INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Messaggio 7 settembre 2004 numero 27690)
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OGGETTO: |
D.I. n. 34229/2004: disposizioni in materia di proroghe del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004 in favore degli ex dipendenti dei CONSORZI AGRARI. |
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Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato in data 21 giugno 2004 il decreto n. 34229 con il quale ha disposto, ai sensi dell’articolo 3, commi 137 e 139, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari.
· ARTICOLO 1, lettera a): proroga del trattamento di mobilità in favore di 225 lavoratori che hanno già beneficiato della proroga disposta con decreto interministeriale n. 32944 del 16 ottobre 2003, le cui istruzioni sono contenute nella circolare n. 194 del 16 dicembre 2003 ed i cui nominativi sono stati trasmessi un primo gruppo (70) con messaggio n. 746 del 23 ottobre 2002 e gli altri (173) con i messaggi n. 1175 del 19 dicembre 2003e n. 4931 del 23 febbraio 2004. Tale norma ha disposto che la misura del trattamento in parola è ridotta del 20 per cento nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 3.210.300,00. Pertanto i lavoratori individuati con il messaggio n. 746 del 23 ottobre 2002, per i quali è stata già effettuata la riduzione del 20 per cento nell’anno 2003, continuano a beneficiare nell’anno 2004 del trattamento di mobilità nell’importo pari al 64 per cento di quello stabilito per i primi dodici mesi. Per liquidare la prestazione in favore di tali lavoratori le Sedi dovranno mantenere il “CODICE INTERVENTO” 026 nonché il " “CODICE DI RIDUZIONE” 9999 già in essere al 31.12.2003. Invece nei confronti dei lavoratori individuati con i messaggi n. 1175 del 19 dicembre 2003 e n. 4931 del 23 febbraio 2004, deve essere effettuata per la prima volta la riduzione del 20 per cento del trattamento. Pertanto la prestazione da corrispondere dovrà essere determinata in un importo pari al 64 per cento rispetto a quello stabilito per i primi dodici mesi e le Sedi dovranno mantenere il “CODICE INTERVENTO” 015, già in essere per i periodi corrisposti sino a tutto il 31 dicembre 2003, ed aggiungereil “CODICE DI RIDUZIONE” 9999.
· ARTICOLO 1, lettera b): proroga del trattamento di mobilità in favore di 43 ex dipendenti dei Consorzi Agrari per i quali l‘indennità di mobilità è scaduta o scadrà entro l’anno 2004; il trattamento decorre, per ciascuno degli interessati, dalla data di scadenza di quello ordinario fruito ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale norma, che ha stabilito un limite massimo di spesa pari a euro 324.380,00, non ha previsto alcuna riduzione nei confronti dei 43 beneficiari; pertanto agli stessi dovrà essere corrisposto il trattamento nella misura in pagamento alla data di scadenza di quello ordinario (80 per cento del trattamento stabilito per i primi dodici mesi di mobilità). Per liquidare il trattamento in parola le Sedi dovranno utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 015 senza applicare il “CODICE DI RIDUZIONE” 9999.
I nominativi dei 43 beneficiari del trattamento di cui all’articolo 1, lettera b), saranno trasmessi con messaggio successivo.
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Per i periodi di fruizione delle proroghe del trattamento di mobilità di cui all’articolo 1, lettere a) e b) deve essere accreditata la contribuzione figurativa e spetta l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni.
Le proroghe disposte dall’articolo citato sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’articolo 3, comma 137, della legge n. 350/2003, e l’onere complessivo, pari a euro 3.534.680,00, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 236/1993.
Si invitano le Sedi ad utilizzare con attenzione i “CODICI INTERVENTO” e, quando richiesto, il “CODICE DI RIDUZIONE” 9999, indispensabili per l’individuazione dei beneficiari, per la riduzione del 20 per cento e per la quantificazione della spesa. Si rammenta che, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa ed a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
IL DIRETTORE CENTRALE (F.to ZICCHEDDU) |