni di carattere operativo saranno fornite con messaggio a parte.

3 – Totalizzazione nel regime generale

Il regolamento n.1606/98 estende, in via analogica, ai regimi speciali per pubblici dipendenti le regole della totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere in piu’ Stati membri e quelle relative al calcolo del prorata .

Ne consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1^ novembre 1998 in poi, ai fini del conseguimento del diritto a carico del regime generale dovranno essere considerati utili anche i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri nei regimi speciali per pubblici dipendenti.

I periodi esteri succitati potranno, peraltro, essere utilizzati una sola volta, o nel regime generale, o nel regime speciale per pubblici dipendenti.

Ne consegue che in tutti i casi in cui risulti anche una posizione assicurativa o pensionistica a carico del regime speciale italiano per pubblici dipendenti, prima di procedere alla totalizzazione dei periodi esteri dovranno essere presi gli opportuni contatti con l’INPDAP, al fine di accertare e concordare le misure da adottare, secondo i criteri specificati al successivo punto 5.

4 – Totalizzazione nel regime speciale per i pubblici dipendenti .

I principi comunitari della totalizzazione dei periodi assicurativi e del calcolo delle pensioni in prorata trovano applicazione anche nei confronti dei regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri, fatta salva la deroga contenuta negli articoli 43 bis, comma 2, e 51 bis, comma 2, del regolamento n.1606/98.

In base a tali disposizioni, infatti, e’ consentito di non applicare i succitati principi di totalizzazione e calcolo in prorata nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro, concernente i diritti pensionistici a carico dei regimi speciali per dipendenti pubblici, ponga la condizione che tutti i periodi di assicurazione siano compiuti in uno o piu’ regimi speciali per dipendenti pubblici in tale Stato.

La stessa normativa dispone che in questi casi, nell’ipotesi in cui i periodi cosi’ considerati - con esclusione cioe’ di quelli esteri - non siano sufficienti per il diritto ad una pensione a carico dei citati regimi speciali per dipendenti pubblici, tali periodi devono essere presi in considerazione ai fini delle prestazioni a carico del regime generale dello stesso Stato.

Il Ministero del Lavoro si e’ impegnato a far conoscere quali sono gli Stati interessati a tale deroga ed a fornire istruzioni circa l’eventuale utilizzazione da parte italiana dei periodi compiuti nei regimi speciali per dipendenti pubblici di tali Stati.

Ad ogni buon conto si fa presente che, in occasione di un recente incontro, gli organismi di collegamento tedeschi hanno dichiarato che, ai fini delle pensioni a carico dei regimi speciali per dipendenti pubblici, la Germania non procedera’ alla totalizzazione dei periodi esteri e che i periodi compiuti negli analoghi regimi speciali degli altri Stati saranno presi in considerazione nel regime generale tedesco al quale l’assicurato risulti iscritto.

La legislazioni italiana non rientra tra quelle summenzionate, in quanto, in base alle vigenti disposizioni, per il diritto ad una prestazione a carico dei regimi speciali per i dipendenti pubblici possono essere presi in considerazione periodi di assicurazione anche se non compiuti nel quadro di tali regimi speciali.

Va comunque evidenziato che il Ministero del Lavoro ha precisato che i periodi esteri compiuti sotto regimi diversi da quelli speciali per pubblici dipendenti sono presi in considerazione solo se riconosciuti assimilabili a periodi di assicurazione per i quali sono previste norme nazionali di coordinamento interno (es. legge n.29/79).

In sostanza ai fini del conseguimento del diritto a pensione a carico dei regimi speciali italiani per pubblici dipendenti saranno totalizzabili:

5 – Carriere miste in Italia.

Va innanzitutto precisato che i criteri di seguito illustrati fanno riferimento unicamente all’ipotesi di lavoratori, iscritti in Italia sia al regime generale che ad un regime speciale per dipendenti pubblici, per i quali non abbiano trovato applicazione le norme sul coordinamento interno (es. legge n.29/79, legge n.322/58).

Per quanto riguarda l’accertamento del diritto alla pensione in regime comunitario nei confronti di tali lavoratori, il Ministero del Lavoro ha precisato che .dovra’ esaminarsi la possibilita’ che tale diritto a pensione venga perfezionato nell’uno o nell’altro regime (generale o speciale) con il cumulo della contribuzione estera, tenuto conto del fatto, gia’ evidenziato, che i periodi esteri possono essere utilizzati una sola volta.

5.1 – Diritto a pensione nel regime generale.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione in regime comunitario venga perfezionato solo nel regime generale (es. domanda di pensione di anzianita’ di lavoratore con 2 anni all’INPDAP + 25 anni all’INPS + 13 anni nel regime generale e/o speciale in uno Stato membro), l’INPDAP provvedera’ a trasferire i contributi all’INPS ai sensi della legge n.322/58.

5.2 – Diritto a pensione nel regime speciale per dipendenti pubblici.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione venga perfezionato solo nel regime speciale per i dipendenti pubblici (es. domanda di pensione di anzianita’ di lavoratore con 31 anni all’INPDAP + 2 anni all’INPS + 6 anni nel regime generale e/o speciale in uno Stato membro) i periodi del regime generale potranno dar luogo, a richiesta dell’interessato, ad una pensione supplementare ovvero essere ricongiunti nel regime speciale ai sensi della legge n.29/79.

5.3 – Insussistenza del diritto a pensione nei due regimi generale e speciale.

Nel caso in cui il diritto alla pensione, pur avvalendosi della totalizzazione dei periodi esteri, non venga raggiunto in nessuno dei due regimi citati occorre distinguere le seguenti ipotesi:

Sul sito intranet di questo Istituto indicato in premessa e’ disponibile il testo della circolare n.23 del 10 aprile 1998, con la quale l’INPDAP fornisce chiarimenti sulle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.184.

5.4 – Concomitante sussistenza del diritto nei due regimi generale e speciale.

Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione, venga perfezionato sia nel regime generale che nel regime speciale (es. domanda di pensione di vecchiaia di lavoratore con 10 anni all’INPDAP + 10 anni all’INPS + 10 anni nel regime generale e/o speciale in uno Stato membro) , dovra’ essere attribuito all’interessato il trattamento piu’ favorevole tenendo presente che i periodi esteri possono essere utilizzati una sola volta, nel regime generale o nel regime speciale.

Ai fini dell’applicazione di tale criterio gli Istituti si scambieranno i dati concernenti la misura della pensione rispettivamente calcolata in regime comunitario, non comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo.

A secondo dell’esito di tale raffronto si applicheranno i criteri di cui ai precedenti punti 5.1 ovvero 5.2.

6 – Criteri procedurali.

In attesa della realizzazione del progetto di accesso alle banche dati e scambio dei dati in via telematica tra questo Istituto e l’INPDAP, e’ stato concordato di procedere alla trattazione delle pratiche interessate all’applicazione della normativa comunitaria in oggetto esaminando singolarmente le diverse situazioni e procedendo al necessario scambio di informazioni nella maniera piu’ snella e tempestiva possibile, avendo sempre cura di portare a conoscenza degli interessati, dei Patronati e degli organismi esteri quali sono gli uffici che stanno provvedendo alla trattazione della pratica.

Si ribadisce che in caso di residenti all’estero la domanda deve essere presentata presso l’istituzione del luogo di residenza, che provvedera’ a trasmettere i formulari di rito indifferentemente all’INPS o all’INPDAP, i quali provvederanno al necessario coordinamento sia per quanto riguarda gli adempimenti relativi al collegamento con l’istituzione estera sia per quanto riguarda l’accertamento del diritto alla pensione.

7 – Prestazioni orfanili.

Il nuovo regolamento non apporta modifiche alle disposizioni concernenti le prestazioni orfanili a carico di questo Istituto.

Le modifiche riguardano unicamente le prestazioni orfanili a carico dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, le quali saranno calcolate con il sistema del prorata previsto al capitolo 3 del Titolo III del regolamento n.1408.

8 – Prestazioni temporanee.

Come gia’ precisato al punto 2 anche per le prestazioni temporanee l’istituzione competente è l’INPDAP al quale dovranno essere presentate le relative domande da parte di pubblici dipendenti o ex-pubblici dipendenti, salvo quanto di seguito specificato.

8.1 - Prestazioni familiari

Stante la competenza dell’INPDAP per quanto attiene le prestazioni di famiglia ai dipendenti pubblici e ai pensionati ex-dipendenti pubblici, lo scambio dei formulari della serie E-400 dovrà essere effettuato a cura del suddetto Ente, cui dovranno, pertanto, essere inviate le domande che dovessero eventualmente pervenire alle Sedi.

Peraltro nel caso di invio all’Inps dall’estero del formulario E411 –relativo a persona che ha svolto o svolge attività di pubblico dipendente all’estero – con il quale vengono richieste notizie in merito all’eventuale percezioni di assegni familiari in Italia, le Sedi dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

  1. qualora rilevino il pagamento di prestazioni familiari a carico dell’INPS, compileranno regolarmente il formulario E411 con le notizie richieste e provvederanno a inoltrarlo all’istituzione estera richiedente;
  2. in caso contrario il formulario E411 sarà inviato all’istituzione estera richiedente con l’indicazione che non vengono percepiti assegni in Italia precisando la relativa motivazione (esempio: non assicurato all’Inps, superamento dei limiti di reddito ecc.);
  3. sempre in caso negativo ma qualora risulti che la persona indicata nel mod. E411 ha svolto o svolge attività di pubblico dipendente in Italia, le Sedi invieranno formulario E411 all’INPDAP per gli adempimenti di competenza dello stesso Ente, informando nel contempo l’istituzione estera.

8.2 - Prestazioni di disoccupazione

Il regolamento n. 1606/98 estende ai pubblici dipendenti che circolano all’interno della Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo le prestazioni di disoccupazione previste dalle sezioni 1 e 2 del capitolo VI, titolo III, del Reg. n.1408/71.

Non si applicano, invece, ai pubblici dipendenti le disposizioni della sezione 3 dello stesso Reg. 1408/71 per cui il lavoratore disoccupato, coperto da un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, il quale durante la sua ultima occupazione risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato e le prestazioni stesse sono erogate a cura e spese dell’istituzione competente.

In sostanza per quanto riguarda i pubblici dipendenti, diversamente da quanto disposto per i lavoratori iscritti al regime generale di assicurazione, non è prevista alcuna deroga al principio della "lex loci laboris" e le prestazioni di disoccupazione sono sempre erogate dal Paese di ultima occupazione a prescindere dalla residenza del lavoratore.

Ciò premesso si precisa che anche per le prestazioni di disoccupazione a dipendenti pubblici la competenza per la compilazione del formulario E 301 resta attribuita all’INPDAP, cui dovranno essere inviate le richieste che dovessero eventualmente pervenire alle Sedi.

Peraltro, anche per la disoccupazione, il formulario E 301 pervenuto dall’estero e relativo a persona che ha esercitato attività di dipendente pubblico all’estero ma che in precedenza aveva effettuato periodi di lavoro in Italia nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, dovranno essere regolarmente compilati dalla Sede Inps competente e restituiti all’istituzione estera per l’effettuazione della totalizzazione dei periodi secondo le consuete modalità.

Qualora, invece, i periodi di lavoro in Italia siano stati effettuati esclusivamente in qualità di pubblico dipendente, il formulario E 301 dovrà essere inviato per competenza all’INPDAP.

Nell’ipotesi di carriere miste, periodi pubblici e periodi privati in Italia, le Sedi invieranno all’INPDAP il suddetto formulario E 301 per la compilazione di competenza dello stesso Ente e provvederanno alla compilazione e all’invio all’istituzione estera di un separato mod. E 301 per i periodi di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria. Ovviamente dell’invio all’INPDAP di un secondo mod. E 301 dovrà essere data opportuna informazione all’organismo estero.

8.3 - Prestazioni di malattia e maternità

Non vi sono modifiche rispetto alla vigente normativa in quanto i dipendenti pubblici e il personale assimilato sono già coperti dal regime generale del Servizio Sanitario Nazionale, beneficiando delle prestazioni come ogni altro residente.

Resta ovviamente la competenza delle Sedi per quanto concerne l’eventuale attestazione di periodi di iscrizione all’Inps (form. E 104) nonché la certificazione della titolarità di pensioni a carico dell’Istituto (form. E 121).

In tutti gli altri casi l’applicazione dei regolamenti comunitari per le prestazioni in argomento a favore di pubblici dipendenti o ex pubblici dipendenti rientra nelle competenze degli uffici INPDAP.

9 – Disposizioni transitorie.

In base al nuovo articolo 95 quater introdotto nel regolamento n.1408/71, concernente le disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento n.1606/98, i diritti derivanti non possono decorrere da data anteriore al 25 ottobre 1998.

I criteri stabiliti nella presente circolare sono pertanto applicabili alle pensioni con decorrenza dal 1^ novembre 1998.

Con effetto dalla stessa data le situazioni gia’ definite, sia con provvedimenti di accoglimento che di reiezione, potranno essere riesaminate in applicazione del regolamento n.1606, a richiesta degli interessati inoltrata entro due anni a decorrere dalla predetta data del 25 ottobre 1998.

Per le richieste di riesame presentate dopo i due anni suddetti, i diritti derivanti dall’applicazione del regolamento n.1606 decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Per determinare i diritti derivanti dall’applicazione del regolamento n.1606 dovranno essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi e gli eventi precedenti al 25 ottobre 1998.

10 - Riscatto del lavoro all’estero da parte di pubblici dipendenti .

A titolo informativo si richiama l’attenzione su quanto precisato dal Ministero del Lavoro in merito alla facolta’ di riscatto del lavoro all’estero prevista per i dipendenti pubblici dall’articolo 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184: dall’entrata in vigore del regolamento n.1606/98 tale normativa nazionale non potra’ trovare applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento, ai fini del diritto a pensione italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici ovvero a carico del regime generale.

Si richiama in proposito anche il contenuto della circolare dell’INPDAP n.12 del 24 febbraio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 1999, disponibile sul sito intranet di questo Istituto gia’ citato.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. INPDAP

GRASSO

IL DIRETTORE GENERALE INPS

TRIZZINO

 

 

 

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