INPS
Struttura
Studio e Ricerca per sviluppo
attività
Convenzioni Internazionali
(Messaggio 21
giugno 2004 numero 19634)
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OGGETTO: |
Regolamento CE n. 1606/98 - Decentramento
della trattazione delle pensioni in regime internazionale dei pubblici dipendenti |
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A modifica di quanto comunicato con circolare n.
125 del 7/6/1999 si fa presente che dal 1° ottobre 2003 l’INPDAP
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche), quale istituzione competente, ha provveduto a
decentrare la trattazione delle pratiche di pensione in regime
internazionale. L’elenco delle Sedi INPDAP può essere consultato sul
sito intranet delle Convenzioni Internazionali.
IL DIRETTORE
MAURO NORI |
INPS
DIREZIONE
CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
(Circolare
7 giugno 1999 n° 125)
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OGGETTO: |
Regolamento CE n.1606/98
– Estensione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale ai dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche ed al personale assimilato. Prime istruzioni
applicative. |
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SOMMARIO: |
Con la presente circolare vengono ribadite
ed ampliate le prime istruzioni già diramate dal Ministero del Lavoro,
dall’INPDAP e da questo Istituto, per la trattazione delle domande di
pensione e di prestazioni temporanee interessate all’applicazione del
regolamento C.E. n.1606/98. La presente circolare è
stata concordata con l’INPDAP. |
PREMESSA
Il
regolamento C.E. n.1606 del 22 luglio 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. "L209" del 25 luglio 1998,
entrato in vigore il 25 ottobre 1998, introduce sostanziali innovazioni nel
campo di applicazione soggettivo dei regolamenti
comunitari di sicurezza sociale n.1408/71 e n.574/72.
Detto
regolamento, infatti, ha esteso ai pubblici dipendenti che si spostano
nell’ambito dell’Unione Europea , l’applicazione dei
regolamenti n.1408/71 e n.574/72
in materia di sicurezza sociale.
Come
comunicato con messaggio n.24877 del 25 marzo 1999,
sul sito intranet di questo Istituto (http://www.0004.inps/), sotto le news è
disponibile la lettera circolare del 2 febbraio 1999 con la quale il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito i primi chiarimenti in merito
alla portata del nuovo regolamento, con particolare riferimento alle
disposizioni concernenti la totalizzazione dei periodi
assicurativi fatti valere negli Stati contraenti, riservandosi di fornire
ulteriori chiarimenti in merito alle altre disposizioni contenute nel
regolamento n.1606 in materia di invalidita’,
prestazioni temporanee, distacchi, ecc. ed in relazione alle modifiche
apportate al regolamento n.574/72 .
Nello
stesso sito e’ altresi’ disponibile il testo del
regolamento n.1606/98 ed il testo della circolare
INPDAP n.17 del 15 marzo 1999.
Ferme
restando le precisazioni fornite dal Ministero e dall’INPDAP, alle quali si fa
rinvio, con la presente circolare vengono ribadite ed
ampliate le prime istruzioni contenute nel succitato messaggio, per la
trattazione delle domande di pensione e di prestazioni temporanee interessate
all’applicazione del regolamento n.1606.
Si
precisa che la presente circolare e’ stata concordata con l’INPDAP.
1 – Stati soggetti all’applicazione del regolamento
n.1606/98.
Il
regolamento n.1606/98 e’ immediatamente applicabile
dagli Stati facenti parte dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito).
I
paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein)
procederanno all’estensione dopo l’approvazione formale del Comitato misto CEE
– SEE.
Nell’attesa
le pratiche concernenti tali Stati dovranno essere tenute
in apposita evidenza.
2 – Istituzioni competenti.
L’articolo
2 del regolamento n.1606 contiene le modifiche agli
allegati del regolamento n.574/72, concernenti le
istituzioni ed gli organismi dei singoli Stati
competenti per i regimi speciali dei pubblici dipendenti, per i quali si e’ in
attesa di ricevere dal Ministero del Lavoro le esatte denominazioni, corredate
di indirizzi e numeri telefonici e di fax.
Per
quanto riguarda l’Italia l’Istituzione competente per il regime speciale dei
pubblici dipendenti e’ l’INPDAP (Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), Direzione
Centrale Prestazioni Previdenziali, Uff. I – Settore
pensioni internazionali, via Ballarin 42, 00142 ROMA,
al quale pertanto dovranno essere inviate le domande di prestazioni
pensionistiche e temporanee di coloro che risultano iscritti unicamente ad un
regime italiano per pubblici dipendenti.
Nella
circolare ministeriale e’ specificato che l’ INPDAP e’
stato designato anche quale Organismo di collegamento con le istituzioni estere
per i pubblici dipendenti.
In
questa prima fase applicativa l’INPS ha garantito ogni forma di collaborazione
con il predetto ente nello svolgimento della fase istruttoria delle domande.
Conseguentemente
le sedi sono invitate a fornire agli assicurati ogni
utile chiarimento e dovranno trasferire tempestivamente all’INPDAP, con lettera
inviata per conoscenza agli interessati, ai Patronati ovvero agli organismi
esteri, le domande di prestazioni di competenza esclusiva dell’INPDAP stesso.
Eventuali
istruzioni di carattere operativo saranno fornite con messaggio a parte.
3 – Totalizzazione nel regime generale
Il
regolamento n.1606/98 estende, in via analogica, ai
regimi speciali per pubblici dipendenti le regole della totalizzazione
dei periodi assicurativi fatti valere in piu’ Stati
membri e quelle relative al calcolo del prorata .
Ne
consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1^ novembre 1998 in poi, ai
fini del conseguimento del diritto a carico del regime generale dovranno essere
considerati utili anche i periodi di assicurazione
compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri nei regimi speciali per
pubblici dipendenti.
I
periodi esteri succitati potranno, peraltro, essere utilizzati una sola volta,
o nel regime generale, o nel regime speciale per pubblici dipendenti.
Ne
consegue che in tutti i casi in cui risulti anche una
posizione assicurativa o pensionistica a carico del regime speciale italiano
per pubblici dipendenti, prima di procedere alla totalizzazione
dei periodi esteri dovranno essere presi gli opportuni contatti con l’INPDAP,
al fine di accertare e concordare le misure da adottare, secondo i criteri
specificati al successivo punto 5.
4 – Totalizzazione nel regime speciale per i
pubblici dipendenti .
I
principi comunitari della totalizzazione dei periodi
assicurativi e del calcolo delle pensioni in prorata
trovano applicazione anche nei confronti dei regimi speciali per dipendenti
pubblici degli Stati membri, fatta salva la deroga contenuta negli articoli 43
bis, comma 2, e 51 bis, comma 2, del regolamento n.1606/98.
In base a tali disposizioni, infatti, e’ consentito di non
applicare i succitati principi di totalizzazione e
calcolo in prorata nei casi in cui la legislazione di
uno Stato membro, concernente i diritti pensionistici a carico dei regimi
speciali per dipendenti pubblici, ponga la condizione che tutti i periodi di
assicurazione siano compiuti in uno o piu’ regimi
speciali per dipendenti pubblici in tale Stato.
La
stessa normativa dispone che in questi casi, nell’ipotesi in cui i periodi cosi’ considerati
- con esclusione cioe’ di quelli esteri - non siano
sufficienti per il diritto ad una pensione a carico dei citati regimi speciali
per dipendenti pubblici, tali periodi devono essere presi in considerazione ai
fini delle prestazioni a carico del regime generale dello stesso Stato.
Il
Ministero del Lavoro si e’ impegnato a far conoscere quali sono gli Stati
interessati a tale deroga ed a fornire istruzioni circa l’eventuale utilizzazione da parte italiana dei periodi compiuti nei
regimi speciali per dipendenti pubblici di tali Stati.
Ad
ogni buon conto si fa presente che, in occasione di un recente incontro, gli
organismi di collegamento tedeschi hanno dichiarato che, ai fini delle pensioni
a carico dei regimi speciali per dipendenti pubblici, la
Germania non procedera’ alla totalizzazione dei periodi esteri e che i periodi compiuti
negli analoghi regimi speciali degli altri Stati saranno presi in
considerazione nel regime generale tedesco al quale l’assicurato risulti
iscritto.
La legislazioni italiana non rientra tra quelle
summenzionate, in quanto, in base alle vigenti disposizioni, per il diritto ad
una prestazione a carico dei regimi speciali per i dipendenti pubblici possono
essere presi in considerazione periodi di assicurazione anche se non compiuti
nel quadro di tali regimi speciali.
Va
comunque evidenziato che il Ministero del Lavoro ha
precisato che i periodi esteri compiuti sotto regimi diversi da quelli speciali
per pubblici dipendenti sono presi in considerazione solo se riconosciuti
assimilabili a periodi di assicurazione per i quali sono previste norme
nazionali di coordinamento interno (es. legge n.29/79).
In
sostanza ai fini del conseguimento del diritto a pensione a carico dei regimi speciali italiani per pubblici dipendenti saranno
totalizzabili:
5 – Carriere miste in Italia.
Va
innanzitutto precisato che i criteri di seguito illustrati fanno riferimento
unicamente all’ipotesi di lavoratori, iscritti in Italia sia al regime generale
che ad un regime speciale per dipendenti pubblici, per i quali non abbiano
trovato applicazione le norme sul coordinamento interno (es. legge n.29/79, legge n.322/58).
Per
quanto riguarda l’accertamento del diritto alla pensione in regime comunitario
nei confronti di tali lavoratori, il Ministero del Lavoro ha precisato che .dovra’ esaminarsi la possibilita’
che tale diritto a pensione venga perfezionato
nell’uno o nell’altro regime (generale o speciale) con il cumulo della contribuzione
estera, tenuto conto del fatto, gia’ evidenziato, che
i periodi esteri possono essere utilizzati una sola volta.
5.1 – Diritto a pensione nel regime generale.
Nell’ipotesi
in cui il diritto alla pensione in regime comunitario venga
perfezionato solo nel regime generale (es. domanda di pensione di anzianita’ di lavoratore con 2 anni all’INPDAP + 25 anni
all’INPS + 13 anni nel regime generale e/o speciale in uno Stato membro),
l’INPDAP provvedera’ a trasferire i contributi
all’INPS ai sensi della legge n.322/58.
5.2 – Diritto a pensione nel regime speciale per dipendenti pubblici.
Nell’ipotesi
in cui il diritto alla pensione venga perfezionato
solo nel regime speciale per i dipendenti pubblici (es. domanda di pensione di anzianita’ di lavoratore con 31 anni all’INPDAP + 2 anni
all’INPS + 6 anni nel regime generale e/o speciale in uno Stato membro) i
periodi del regime generale potranno dar luogo, a richiesta dell’interessato,
ad una pensione supplementare ovvero essere ricongiunti nel regime speciale ai
sensi della legge n.29/79.
5.3 – Insussistenza del diritto a pensione nei due regimi generale e
speciale.
Nel
caso in cui il diritto alla pensione, pur avvalendosi della totalizzazione
dei periodi esteri, non venga raggiunto in nessuno dei
due regimi citati occorre distinguere le seguenti ipotesi:
Sul sito intranet di questo Istituto
indicato in premessa e’ disponibile il testo della circolare n.23 del 10 aprile 1998, con la quale l’INPDAP fornisce
chiarimenti sulle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, contenute
nel Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.184.
5.4 – Concomitante sussistenza del diritto nei due regimi
generale e speciale.
Nel
caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione,
venga perfezionato sia nel regime generale che nel
regime speciale (es. domanda di pensione di vecchiaia di lavoratore con 10 anni
all’INPDAP + 10 anni all’INPS + 10 anni nel regime generale e/o speciale in uno
Stato membro) , dovra’ essere attribuito
all’interessato il trattamento piu’ favorevole
tenendo presente che i periodi esteri possono essere utilizzati una sola volta,
nel regime generale o nel regime speciale.
Ai
fini dell’applicazione di tale criterio gli Istituti si scambieranno i dati
concernenti la misura della pensione rispettivamente calcolata in regime
comunitario, non comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo.
A
secondo dell’esito di tale raffronto si applicheranno i criteri di cui ai
precedenti punti 5.1 ovvero 5.2.
6 – Criteri procedurali.
In attesa della realizzazione del progetto di accesso alle banche dati e
scambio dei dati in via telematica tra questo Istituto e l’INPDAP, e’ stato
concordato di procedere alla trattazione delle pratiche interessate
all’applicazione della normativa comunitaria in oggetto esaminando singolarmente
le diverse situazioni e procedendo al necessario scambio di informazioni nella
maniera piu’ snella e tempestiva possibile, avendo
sempre cura di portare a conoscenza degli interessati, dei Patronati e degli
organismi esteri quali sono gli uffici che stanno provvedendo alla trattazione
della pratica.
Si
ribadisce che in caso di residenti all’estero la
domanda deve essere presentata presso l’istituzione del luogo di residenza, che
provvedera’ a trasmettere i formulari di rito
indifferentemente all’INPS o all’INPDAP, i quali provvederanno al necessario
coordinamento sia per quanto riguarda gli adempimenti relativi al collegamento
con l’istituzione estera sia per quanto riguarda l’accertamento del diritto
alla pensione.
7 – Prestazioni orfanili.
Il
nuovo regolamento non apporta modifiche alle disposizioni concernenti le
prestazioni orfanili a carico di questo
Istituto.
Le
modifiche riguardano unicamente le prestazioni orfanili
a carico dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, le quali saranno calcolate
con il sistema del prorata previsto
al capitolo 3 del Titolo III del regolamento n.1408.
8 – Prestazioni temporanee.
Come
gia’
precisato al punto 2 anche per le prestazioni temporanee l’istituzione
competente è l’INPDAP al quale dovranno essere presentate le relative domande
da parte di pubblici dipendenti o ex-pubblici dipendenti, salvo quanto di
seguito specificato.
8.1
- Prestazioni familiari
Stante
la competenza dell’INPDAP per quanto attiene le prestazioni di famiglia ai
dipendenti pubblici e ai pensionati ex-dipendenti pubblici, lo scambio dei
formulari della serie E-400 dovrà essere effettuato a
cura del suddetto Ente, cui dovranno, pertanto, essere inviate le domande che
dovessero eventualmente pervenire alle Sedi.
Peraltro
nel caso di invio all’Inps
dall’estero del formulario E411 –relativo a persona che ha svolto o svolge
attività di pubblico dipendente all’estero – con il quale vengono richieste
notizie in merito all’eventuale percezioni di assegni familiari in Italia, le
Sedi dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
8.2
- Prestazioni di disoccupazione
Il
regolamento n. 1606/98 estende ai pubblici dipendenti che circolano all’interno
della Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo
le prestazioni di disoccupazione previste dalle sezioni 1 e 2 del capitolo VI,
titolo III, del Reg. n.1408/71.
Non
si applicano, invece, ai pubblici dipendenti le disposizioni della sezione 3
dello stesso Reg. 1408/71 per cui
il lavoratore disoccupato, coperto da un regime speciale di disoccupazione per
dipendenti pubblici, il quale durante la sua ultima occupazione risiedeva in
uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni
secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se
risiedesse nel territorio di questo Stato e le prestazioni stesse sono erogate
a cura e spese dell’istituzione competente.
In
sostanza per quanto riguarda i pubblici dipendenti, diversamente da quanto
disposto per i lavoratori iscritti al regime generale di assicurazione,
non è prevista alcuna deroga al principio della "lex
loci laboris" e le prestazioni di disoccupazione
sono sempre erogate dal Paese di ultima occupazione a prescindere dalla
residenza del lavoratore.
Ciò
premesso si precisa che anche per le prestazioni di disoccupazione a dipendenti
pubblici la competenza per la compilazione del formulario E 301 resta
attribuita all’INPDAP, cui dovranno essere inviate le
richieste che dovessero eventualmente pervenire alle Sedi.
Peraltro,
anche per la disoccupazione, il formulario E 301 pervenuto dall’estero e
relativo a persona che ha esercitato attività di dipendente pubblico all’estero
ma che in precedenza aveva effettuato periodi di
lavoro in Italia nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, dovranno
essere regolarmente compilati dalla Sede Inps
competente e restituiti all’istituzione estera per l’effettuazione della totalizzazione dei periodi secondo le consuete modalità.
Qualora,
invece, i periodi di lavoro in Italia siano stati effettuati
esclusivamente in qualità di pubblico dipendente, il formulario E 301 dovrà
essere inviato per competenza all’INPDAP.
Nell’ipotesi
di carriere miste, periodi pubblici e periodi privati in Italia, le Sedi
invieranno all’INPDAP il suddetto formulario E 301 per la compilazione di
competenza dello stesso Ente e provvederanno alla compilazione e all’invio
all’istituzione estera di un separato mod. E 301 per i periodi di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria.
Ovviamente dell’invio all’INPDAP di un secondo mod. E 301 dovrà essere data
opportuna informazione all’organismo estero.
8.3
- Prestazioni di malattia e maternità
Non
vi sono modifiche rispetto alla vigente normativa in quanto
i dipendenti pubblici e il personale assimilato sono già coperti dal regime
generale del Servizio Sanitario Nazionale, beneficiando delle prestazioni come
ogni altro residente.
Resta
ovviamente la competenza delle Sedi per quanto concerne l’eventuale
attestazione di periodi di iscrizione all’Inps (form. E 104) nonché la certificazione della titolarità di pensioni a carico
dell’Istituto (form. E 121).
In
tutti gli altri casi l’applicazione dei regolamenti
comunitari per le prestazioni in argomento a favore di pubblici dipendenti o ex
pubblici dipendenti rientra nelle competenze degli uffici INPDAP.
9 – Disposizioni transitorie.
In
base al nuovo articolo 95 quater introdotto nel regolamento n.1408/71, concernente
le disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento n.1606/98, i diritti derivanti non possono decorrere da data
anteriore al 25 ottobre 1998.
I
criteri stabiliti nella presente circolare sono pertanto applicabili alle
pensioni con decorrenza dal 1^ novembre 1998.
Con
effetto dalla stessa data le situazioni gia’ definite, sia con provvedimenti di accoglimento che di
reiezione, potranno essere riesaminate in applicazione del regolamento n.1606, a richiesta degli interessati inoltrata entro due
anni a decorrere dalla predetta data del 25 ottobre 1998.
Per
le richieste di riesame presentate dopo i due anni suddetti,
i diritti derivanti dall’applicazione del regolamento n.1606
decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della
domanda.
Per
determinare i diritti derivanti dall’applicazione del regolamento n.1606 dovranno essere presi in considerazione anche i
periodi assicurativi e gli eventi precedenti al 25 ottobre 1998.
10 - Riscatto del lavoro all’estero da parte di pubblici dipendenti .
A
titolo informativo si richiama l’attenzione su quanto precisato dal Ministero
del Lavoro in merito alla facolta’ di riscatto del lavoro all’estero prevista per i dipendenti pubblici
dall’articolo 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184:
dall’entrata in vigore del regolamento n.1606/98 tale
normativa nazionale non potra’ trovare applicazione
nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia
totalizzabile ai sensi del predetto regolamento, ai fini del diritto a pensione
italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici ovvero a carico
del regime generale.
Si
richiama in proposito anche il contenuto della circolare dell’INPDAP n.12 del 24 febbraio 1999, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.53 del 5 marzo 1999, disponibile sul sito
intranet di questo Istituto gia’
citato.
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IL
DIRETTORE GENERALE F.F. INPDAP GRASSO |
IL
DIRETTORE GENERALE INPS TRIZZINO |
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